CIRCOLARE
INFORMATIVA 15/2010
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Novità 12 – 26 luglio 2010
Si segnalano nel seguito le
principali novità in materia fiscale e societaria d’interesse generale.
Accertamento induttivo con
onere probatorio al Fisco
Dichiarazioni di terzi ed
elementi ulteriori fanno l’operazione fittizia
SRL: non sempre la revisione
legale va affidata al collegio sindacale
Perdite su crediti: la prova
dell’insolvibilità prescinde dall’azione di recupero
Doppio errore nel controllo
formale a vantaggio del contribuente
ETC: producono redditi diversi
con imposta sostitutiva 12,5%
A meno di separazione tra
coniugi la prima casa è l’unica dimora della famiglia
Identificazioni catastali
obbligatorie
Riduzione del canone di
locazione senza obbligo di registrazione
Manovra correttiva: chiesta la
questione di fiducia
Fattura elettronica equiparata
a quella cartacea: direttiva
Cartella di pagamento:
sentenza
Black list: probabile una
proroga per la scadenza del 31 agosto
L’accertamento da studi di
settore è presunzione semplice
Deducibilità perdite su
crediti non riscossi
Società non operative:
garantito il diritto di difesa
Niente IRAP per le micro
imprese: Cassazione
Pubblicata la legge di
conversione della proroga MUD
Doppio reato per le frodi
carosello
Reato di omesso versamento
delle ritenute: Cassazione
Accertamento da studi di
settore è presunzione semplice
Deducibilità perdite da
credito non riscosso
Prestazioni Intracomunitarie a
cavallo fra 2009 e 2010
Agevolazioni prima casa:
sentenza
Pubblicata la legge di
conversione della proroga del MUD
La mancata esibizione dei
documenti è indizio di condotta dolosa
Accertamento valido anche in
caso di calcoli errati
Chiariti alcuni dubbi
sull’estensione dell’obbligo del quadro RW
Iscrizione in bilancio
alternativa per le concessioni: OIC.
No alla restituzione del bene
donato indirettamente
Accertamento per maggior
imposta di registro: sentenza
Rivalutazione: termini aperti
fino al 2 novembre 2010
La manovra correttiva svecchia
le norme sul fallimento
Registrazione dei contratti di
locazione on-line
In arrivo la proroga dei
versamenti del 16 agosto
Con sentenza
del 9 luglio 2010 n. 16227, la Corte
di Cassazione ha confermato l'orientamento seguito nel 2008 secondo cui non
sussiste, nell'ordinamento tributario, alcuna presunzione di "supposizione
di costanza del reddito". Basandosi su questo precedente, la Corte ha
rigettato il ricorso del Fisco, ove l'Ufficio, in sede di accertamento
induttivo ex art. 39, comma 2 del DPR n. 600 del 1973, "ha utilizzato con
riferimento al periodo d'imposta 1997 i dati relativi (rectius acquisiti con
riferimento) al primo semestre del 2000, così mancando all'onere probatorio su
di esso gravante". In concreto, benché l'accertamento induttivo
"puro" possa basarsi su "dati e notizie" comunque venuti a
conoscenza dell'Ufficio fiscale, è altrettanto vero che la ricostruzione
dell'imponibile deve comunque essere attendibile.
Incombe sull'Amministrazione
Finanziaria l'onere di provare la fondatezza di dati relativi a differenti
periodi di imposta, che si intende usare per rettificare altre annualità. Infatti,
secondo i giudici, i "dati e notizie comunque raccolti" di cui
all'art. 39 del DPR n. 600/1973 devono, in linea di principio, essere relativi
all'anno oggetto di controllo, stante "il fondamentale principio
dell'imposizione fiscale dato dall'inerenza dei dati raccolti ad un determinato
e specifico periodo d'imposta attesa l'autonomia di ciascun periodo d'imposta
legislativamente sancita".
La Corte di
Cassazione, con la sentenza n.16229 del
9 luglio 2010, nel chiarire che l'inesistenza
delle operazioni può essere provata da dichiarazioni di terzi avvalorate da
elementi ulteriori, ha stabilito che le
dichiarazioni testimoniali dei lavoratori di un'azienda sulla fittizietà delle
operazioni, insieme all'inesistenza della struttura organizzativa della
società fornitrice e all'omissione della presentazione della dichiarazione,
sono idonee a provare una falsa fatturazione da parte dell'azienda, anche in
presenza di una contabilità regolare fra le due imprese.
Nel caso
esaminato l'accertamento del Fisco per fatture su operazioni inesistenti è
legittimo e le sentenze emesse in favore dell'azienda nei gradi precedenti, che
non consideravano le testimonianze dei dipendenti perché prive di elementi
suffraganti che, invece, c'erano, sono da censurare.
