CIRCOLARE INFORMATIVA  01/2012 [1]

 


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Milano, 12 gennaio 2012

 

Novità  27 dicembre – 12 gennaio 2012

 

 

Si segnalano nel seguito le principali novità in materia fiscale e societaria d’interesse generale.

 

 

Risposte a quesiti in tema di comunicazioni all’Anagrafe Tributaria. 2

Mod. IVA 2012: bozza. 2

Costi chilometrici ACI per il 2012. 2

Nuova procedura di invio delle segnalazioni antiriciclaggio. 2

Nuove norme di  comportamento per il collegio sindacale. 3

D.L. “milleproroghe” 3

Studi di settore: al contribuente la prova dell’esclusione dall’area  di applicazione. 4

Inps: richiesta del codice fiscale per i cittadini esteri 4

Pagamenti mediante carte di credito e spesometro. 4

Aggiornati i moltiplicatori per usufrutto e rendite: decreto. 4

Pubblicati i decreti attuativi di 69 studi di settore “evoluti” 5

Diritto Camerale 2012. 5

Legge Comunitaria 2010: pubblicata. 5

Trasporto pubblico locale: sconti IRES anche a chi non svolge direttamente il servizio. 5

Nuovo MUD da presentare entro aprile. 6

Niente sanzioni in caso di norme dubbie. 6

Per gli atti di ricomposizione fondiaria l’imposta è fissa. 6

Ottenere la certificazione AEO sarà più difficile. 6

Errori nella dichiarazione IRAP.. 7

Credito IVA del fallito e fermo amministrativo. 7

Solo l’inesistenza della notifica produce l’inammissibilità del ricorso. 7

E’ operativo il nuovo regime dei minimi 7

Società di comodo: occhio alle perdite 2009 e 2010. 8

Indennità dell’amministratore di sostegno è reddito di lavoro autonomo. 8

Codici tributo per il  contributo di solidarietà. 8

Opzione per la determinazione della base imponibile IRAP delle imprese agricole. 9

Dividendi tassati in Italia. 9

Associazioni esenti IRES.. 9

Ripubblicate le tabelle ACI valevoli per il 2012. 9

Legittima la confisca se l’amministratore evade. 10

Dal 16 genaio 2012 al via la compensazione dei crediti IVA.. 10

La nuova imposta di bollo (patrimoniale) su attività finanziarie e immobili esteri 10

Imposta di bollo sui conti correnti: primi chiarimenti 11

 

 

 

 

 

 

Risposte a quesiti in tema di comunicazioni all’Anagrafe Tributaria

Con documento 22 dicembre 2011, la Direzione Centrale Accertamento ha fornito risposte ai quesiti presentati dai contribuenti in materia di comunicazioni rilevanti IVA (c.d. "spesometro") e contratti di leasing/noleggio/locazione.

Di seguito le risposte più rilevanti riguardo alla comunicazione contratti leasing/noleggio/locazione:

  • la comunicazione è obbligatoria a decorrere dal 21 novembre 2011, fermo restando l'obbligo della comunicazione della operazioni rilevanti IVA fino al 20 novembre;
  • la comunicazione è obbligatoria anche se l'attività di locazione non è prevalente;
  • nella categoria residuale "altri veicoli" rientrano i beni mobili registrati oggetto di noleggio con esclusione di quei veicoli che sono inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima.

Con riferimento al c.d. "spesometro" la comunicazione è dovuta anche in caso di autoconsumo.

Con riferimento al c.d. "spesometro" e alla comunicazione dei contratti leasing/noleggio/locazione:

  • coloro che sono obbligati ad inviare entrambe le comunicazioni possono:
    • inviare due comunicazioni separate nel rispetto delle rispettive scadenze;
    • inviare un'unica comunicazione rispettando la scadenza per la comunicazione dei contratti leasing/noleggio/locazione (31 gennaio 2012 e, a regime, 30 giugno di ogni anno);
  • coloro che sottoscrivono un di contratto leasing/noleggio/locazione non sono esonerati dalla propria comunicazione dell'operazione ai fini del c.d. "spesometro";

il noleggio di autovetture con autista rientra nell'ambito applicativo del c.d. "spesometro" e non in quello della comunicazione dei contratti leasing/noleggio/locazione.

 

Mod. IVA 2012: bozza

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili le bozze dei modelli Iva 2012, per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2011.

