CIRCOLARE INFORMATIVA  15/2010 [1]

 


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Milano, 26 luglio 2010 

 

Novità   12 – 26 luglio 2010

 

 

Si segnalano nel seguito le principali novità in materia fiscale e societaria d’interesse generale.

 

Accertamento induttivo con onere probatorio al Fisco. 2

Dichiarazioni di terzi ed elementi ulteriori fanno l’operazione fittizia. 2

SRL: non sempre la revisione legale va affidata al collegio sindacale. 2

Perdite su crediti: la prova dell’insolvibilità prescinde dall’azione di recupero. 3

Doppio errore nel controllo formale a vantaggio del contribuente. 3

ETC: producono redditi diversi con imposta sostitutiva 12,5%.. 3

A meno di separazione tra coniugi la prima casa è l’unica dimora della famiglia. 4

Identificazioni catastali obbligatorie. 4

Falsa fatturazione. 4

Nuovo redditometro all’avvio. 4

Riduzione del canone di locazione senza obbligo di registrazione. 5

Manovra correttiva: chiesta la questione di fiducia. 5

Fattura elettronica equiparata a quella cartacea: direttiva. 5

Cartella di pagamento: sentenza. 6

Black list: probabile una proroga per la scadenza del 31 agosto. 6

L’accertamento da studi di settore è presunzione semplice. 7

Deducibilità perdite su crediti non riscossi 7

IRAP sugli incentivi 7

Società non operative: garantito il diritto di difesa. 7

Niente IRAP per le micro imprese: Cassazione. 8

Pubblicata la legge di conversione della proroga MUD.. 8

Doppio reato per le frodi carosello. 8

Reato di omesso versamento delle ritenute: Cassazione. 8

Accertamento da studi di settore è presunzione semplice. 9

Deducibilità perdite da credito non riscosso. 9

Società non operative: garantito il diritto di difesa con la presentazione delle prove anche dopo l’istanza di disapplicazione. 9

Prestazioni Intracomunitarie a cavallo fra 2009 e 2010. 10

Agevolazioni prima casa: sentenza. 10

Pubblicata la legge di conversione della proroga del MUD.. 10

Plusvalenza per l’avviamento. 10

La mancata esibizione dei documenti è indizio di condotta dolosa. 10

Accertamento valido anche in caso di calcoli errati 11

Chiariti alcuni dubbi sull’estensione dell’obbligo del quadro RW.. 11

Iscrizione in bilancio alternativa per le concessioni: OIC. 11

No alla restituzione del bene donato indirettamente. 11

Accertamento per maggior imposta di registro: sentenza. 12

Rivalutazione: termini aperti fino al 2 novembre 2010. 12

La manovra correttiva svecchia le norme sul fallimento. 12

Registrazione dei contratti di locazione on-line. 13

In arrivo la proroga dei versamenti del 16 agosto. 13

 

 

 

Accertamento induttivo con onere probatorio al Fisco

Con sentenza del 9 luglio 2010 n. 16227, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento seguito nel 2008 secondo cui non sussiste, nell'ordinamento tributario, alcuna presunzione di "supposizione di costanza del reddito". Basandosi su questo precedente, la Corte ha rigettato il ricorso del Fisco, ove l'Ufficio, in sede di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2 del DPR n. 600 del 1973, "ha utilizzato con riferimento al periodo d'imposta 1997 i dati relativi (rectius acquisiti con riferimento) al primo semestre del 2000, così mancando all'onere probatorio su di esso gravante". In concreto, benché l'accertamento induttivo "puro" possa basarsi su "dati e notizie" comunque venuti a conoscenza dell'Ufficio fiscale, è altrettanto vero che la ricostruzione dell'imponibile deve comunque essere attendibile.

Incombe sull'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare la fondatezza di dati relativi a differenti periodi di imposta, che si intende usare per rettificare altre annualità. Infatti, secondo i giudici, i "dati e notizie comunque raccolti" di cui all'art. 39 del DPR n. 600/1973 devono, in linea di principio, essere relativi all'anno oggetto di controllo, stante "il fondamentale principio dell'imposizione fiscale dato dall'inerenza dei dati raccolti ad un determinato e specifico periodo d'imposta attesa l'autonomia di ciascun periodo d'imposta legislativamente sancita".

 

Dichiarazioni di terzi ed elementi ulteriori fanno l’operazione fittizia

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.16229 del 9 luglio 2010, nel chiarire che l'inesistenza delle operazioni può essere provata da dichiarazioni di terzi avvalorate da elementi ulteriori, ha stabilito che le dichiarazioni testimoniali dei lavoratori di un'azienda sulla fittizietà delle operazioni, insieme all'inesistenza della struttura organizzativa della società fornitrice e all'omissione della presentazione della dichiarazione, sono idonee a provare una falsa fatturazione da parte dell'azienda, anche in presenza di una contabilità regolare fra le due imprese.

