CIRCOLARE INFORMATIVA  22/2010 [1]

 


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Milano, 17 dicembre 2010

 

Novità   3 – 17 dicembre 2010

 

 

Si segnalano nel seguito le principali novità in materia fiscale e societaria d’interesse generale.

 

 

Alluvione in Veneto: rinvio al 22 dicembre per tasse e contributi 2

Dichiarazioni IVA: pubblicate le bozze dei modelli 2011. 2

Consolidato nazionale e mondiale: pubblicate le bozze. 2

Corretta individuazione delle cessioni intracomunitarie. 2

Scudo fiscale: possibile il rimpatrio giuridico. 3

Deducibilità delle spese di rappresentanza. 3

Dichiarazioni Unico SP ed ENC: pubblicate le bozze. 3

Accertamento legittimo anche se gli atti sono acquisti da terzi 3

Retroattiva la regola che rende estinta la Srl cancellata. 3

No a nuovi modelli EAS se i dati sono già stati segnalati 4

Clausola di decadenza del consiglio di amministrazione. 4

Fusione e riallineamenti: risoluzione. 4

Cedolare secca sugli affitti: profili di criticità e  ritardi 5

ICI non dovuta solo per i fabbricati rurali 5

Legge di stabilità 2011: approvata. 6

Iva di gruppo: pubblicato il mod. IVA 26. 6

Niente esenzione IVA se la cessione è fraudolenta:  sentenza Corte UE. 6

Parti correlate: linee guida Assonime. 7

Agevolazioni settore tessile: invio entro il 31.12.2010. 7

per gli esercizi a cavallo d'anno, le spese sostenute nel 2011 sono agevolabili solo se l'Italia ottiene l'apposita autorizzazione comunitaria. 8

Requisiti per beneficiare del 5 per mille: circolare. 8

Deducibili i compensi degli amministratori: Cassazione. 8

Acconto IVA 2010: versamento entro il 27 dicembre. 8

Invio della documentazione sul transfer price entro il 28 dicembre. 9

Esonero dal quadro RW.. 10

Ex socio Snc non risponde dei debiti pregressi 10

Studi di settore e contradditorio con esito negativo. 10

Ravvedimento più oneroso a partire da febbraio 2011. 10

Le nuove disposizioni entrano in vigore, per tutti gli istituti, a partire dal 1° febbraio 2011. 11

Realismo nella fase di accertamento degli studi di settore. 11

Detassazione: ultimi chiarimenti 11

Viene meno la presunzione di redditività se il contribuente motiva gli incrementi di spesa patrimoniale  11

Dal 2011 lo “spesometro” aiuterà il Fisco a monitorare i consumi privati 12

Transfer pricing: nuovi chiarimenti 12

IRAP e UNICO SC: pubblicate le bozze dei modelli 2010. 12

il recepimento novità relative al bonus tessile e Transfer Pricing. 12

Interessi legali: 1,5% dal 1° gennaio 2011. 13

Finanziaria 2011: leasing immobiliare e imposte indirette. 13

 

 

Alluvione in Veneto: rinvio al 22 dicembre per tasse e contributi

Il 1° dicembre 2010 (a termini scaduti!) è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia sostitutivo dei Provvedimenti del 26 e 30 novembre scorsi, relativi alla sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per i contribuenti colpiti dall’alluvione in Veneto. Il nuovo decreto cancella il doppio termine previsto precedentemente (il 16 dicembre per le tasse e il 24 dicembre per i contributi) e sospende, dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, i termini dei versamenti e dei contributi dovuti, fissando al 22 dicembre prossimo la nuova unica data entro la quale andranno effettuati tutti i versamenti.

 

Dichiarazioni IVA: pubblicate le bozze dei modelli 2011

Sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze relative alle dichiarazioni IVA 2001, relative al periodo d'imposta 2010.

In particolare si segnalano le seguenti novità:

Pertanto, il modello VR non verrà più presentato autonomamente all'Agente della riscossione, in quanto integrato da questo anno nei modelli Iva ed IVA base 2011.

 

Consolidato nazionale e mondiale: pubblicate le bozze

Sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) le bozze del modello di Dichiarazione CNM 2011 e delle relative istruzioni. La compilazione del modello è riservata ai soggetti:

  • ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (consolidato nazionale);
  • ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (consolidato mondiale).