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Ai sensi
delle previsioni introdotte con il Decreto
Legislativo n.39/2010 sulla revisione legale dei conti, le Srl sono
obbligate a dotarsi di un collegio sindacale quando il capitale sociale sia di importo pari o superiore a 120mila
euro; quando la Srl sia tenuta
alla redazione del bilancio consolidato; quando la Srl controlli una società obbligata alla revisione legale
dei conti; quando la società, per
due esercizi consecutivi, abbia superato due dei tre limiti indicati dal
primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile. Come per
le società per azioni, se l'atto costitutivo della Srl non dispone
diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.
Vi sono, tuttavia, delle ipotesi in cui la funzione di revisione non può
essere affidata al collegio bensì ad un revisore: nelle Srl obbligate alla redazione del bilancio consolidato; nelle Srl che abbiano la qualifica di ente di
interesse pubblico; nelle Srl che
controllino un ente di interesse pubblico o che siano controllate da un ente
di interesse pubblico, o, infine, nelle
Srl che siano sottoposte a comune controllo con un ente di interesse pubblico. |
Come noto
l’articolo 101, comma 5, TUIR prevede: "Le perdite di beni (relativi
all'impresa, ndr), commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le
perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a
procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del
decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi.". Certezza e precisione della perdita su
crediti - riferita, nel caso sottoposto all'attenzione della Commissione
Tributaria Provinciale di Parma (sentenza n. 91/01/10), alla
cessione di un bene d'impresa - sono dunque gli elementi necessari ai fini
della deduzione. Per il più recente orientamento giurisprudenziale, al momento
della cessione del credito, tali presupposti devono essere già verificati.
Ora la
Commissione tributaria provinciale di Parma afferma che la prova della certezza
e della precisione della perdita può non derivare necessariamente
dall'infruttuosità delle azioni giudiziarie ma essere riferibile ad altri
elementi. Nel caso di specie, l'insolvibilità della società partecipata con
quota di minoranza (debitrice) verso la società operativa nello smaltimento dei
rifiuti (creditrice) era testimoniata dalla circostanza che il patrimonio della
prima non era idoneo a fronteggiare l'obbligazione. Ciò a prescindere dalla
ulteriore circostanza che la società creditrice, consigliata dai propri legali,
non avesse proceduto all'azione giudiziaria di recupero.
Una pronuncia
della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte - la nr. 37/26/10 -
afferma che le ritenute d'acconto sono
deducibili dalle imposte dovute sino alla data di presentazione della
dichiarazione dei redditi, senza che abbia alcuna rilevanza il periodo
d'imposta in cui si sono formate.
Il controllo formale
sull'Unico presentato per l'annualità 2003, con il quale il Fisco richiedeva
l'esibizione delle spese sanitarie e dei premi assicurativi iscrivendo a ruolo
una somma per ritenute considerate non
scomputabili in quanto di competenza dell'annualità 2002, avrebbe dovuto
limitarsi alla verifica della correlazione tra le ritenute indicate in dichiarazione
e quelle effettivamente subite sui ricavi, quindi sul reddito d'impresa che ha
concorso a formare l'imponibile, non anche proseguire con la verifica
temporale. E la contestazione avrebbe dovuto avvenire con avviso di accertamento,
non con iscrizione a ruolo.
Con
risoluzione n. 72
del 12 luglio 2010, l'agenzia delle Entrate è chiamata a chiarire il
trattamento fiscale dei titoli Etc, strumenti finanziari derivati che producono
redditi diversi perché legati all'andamento di mercato delle materie prime come
olio, petrolio, oro.
La risoluzione
spiega infatti che gli Exchange traded commodities (ETC) sono titoli negoziati
in borsa, senza scadenza, emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente
in merci o in contratti, anche derivati, su materie prime. Dunque, essendo
riconducibili ai "rapporti da cui deriva il diritto . di ricevere . a
termine uno o più pagamenti collegati a . quotazioni o valori di strumenti
finanziari, .di metalli preziosi o di merci", ex articolo 67,
comma 1, lettera c-quater) del Tuir, i redditi prodotti, se percepiti da parte
di un soggetto persona fisica non esercente attività d'impresa, sono soggetti
ad imposta sostitutiva del 12,50%.
La sentenza
della Corte di Cassazione, n. 14389 del
15 giugno 2010, ha ribadito che l'esenzione
Ici prima casa è legata all'immobile adibito a dimora abituale del contribuente
e dei suoi familiari. Secondo tale pronunciamento il contribuente che
dimora in un'abitazione mentre moglie e figlio dimorano in un'altra non ha
diritto all'agevolazione in oggetto.
La decisione
muove dal dettato dell'articolo 8, comma 2, del Decreto legislativo n. 504/1992
e dell'art. 4 del regolamento Ici: un'abitazione, ai fini della qualifica ad abitazione principale, deve rappresentare
non solo la dimora abituale del contribuente ma anche dei suoi familiari, per
cui la circostanza che i familiari del contribuente non dimorino abitualmente
nell'abitazione di quest'ultimo comporta il venir meno di uno dei due
presupposti richiesti dalla legge e dal regolamento Ici per la qualifica di
un'abitazione quale abitazione principale.
Solo la separazione legale tra
coniugi può dare diritto all'agevolazione nella situazione descritta.