Numerose le novità, tra cui, in particolare:

  • si tiene conto del nuovo regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ai sensi dell'art. 27, D.L. n. 98/2011, con il rigo VA14, ridenominato "Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità";
  • viene introdotto il rigo VA16 per indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari;
  • sono stati introdotti i righi VE23 e VF12, per le operazioni con aliquota al 21%;
  • tenendo conto del nuovo regime dell'inversione contabile per telefoni cellulari e microprocessori, è stato modificato il rigo VE34 ed introdotti i righi VJ15, VJ16.

 

Costi chilometrici ACI per il 2012

Nel Supplemento ordinario n. 280 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2011 sono state pubblicate le tabelle ACI dei costi chilometrici da utilizzare, con riferimento al periodo d'imposta 2012, per la quantificazione del fringe benefit connesso all'uso promiscuo delle auto e motoveicoli aziendali da parte di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto.

Si ricorda che il fringe benefit in questione si determina sulla base del 30% di un valore convenzionale pari al costo chilometrico ACI del veicolo moltiplicato per una percorrenza annua di 15mila chilometri.

 

Nuova procedura di invio delle segnalazioni antiriciclaggio

Con Provvedimento UIF 22 dicembre 2011 sono state diffuse le disposizioni riguardanti la nuova procedura di invio delle segnalazioni antiriciclaggio, che entrerà in vigore il 12 marzo 2012; le segnalazioni riferite ai mesi fino a dicembre 2011 saranno inviate con modalità e schemi segnaletici diversi, come indicato nella tabella allegata al Provvedimento.

A partire dal 12 marzo 2012 le segnalazioni dovranno essere trasmesse per via telematica, mediante upload di file; il canale di trasmissione via Rete Nazionale Interbancaria sarà dimesso dal 12 marzo 2012; a partire da tale data, inoltre, non saranno più accettate segnalazioni contenute in supporti a lettura ottica o magnetica.

Il nuovo schema delle Segnalazioni antiriciclaggio aggregate è stato modificato per includere informazioni, presenti nell'Archivio Unico Informatico, ritenute importanti ai fini del rafforzamento delle potenzialità di analisi dei dati aggregati.

 

Nuove norme di  comportamento per il collegio sindacale

A sostituire le precedenti, le nuove norme di comportamento del Collegio sindacale, appena approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Cndcec), sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2012 e sono applicabili all’organo di controllo interno sia nella sua composizione collegiale che monocratica (sindaco unico), in quanto compatibili.

In particolare, sono rese definitive, dopo pubblica consultazione, le norme:

 - 9, sull’attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori;
- 10, sull’attività del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e nelle altre operazioni rilevanti;

- 11, sull’attività del collegio sindacale nella crisi d'impresa.

 Inoltre, sono apportate modifiche alle norme da 1 ad 8, che erano già state approvate in via definitiva, alla luce delle recenti normative in merito alle Srl. Si ricorda, in proposito, che sull’articolo 2477 C.C. è intervenuta la legge 12/11/2011 n. 183 (Stabilità), ulteriormente modificata dal D.L. 22/12/2011 n. 212.

Tra i chiarimenti, con la norma 9 si spiega che in via di principio i sindaci sono chiamati a svolgere funzioni vicarie dell’organo amministrativo nei casi espressamente previsti dalla legge. Dunque, in caso di inerzia o di omissione da parte dell’organo amministrativo, i sindaci devono provvedere a convocare l'assemblea dei soci, eseguire le pubblicazioni previste dalla legge e chiedere al tribunale l’emissione dei provvedimenti relativi allo scioglimento e alla liquidazione della società, come indicato nella Norma 10 al punto 9.

 

D.L. “milleproroghe”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 302 il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (c.d. Decreto Milleproroghe). Il testo legislativo contiene una serie di proroghe di termini di legge, tra cui si segnalano quelle in materia di:

  • aliquota 20% rendite finanziarie: la nuova misura dell'imposta entra in vigore il 1° gennaio 2012 in relazione agli interessi e proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari maturati da tale data (per i pronti contro termine stipulati fino al 31 dicembre 2011 di durata non superiore a 12 mesi il 20% si applicherà dal giorno successivo alla scadenza del contratto);
  • chiusura partite IVA inattive: il nuovo termine per la chiusura agevolata è il 31 marzo 2012;
  • fabbricati rurali: le domande per il riconoscimento dei requisiti di ruralità ai sensi del comma 2-bis, art. 7, D.L. n. 70/2011, potranno essere presentate entro il 31 marzo 2012;
  • addizionale regionale IRPEF: per l'anno d'imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota di base dell'1,23% è prorogato al 31 dicembre 2011;
  • versamenti popolazioni colpite dalle alluvioni nelle province di La Spezia, Massa Carrara e Genova nei mesi di ottobre e novembre 2011: i versamenti e gli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali che scadono dal 1° ottobre 2011 (dal 4 novembre 2011 per la provincia di Genova) al 30 giugno 2012 sono prorogati al 16 luglio 2012;
  • Sistri: proroga del termine di piena operatività al 2 aprile 2012 (per le piccole imprese slitta al 2 luglio 2012).