 

Corretta individuazione delle cessioni intracomunitarie

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 121/E del 29 novembre 2010 ha chiarito che la stabile organizzazione di una società residente in Italia, che si trova in un Paese a fiscalità privilegiata, è soggetta all’obbligo della comunicazione telematica per le operazioni effettuate con soggetti residenti nello stesso territorio.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, infatti, che le operazioni con attori economici
che si trovano negli Emirati Arabi Uniti devono essere comunicate telematicamente in quanto la stabile organizzazione, ubicata in quello stesso Paese, non rappresenta un soggetto distinto ma costituisce un’articolazione della casa madre e agisce nell’interesse della stessa.

 

Scudo fiscale: possibile il rimpatrio giuridico

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 122/E del 29 novembre 2010, ha chiarito che è possibile ricorrere alla procedura del rimpatrio “giuridico” qualora non sia possibile – per cause oggettive indipendenti dalla volontà del contribuente – procedere al rimpatrio “fisico” delle attività entro il termine ultimo fissato dalla legge al 31.12.2010.
Il chiarimento si è reso necessario a seguito delle numerose difficoltà incontrate e manifestate dai contribuenti  nell’effettuare il rimpatrio delle attività
.

 

Deducibilità delle spese di rappresentanza

Si ricorda che se non superano nel valore unitario (con riferimento al singolo omaggio consegnato, composto anche da più beni) i 50 euro, gli omaggi di Natale sono integralmente deducibili. Per gli altri, di importo maggiore, la deducibilità è legata al superamento (insieme alle altre spese di rappresentanza) del test di congruità.

Il limite annuale scende a 258,23 euro per le liberalità in natura a vantaggio del singolo dipendente (articolo 51, comma 3, TUIR); se superato, scatta la tassazione come fringe benefit sull’intero valore delle erogazioni gratuite.

 

Dichiarazioni Unico SP ed ENC: pubblicate le bozze

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le bozze e le istruzioni relative alle dichiarazioni Modello UNICO SP e ENC 2011, relative al periodo d'imposta 2010; le principali novità del Modello UNICO SP sono le seguenti:

Per quanto riguarda, invece, la bozza del Modello UNICO ENC 2011 si ribadisce l'opera di semplificazione e razionalizzazione prevista per il Modello UNICO SP 2011.).

 

Accertamento legittimo anche se gli atti sono acquisti da terzi

Con Ordinanza n. 22724/10, la Corte di Cassazione ha statuito che l'accertamento induttivo è legittimo anche nel caso in cui sia motivato "per relationem" e basato su documenti acquisiti presso terzi estranei alla verifica.

La procedura, tuttavia, è legittima solamente se il contribuente ha avuto piena conoscenza sia del contenuto del processo di constatazione (PVC), sia degli elementi acquisiti presso terzi.

Nel caso di specie, una società si era vista rettificare il reddito d'impresa e la base imponibile IVA relativamente al periodo d'imposta 2003, sulla base di acquisti non fatturati, a seguito di acquisizione di documenti extracontabili presso la ditta cedente.

 

Retroattiva la regola che rende estinta la Srl cancellata

Con la sentenza n. 21195 del 13 ottobre 2010, la Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire che il liquidatore di una Spa estinta con cancellazione dal Registro imprese perde la legittimazione processuale, pertanto non può essere il tramite per la presentazione del ricorso della Spa.

 È precisato che la cancellazione produce l’estinzione anche in presenza di crediti insoddisfatti (verso creditori sia pubblici che privati) e altri rapporti non ancora completamente definiti: l’articolo 2495, comma 2 del Codice civile - nuovo testo ex articolo 4 del Dlgs 6/2003 (riforma del diritto societario), entrato in vigore il 1° gennaio 2004 - “opera retroattivamente e dunque anche con riguardo alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore”.

 Per tale motivo nel caso in esame, che vedeva una Srl in liquidazione proporre ricorso contro il diniego di rimborso dell’Iva relativa all’anno della cancellazione, anche se l’uscita dal Registro è stata effettuata prima dell’introduzione del “nuovo” articolo 2495 cc, ha prodotto l’estinzione della società e la perdita dell’incarico del liquidatore e dei suoi poteri rappresentativi.

 A sostegno della decisione la sentenza 4062/2010 delle sezioni unite della Cassazione che recita: “L'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione …”.

Stando così le cose, ci si domanda come possa rivalersi il Fisco verso un soggetto cancellato ed estinto.