Con Circolare 9 luglio
2010, n. 2, l'Agenzia del Territorio ha fornito una serie di
chiarimenti in merito alle novità (in vigore dal 1° luglio 2010) introdotte
dall'art. 19, comma 14, D.L. n. 78/2010, che impone, a pena di nullità degli
atti immobiliari, l'indicazione dell'identificazione catastale,
della dichiarazione di conformità ed il riferimento delle planimetrie.
Di seguito si elencano alcune
delle principali precisazioni evidenziate dalla Circolare:
è obbligatorio allegare la dichiarazione
di variazione in presenza di modifiche dello stato, consistenza,
attribuzione di categoria e classe.
Con Sentenza 9 luglio 2010,
n. 16229, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di falsa
fatturazione. Secondo i giudici, le dichiarazioni dei
lavoratori di una società sulla mancanza di struttura organizzativa
dell'azienda fornitrice o subappaltatrice e la presenza di ulteriori
circostanze comprovanti sono valide per ritenere "l'inesistenza
di tale ditta", anche qualora fra le due società vi sia regolare
scambio di fatture.
Nel corso di un convegno sulle
novità del redditometro, organizzato dall'Università Cattolica di
Milano, il direttore aggiunto della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia
delle Entrate ha annunciato che i nuovi indici di maggiore capacità
contributiva per gli accertamenti sintetici saranno disponibili entro fine
luglio.
In particolare, entro fine
mese SOSE consegnerà all'Agenzia delle entrate un primo studio statistico,
elaborato su un campione di 833 mila contribuenti, suddivisi in 540 mila nuclei
familiari e classificati per area geografica di appartenenza.
Inoltre, è stato confermato
che il nuovo redditometro procederà "a doppio binario": per le
rettifiche relative al periodo 2005 - 2008 si utilizzerà l'istituto
previgente al D.L. n. 78/2010, mentre le novità saranno operative a partire dal
periodo d'imposta 2009.
Inoltre,
riguardo agli adempimenti: il committente italiano ricevuta la prestazione
generica dovrà inserirla nell'intra2-quater; mentre, il prestatore, effettuando
la prestazione fuori della regola del luogo del committente, non dovrà farlo!
Con Risoluzione
30 giugno 2010, n. 60, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'accordo
intervenuto tra il locatore e il conduttore per la riduzione del canone di
locazione di un contratto in corso, non è soggetto ad obbligo di registrazione.
Secondo
l'Agenzia, infatti, il ribasso del corrispettivo non comporta il versamento di
ulteriore imposta o la fine del vecchio patto, ma si limita solo a modificarne
alcune parti accessorie. Tuttavia, per rendere certo e computabile il nuovo
accordo (che comporta la riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta
di registro e delle imposte dirette), le parti possono richiederne la registrazione
volontaria al fine di attribuirne data certa.
Infine
la Risoluzione precisa che, ai fini IVA, se il conduttore è esportatore
abituale può richiedere al locatore la fatturazione dei canoni in regime
di sospensione d'imposta: in tal caso, sulle fatture si applica l'imposta
di bollo pari ad 1,81 euro.
Il governo ha posto al Senato
la questione di fiducia sul maxi-emendamento al D.L. 31 maggio 2010, n.
78, che prevede alcune correzioni al testo della c.d. "Manovra
correttiva" varato dalla commissione Bilancio, ecco alcune delle
principali novità presenti nel maxi-emendamento:
Non sono state invece confermate,
in tema di autotrasporto, le misure che prevedevano il trasporto su
strada con costi minimi (da indicare anche in fattura) cui si sarebbero
dovuti adeguare i contratti sottoscritti.
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Con Direttiva
13 luglio 2010, il consiglio Ecofin ha fornito nuove regole in tema di
fatturazione elettronica, con l'obiettivo di semplificare la normativa
IVA ed altresì di contrastare le frodi nell'ambito di tale imposta. In particolare,
tra l'altro, è stato previsto che la fattura elettronica dovrà essere
adottata in modo generalizzato, equiparandola a tal fine a quella
cartacea con semplificazione delle regole di emissione; gli operatori avranno
la possibilità di scegliere il metodo di autenticazione. Tale Direttiva dovrà essere
adottata dagli Stati membri entro il 2012, per entrare in vigore il 1° gennaio
2013. |
Con Sentenza n. 206/02/10,
la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce si è espressa sui vizi di
notifica e di motivazione nelle cartelle di pagamento, stabilendo in
particolare che:
In base a quanto riportato
dalla stampa specializzata è probabile che la scadenza relativa all'obbligo
di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti "black
list", a oggi fissata al 31 agosto 2010, venga prorogata da parte
dell'Agenzia delle Entrate.
Da quanto emerge, infatti,
sarebbe in fase di ultimazione da parte del Dipartimento delle Finanze il
Decreto che dovrà meglio specificare i paesi interessati, nonché gli eventuali
settori che potrebbero godere di una esenzione.