Nel caso esaminato l'accertamento del Fisco per fatture su operazioni inesistenti è legittimo e le sentenze emesse in favore dell'azienda nei gradi precedenti, che non consideravano le testimonianze dei dipendenti perché prive di elementi suffraganti che, invece, c'erano, sono da censurare.

 

SRL: non sempre la revisione legale va affidata al collegio sindacale

Ai sensi delle previsioni introdotte con il Decreto Legislativo n.39/2010 sulla revisione legale dei conti, le Srl sono obbligate a dotarsi di un collegio sindacale quando il capitale sociale sia di importo pari o superiore a 120mila euro; quando la Srl sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; quando la Srl controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti; quando la società, per due esercizi consecutivi, abbia superato due dei tre limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile.

Come per le società per azioni, se l'atto costitutivo della Srl non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale. Vi sono, tuttavia, delle ipotesi in cui la funzione di revisione non può essere affidata al collegio bensì ad un revisore: nelle Srl obbligate alla redazione del bilancio consolidato; nelle Srl che abbiano la qualifica di ente di interesse pubblico; nelle Srl che controllino un ente di interesse pubblico o che siano controllate da un ente di interesse pubblico, o, infine, nelle Srl che siano sottoposte a comune controllo con un ente di interesse pubblico.

 

Perdite su crediti: la prova dell’insolvibilità prescinde dall’azione di recupero

Come noto l’articolo 101, comma 5, TUIR prevede: "Le perdite di beni (relativi all'impresa, ndr), commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.". Certezza e precisione della perdita su crediti - riferita, nel caso sottoposto all'attenzione della Commissione Tributaria Provinciale di Parma (sentenza n. 91/01/10), alla cessione di un bene d'impresa - sono dunque gli elementi necessari ai fini della deduzione. Per il più recente orientamento giurisprudenziale, al momento della cessione del credito, tali presupposti devono essere già verificati.

Ora la Commissione tributaria provinciale di Parma afferma che la prova della certezza e della precisione della perdita può non derivare necessariamente dall'infruttuosità delle azioni giudiziarie ma essere riferibile ad altri elementi. Nel caso di specie, l'insolvibilità della società partecipata con quota di minoranza (debitrice) verso la società operativa nello smaltimento dei rifiuti (creditrice) era testimoniata dalla circostanza che il patrimonio della prima non era idoneo a fronteggiare l'obbligazione. Ciò a prescindere dalla ulteriore circostanza che la società creditrice, consigliata dai propri legali, non avesse proceduto all'azione giudiziaria di recupero.

 

Doppio errore nel controllo formale a vantaggio del contribuente

Una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte - la nr. 37/26/10 - afferma che le ritenute d'acconto sono deducibili dalle imposte dovute sino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, senza che abbia alcuna rilevanza il periodo d'imposta in cui si sono formate.

Il controllo formale sull'Unico presentato per l'annualità 2003, con il quale il Fisco richiedeva l'esibizione delle spese sanitarie e dei premi assicurativi iscrivendo a ruolo una somma per ritenute considerate non scomputabili in quanto di competenza dell'annualità 2002, avrebbe dovuto limitarsi alla verifica della correlazione tra le ritenute indicate in dichiarazione e quelle effettivamente subite sui ricavi, quindi sul reddito d'impresa che ha concorso a formare l'imponibile, non anche proseguire con la verifica temporale. E la contestazione avrebbe dovuto avvenire con avviso di accertamento, non con iscrizione a ruolo.

 

ETC: producono redditi diversi con imposta sostitutiva 12,5%

Con risoluzione n. 72 del 12 luglio 2010, l'agenzia delle Entrate è chiamata a chiarire il trattamento fiscale dei titoli Etc, strumenti finanziari derivati che producono redditi diversi perché legati all'andamento di mercato delle materie prime come olio, petrolio, oro.

La risoluzione spiega infatti che gli Exchange traded commodities (ETC) sono titoli negoziati in borsa, senza scadenza, emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in merci o in contratti, anche derivati, su materie prime. Dunque, essendo riconducibili ai "rapporti da cui deriva il diritto . di ricevere . a termine uno o più pagamenti collegati a . quotazioni o valori di strumenti finanziari, .di metalli preziosi o di merci", ex articolo 67, comma 1, lettera c-quater) del Tuir, i redditi prodotti, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica non esercente attività d'impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50%.

 

A meno di separazione tra coniugi la prima casa è l’unica dimora della famiglia

La sentenza della Corte di Cassazione, n. 14389 del 15 giugno 2010, ha ribadito che l'esenzione Ici prima casa è legata all'immobile adibito a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. Secondo tale pronunciamento il contribuente che dimora in un'abitazione mentre moglie e figlio dimorano in un'altra non ha diritto all'agevolazione in oggetto.