 

Studi di settore: al contribuente la prova dell’esclusione dall’area  di applicazione

Con sentenza n. 29185 del 27 dicembre 2011, i giudici di Cassazione hanno ricordato come l'accertamento tributario basato sull'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui “gravità, precisione e concordanza” consegue all'esito di un contraddittorio da attivare obbligatoriamente, a pena di nullità, con il contribuente e non viene determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards, quali meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività.

 Così, il contribuente può sempre provare, senza limitazione di mezzi e di contenuto, che sussistano condizioni tali da giustificare la sua esclusione dall'area di applicazione degli standards. Per contro, l'atto di accertamento dell'Amministrazione finanziaria deve essere motivato anche con riferimento alla dimostrazione dell'applicabilità, in concreto, dello standard prescelto anche a fronte delle contestazioni del contribuente.

In ogni caso – conclude la Corte – il giudice di merito può sempre liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto che le controdeduzioni e la controprova del contribuente.

Sulla scorta di detti assunti, i giudici di legittimità hanno confermato l'inapplicabilità degli studi di settore nei confronti di un imprenditore che, in sede di contraddittorio, aveva certificato un periodo di malattia che aveva, di fatto, impedito la piena produttività dell'azienda.

 

Inps: richiesta del codice fiscale per i cittadini esteri

Con il messaggio n. 24530 del 28.12.2011 l'Inps ha recepito le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, a mezzo di risoluzione n. 91/2011, per quanto attiene all'attribuzione del codice fiscale a cittadini residenti all’estero titolari di prestazioni a carattere continuativo erogate dall’INPS.

Tali soggetti, si rammenta, possono ottenere il codice presentando apposita richiesta alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del paese di residenza. Qualora il richiedente abbia difficoltà oggettive ad espletare tale pratica, l'Istituto stesso può richiedere l’attribuzione del codice fiscale all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente utilizzando il mod. AA4/7.

 

Pagamenti mediante carte di credito e spesometro

Con Provvedimento 29 dicembre 2011 l'Agenzia delle Entrate fissa il termine del 30 aprile 2012 per la comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati delle operazioni rilevanti ai fini dello spesometro, effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di debito, di credito o prepagate.

Il Provvedimento dispone inoltre che entro il 30 aprile 2012 gli operatori finanziari devono comunicare all'Anagrafe tributaria il numero di codice fiscale dei soggetti associati con cui hanno stipulato un contratto di installazione ed utilizzo dei dispositivi POS (Point of sale), comprese le eventuali cessazioni, con la specifica evidenza del codice identificativo di ciascun terminale.

Viene infine disposto che le comunicazioni delle operazioni in oggetto rilevate a partire dal 1° gennaio 2012 sono da effettuare entro il 30 aprile dall'anno successivo a quello di riferimento.  

 

Aggiornati i moltiplicatori per usufrutto e rendite: decreto

Con Decreto MEF 22 dicembre 2011, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2011, n. 303, alla luce dell'aumento della percentuale del tasso legale degli interessi (dall'1,5% al 2,5%), stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dal D.M. 12 dicembre 2011, viene aggiornata, con decorrenza 1° gennaio 2012, la modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, fissando i nuovi moltiplicatori.

 

Pubblicati i decreti attuativi di 69 studi di settore “evoluti”

Nel Supplemento Straordinario nn. 21-23 alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304, sono stati pubblicati quattro Decreti 28 dicembre 2011, di approvazione di 69 studi di settore applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2011.

In particolare, essendo stati già in vigore nel 2008, sono stati oggetto di revisione:

  • 17 studi sulle attività dei servizi;
  • 18 studi sul comparto manifatturiero;
  • 6 studi sulle attività professionali;
  • 28 studi nell'area commercio.

 

Diritto Camerale 2012

Con Nota 27 dicembre 2011 il Ministero dello Sviluppo economico comunica che le misure del diritto camerale definite a decorrere dal 2011 nel Decreto interministeriale 21 aprile 2011 sono pienamente valide anche per l'anno 2012.

Saranno applicabili quindi anche nel 2012 le disposizioni contenute nel sopra citato Decreto riguardanti misure fisse, fasce e aliquote di fatturato.