Si ricorda che in base al nuovo adempimento, introdotto
dal D.L. n. 40/2010 ed entrato in vigore dal 1° luglio scorso, le comunicazioni
delle operazioni mensili superiori ai 50.000 euro effettuate nel mese di
luglio dovrebbero essere inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 agosto.
Ai fini del
monitoraggio delle operazioni svolte con i Paesi appartenenti alla cosiddetta
"black list", che sono elencati nel Dm 4 maggio 1999 e nel Dm 21
novembre 2001, il decreto legge "incentivi" (DL n. 40/2010) ha
delegato il ministero dell'Economia di creare un elenco ai fini di prevenire
fenomeni a particolare rischio di frode fiscale.
L'obbligo è scattato dal 1° luglio 2010 e le
comunicazioni dovranno essere inviate entro l'ultimo giorno del mese successivo
al periodo di riferimento, quindi il primo invio scade il prossimo 31 agosto
2010 per i contribuenti mensili e il prossimo 31 ottobre 2010 per i
contribuenti trimestrali. Tuttavia, a causa dei ritardi nell'implementazione
della procedura anche a causa della partenza del periodo feriale, tutte le
comunicazioni - anche quelle previste per il 31 agosto - sono slittate al 31
ottobre 2010.
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Nel frattempo, si dovranno sciogliere alcuni dubbi operativi. Il primo riguarda i soggetti che rientrano nel regime di cui all'articolo
36-bis del Dpr 633/72, titolato "dispensa da adempimenti per le
operazioni esenti", per i quali l'Iva sugli acquisti è totalmente
indetraibile. Da ciò scaturirebbe che il provvedimento n. 2010/102282 delle
Entrate, che disciplina le specifiche tecniche per la comunicazione da parte
dei soggetti passivi Iva, dovrebbe prevedere uno specifico esonero per i
soggetti di cui sopra, al fine di evitare degli aggravi amministrativi, a cui
non corrisponde un beneficio in termini di efficacia delle indagini. È il caso degli istituti di credito che svolgono attività paragonabile al
"commercio al minuto e attività assimilabili", per i quali è
previsto uno specifico provvedimento che regola i relativi adempimenti Iva.
In particolare, le operazioni esenti effettuate dalle banche vanno
registrate, ai fini Iva, solo se è stata rilasciata la fattura su richiesta
esplicita del cliente. Inoltre, le operazioni effettuate con paesi black
list, la maggior parte delle volte non sono registrate ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto proprio perché i paesi elencati nei due decreti
ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 sono per lo più extra-Ue.
Dunque, la comunicazione Iva da effettuare risulta particolarmente
complicata. Da qui l'esigenza di una ulteriore specificazione per
semplificare ulteriormente gli adempimenti connessi alla comunicazione, dato
che l'agenzia delle Entrate è già a conoscenza - grazie all'anagrafe dei
rapporti finanziari - della residenza dei clienti delle banche, per cui il
rischio di frodi fiscali alla base dell'adempimento richiesto dal decreto
"incentivi" potrebbe non sussistere. |
Si attende
un Dcpm che dovrà ufficializzare la proroga.
Con Sentenza 7 luglio 2010,
n. 16055, la Corte di Cassazione ha statuito che l'accertamento
mediante applicazione degli studi di settore o dei parametri costituisce un
sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e
concordanza non è determinata dallo scostamento del reddito dichiarato, ma nasce
in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il
contribuente; secondo i giudici, in sede di contraddittorio:
Con Sentenza 23 giugno 2010,
n. 113/4/10, la Commissione tributaria Regionale di Ancona si è
pronunciata in merito alla deducibilità delle perdite derivanti da crediti
vantati verso debitori situati all'estero.
In particolare, i giudici hanno
stabilito che il contribuente può dimostrare l'impossibilità di riscuotere i
propri crediti con qualsiasi mezzo, onde portare in deduzione la relativa
perdita, anche, ad esempio, attraverso la produzione dei bilanci del debitore
attestanti le difficoltà finanziarie.
Con Deliberazione 7 giugno
2010, n. 33/2010, la Corte dei Conti ha stabilito che non
è dovuta l'IRAP sui compensi incentivanti che le amministrazioni pubbliche
erogano a professionisti, progettisti ed avvocati.
La pronuncia, che chiude una
disputa protrattasi per lungo tempo, accetta quindi l'interpretazione secondo
la quale il soggetto passivo dell'imposta è il datore di lavoro, dato
che il dipendente professionista non produce reddito d'impresa nello
svolgimento dell'attività oggetto di incentivi, e di conseguenza il compenso
incentivante non può subire riduzioni per tale motivo.
Pertanto, al momento della
costituzione del fondo per l'incentivo del dipendente l'impresa deve calcolare anche
l'aliquota IRAP sugli incentivi: tuttavia, al dipendente professionista
il compenso andrà corrisposto senza scomputare tale importo.
I giudici della Commissione
Tributaria provinciale di Perugia, con sentenza 98/01/10, hannoo riconosciuto il diritto di difesa
nell'ambito di un contenzioso con l'Amministrazione finanziaria anche in un
momento successivo alla presentazione dell'istanza di interpello
disapplicativo.