In proposito, lo stesso articolo 2495 c.c. specifica che l’Amministrazione finanziaria può far valere le sue pretese:

- nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse con il bilancio finale di liquidazione;

- nei confronti dei liquidatori se il mancato versamento all’Erario è dipeso da questi.

 

No a nuovi modelli EAS se i dati sono già stati segnalati

Con Risoluzione 6 dicembre 2010, n. 125, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di presentazione dei modelli EAS, istituiti dall'art. 30, D.L. n. 185/2008, in caso siano intervenute variazioni nell'ente associativo.

In particolare, l'Agenzia ha precisato che nel caso in cui sia cambiato il rappresentante legale, oppure in caso di variazioni di altri dati relativi all'ente, non è necessario inviare un nuovo modello EAS, qualora tali modifiche siano già state comunicate all'Amministrazione Finanziaria, come previsto per norma, attraverso:

 

Clausola di decadenza del consiglio di amministrazione

Con documento datato 6 dicembre 2010, n. 9, Assonime si è espressa in merito alla clausola di decadenza del consiglio di amministrazione, alla luce di quanto statuito dalla Sentenza 24 maggio 2010 della Sezione VIII del tribunale di Milano.

Nel caso specifico Assonime chiarisce che la suddetta clausola, verificatasi al venir meno anche di uno solo dei componenti del consiglio di amministrazione, non deve essere utilizzata in modo pretestuoso solo per colpire l'amministratore non allineato o scomodo.

Infatti, a meno che non si provi che sussistano adeguate motivazioni sul venir meno dell'originario affidamento e patto fiduciario, si rischia di incorrere nel risarcimento del danno da devolversi al dimissionato per assenza di giusta causa.

 

Fusione e riallineamenti: risoluzione

Con Risoluzione 6 dicembre 2010, n. 124 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione:

Nel caso in esame, la società istante che nella redazione del bilancio d'esercizio adotta i principi contabili internazionali ha acquisito dalla società capogruppo una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di un'altra società.

Secondo l'Amministrazione finanziaria: "la suddetta operazione straordinaria - non configurando, secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), un'acquisizione in senso economico, bensì una mera riorganizzazione della struttura societaria tra imprese riconducibili al medesimo gruppo economico" non può beneficiare quindi del riallineamento ai sensi dell'articolo 176, comma 2, TUIR.

 

Cedolare secca sugli affitti: profili di criticità e  ritardi

Nel corso di un audizione al Senato Attilio Befera (Direttore dell’Agenzia delle Entrate) ha sottolineato le criticità della cedolare secca sugli affitti, ed ha fornito un’analisi dello schema del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, tutt’ora in attesa di esame ed approvazione.

In base a tale decreto, viene prevista la cedolare secca sugli affitti, ovvero un regime di tassazione alternativo all’Irpef per i proventi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, con aliquota del 20% sul canone annuo.

A partire dal 1° gennaio 2011, tale imposta si potrà applicare solo ai contratti stipulati nei Comuni ad alta densità e a canone concordato, con durata di almeno 3 anni con proroga di due.

Soltanto dal 1° gennaio 2014, invece, si estenderà a tutte le locazioni di immobili ad uso abitativo da parte di proprietari persone fisiche.

Sembra pertanto allontanarsi la possibilità che venga concretamente introdotta la cedolare secca del 20% sulle locazioni immobiliari, prevista nell’ambito dei decreti di attuazione del federalismo fiscale.

Al di là di alcune problematiche di natura tecnica illustrate dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, il nodo principale è il costo del provvedimento per il bilancio dello Stato, stimato in un intorno di 550 / 600 milioni di euro: non pochi di questi tempi.

Se così dovesse essere, ebbene, forse non è il caso di rimpiangerla.

È infatti una disposizione che amplificherebbe ulteriormente la sperequazione già esistente tra redditi di derivazione patrimoniale (quali le rendite finanziarie e, appunto, i proventi immobiliari) e i redditi di lavoro, sia esso svolto in forma dipendente, autonoma, oppure organizzato in forma di micro o piccola impresa.

Il riequilibrio della tassazione delle rendite patrimoniali con quella dei redditi di lavoro è fondamentale per riavviare un percorso di crescita economica.