La decisione muove dal dettato dell'articolo 8, comma 2, del Decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 4 del regolamento Ici: un'abitazione, ai fini della qualifica ad abitazione principale, deve rappresentare non solo la dimora abituale del contribuente ma anche dei suoi familiari, per cui la circostanza che i familiari del contribuente non dimorino abitualmente nell'abitazione di quest'ultimo comporta il venir meno di uno dei due presupposti richiesti dalla legge e dal regolamento Ici per la qualifica di un'abitazione quale abitazione principale.

Solo la separazione legale tra coniugi può dare diritto all'agevolazione nella situazione descritta.

 

Identificazioni catastali obbligatorie

Con Circolare 9 luglio 2010, n. 2, l'Agenzia del Territorio ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle novità (in vigore dal 1° luglio 2010) introdotte dall'art. 19, comma 14, D.L. n. 78/2010, che impone, a pena di nullità degli atti immobiliari, l'indicazione dell'identificazione catastale, della dichiarazione di conformità ed il riferimento delle planimetrie.

Di seguito si elencano alcune delle principali precisazioni evidenziate dalla Circolare:

è obbligatorio allegare la dichiarazione di variazione in presenza di modifiche dello stato, consistenza, attribuzione di categoria e classe.

 

Falsa fatturazione  

Con Sentenza 9 luglio 2010, n. 16229, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di falsa fatturazione. Secondo i giudici, le dichiarazioni dei lavoratori di una società sulla mancanza di struttura organizzativa dell'azienda fornitrice o subappaltatrice e la presenza di ulteriori circostanze comprovanti sono valide per ritenere "l'inesistenza di tale ditta", anche qualora fra le due società vi sia regolare scambio di fatture.

 

Nuovo redditometro all’avvio

Nel corso di un convegno sulle novità del redditometro, organizzato dall'Università Cattolica di Milano, il direttore aggiunto della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha annunciato che i nuovi indici di maggiore capacità contributiva per gli accertamenti sintetici saranno disponibili entro fine luglio.

In particolare, entro fine mese SOSE consegnerà all'Agenzia delle entrate un primo studio statistico, elaborato su un campione di 833 mila contribuenti, suddivisi in 540 mila nuclei familiari e classificati per area geografica di appartenenza.

Inoltre, è stato confermato che il nuovo redditometro procederà "a doppio binario": per le rettifiche relative al periodo 2005 - 2008 si utilizzerà l'istituto previgente al D.L. n. 78/2010, mentre le novità saranno operative a partire dal periodo d'imposta 2009.

Inoltre, riguardo agli adempimenti: il committente italiano ricevuta la prestazione generica dovrà inserirla nell'intra2-quater; mentre, il prestatore, effettuando la prestazione fuori della regola del luogo del committente, non dovrà farlo!

 

Riduzione del canone di locazione senza obbligo di registrazione

Con Risoluzione 30 giugno 2010, n. 60, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'accordo intervenuto tra il locatore e il conduttore per la riduzione del canone di locazione di un contratto in corso, non è soggetto ad obbligo di registrazione.

Secondo l'Agenzia, infatti, il ribasso del corrispettivo non comporta il versamento di ulteriore imposta o la fine del vecchio patto, ma si limita solo a modificarne alcune parti accessorie. Tuttavia, per rendere certo e computabile il nuovo accordo (che comporta la riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro e delle imposte dirette), le parti possono richiederne la registrazione volontaria al fine di attribuirne data certa.

Infine la Risoluzione precisa che, ai fini IVA, se il conduttore è esportatore abituale può richiedere al locatore la fatturazione dei canoni in regime di sospensione d'imposta: in tal caso, sulle fatture si applica l'imposta di bollo pari ad 1,81 euro.

 

Manovra correttiva: chiesta la questione di fiducia

Il governo ha posto al Senato la questione di fiducia sul maxi-emendamento al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che prevede alcune correzioni al testo della c.d. "Manovra correttiva" varato dalla commissione Bilancio, ecco alcune delle principali novità presenti nel maxi-emendamento:

Non sono state invece confermate, in tema di autotrasporto, le misure che prevedevano il trasporto su strada con costi minimi (da indicare anche in fattura) cui si sarebbero dovuti adeguare i contratti sottoscritti.

 

Fattura elettronica equiparata a quella cartacea: direttiva

Con Direttiva 13 luglio 2010, il consiglio Ecofin ha fornito nuove regole in tema di fatturazione elettronica, con l'obiettivo di semplificare la normativa IVA ed altresì di contrastare le frodi nell'ambito di tale imposta.

In particolare, tra l'altro, è stato previsto che la fattura elettronica dovrà essere adottata in modo generalizzato, equiparandola a tal fine a quella cartacea con semplificazione delle regole di emissione; gli operatori avranno la possibilità di scegliere il metodo di autenticazione.

Tale Direttiva dovrà essere adottata dagli Stati membri entro il 2012, per entrare in vigore il 1° gennaio 2013.