Infatti il limitare la
presentazione di prove solo al momento del ricorso farebbe venire meno il
diritto di difesa dei contribuenti.
Per la società ricorrente il
mancato raggiungimento dei ricavi dovuto alla risoluzione del contratto di
affitto di ramo d'azienda è sufficiente a far venire meno il requisito del
raggiungimento del reddito superiore ad un certo limite previsto per le imprese
non operative. Per questo motivo, anche
in un momento successivo alla presentazione dell'istanza di disapplicazione
della disciplina delle società di comodo, è possibile dimostrare tale fatto e
chiedere la disapplicazione della normativa.
Infatti, per i soci della Sas,
l'età avanzata, i subentrati motivi di salute oltre alla risoluzione del
contratto di affitto per morosità sono stati i veri motivi che hanno portato al
non raggiungimento dei ricavi necessari per far applicare la normativa, senza
che tutto ciò nascondesse particolari intenti elusivi da parte di una società
di comodo.
Gli effetti
dell'ordinanza n. 15249 del
24 giugno 2010, emessa dalla Cassazione, devono essere recepiti dall'Agenzia
delle Entrate: si tratta dell'orientamento della Suprema Corte che ha ritenuto
di estendere alle micro imprese di artigiani e commercianti l'esenzione
dall'Irap per assenza di autonoma organizzazione.
In sintesi, non è soggetto a Irap il piccolo
imprenditore che non si avvale in modo stabile di lavoro altrui e svolge la
propria attività con la sola dotazione minima necessaria di beni strumentali.
Le ricadute si hanno già a partire dai
versamenti a saldo 2009 e in acconto 2010 che i contribuenti stanno affrontando
in queste settimane; l'accoglimento della decisione della Cassazione darà il
via ad una serie di istanze di rimborso sui periodi d'imposta ancora aperti.
Per quanto riguarda il 2009, alla luce di
quanto definito dalla Cassazione, gli atteggiamenti che avranno i contribuenti,
in attesa di un documento agenziale, sono:
- prudenziale, con il pagamento ed il
successivo recupero (lungo) di quanto non dovuto, a meno dell'instaurazione di
un contenzioso;
- meno prudenziale, con esposizione al rischio
di accertamento con sanzioni dal 100 al 200%, considerandosi anche
retroattivamente esonerati e compilando la dichiarazione con gli acconti, o
acconti e saldo, versati indicandoli come somme oggetto di compensazione.
Si segnala che la Commissione tributaria
Provinciale di Ragusa, con sentenza 329/02/10 del 2010, ha deciso che un medico
della mutua è estraneo all'Irap anche se ha dipendenti. Dunque, ha diritto al
rimborso dell'Imposta regionale anche se utilizza uno studio con l'ausilio di
mezzi strumentali, indispensabili per la cura dei pazienti, e con la
collaborazione di un dipendente addetto alla portineria (che non accresce la
capacità produttiva). Infatti, tutto ciò non modifica la natura del rapporto
professionale del medico convenzionato e non
costituisce autonoma organizzazione.
È stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2010, n. 167, la Legge di conversione del D.L.
n. 72/2010, che ha prorogato il termine per la presentazione del modello
unico di dichiarazione ambientale (MUD) che scadeva il 30 aprile
scorso. La legge ha spostato al 30 giugno 2010 il termine per la
presentazione del modello, che poteva essere effettuata anche utilizzando il
"vecchio" modulo.
Con Sentenza 15 luglio
2010, n. 27541, la Corte di Cassazione ha stabilito che
l'imprenditore, che emette fatture per operazioni inesistenti al fine di
utilizzarle con società cartiere per eludere le imposte, risponde non solo
del reato di falsa fatturazione, bensì anche di truffa aggravata. In particolare, la frode
carosello contestata configura entrambe le due fattispecie criminali sopra
richiamate, le quali non sono in rapporto di specialità; pertanto le pene
possono essere cumulate.
La Corte di
Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 25875 del 7 luglio 2010, ha stabilito un
importante principio di diritto in
materia di omesso versamento delle ritenute d'acconto operate sugli stipendi
dei dipendenti.
Nel caso di
specie, il rappresentante legale di una Srl aveva omesso di versare, entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto
d'imposta, le ritenute operate sugli stipendi dei dipendenti, relativi all'anno
2004. Ai sensi dell'articolo 10-bis del Dlgs 74/2000, il rappresentante è
incorso nella violazione che prevede la reclusione da sei mesi a due anni per
chiunque non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai
sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo
d'imposta.
Riconosciuta
la colpevolezza dell'imputato, sia in primo che in secondo grado, lo stesso
ricorre in Cassazione con la motivazione che la condotta omissiva da lui tenuta
si è verificata anteriormente all'entrata in vigore della norma sulla base della
quale era stato incriminato; pertanto, le sanzioni penali e tributarie
imputategli si devono considerare inapplicabili, perché entrate in vigore in un
momento successivo al fatto.