Rimane infine valida la disciplina transitoria per i soggetti per i quali le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto (soggetti iscritti al R.E.A.), o variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse.

 

Legge Comunitaria 2010: pubblicata

La Legge 15 dicembre 2011, n. 217, c.d. "Legge Comunitaria 2010", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1.

La Legge Comunitaria disciplina gli obblighi dell'Italia in quanto membro dell'Unione Europea.

Le disposizioni contenute nella Legge in oggetto entreranno in vigore il 17 gennaio 2012.

Le principali deleghe conferite al Governo riguardano:

  • la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
  • il riordino normativo nella materie interessate dalla direttive comunitarie;
  • l'attuazione delle direttive:
    • 2009/65/CE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari,
    • 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di fusioni e scissioni,
    • 2009/110/CE, relativa agli istituti di moneta elettronica;
  • il recepimento delle norme relative al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari;
  • l'attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

Si segnala inoltre:

  • l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile anche nel caso di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non residente nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito;
  • l'esclusione dell'automaticità per le concessioni demaniali marittime;

l'estensione del regime di detrazione IRPEF dei canoni di locazione agli studenti fuori sede che studiano in uno degli Stati UE o dello Spazio Economico Europeo.

 

Trasporto pubblico locale: sconti IRES anche a chi non svolge direttamente il servizio

Con Risoluzione 20 dicembre 2011, n. 127, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi erogati dalle Regioni ed Enti locali alle agenzie che svolgono funzioni di amministrazione, programmazione e progettazione del trasporto pubblico locale (Tpl) e possiedono gli impianti e le dotazioni patrimoniali necessari al funzionamento del servizio, non sono soggetti alla ritenuta IRES del 4%.

L'Amministrazione finanziaria, infatti, fornendo un'interpretazione all'art. 27-bis, D.L. n. 786/1981 ha specificato che tale agevolazione serve per facilitare i soggetti operanti nel settore del Tpl e quindi persiste anche nell'eventualità in cui i contributi debbano essere erogati direttamente a un soggetto diverso da quello che svolge effettivamente il servizio.

 

Nuovo MUD da presentare entro aprile

Nel Supplemento ordinario n. 283 della Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2011, n. 303, è stato pubblicato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale di riferimento per l'anno 2011 (MUD). Detto modello, approvato con D.P.C.M. 23 dicembre 2011, va utilizzato dai soggetti, che nel 2010, in attesa della piena operatività del SISTRI, hanno continuato ad avvalersi di registri cartacei di carico e scarico dei rifiuti.

Il modello in base alle proroghe previste dal Decreto del ministero dell'ambiente 12 novembre 2011 va presentato:

  • entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni dell'anno 2011;
  • entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI, per ciascuna categoria di soggetti di cui all'art.1, D.M. 26 maggio 2011, per le informazioni relative al 2012.

 

Niente sanzioni in caso di norme dubbie

Con Sentenza 28 dicembre 2011, n. 29401, la Corte di Cassazione ha stabilito la non sanzionabilità del contribuente qualora la norma tributaria sia incerta, anche in presenza di istruzioni ministeriali emanate per compilare la dichiarazione dei redditi.

Tali procedimenti di attuazione sono infatti elementi insufficienti a colmare le incertezze create dal legislatore.

 

Per gli atti di ricomposizione fondiaria l’imposta è fissa

Con Risoluzione 4 gennaio 2012, n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che agli atti di ricomposizione fondiaria, volti a riequilibrare la capacità edificatoria dei terreni tra i vari lottizzanti si applica sempre l'imposta di registro in misura fissa (euro 168) e l'esenzione dall'imposta ipotecaria e catastale.

L'Amministrazione finanziaria, superando quanto precisato nella Risoluzione n. 156/2004, ha precisato che la ricomposizione è finalizzata a riequilibrare la capacità edificatoria dei lottizzanti eliminando effetti distorsivi e con l'obiettivo di favorire la trasformazione urbanistica dei beni. Ne deriva che qualsiasi atto di redistribuzione, a prescindere che i proprietari siano riuniti in consorzi o che la convenzione di lottizzazione e gli atti di attuazione siano realizzati nell'ambito di un'iniziativa privata, possono beneficiare dell'agevolazione prescritta dall'art. 32, D.P.R. n. 601/1973.

 

Ottenere la certificazione AEO sarà più difficile

Novità in arrivo per la certificazione di operatore economico - Aeo con la circolare 41/D del 30 dicembre 2011 diffusa dall'agenzia delle Dogane, recante in oggetto “Status europeo di Operatore Economico Autorizzato “AEO”. Modifiche alla Circolare 36/D del 28.12.2007”.