 

ICI non dovuta solo per i fabbricati rurali

Con la sentenza della Corte di Cassazione, nr. 20867 dell'8 ottobre 2010, in materia di Ici, si afferma che in caso di immobili iscritti al Catasto si debba distinguere quello iscritto tra i fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria – nel qual caso l’Imposta comunale non è dovuta - dall'immobile iscritto in una diversa categoria catastale.

In questo secondo caso spetta al contribuente che pretende l'esenzione dall'imposta, stabilisce la Corte, impugnare l'atto di classamento, restando altrimenti il fabbricato assoggettato ad Ici. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale, per pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.

 In concreto, il diritto all’esenzione è legato all’inquadramento catastale dei fabbricati rurali in categoria A/6 o D/10.

Precisano i giudici che la modifica o la variazione di classa mento apportata alla categoria non può valere per il passato.

 

Legge di stabilità 2011: approvata

È stato approvato senza ulteriori modifiche anche dal Senato il Disegno di Legge di Stabilità 2011, che è ora Legge, e prevede, fra i principali interventi in materia fiscale:

 

Iva di gruppo: pubblicato il mod. IVA 26

Il 7 dicembre 2010 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, (www.agenziaentrate.gov.it) il Modello IVA 26 (approvato con Provvedimento 6 dicembre 2010) che deve essere presentato dalle società controllanti che intendono aderire, per un determinato anno solare, della particolare procedura di compensazione dell'IVA prevista dal D.M. 13 dicembre 1979 (regolamento di attuazione dell'art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972).

A differenza delle precedenti comunicazioni, a partire dal 2011, il modello IVA 26 (da utilizzare per la comunicazione sia dell'adesione al regime, sia di eventuali variazioni) deve essere presentato dalla società controllante:

Si ricorda che fino all'anno scorso la controllante doveva presentare direttamente il modello originale in forma cartacea all'Agenzia delle entrate competente nei suoi confronti ed inviare una fotocopia agli Uffici competenti nei confronti delle società controllate.

Il modello IVA 26 deve essere presentato entro il 16 febbraio (prima liquidazione dell'anno) per la comunicazione di adesione ed entro 30 giorni dall'evento per la comunicazione di eventuali variazioni.

 

Niente esenzione IVA se la cessione è fraudolenta:  sentenza Corte UE

La Corte di Giustizia UE, con Sentenza 7 dicembre 2010, Causa 285/09, ha stabilito che, pur se è presente una cessione intracomunitaria che esonererebbe il cedente dal versamento dell'IVA, lo stato di origine può, o deve, chiedere il pagamento della tassa qualora il trasferimento dei beni sia avvenuto in modo illecito.

Si può configurare una cessione intracomunitaria secondo la Corte, nel caso in cui ci sia "una cessione di beni spediti o trasportati dal venditore o dall'acquirente da uno stato membro all'altro, effettuate nei confronti di soggetti passivi". Non è possibile, però, richiedere la non impossibilità dell'IVA che normalmente spetterebbe in una situazione del genere, in quanto nel caso in esame sono state utilizzate delle fatture viziate da inesattezza materiale riguardo al reale destinatario. Nella fattispecie analizzata, che atteneva al trasferimento di veicoli di lusso da parte di un cittadino portoghese per il tramite di una società tedesca a dei concessionari portoghesi, sono state, infatti, emesse delle fatture a nome di acquirenti fittizi al fine di evadere l'imposta.

 

Parti correlate: linee guida Assonime

Assonime, con circolare n. 38 del 2010, tratta della corretta implementazione della nuova disciplina sulle parti correlate. Secondo la delibera Consob n. 17221/2010, il 1° dicembre 2010 le società con azioni quotate o diffuse dovevano dotarsi di procedure che garantissero trasparenza e correttezza, sostanziale e procedurale, alle operazioni con parti correlate. Gli obblighi di trasparenza informativa sulle operazioni in oggetto sono in vigore dal 1° dicembre 2010, mentre i regimi procedurali saranno in vigore dal 1° gennaio2011.

La guida fornita da Assonime nella premessa fa un resoconto della disciplina.

Un punto discusso è sulle nozioni di parte correlata e di operazione con parti correlate. Sono attinte dalla vecchia versione dello Ias 24 con adattamenti legati al contesto nazionale e dovrebbero essere cristalline e stabili nel tempo.