 

Cartella di pagamento: sentenza

Con Sentenza n. 206/02/10, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce si è espressa sui vizi di notifica e di motivazione nelle cartelle di pagamento, stabilendo in particolare che:

 

Black list: probabile una proroga per la scadenza del 31 agosto

In base a quanto riportato dalla stampa specializzata è probabile che la scadenza relativa all'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti "black list", a oggi fissata al 31 agosto 2010, venga prorogata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Da quanto emerge, infatti, sarebbe in fase di ultimazione da parte del Dipartimento delle Finanze il Decreto che dovrà meglio specificare i paesi interessati, nonché gli eventuali settori che potrebbero godere di una esenzione.

Si ricorda che in base al nuovo adempimento, introdotto dal D.L. n. 40/2010 ed entrato in vigore dal 1° luglio scorso, le comunicazioni delle operazioni mensili superiori ai 50.000 euro effettuate nel mese di luglio dovrebbero essere inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 agosto.

Ai fini del monitoraggio delle operazioni svolte con i Paesi appartenenti alla cosiddetta "black list", che sono elencati nel Dm 4 maggio 1999 e nel Dm 21 novembre 2001, il decreto legge "incentivi" (DL n. 40/2010) ha delegato il ministero dell'Economia di creare un elenco ai fini di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale.

 L'obbligo è scattato dal 1° luglio 2010 e le comunicazioni dovranno essere inviate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, quindi il primo invio scade il prossimo 31 agosto 2010 per i contribuenti mensili e il prossimo 31 ottobre 2010 per i contribuenti trimestrali. Tuttavia, a causa dei ritardi nell'implementazione della procedura anche a causa della partenza del periodo feriale, tutte le comunicazioni - anche quelle previste per il 31 agosto - sono slittate al 31 ottobre 2010.

Nel frattempo, si dovranno sciogliere alcuni dubbi operativi.

Il primo riguarda i soggetti che rientrano nel regime di cui all'articolo 36-bis del Dpr 633/72, titolato "dispensa da adempimenti per le operazioni esenti", per i quali l'Iva sugli acquisti è totalmente indetraibile. Da ciò scaturirebbe che il provvedimento n. 2010/102282 delle Entrate, che disciplina le specifiche tecniche per la comunicazione da parte dei soggetti passivi Iva, dovrebbe prevedere uno specifico esonero per i soggetti di cui sopra, al fine di evitare degli aggravi amministrativi, a cui non corrisponde un beneficio in termini di efficacia delle indagini.

È il caso degli istituti di credito che svolgono attività paragonabile al "commercio al minuto e attività assimilabili", per i quali è previsto uno specifico provvedimento che regola i relativi adempimenti Iva. In particolare, le operazioni esenti effettuate dalle banche vanno registrate, ai fini Iva, solo se è stata rilasciata la fattura su richiesta esplicita del cliente. Inoltre, le operazioni effettuate con paesi black list, la maggior parte delle volte non sono registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto proprio perché i paesi elencati nei due decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 sono per lo più extra-Ue. Dunque, la comunicazione Iva da effettuare risulta particolarmente complicata. Da qui l'esigenza di una ulteriore specificazione per semplificare ulteriormente gli adempimenti connessi alla comunicazione, dato che l'agenzia delle Entrate è già a conoscenza - grazie all'anagrafe dei rapporti finanziari - della residenza dei clienti delle banche, per cui il rischio di frodi fiscali alla base dell'adempimento richiesto dal decreto "incentivi" potrebbe non sussistere.

Si attende un Dcpm che dovrà ufficializzare la proroga.

 

L’accertamento da studi di settore è presunzione semplice

Con Sentenza 7 luglio 2010, n. 16055, la Corte di Cassazione ha statuito che l'accertamento mediante applicazione degli studi di settore o dei parametri costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dallo scostamento del reddito dichiarato, ma nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente; secondo i giudici, in sede di contraddittorio:

 

Deducibilità perdite su crediti non riscossi

Con Sentenza 23 giugno 2010, n. 113/4/10, la Commissione tributaria Regionale di Ancona si è pronunciata in merito alla deducibilità delle perdite derivanti da crediti vantati verso debitori situati all'estero.

In particolare, i giudici hanno stabilito che il contribuente può dimostrare l'impossibilità di riscuotere i propri crediti con qualsiasi mezzo, onde portare in deduzione la relativa perdita, anche, ad esempio, attraverso la produzione dei bilanci del debitore attestanti le difficoltà finanziarie.

 

IRAP sugli incentivi

Con Deliberazione 7 giugno 2010, n. 33/2010, la Corte dei Conti ha stabilito che non è dovuta l'IRAP sui compensi incentivanti che le amministrazioni pubbliche erogano a professionisti, progettisti ed avvocati.

La pronuncia, che chiude una disputa protrattasi per lungo tempo, accetta quindi l'interpretazione secondo la quale il soggetto passivo dell'imposta è il datore di lavoro, dato che il dipendente professionista non produce reddito d'impresa nello svolgimento dell'attività oggetto di incentivi, e di conseguenza il compenso incentivante non può subire riduzioni per tale motivo.