I criteri soggettivi sono aggiornati. Tra le modifiche restrittive se ne segnalano due rilevanti.

I soggetti che devono rispondere al requisito della comprovata osservanza degli obblighi doganali sono:

 - il richiedente, in caso di istanza presentata da persone fisiche;

-  la società, suoi legali rappresentanti ed amministratori, in caso di istanza presentata da persone giuridiche.

Nell'ambito dell“infrazione grave”, il termine “delitti” è stato modificato con il più generico di “reati”, utilizzato dalle disposizioni comunitarie che può essere definito, sotto un profilo formale, come ogni fatto umano al quale la legge ricollega una sanzione penale. La vecchia terminologia prevedeva la distinzione del reato di “delitto” rispetto a quello di “contravvenzione”. Distinzione non operata con il termine generico di reato, in tal modo sono ostative, se rientrano nell’infrazione grave, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sia i delitti che le contravvenzioni.

 

Errori nella dichiarazione IRAP

Con Sentenza 12 dicembre 2011, n. 26512, la Corte di Cassazione ha chiarito che è emendabile, anche in sede di impugnazione di una cartella di pagamento, l'errore, di fatto o di diritto, commesso dal contribuente nella dichiarazione IRAP, in quanto convinto di non essere tenuto al pagamento di tale imposta.

La dichiarazione, infatti, non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.

 

Credito IVA del fallito e fermo amministrativo

Con Sentenza 29 dicembre 2011, n. 29565, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è legittimo disporre il fermo amministrativo del credito IVA che l'azienda dichiarata fallita vanta nei confronti del fisco.

Secondo la Suprema Corte l'adozione della misura cautelare in esame risulta incompatibile con il divieto dell'art. 51 Legge fall., in quanto volta a prenotare una frazione del patrimonio del fallito in vista di una futura ed eventuale compensazione con un controcredito della p.a..

 

Solo l’inesistenza della notifica produce l’inammissibilità del ricorso

Con la sentenza n. 26352 del 2011, la Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire il confine molto sottile tra nullità e inesistenza della notifica di un ricorso, specificando che solo di fronte ad un caso di inesistenza si ravvisa l’inammissibilità del ricorso stesso.

Si parla di inesistenza della notifica quando quest’ultima viene eseguita in modo difforme dal disposto normativo che, per quanto concerne gli atti tributari, trova esplicito rinvio nell’articolo 60 del DPR n. 600/73.

Pertanto, come ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, l’inesistenza della notifica – sia che riguardi gli atti processuali che gli avvisi di accertamento – produce sempre una invalidità insanabile, dato che la notifica, se avviene a mezzo posta, non può perfezionarsi con la semplice spedizione del plico, ma solo con la materiale consegna di esso al destinatario.

Viceversa, la nullità riguarda un caso di irregolarità del procedimento notificatorio che di fatto non inficia del tutto il ricorso, dal momento che la controparte – anche se il vizio resta invalidante – è stata messa a conoscenza della pretesa.

Dunque, nel caso di omessa produzione dell’avviso di ricevimento non si incorre nella fattispecie dell’inesistenza della notifica, ma in quella della nullità, che dà modo al giudice di autorizzare a disporre una nuova notifica dell’atto di citazione in giudizio se il convenuto non si sia costituito ed esista prova del vizio nella consegna.

La consegna, infatti, può essere diretta, per posta con plico raccomandato o per mezzo di ufficiale giudiziario. In ogni caso, la prova dell’avvenuta notifica deve essere fornita mediante l’esibizione, nelle spedizioni postali, dell’avviso di ricevimento. Solo l’avviso di ricevimento prova che il plico è stato effettivamente consegnato.

 

E’ operativo il nuovo regime dei minimi

A partire dal 1° gennaio 2012, i minimi hanno nuove regole e test. A dissipare le incertezze dei contribuenti persone fisiche è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento direttoriale n. 185820 del 22 dicembre 2011.

 I requisiti sono quelli della vecchia disciplina, ma per il nuovo regime facoltativo l'attività, avviata a partire dal 2008, deve avere il carattere della novità.

Dunque: non deve essere stata esercitata un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, anche in forma associata o familiare, nel triennio precedente; non si deve trattare di prosecuzione di un’attività già svolta come lavoratore dipendente o autonomo o da un'impresa che nell'ultimo anno ha realizzato più di 30mila euro di ricavi; sono ammessi al regime gli ex dipendenti che hanno perso il lavoro o sono in mobilità per cause non dipendenti dalla propria volontà.