Assonime avverte che, invece, si permette l'applicazione del nuovo Ias 24 in vigore dal 1° gennaio 2011 al fine della semplificazione degli adempimenti degli emittenti purché il perimetro di correlazione non si restringa, ma si rinvia, per la futura attività di vigilanza della Consob, a logiche interpretative emanate dagli organismi competenti applicabili allo Ias 24.

Altro punto messo in evidenza è il cambiamento del concetto di familiari stretti. In tal senso la Consob ha allargato il concetto a tutti quei legami che, seppure non sanciti da vincoli di sangue, possono incidere sul soggetto interessato.

In merito agli obblighi di natura informativa se ne dà indicazione con contenuti e tempistica anche circa la disciplina speciale relativa alle società di recente quotazione, di minori dimensioni, emittenti titoli diffusi e previste dall'art. 37 del Regolamento Mercati, per cui la Consob impone un rafforzamento della “governance”.

 

Agevolazioni settore tessile: invio entro il 31.12.2010

Con Provvedimento 9 dicembre 2010, prot. n. 174077/2010, l'Agenzia delle Entrate ha anticipato al 31 dicembre 2010 (anziché entro il 20 gennaio 2011) il temine entro il quale le società del settore tessile che producono campionari e prototipi e che intendono avvalersi della detassazione dei costi di ricerca e sviluppo, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione (modello CRT).

Secondo quanto riportato dal Provvedimento citato (che ha modificato, sul punto, il precedente Provvedimento 10 settembre 2010 di approvazione del modello CRT), l'anticipo al 31 dicembre 2010 del termine entro il quale i soggetti interessati devono inviare la comunicazione, si è reso necessario a seguito della Comunicazione della Commissione europea resa nota il 2 dicembre 2010.

Tale Comunicazione prevede che il regime di aiuto temporaneo di importo limitato può essere concesso entro il 31 dicembre 2011 a condizione che i potenziali beneficiari sottopongano alle autorità competenti la domanda entro il 31 dicembre 2010.

Con successiva Circolare 14 dicembre 2010, n. 57 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla portata ed alle modalità di fruizione dell'agevolazione prevista per le imprese del settore tessile che producono campionari e prototipi (c.d. "Tremonti tessile").

La Circolare analizza, in particolare, le novità apportate dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73 di conversione del D.L. n. 40/2010 e a seguito della Comunicazione della Commissione UE del 2 dicembre 2010. Tra le precisazione fornite si segnalano le seguenti:

per gli esercizi a cavallo d'anno, le spese sostenute nel 2011 sono agevolabili solo se l'Italia ottiene l'apposita autorizzazione comunitaria.

 

 

Requisiti per beneficiare del 5 per mille: circolare

Con Circolare 10 dicembre 2010, n. 56, l'Agenzia delle Entrate, a seguito anche dei recenti interventi legislativi, ha specificato i criteri che gli enti devono avere per poter giovare dei benefici del 5 per mille dell'IRPEF.

In sintesi i requisiti che devono avere gli enti:

Se viene accertato che prima dell'assegnazione del contributo gli enti beneficiari hanno cessato la propria attività o non svolgono più l'attività che ha dato diritto al beneficio, si verifica la decadenza dall'agevolazione (mancata erogazione degli importi previsti o recupero di quelli già attribuiti).

 

Deducibili i compensi degli amministratori: Cassazione

Con Sentenza 10 dicembre 2010, n. 24957, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in materia di deducibilità dei compensi degli amministratori.

In particolare, al contrario di quanto sostenuto in precedenza, la Suprema Corte ha stabilito che i compensi degli amministratori sono pienamente deducibili, e non può essere l'Amministrazione finanziaria a valutarne la congruità: per contrastare il fenomeno di lievitazione di tali costi, specie nelle grandi imprese, secondo i Giudici, si deve ricorrere alle apposite norme antielusive esistenti.

Si ricorda che con Ordinanza 13 agosto 2010, n. 18702 la Corte aveva invece sostenuto che le società di capitali non possono dedurre i compensi corrisposti all'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione (si vedano Seac Info 9/9/2010 e 1/10/ 2010).

 

Acconto IVA 2010: versamento entro il 27 dicembre

Entro lunedì 27 dicembre 2010, i soggetti tenuti alla liquidazione ed al versamento dell’Iva devono provvedere al versamento dell’acconto IVA 2010.

Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24, utilizzando i codici tributo “6013” per i soggetti mensili e “6035” per i soggetti trimestrali. Il pagamento seguirà la modalità telematica. I titolari di crediti compensabili possono utilizzare tali somme per pagare l’acconto Iva, non eccedendo il tetto massimo della compensazione che è di 516.456,90 euro per ciascun anno solare.

 Anche con riferimento all’acconto Iva sono previste alcune categorie di contribuenti che sono completamente esonerate. Per esempio, non sono tenute ad effettuare il versamento coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2010; coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre, se contribuenti che effettuano i versamenti mensilmente, oppure entro il 30 settembre scorso, se contribuenti trimestrali; coloro che evidenziano una situazione di credito nell’ultimo mese oppure nell’ultimo trimestre del 2009; coloro che optano per il regime dei minimi, le nuove iniziative produttive e i produttori agricoli esonerati.

 Il contribuente può scegliere liberamente di determinare l’importo dell’acconto, seguendo la modalità per se stesso più vantaggiosa. I metodi di calcolo cui si può fare riferimento sono: il metodo storico, il previsionale, il metodo analitico e quello speciale. La situazione di scarsa liquidità in cui si possono trovare attualmente i contribuenti può spingerli al ricalcolo dell’acconto Iva, preferendo il metodo analitico o quello previsionale, che consentono di ridurre l’esborso finanziario evitando di far anticipare somme realmente non dovute all’Erario.

 Nel caso in cui il contribuente non abbia versato l’acconto o lo abbia versato in misura insufficiente o oltre il termine previsto del 27 dicembre, viene prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. La violazione risulta immediatamente accertabile da parte dell’Agenzia grazie alla procedura automatizzata di liquidazione della dichiarazione annuale Iva. Nel caso di irregolarità nel versamento, il contribuente potrà decidere di procedere spontaneamente alla regolarizzazione mediante lo strumento del ravvedimento breve oppure lungo. Il perfezionamento del ravvedimento operoso avviene una volta adempiuti i seguenti obblighi:

 - si deve pagare l’imposta o la differenza d’imposta dovuta;

 - si corrispondono gli interessi legali;

- si procede al versamento della sanzione ridotta dovuta.

 

Invio della documentazione sul transfer price entro il 28 dicembre

Si ricorda che per non vedersi applicate le sanzioni per eventuali azioni evasive nei rapporti intrattenuti con l’estero, le imprese devono adottare un comportamento collaborativo nei confronti del Fisco, che si attua fondamentalmente in due mosse:

 - effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate circa il possesso della documentazione atta a dimostrare la corrispondenza dei prezzi praticati al valore normale;

- procedere con una successiva ed eventuale consegna della citata documentazione in caso di verifica da parte del Fisco.

Il termine per comunicare all’Agenzia di aver predisposto tutta la documentazione necessaria sul "transfer pricing", riferita al periodo d’imposta 2009, scade il prossimo 28 dicembre.

 Infatti, per quanto riguarda i periodi d’imposta 2010 e successivi, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 ha stabilito che la comunicazione “preventiva”, che attesta solamente il possesso dei documenti, avviene in sede di dichiarazione dei redditi. Invece, proprio per i periodi d’imposta anteriori a quelli in corso al 31 maggio 2010, si stabilisce che la suddetta comunicazione deve essere effettuata entro il 28 dicembre 2010.

 La comunicazione dovrà essere effettuata con modalità telematica attraverso il servizio Entratel, anche per il tramite di intermediari abilitati, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, saranno ritenute valide anche le comunicazioni pervenute oltre tale termine, ma a condizione che le stesse siano anteriori all’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza.

Riguardo alle piccole e medie imprese (Pmi), il Decreto legge n. 78/2010 e lo stesso citato provvedimento agenziale hanno stabilito che l’aggiornamento delle analisi per determinare e documentare il valore normale dei prezzi di trasferimento può avvenire ogni tre anni, invece che ogni anno.

Tutto ciò, a patto che si realizzino due condizioni:

- l’analisi di comparabilità si deve basare su informazioni reperite in fonti pubblicamente disponibili;

- l’impresa dovrà verificare che nei due periodi d’imposta successivi a quello in cui l’analisi è stata effettuata, non vi siano state modificazioni significative nei fattori rilevanti ai fini dell’analisi stessa.

Cioè, alcune caratteristiche dei beni e dei servizi oggetto di transazioni infragruppo, i rischi imprenditoriali e i termini contrattuali (solo per fare un esempio) devono rimanere sostanzialmente immutati.