Pertanto, al momento della costituzione del fondo per l'incentivo del dipendente l'impresa deve calcolare anche l'aliquota IRAP sugli incentivi: tuttavia, al dipendente professionista il compenso andrà corrisposto senza scomputare tale importo.

 

Società non operative: garantito il diritto di difesa

I giudici della Commissione Tributaria provinciale di Perugia, con sentenza 98/01/10, hannoo riconosciuto il diritto di difesa nell'ambito di un contenzioso con l'Amministrazione finanziaria anche in un momento successivo alla presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo.

Infatti il limitare la presentazione di prove solo al momento del ricorso farebbe venire meno il diritto di difesa dei contribuenti.

Per la società ricorrente il mancato raggiungimento dei ricavi dovuto alla risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda è sufficiente a far venire meno il requisito del raggiungimento del reddito superiore ad un certo limite previsto per le imprese non operative. Per questo motivo, anche in un momento successivo alla presentazione dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo, è possibile dimostrare tale fatto e chiedere la disapplicazione della normativa.

Infatti, per i soci della Sas, l'età avanzata, i subentrati motivi di salute oltre alla risoluzione del contratto di affitto per morosità sono stati i veri motivi che hanno portato al non raggiungimento dei ricavi necessari per far applicare la normativa, senza che tutto ciò nascondesse particolari intenti elusivi da parte di una società di comodo.

 

Niente IRAP per le micro imprese: Cassazione

Gli effetti dell'ordinanza n. 15249 del 24 giugno 2010, emessa dalla Cassazione, devono essere recepiti dall'Agenzia delle Entrate: si tratta dell'orientamento della Suprema Corte che ha ritenuto di estendere alle micro imprese di artigiani e commercianti l'esenzione dall'Irap per assenza di autonoma organizzazione.

In sintesi, non è soggetto a Irap il piccolo imprenditore che non si avvale in modo stabile di lavoro altrui e svolge la propria attività con la sola dotazione minima necessaria di beni strumentali.

 Le ricadute si hanno già a partire dai versamenti a saldo 2009 e in acconto 2010 che i contribuenti stanno affrontando in queste settimane; l'accoglimento della decisione della Cassazione darà il via ad una serie di istanze di rimborso sui periodi d'imposta ancora aperti.

 Per quanto riguarda il 2009, alla luce di quanto definito dalla Cassazione, gli atteggiamenti che avranno i contribuenti, in attesa di un documento agenziale, sono:

 - prudenziale, con il pagamento ed il successivo recupero (lungo) di quanto non dovuto, a meno dell'instaurazione di un contenzioso;

 - meno prudenziale, con esposizione al rischio di accertamento con sanzioni dal 100 al 200%, considerandosi anche retroattivamente esonerati e compilando la dichiarazione con gli acconti, o acconti e saldo, versati indicandoli come somme oggetto di compensazione.

 Si segnala che la Commissione tributaria Provinciale di Ragusa, con sentenza 329/02/10 del 2010, ha deciso che un medico della mutua è estraneo all'Irap anche se ha dipendenti. Dunque, ha diritto al rimborso dell'Imposta regionale anche se utilizza uno studio con l'ausilio di mezzi strumentali, indispensabili per la cura dei pazienti, e con la collaborazione di un dipendente addetto alla portineria (che non accresce la capacità produttiva). Infatti, tutto ciò non modifica la natura del rapporto professionale del medico convenzionato e non costituisce autonoma organizzazione.

 

Pubblicata la legge di conversione della proroga MUD

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2010, n. 167, la Legge di conversione del D.L. n. 72/2010, che ha prorogato il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) che scadeva il 30 aprile scorso. La legge ha spostato al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del modello, che poteva essere effettuata anche utilizzando il "vecchio" modulo.  

 

Doppio reato per le frodi carosello

Con Sentenza 15 luglio 2010, n. 27541, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'imprenditore, che emette fatture per operazioni inesistenti al fine di utilizzarle con società cartiere per eludere le imposte, risponde non solo del reato di falsa fatturazione, bensì anche di truffa aggravata. In particolare, la frode carosello contestata configura entrambe le due fattispecie criminali sopra richiamate, le quali non sono in rapporto di specialità; pertanto le pene possono essere cumulate.

 

Reato di omesso versamento delle ritenute: Cassazione

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 25875 del 7 luglio 2010, ha stabilito un importante principio di diritto in materia di omesso versamento delle ritenute d'acconto operate sugli stipendi dei dipendenti.