Si ricorda che il regime agevolato dei “minimi” è tabù per chi ha 35 anni di età. A tal proposito si spiega che anche se il regime vale dall’anno di inizio dell'attività - non dall’apertura della partita Iva - e per i 4 anni successivi, tuttavia prosegue fino al compimento del 35° anno di età.

Tra le semplificazioni per questi “piccoli”, sussiste l’esonero dall'obbligo della comunicazione telematica ai fini dello spesometro.

 

Società di comodo: occhio alle perdite 2009 e 2010

Le società sono chiamate, nel 2012, ad affrontare, tra gli altri ordinari oneri, anche quello della “non operatività”. Sarà necessario porre attenzione alle scelte ed ai risultati inseriti in Unico 2012, almeno per le società in perdita.

Infatti, l’intervento disposto con l’articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha aggravato la situazione disponendo che la società che sia in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero che dichiari, nell’arco del triennio, per due periodi d’imposta una perdita e per uno un reddito inferiore al minimo deve essere assoggettata alla disciplina delle società di comodo. Ciò comporterà, inevitabilmente, l'applicazione dell’aliquota Ires maggiorata, ossia al 38%. Non solo: la non operatività significa anche un limitato utilizzo delle perdite pregresse, un limitato utilizzo dei crediti Iva ed un minimo imponibile anche ai fini Irap.

Esistono però delle vie d'uscita. Tra queste, le cause di disapplicazione per le quali anche le società in perdita fiscale negli anni 2009-2011 potranno considerarsi operative nel 2012. Tra le cause si menzionano la congruità e la coerenza per quanto riguarda gli studi di settore o l'aver avuto alle dipendenze, nel biennio precedente, almeno 10 lavoratori oppure possedere un valore totale della produzione superiore all'attivo dello stato patrimoniale.

Molti profili della disciplina introdotta dalla manovra di Ferragosto, però, necessitano di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate; tra questi, il periodo di imposta dal quale le limitazioni si considerano operanti, soprattutto per quanto riguarda il credito Iva.

Infine, alla società in perdita non rimane che giocare l’ultima carta, quella dell’interpello disapplicativo preventivo (art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973), attraverso il quale l’ente può portare ragioni a suo favore per dimostrare che non ha potuto conseguire il reddito minimo per motivi oggettivi e documentati e non per eludere il pagamento di imposte.

 

Indennità dell’amministratore di sostegno è reddito di lavoro autonomo

Con Risoluzione 9 gennaio 2012, n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'indennità percepita dall'amministratore di sostegno (Ads), nel caso in cui sia un professionista, costituisce un compenso per lo svolgimento dell'attività professionale e quindi è inquadrabile come reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini IVA.

Nella Legge n. 6/2004, istitutiva dell'Ads, si stabilisce la gratuità dell'istituto, fatta salva la possibilità da parte del giudice di riconoscere un'equa indennità che, se percepita da un professionista (un avvocato nella Risoluzione in esame) è qualificabile come un compenso per lo svolgimento di un'attività professionale, inquadrabile come reddito di lavoro autonomo soggetto a IRPEF (art. 53, TUIR) e rilevante ai fini IVA (artt. 3 e 5, D.P.R. n. 633/1972).

 

Codici tributo per il  contributo di solidarietà

Con Risoluzione 9 gennaio 2012, n. 4, l'Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo, relativi all'imposta straordinaria del 3% sul reddito complessivo delle persone fisiche eccedente trecentomila euro (c.d. "contributo di solidarietà").

In caso di utilizzo da parte del sostituto di imposta del Modello F24 ordinario il codice tributo sarà "1618 - contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 trattenuto dal sostituto d'imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno".

Se il sostituto di imposta utilizza il Modello F24-Enti Pubblici il codice tributo sarà invece "145E - contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 trattenuto dal sostituto d'imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno".

 

Opzione per la determinazione della base imponibile IRAP delle imprese agricole

Con Risoluzione 9 gennaio 2012, n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rinvio operato nell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446/97, all'art. 5 deve considerarsi esteso anche all'art. 5-bis.  Di conseguenza, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, le imprese agricole (persone fisiche e società semplici), titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR, possono ora utilizzare uno dei seguenti metodi alternativi di cui al D.Lgs. n. 446/97:

  • metodo c.d. "naturale", ex art. 9, comma 1;
  • a valori di bilancio, ex art. 5;
  • a valori fiscali, ex art. 5-bis, se l'attività è superiore ai limiti di cui all'art. 32, TUIR.