La Corte di
Cassazione respinge il ricorso affermando che
in caso di omesso versamento delle ritenute d'acconto, l'evento dannoso
penalmente perseguibile si perfeziona al momento della presentazione della
dichiarazione annuale del sostituto d'imposta. Quindi non rileva, ai fini
penali, l'omissione commessa durante il periodo di imposta, bensì il mancato
versamento all'atto della dichiarazione annuale.
Il mancato rispetto dei
termini previsti dalla normativa tributaria fa scattare solo le sanzioni
fiscali.
Con Sentenza 7 luglio 2010,
n. 16055, la Corte di Cassazione ha statuito che l'accertamento
mediante applicazione degli studi di settore o dei parametri costituisce un
sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e
concordanza non è determinata dallo scostamento del reddito dichiarato, ma nasce
in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il
contribuente; secondo i giudici, in sede di contraddittorio:
Con Sentenza 23 giugno 2010,
n. 113/4/10, la Commissione tributaria Regionale di Ancona si è
pronunciata in merito alla deducibilità delle perdite derivanti da crediti
vantati verso debitori situati all'estero.
In particolare, i giudici hanno stabilito che il
contribuente può dimostrare l'impossibilità di riscuotere i propri crediti
con qualsiasi mezzo, onde portare in deduzione la relativa perdita, anche,
ad esempio, attraverso la produzione dei bilanci del debitore attestanti le
difficoltà finanziarie.
Per la società ricorrente il
mancato raggiungimento dei ricavi dovuto alla risoluzione del contratto di
affitto di ramo d'azienda è sufficiente a far venire meno il requisito del
raggiungimento del reddito superiore ad un certo limite previsto per le imprese
non operative. Per questo motivo, anche
in un momento successivo alla presentazione dell'istanza di disapplicazione
della disciplina delle società di comodo, è possibile dimostrare tale fatto e
chiedere la disapplicazione della normativa.
Infatti, per i soci della Sas,
l'età avanzata, i subentrati motivi di salute oltre alla risoluzione del
contratto di affitto per morosità sono stati i veri motivi che hanno portato al
non raggiungimento dei ricavi necessari per far applicare la normativa, senza
che tutto ciò nascondesse particolari intenti elusivi da parte di una società
di comodo.
Questa posizione è stata appoggiata anche dai giudici
della Commissione Tributaria provinciale di Perugia, con sentenza 98/01/10,
con cui è stato riconosciuto il diritto
di difesa nell'ambito di un contenzioso con l'Amministrazione finanziaria anche
in un momento successivo alla presentazione dell'istanza di interpello
disapplicativo. Il limitare la presentazione di prove solo al momento del
ricorso farebbe venire meno il diritto di difesa dei contribuenti.
Con Circolare 19 luglio
2010, n. 24, Assonime è intervenuta al fine di esaminare i chiarimenti
forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/2010, relativa
alla riforma della territorialità delle prestazioni di servizi entrata in
vigore nel 2010.
In particolare, Assonime
segnala che per individuare il regime IVA e Intrastat applicabile alle prestazioni
di servizi a cavallo del 2009 - 2010, occorre tener conto della normativa
in vigore nel Paese membro del fornitore. Al riguardo, la Circolare
sottolinea che il momento di effettuazione dell'operazione potrebbe essere
disciplinato in modo differente, non avendo l'Italia ancora recepito la nuova
regola comunitaria.
Con Sentenza depositata il
1° luglio 2010, n. 438/14/10, la Commissione Tributaria del Lazio ha
stabilito che decade dai benefici per l'acquisto della prima casa il
contribuente socio di una cooperativa edilizia che venda l'alloggio,
senza acquistare entro l'anno un altro immobile, entro i cinque anni decorsi
dal momento della stipula del rogito notarile.
Secondo i giudici infatti è la formalizzazione dell'atto
pubblico a segnare l'inizio della decorrenza del quinquennio per la maturazione
delle agevolazioni fiscali, e non l'assegnazione dell'immobile, come sostenuto
invece dal ricorrente.
È stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2010, n. 167, la Legge di conversione del D.L.
n. 72/2010, che ha prorogato il termine per la presentazione del modello
unico di dichiarazione ambientale (MUD) che scadeva il 30 aprile
scorso. La legge ha spostato al 30 giugno 2010 il termine per la
presentazione del modello, che poteva essere effettuata anche utilizzando il
"vecchio" modulo.
Con Sentenza depositata il 27
maggio 2010, n. 120/7/2010, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio ha stabilito che ai fini dell'accertamento relativo alle imposte
dirette, la plusvalenza scaturita dal valore dell'avviamento su cui è
pagata l'imposta di registro rappresenta per gli Uffici solo una presunzione,
che può quindi essere smentita dal contribuente qualora egli fornisca prova
contraria.