Nel caso di specie, il rappresentante legale di una Srl aveva omesso di versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, le ritenute operate sugli stipendi dei dipendenti, relativi all'anno 2004. Ai sensi dell'articolo 10-bis del Dlgs 74/2000, il rappresentante è incorso nella violazione che prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Riconosciuta la colpevolezza dell'imputato, sia in primo che in secondo grado, lo stesso ricorre in Cassazione con la motivazione che la condotta omissiva da lui tenuta si è verificata anteriormente all'entrata in vigore della norma sulla base della quale era stato incriminato; pertanto, le sanzioni penali e tributarie imputategli si devono considerare inapplicabili, perché entrate in vigore in un momento successivo al fatto.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso affermando che in caso di omesso versamento delle ritenute d'acconto, l'evento dannoso penalmente perseguibile si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta. Quindi non rileva, ai fini penali, l'omissione commessa durante il periodo di imposta, bensì il mancato versamento all'atto della dichiarazione annuale.

Il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa tributaria fa scattare solo le sanzioni fiscali.

 

Accertamento da studi di settore è presunzione semplice

Con Sentenza 7 luglio 2010, n. 16055, la Corte di Cassazione ha statuito che l'accertamento mediante applicazione degli studi di settore o dei parametri costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dallo scostamento del reddito dichiarato, ma nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente; secondo i giudici, in sede di contraddittorio:

 

Deducibilità perdite da credito non riscosso

Con Sentenza 23 giugno 2010, n. 113/4/10, la Commissione tributaria Regionale di Ancona si è pronunciata in merito alla deducibilità delle perdite derivanti da crediti vantati verso debitori situati all'estero.

In particolare, i giudici hanno stabilito che il contribuente può dimostrare l'impossibilità di riscuotere i propri crediti con qualsiasi mezzo, onde portare in deduzione la relativa perdita, anche, ad esempio, attraverso la produzione dei bilanci del debitore attestanti le difficoltà finanziarie.

 

Società non operative: garantito il diritto di difesa con la presentazione delle prove anche dopo l’istanza di disapplicazione

Per la società ricorrente il mancato raggiungimento dei ricavi dovuto alla risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda è sufficiente a far venire meno il requisito del raggiungimento del reddito superiore ad un certo limite previsto per le imprese non operative. Per questo motivo, anche in un momento successivo alla presentazione dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo, è possibile dimostrare tale fatto e chiedere la disapplicazione della normativa.

Infatti, per i soci della Sas, l'età avanzata, i subentrati motivi di salute oltre alla risoluzione del contratto di affitto per morosità sono stati i veri motivi che hanno portato al non raggiungimento dei ricavi necessari per far applicare la normativa, senza che tutto ciò nascondesse particolari intenti elusivi da parte di una società di comodo.

Questa posizione è stata appoggiata anche dai giudici della Commissione Tributaria provinciale di Perugia, con sentenza 98/01/10, con cui è stato riconosciuto il diritto di difesa nell'ambito di un contenzioso con l'Amministrazione finanziaria anche in un momento successivo alla presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo. Il limitare la presentazione di prove solo al momento del ricorso farebbe venire meno il diritto di difesa dei contribuenti.

 

Prestazioni Intracomunitarie a cavallo fra 2009 e 2010

Con Circolare 19 luglio 2010, n. 24, Assonime è intervenuta al fine di esaminare i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/2010, relativa alla riforma della territorialità delle prestazioni di servizi entrata in vigore nel 2010.

In particolare, Assonime segnala che per individuare il regime IVA e Intrastat applicabile alle prestazioni di servizi a cavallo del 2009 - 2010, occorre tener conto della normativa in vigore nel Paese membro del fornitore. Al riguardo, la Circolare sottolinea che il momento di effettuazione dell'operazione potrebbe essere disciplinato in modo differente, non avendo l'Italia ancora recepito la nuova regola comunitaria.

 

Agevolazioni prima casa: sentenza

Con Sentenza depositata il 1° luglio 2010, n. 438/14/10, la Commissione Tributaria del Lazio ha stabilito che decade dai benefici per l'acquisto della prima casa il contribuente socio di una cooperativa edilizia che venda l'alloggio, senza acquistare entro l'anno un altro immobile, entro i cinque anni decorsi dal momento della stipula del rogito notarile.

Secondo i giudici infatti è la formalizzazione dell'atto pubblico a segnare l'inizio della decorrenza del quinquennio per la maturazione delle agevolazioni fiscali, e non l'assegnazione dell'immobile, come sostenuto invece dal ricorrente.

 

Pubblicata la legge di conversione della proroga del MUD

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2010, n. 167, la Legge di conversione del D.L. n. 72/2010, che ha prorogato il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) che scadeva il 30 aprile scorso. La legge ha spostato al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del modello, che poteva essere effettuata anche utilizzando il "vecchio" modulo.

 

Plusvalenza per l’avviamento

Con Sentenza depositata il 27 maggio 2010, n. 120/7/2010, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha stabilito che ai fini dell'accertamento relativo alle imposte dirette, la plusvalenza scaturita dal valore dell'avviamento su cui è pagata l'imposta di registro rappresenta per gli Uffici solo una presunzione, che può quindi essere smentita dal contribuente qualora egli fornisca prova contraria.