 

Esonero dal quadro RW

Con la risoluzione n. 128 del 10 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’esonero dall’obbligo di compilazione del modulo RW per diplomatici e frontalieri. Nello specifico, nella richiesta di consulenza giuridica, con riferimento al riconoscimento della condizione soggettiva di “diplomatico” o di “frontaliere”,era chiesto il momento in cui tale presupposto deve verificarsi e per quanto tempo la medesima condizione debba sussistere affinché il soggetto possa essere considerato esonerato.

 L’Agenzia ha spiegato che l’esonero è legato all’esistenza e al perdurare all’estero, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, delle due attività.

 In sostanza al 31 dicembre:

- il lavoratore “pubblico”, cioè il “diplomatico”, non deve essere rientrato in Italia, mentre il dipendente “privato”, ovvero il “frontaliere”, deve ancora prestare la sua attività in una zona di frontiera, o in un Paese limitrofo;

 - l’attività lavorativa deve considerarsi esercitata all’estero in via continuativa, ossia se svolta per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco dell’anno (che non deve necessariamente essere ininterrotto).

 

Ex socio Snc non risponde dei debiti pregressi

Con Sentenza 13 dicembre 2010, n. 25123, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'ex socio di una snc non risponde dei debiti contratti dalla società antecedentemente alla cessione della sua quota sia verso la società che nei confronti degli altri soci.

Secondo i giudici del Supremo Collegio, il socio di una snc che abbia ceduto la propria partecipazione risponde solo delle obbligazioni che sono sorte antecedentemente alla cessione nei confronti dei creditori sociali, e non anche verso la società e gli acquirenti della quota.

 

Studi di settore e contradditorio con esito negativo

Con Ordinanza 30 novembre 2010, n. 24198, la Corte di Cassazione ha stabilito che qualora il contribuente sia stato invitato al contraddittorio endoprocedimentale con esito negativo, è legittimo motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione dei parametri.

In tal caso, pertanto, non sarà necessario accertare la presenza di ulteriori elementi, oltre che:

 

Ravvedimento più oneroso a partire da febbraio 2011

La Legge di stabilità 2011, ha previsto un sensibile inasprimento delle sanzioni nei casi di utilizzo dei vari strumenti a disposizione del contribuente che intende sanare la propria posizione con il Fisco (ravvedimento operoso, accertamento con adesione, definizione agevolata, ecc.). In particolare, in tema di ravvedimento operoso le "nuove" misure delle sanzioni risultano essere le seguenti:

Si ricorda inoltre che per l'accertamento con adesione le sanzioni passano da un quarto del minimo a un terzo del minimo, mentre per l'adesione ai PVC ed agli inviti si passa da un ottavo del minimo ad un sesto del minimo.

Le nuove disposizioni entrano in vigore, per tutti gli istituti, a partire dal 1° febbraio 2011.

 

Realismo nella fase di accertamento degli studi di settore

Con Sentenza 14 dicembre 2010, n. 25195, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'accertamento fondato su uno studio di settore è nullo qualora il contribuente dimostri che lo standard approvato in un altro anno è più realistico rispetto alla sua attività.

Quanto affermato si pone in linea con l'importante sentenza dello scorso anno sul tema degli studi di settore, (Sentenza 18 dicembre 2009 n. 26635), secondo la quale "gli studi di settore costituiscono indici rilevatori di possibili antinomie sotto il profilo della divergenza dell'ammontare dei ricavi rispetto all'elaborazione statistica che determina un livello definito "normale" di redditività". Lo scostamento deve essere, quindi, verificato dall'Amministrazione finanziaria "in contraddittorio con il contribuente stesso per accertare l'effettiva capacità reddituale".

 

Detassazione: ultimi chiarimenti

Con la Risoluzione n. 130 del 14 dicembre 2010, l'Agenzia delle Entrate interviene nuovamente fornendo indicazioni riguardo l'applicazione dell'imposta sostitutiva, su somme riconducibili ad incremento produttivo, efficienza organizzativa o valutazione positiva dell'impresa.

In particolare, l'Agenzia, rispondendo ad un Interpello in merito alla detassabilità di somme retributive erogate per prestazioni di lavoro notturno o in turno, rende noto che l'evidenza sul CUD2011, delle somme detassate o detassabili ancorché ricondotte a tassazione ordinaria, risulta condizione sufficiente a provare l'esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma.