Si ricorda infine che nel caso in cui il soggetto opti per il regime di cui all'art. 5, lo stesso è obbligato a tenere la contabilità con il metodo ordinario.

 

Dividendi tassati in Italia

Con sentenza n. 29576 del 29 dicembre 2011, la Cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici delle Commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano annullato un avviso di accertamento Irpef notificato ad una coppia di italiani, residenti in Svizzera, in considerazione delle cospicue partecipazioni societarie che gli stessi possedevano relativamente ad un'azienda con sede in Sicilia.

La Suprema Corte ha, in particolare, ricordato come “in caso di distribuzione di dividendi societari, in tema di imposte sui dividendi azionari, l'articolo 10 della Convenzione italo-svizzera, contro le doppie imposizioni, stipulata il 3 ottobre 1974 e ratificata e resa esecutiva il Italia con legge 26 luglio 1975 n. 386, prevede una competenza impositiva dello Stato in cui essi vengano corrisposti, concorrente con quella principale dello Stato di residenza del percipiente, con il limite dell'aliquota massima del quindici per cento”.

Al di là degli accordi presi con la Svizzera, quindi, se l'azienda ha la sede in Italia i relativi dividendi societari devono essere tassati nel nostro Paese; e ciò anche se il contribuente gestisca affari all'estero.

 

Associazioni esenti IRES

Con Decreto MEF 19 dicembre 2011, pubblicato in G.U. 4 gennaio 2012, n. 3, sono state individuate le associazioni che:

  • operano per la realizzazione o
  • partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali,

che possono avvalersi, per l'anno d'imposta 2011, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (esenzione IRES).

I 212 soggetti ammessi al beneficio in oggetto sono indicati nell'elenco allegato a tale decreto.

 

Ripubblicate le tabelle ACI valevoli per il 2012

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2012 - Supplemento Ordinario n. 10, ha provveduto a ripubblicare le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie per la quantificazione del fringe benefit connesso all'uso promiscuo dell'auto e motoveicolo aziendali da parte di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto, a seguito di alcuni errori riscontrati nelle Tabelle pubblicate in data 28 dicembre 2011.

 

Legittima la confisca se l’amministratore evade

Con Sentenza 11 gennaio 2012, n. 448, la Corte di Cassazione ha chiarito la legittimità della confisca per equivalente del denaro ottenuto dall'evasione fiscale dell'amministratore e poi depositato sul conto della società fallita.

Tali somme sono infatti riferibili all'attività delittuosa del manager, sebbene uscite dalla sua sfera patrimoniale e disponibilità.

 

Dal 16 genaio 2012 al via la compensazione dei crediti IVA

Anche per l’anno 2012, a partire dal giorno 16 del mese di gennaio, sarà possibile procedere con la compensazione dei crediti Iva maturati nel periodo d’imposta precedente.

Imprese e professionisti sono così alle prese con la verifica delle situazioni che potrebbero eventualmente inibire le compensazioni, ai sensi di quanto espressamente previsto dal decreto legge n. 78/2010.

Oltre alle specifiche limitazioni in vigore per il singolo credito Iva, è necessario considerare anche i vincoli generali in presenza di ruoli scaduti per oltre 1.500 euro. Infatti, proprio con debiti per tributi erariali iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 euro, l’articolo 31 del citato decreto legge prevede il divieto di compensazione dei crediti erariali, compreso il credito Iva, nel modello F24. Si tratta di un divieto assoluto che, se non rispettato, fa scattare una sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.

Analogamente, a seguito dell’introduzione dell’accertamento esecutivo, anche i debiti scaduti risultati dai suddetti atti impositivi emessi dal 1° ottobre 2011 non possono essere oggetto di compensazione, dato che la legge ha esteso all’accertamento esecutivo gli stessi vincoli previsti per ruoli e cartelle di pagamento.
Tali divieti operano solo nel caso delle cosiddette compensazioni “orizzontali” o “esterne” dei crediti Iva e non anche nel caso delle compensazioni “verticali” (credito Iva con Iva), anche se esposte nel modello F24. Si ricorda, inoltre, che le società che non superano il test di operatività per il 2011 non possono compensare il relativo credito Iva annuale.

I vincoli e le soglie di credito atti alla compensazione dei crediti Iva di quest’anno sono analoghi a quelli del 2011.

Nel modello F24 del 16 gennaio, la compensazione Iva 2011 è libera fino a 10.000 euro (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2011).

Sopra i 10.000 euro, ma entro l'ulteriore limite di 15.000 euro, la compensazione è possibile a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, e deve avvenire presentando il modello F24 tramite il canale telematico Entratel o Fisconline.