I Giudici hanno infatti rilevato che in effetti il valore relativo al pagamento dell'imposta di registro costituisce il valore di compravendita di un bene, rispetto a quello delle imposte dirette che si riferisce al solo valore di acquisto: tuttavia tutto ciò costituisce solamente una presunzione, che legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo.

 

La mancata esibizione dei documenti è indizio di condotta dolosa

Con Sentenza n. 21/66/10, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha stabilito che qualora il contribuente non esibisca i documenti, tale condotta rappresenta un indizio della volontà dello stesso di sottrarsi al legittimo controllo degli uffici finanziari.

Ne deriva che il comportamento, sanzionabile in quanto considerato sleale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, è espressione della consapevole scelta dolosa di voler operare al di fuori delle regole fiscali.

 

Accertamento valido anche in caso di calcoli errati

Con Sentenza 21 luglio 2010, n. 17072, la Corte di Cassazione ha statuito che l'errore di calcolo del Fisco non compromette l'intero accertamento. In base alla Sentenza, infatti, il giudice non può annullare il processo di accertamento ma deve procedere a una nuova valutazione.

Nel caso specifico, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria non aveva calcolato correttamente il maggior ricavo, non avendo considerato i beni strumentali.

 

Chiariti alcuni dubbi sull’estensione dell’obbligo del quadro RW

La Corte di Cassazione, con due sentenze depositate in data 21 luglio, le nn. 17051 e 17052, ha voluto ribadire un orientamento ormai consolidato dal lontano 2003, secondo cui gli obblighi di monitoraggio delle attività detenute all'estero ricadono non solo sugli intestatari formali o i beneficiari effettivi dei conti correnti esteri, ma anche sui soggetti che abbiano la disponibilità e comunque la possibilità di movimentazione dei citati investimenti e attività, in quanto aventi la disponibilità di fatto di somme di denaro.

Dal punto di vista degli obblighi da rispettare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, il tutto si traduce con uno specifico adempimento: la compilazione del modulo RW del modello UNICO.

Tuttavia, la procedura non è esente da dubbi e incertezze, nonostante le numerose indicazioni rilasciate dalla stessa Amministrazione finanziaria, al fine di dirimere le problematiche applicative sorte con l'esplicarsi delle operazioni di scudo fiscale. Infatti, se appare del tutto normale che il contribuente titolare di un conto corrente all'estero proceda alla compilazione del quadro RW, per via del coincidere dei requisiti di titolarità e disponibilità dell'attività finanziaria, diversamente sorgono dubbi sul fatto che gli stessi obblighi ricadano anche sui quei soggetti non direttamente titolari di attività detenute all'estero, ma comunque in grado di operare su un conto estero.

Come già sottolineato dalla Cassazione in una sentenza del 2003, anche gli ultimi due orientamenti giurisprudenziali citati ribadiscono lo stesso principio di diritto, per cui l'obbligo di compilazione del modulo RW ricadrebbe pure sul mero intestatario che ne abbia la detenzione o sul disponente, anche quando il rapporto con il beneficiario effettivo sia di natura fiduciaria e preveda l'obbligo di ritrasferimento o di utilizzazione nell'interesse altrui.

 

Iscrizione in bilancio alternativa per le concessioni: OIC

In data 23 luglio 2010, l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha reso noto di aver approvato in via definitiva l'Applicazione IAS/IFRS n. 3 relativa all'IFRIC 12, documento interpretativo emanato dallo IASB e relativo agli accordi per servizi in concessione.

Attraverso tale applicazione, rubricata "IFRIC 12 - Accordi per servizi in concessione", l'OIC prevede la possibilità di contabilizzare i beni in concessione non più solamente come attività materiali, ma anche come attività immateriali o finanziarie.

 

No alla restituzione del bene donato indirettamente

Con Sentenza 12 maggio 2010, n. 11496, la Corte di Cassazione ha stabilito che il legittimario del donante, che abbia patito la violazione della propria quota di legittima, non può chiedere in restituzione l'immobile donato in modo indiretto, se quest'ultimo sia stato a sua volta venduto dal donatario.

I giudici, in tale caso, infatti, hanno ritenuto prevalenti le ragioni del titolare del bene oggetto di donazione indiretta rispetto al legittimario leso nella sua quota legittima, posto che nel caso di donazione indiretta non è possibile accertarne l'avvenuta stipula.

 

Accertamento per maggior imposta di registro: sentenza

Con Sentenza 16 luglio 2010, n. 16743, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo l'avviso di accertamento per la maggiore imposta di registro notificato al venditore di un terreno. Sono infatti obbligati in solido al pagamento venditore ed acquirente, a meno che il venditore non sia esentato a seguito della presentazione, da parte dell'acquirente, di un'istanza di condono.