I Giudici hanno infatti rilevato che in effetti
il valore relativo al pagamento dell'imposta di registro costituisce il valore
di compravendita di un bene, rispetto a quello delle imposte dirette che
si riferisce al solo valore di acquisto: tuttavia tutto ciò costituisce solamente
una presunzione, che legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere ad
accertamento induttivo.
Con Sentenza n. 21/66/10,
la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha stabilito che
qualora il contribuente non esibisca i documenti, tale condotta
rappresenta un indizio della volontà dello stesso di sottrarsi al legittimo
controllo degli uffici finanziari.
Ne deriva che il comportamento, sanzionabile in
quanto considerato sleale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, è
espressione della consapevole scelta dolosa di voler operare al di fuori
delle regole fiscali.
Con Sentenza 21 luglio 2010,
n. 17072, la Corte di Cassazione ha statuito che l'errore di
calcolo del Fisco non compromette l'intero accertamento. In base alla
Sentenza, infatti, il giudice non può annullare il processo di accertamento ma
deve procedere a una nuova valutazione.
Nel caso specifico, l'Ufficio dell'Amministrazione
finanziaria non aveva calcolato correttamente il maggior ricavo, non
avendo considerato i beni strumentali.
La Corte di Cassazione, con
due sentenze depositate in data 21 luglio, le nn. 17051
e 17052, ha
voluto ribadire un orientamento ormai consolidato dal lontano 2003, secondo cui
gli obblighi di monitoraggio delle
attività detenute all'estero ricadono non solo sugli intestatari formali o i
beneficiari effettivi dei conti correnti esteri, ma anche sui soggetti che
abbiano la disponibilità e comunque la possibilità di movimentazione dei citati
investimenti e attività, in quanto aventi la disponibilità di fatto di somme di
denaro.
Dal punto di
vista degli obblighi da rispettare in sede di compilazione della dichiarazione
dei redditi, il tutto si traduce con uno specifico adempimento: la compilazione
del modulo RW del modello UNICO.
Tuttavia, la
procedura non è esente da dubbi e incertezze, nonostante le numerose indicazioni
rilasciate dalla stessa Amministrazione finanziaria, al fine di dirimere le
problematiche applicative sorte con l'esplicarsi delle operazioni di scudo
fiscale. Infatti, se appare del tutto normale che il contribuente titolare di
un conto corrente all'estero proceda alla compilazione del quadro RW, per via
del coincidere dei requisiti di titolarità e disponibilità dell'attività
finanziaria, diversamente sorgono dubbi sul fatto che gli stessi obblighi
ricadano anche sui quei soggetti non direttamente titolari di attività detenute
all'estero, ma comunque in grado di operare su un conto estero.
Come già
sottolineato dalla Cassazione in una sentenza del 2003, anche gli ultimi
due orientamenti giurisprudenziali citati ribadiscono lo stesso principio di
diritto, per cui l'obbligo di compilazione del modulo RW ricadrebbe pure sul
mero intestatario che ne abbia la detenzione o sul disponente, anche quando il
rapporto con il beneficiario effettivo sia di natura fiduciaria e preveda
l'obbligo di ritrasferimento o di utilizzazione nell'interesse altrui.
In data 23 luglio 2010,
l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha reso noto di aver approvato
in via definitiva l'Applicazione IAS/IFRS n. 3 relativa all'IFRIC 12,
documento interpretativo emanato dallo IASB e relativo agli accordi per
servizi in concessione.
Attraverso tale applicazione, rubricata "IFRIC
12 - Accordi per servizi in concessione", l'OIC prevede la possibilità
di contabilizzare i beni in concessione non più solamente come attività
materiali, ma anche come attività immateriali o finanziarie.
Con Sentenza 12 maggio 2010,
n. 11496, la Corte di Cassazione ha stabilito che il legittimario del
donante, che abbia patito la violazione della propria quota di legittima, non
può chiedere in restituzione l'immobile donato in modo indiretto, se
quest'ultimo sia stato a sua volta venduto dal donatario.
I giudici, in tale caso, infatti, hanno ritenuto
prevalenti le ragioni del titolare del bene oggetto di donazione indiretta
rispetto al legittimario leso nella sua quota legittima, posto che nel caso di
donazione indiretta non è possibile accertarne l'avvenuta stipula.
Con Sentenza 16 luglio 2010,
n. 16743, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo l'avviso
di accertamento per la maggiore imposta di registro notificato al venditore di
un terreno. Sono infatti obbligati in solido al pagamento venditore ed
acquirente, a meno che il venditore non sia esentato a seguito della
presentazione, da parte dell'acquirente, di un'istanza di condono.
Premesso che non è elusiva l’operazione di conferimento d’azienda con
successiva cessione di partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 176 del
Tuir. La plusvalenza da cessione di tali partecipazioni può essere sottoposta
ad un regime fiscale diverso: se la cessione avviene in ambito di impresa, si
dovrà valutare l’applicabilità della esenzione dalla tassazione della
plusvalenza prevista dell’art. 87 del TUIR (PEX); se la cessione avviene,
invece, da parte di una persona fisica, fa emergere capital gain.