Il credito Iva eccedente i 15mila euro può essere compensato solo a condizione che la dichiarazione Iva 2011 sia stata presentata con l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

Infine, anche per quest’anno il limite massimo annuo di compensazioni orizzontali che è possibile effettuare con il modello F24 rimane fermo a 516.456,90 euro, come sancito dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ancora oggi in vigore e mai aggiornato. Il superamento di tale tetto annuo è punibile con una sanzione pari al 30% dell'importo indebitamente compensato.

 

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La nuova imposta di bollo (patrimoniale) su attività finanziarie e immobili esteri

L’art. 19 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 ha introdotto significative novità sulla tassazione delle attività finanziarie.

In attesa dei Provvedimenti applicativi che dovranno essere a breve emanati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene utile sintetizzare quanto introdotto dal Decreto, e cioè:

 commi da 1 e 5: l’introduzione dell’imposta di bollo su prodotti e strumenti finanziari, anche se non soggetti ad obbligo di deposito, pari allo 0,10% annuo per il 2012 (fino al massimo di euro 1.200) e allo 0,15% annuo a decorrere dal 2013 da calcolarsi sul valore complessivo di mercato, o, in mancanza sul valore nominale o di rimborso (c.d. “imposta di bollo ordinaria”);

 commi da 6 a 11: l’introduzione di un’imposta di bollo “speciale” sulle attività finanziarie oggetto di emersione con il cd. “scudo fiscale” in misura dello 0,4%. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura dell’ 1% e dell’ 1,35%. Tale imposta è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo ordinaria pagata (c.d. “imposta di bollo speciale”);

 comma 12: l’introduzione di un’imposta “straordinaria” per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, nella misura dell’1% per il solo anno 2012 (c.d. “imposta straordinaria”);

 commi da 13 a 17: l’introduzione a decorrere dal 2011 di un’imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, nella misura dello 0,76% del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile (c.d “imposta patrimoniale estera”);

 

 commi da 18 a 22: l’introduzione a decorrere dal 2011 di un'imposta “patrimoniale estera” sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, nella misura dello 0,10% annuo, per il 2011 e il 2012, e dello 0,15%, a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie (“imposta patrimoniale estera”).

 

La seguente tabella riassume, per competenza, l’incidenza delle nuove imposte negli anni 2011-2014:

 

IMPOSTE

2011

2012

2013

dal 2014

Imposta di bollo ordinaria

 

--

 

0,10%

 

0,15%

 

0,15%

Imposta di bollo speciale

 

1%

 

1,35%

 

0,40%

 

0,40%

Imposta di bollo straordinaria

 

1%

 

--

 

--

 

--

Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie

 

0,10%

 

0,10%

 

0,15%

 

0,15%

 

Imposta patrimoniale su  immobili esteri

 

0,76%

 

0,76%

 

0,76%

 

0,76%

 

I dubbi che emergono dal dato letterale della norma sono numerosi, specie per gli intermediari che dovranno effettuare la liquidazione dell’imposta, ed i Provvedimenti applicativi dovranno auspicabilmente fare chiarezza; tuttavia è già possibile effettuare alcune considerazioni, distinguendo i contribuenti in funzione dell’eventuale adesione al cd. “scudo fiscale” e del mantenimento o meno del regime della segretazione.

 

Imposta di bollo sui conti correnti: primi chiarimenti

Assosim - Associazione degli Intermediari Mobiliari - ha fornito i primi chiarimenti in merito all'imposta di bollo sui conti correnti introdotta con art. 19, D.L. n. 201/2011, c.d. "salva-Italia".

In particolare, l'associazione afferma che l'imposta di bollo va pagata solamente nei casi in cui il saldo medio giornaliero sia superiore ai 5.000 euro in riferimento al periodo considerato.

Tale media deve essere calcolata sulla giacenza media annua, ovvero sulla somma dei saldi giornalieri del conto corrente, divisa per il numero dei giorni dell'anno.

Si ricorda che per le persone fisiche l'imposta è pari a 34,20 euro, mentre per le persone giuridiche l'importo è di 100 euro.

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La presente circolare non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì dei supporti di facile ed immediata consultazione nella gestione amministrativa ed uno stimolo ad approfondimenti e alla ricerca di soluzioni personalizzate da valutare ed eventualmente adattabili in relazione alle esigenze specifiche. L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.

 

A cura di:

 

Dott. Alberto Bonfiglio

Dott. Emanuele Finaldi                       



[1] Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni ragionevole attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni particolare problema applicativo.