 

Rivalutazione: termini aperti fino al 2 novembre 2010

Premesso che non è elusiva l’operazione di conferimento d’azienda con successiva cessione di partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 176 del Tuir. La plusvalenza da cessione di tali partecipazioni può essere sottoposta ad un regime fiscale diverso: se la cessione avviene in ambito di impresa, si dovrà valutare l’applicabilità della esenzione dalla tassazione della plusvalenza prevista dell’art. 87 del TUIR (PEX); se la cessione avviene, invece, da parte di una persona fisica, fa emergere capital gain.

In quest’ultimo caso, può essere utile aderire alla rivalutazione delle partecipazioni entro il 2 novembre, pagando un’imposta sostitutiva del 2% o del 4%.

 

La manovra correttiva svecchia le norme sul fallimento

Concordati e accordi nelle crisi d'impresa sono resi più sfruttabili dalla manovra straordinaria 2010, in attesa, del voto finale della Camera dei deputati.

La manovra corregge le disposizioni dettate dal Regio Decreto n. 267/1942, nelle materie appunto del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Innanzitutto, introduce il nuovo articolo 182-quater, che ha qualificato come prededucibili, con possibilità perciò di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, i crediti:

- derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato;

- derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti ora indicati, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di concordato preventivo o dall'accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati);

- derivanti da finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'80% del loro ammontare (in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice civile);

- relativi ai compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione da allegare alla domanda di concordato preventivo e all'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché questi siano omologati.

Viene poi modificato l'articolo 182-bis, relativo agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Secondo tale disposizione, l'imprenditore in stato di crisi può chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Dalla data di pubblicazione dell'accordo nel Registro delle imprese e per sessanta giorni, i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Nella nuova versione, la norma estende il divieto anche alla fase delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo. In particolare, l'imprenditore può presentare istanza di sospensione a tali effetti depositando presso il Tribunale la documentazione prevista per la domanda di concordato preventivo; una proposta di accordo; la dichiarazione dell'imprenditore, con valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; la dichiarazione di un professionista circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno negato la propria disponibilità a trattare. Sull'istanza decide il Tribunale, con decreto motivato, riscontrata la sussistenza dei presupposti sopra previsti, assegnando il termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista.

Infine, viene introdotto il nuovo articolo 217-bis, che esclude il reato di bancarotta (fraudolenta e semplice) per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.

 

Registrazione dei contratti di locazione on-line

Le nuove procedure tecnico-informatiche approvate dal Direttore dell’Agenzia, 23 luglio 2010, consentono la gestione dei contratti contenenti più case con diversi dati catastali.

A partire dal 10 agosto 2010 sarà possibile registrare on-line contratti di locazione relativi a più immobili, con diversi dati catastali contemporaneamente. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2010, sono state, infatti, approvate le nuove specifiche tecniche che riguardano la registrazione telematica dei contratti d’affitto degli immobili, da effettuare con il modello 69 e il pagamento delle relative imposte. Inoltre, permettono di comunicare i riferimenti catastali degli immobili nei casi di cessione, risoluzione o proroga degli stessi contratti, utilizzando il modello CDC.

 

In arrivo la proroga dei versamenti del 16 agosto

È in corso di emanazione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone:

Si tratterebbe del nono rinvio da quando il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, nel 2001 ha varato il primo differimento.

Una volta ufficializzato il decreto, tutti i versamenti in scadenza tra il 1° e il 20 del mese di agosto potranno essere effettuati, con i modelli F24, senza maggiorazione. Unica eccezione si potrebbe avere per i versamenti in scadenza il 31 luglio, che vengono spostati al 2 agosto, e per quelli in scadenza il 5 agosto, che riguardano i contribuenti interessati dagli studi di settore che pagano le somme di Unico con la maggiorazione dello 0,40%.

Anche quest'anno la tregua fiscale di Ferragosto risulta gradita a imprese e professionisti, che potranno far slittare tutti gli impegni in scadenza a dopo le ferie.

Anche per quanto riguarda il monitoraggio delle operazioni concluse con i Paesi appartenenti alle cosiddette "black list", il ministro dell'Economia dovrebbe rilasciare un Dcpm in cui definire i Paesi non collaborativi o sospetti, i settori a rischio e la tipologia di operazioni da segnalare. Al fine di prevenire le frodi carosello e la formazione di società cartiere, l'obbligo della comunicazione telematica delle operazioni soggette ad Iva potrebbe essere esteso anche ai Paesi non appartenenti a Stati a fiscalità privilegiata.

 

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BUONE FERIE – LA PROSSIMA CIRCOLARE SARA’ A SETTEMBRE

 

La circolare non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì dei supporti di facile ed immediata consultazione nella gestione amministrativa ed uno stimolo ad approfondimenti e alla ricerca di soluzioni personalizzate da valutare ed eventualmente adattabili in relazione alle esigenze specifiche.

L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.

 

A cura di:

 

Dott. Alberto Bonfiglio
Dott. Emanuele Finaldi
                       



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