In quest’ultimo caso, può essere
utile aderire alla rivalutazione delle partecipazioni entro il 2 novembre,
pagando un’imposta sostitutiva del 2% o del 4%.
Concordati e
accordi nelle crisi d'impresa sono resi più sfruttabili dalla manovra straordinaria
2010, in attesa, del voto finale della Camera dei deputati.
La manovra
corregge le disposizioni dettate dal Regio Decreto n. 267/1942, nelle materie
appunto del concordato preventivo e
degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Innanzitutto,
introduce il nuovo articolo 182-quater, che ha qualificato come prededucibili,
con possibilità perciò di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli
altri, i crediti:
- derivanti
da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari
finanziari in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato;
- derivanti
da finanziamenti effettuati dai soggetti ora indicati, in funzione della
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei
debiti (qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di concordato
preventivo o dall'accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo
o l'accordo siano omologati);
- derivanti
da finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'80% del loro
ammontare (in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice civile);
- relativi
ai compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione
da allegare alla domanda di concordato preventivo e all'accordo di
ristrutturazione dei debiti, purché questi siano omologati.
Viene poi
modificato l'articolo 182-bis, relativo agli accordi di ristrutturazione dei
debiti.
Secondo tale
disposizione, l'imprenditore in stato di
crisi può chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Dalla
data di pubblicazione dell'accordo nel Registro delle imprese e per sessanta
giorni, i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono
iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.
Nella nuova versione, la norma estende il divieto anche alla fase delle trattative
e prima della formalizzazione dell'accordo. In particolare, l'imprenditore può
presentare istanza di sospensione a tali effetti depositando presso il
Tribunale la documentazione prevista per la domanda di concordato preventivo;
una proposta di accordo; la dichiarazione dell'imprenditore, con valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con
i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; la dichiarazione di un
professionista circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare
pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno
negato la propria disponibilità a trattare. Sull'istanza decide il Tribunale,
con decreto motivato, riscontrata la sussistenza dei presupposti sopra previsti,
assegnando il termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista.
Infine,
viene introdotto il nuovo articolo 217-bis, che esclude il reato di bancarotta (fraudolenta e semplice) per i pagamenti
e le operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di un
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.
Le nuove procedure tecnico-informatiche approvate dal Direttore
dell’Agenzia, 23 luglio 2010, consentono la gestione dei contratti contenenti più case con diversi dati catastali.
A partire dal 10 agosto 2010 sarà possibile registrare on-line contratti di
locazione relativi a più immobili, con diversi dati catastali
contemporaneamente. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 23 luglio 2010, sono state, infatti, approvate le nuove specifiche
tecniche che riguardano la registrazione telematica dei contratti d’affitto
degli immobili, da effettuare con il modello 69 e il pagamento delle relative
imposte. Inoltre, permettono di comunicare
i riferimenti catastali degli immobili nei casi di cessione, risoluzione o
proroga degli stessi contratti, utilizzando il modello CDC.
È in
corso di emanazione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che
dispone:
Si tratterebbe del nono rinvio
da quando il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, nel 2001 ha varato il
primo differimento.
Una volta ufficializzato il
decreto, tutti i versamenti in scadenza tra il 1° e il 20 del mese di agosto
potranno essere effettuati, con i modelli F24, senza maggiorazione. Unica
eccezione si potrebbe avere per i versamenti in scadenza il 31 luglio, che
vengono spostati al 2 agosto, e per quelli in scadenza il 5 agosto, che
riguardano i contribuenti interessati dagli studi di settore che pagano le somme
di Unico con la maggiorazione dello 0,40%.
Anche quest'anno la tregua
fiscale di Ferragosto risulta gradita a imprese e professionisti, che potranno
far slittare tutti gli impegni in scadenza a dopo le ferie.
Anche per quanto riguarda il monitoraggio delle
operazioni concluse con i Paesi appartenenti alle cosiddette "black
list", il ministro dell'Economia dovrebbe rilasciare un Dcpm
in cui definire i Paesi non collaborativi o sospetti, i settori a rischio e la
tipologia di operazioni da segnalare. Al fine di prevenire le frodi carosello e
la formazione di società cartiere, l'obbligo della comunicazione telematica
delle operazioni soggette ad Iva potrebbe essere esteso anche ai Paesi non
appartenenti a Stati a fiscalità privilegiata.
§§§
BUONE FERIE – LA PROSSIMA CIRCOLARE SARA’ A
SETTEMBRE
La circolare non vuole
essere un'informativa esaustiva, bensì dei supporti di facile ed immediata
consultazione nella gestione amministrativa ed uno stimolo ad approfondimenti e
alla ricerca di soluzioni personalizzate da valutare ed eventualmente
adattabili in relazione alle esigenze specifiche.
L’elaborazione dei testi,
anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per
eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza
specifica.
A cura di:
Dott. Alberto Bonfiglio
Dott. Emanuele Finaldi
[1] Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni
ragionevole attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare
ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi
indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai
essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a
contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni
particolare problema applicativo.