 

Viene meno la presunzione di redditività se il contribuente motiva gli incrementi di spesa patrimoniale

Con la sentenza n. 24597/2010, depositata lo scorso 3 dicembre, la Corte di Cassazione ha riunito tre ricorsi riguardanti tre accertamenti sintetici, notificati ad un contribuente, che erano fondati sulle stesse spese per incrementi patrimoniali.

Non avendo il contribuente oggetto di accertamento dichiarato redditi nell’anno in cui è stato effettuato l’investimento, nei cinque precedenti, per la Corte gli accertamenti sintetici erano stati legittimamente basati sulle spese per incrementi patrimoniali. I ricorsi andavano accolti, in quanto il contribuente ha fornito adeguatamente la prova che gli investimenti immobiliari effettuati erano stati sostenuti con assegni emessi o con mutui contratti da un parente, dotato di molti mezzi finanziari.
Dunque, la sentenza in oggetto ribadisce che il mutuo ultrannuale sostenuto da un parente del contribuente può far venir meno la presunzione di redditività, purché il tutto venga adeguatamente motivato e documentato dai giudici di merito.

 

Dal 2011 lo “spesometro” aiuterà il Fisco a monitorare i consumi privati

Il presupposto a base dell’accertamento sintetico è sempre stato quello di contrapporre le spese effettuate ai guadagni dichiarati. Nel passato, l’Amministrazione finanziaria si è trovata, molte volte, in situazioni di difficoltà nel reperire le informazioni utili per ricostruire la capacità contributiva del soggetto sulla base delle spese sostenute.

Con il tempo, tuttavia, la capacità di indagine come gli strumenti a disposizione per la misurazione del guadagno individuale si sono affinati, tanto che oggi per il Fisco svolgere tale tipo di indagini non è più così difficoltoso.

Negli anni è stato introdotto lo strumento del redditometro, che si basa sulla disponibilità di determinati servizi, fino ad arrivare, ai nostri giorni, con la definizione del cosiddetto nuovo “spesometro”, basato sui consumi effettuati.

Grazie alle numerose banche dati a disposizione, l’Amministrazione finanziaria può, ora, rintracciare molte spese sostenute dal contribuente e presto potrà avvalersi anche delle nuove comunicazioni relative agli acquisti effettuati presso gli operatori economici (operazioni rilevanti ai fini Iva) per determinare il reddito presunto del contribuente.

Dal 2011, infatti, sia i contribuenti "privati" che gli operatori economici si misureranno con un nuovo strumento antievasione. Si tratta, nello specifico, di un elenco che gli operatori economici dovranno trasmettere al Fisco, con i dati Iva. Tra questi, vi sarà anche la richiesta del codice fiscale al contribuente privato quando quest'ultimo effettuerà acquisti per importi almeno pari alla soglia che verrà individuata da un provvedimento dell'Agenzia in corso di ultimazione.

 

Transfer pricing: nuovi chiarimenti

Con Circolare 15 dicembre 2010, n. 58, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in materia di transfer pricing, ed in particolare in merito al contenuto del provvedimento dello scorso 28 settembre, con il quale sono stati disciplinati gli adempimenti documentali per l'applicazione della esimente da sanzioni sull'applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento.

Di seguito si evidenziano alcuni dei principali chiarimenti enunciati dalla Circolare:

 

IRAP e UNICO SC: pubblicate le bozze dei modelli 2010

Il 15 dicembre 2010, sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) le bozze del Modello IRAP e del Modello UNICO SC relative al periodo d'imposta 2010.

Per quanto riguarda il nuovo Modello IRAP si segnala, in particolare:

Nel Modello UNICO SC, invece, si evidenzia:

il recepimento novità relative al bonus tessile e Transfer Pricing.

 

Interessi legali: 1,5% dal 1° gennaio 2011

Con Decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2010, n. 292, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aumentato di mezzo punto la percentuale di calcolo per la determinazione degli interessi legali.

Pertanto, per il calcolo degli interessi legali si applica:

L'aumento del saggio di interessi legali interessa anche l'ambito fiscale in particolare per quanto riguarda il calcolo degli interessi dovuti a seguito di ravvedimento operoso, i quali sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza del termine di versamento dell'imposta e fino alla data di effettivo pagamento.

 

Finanziaria 2011: leasing immobiliare e imposte indirette

In base a quanto previsto dalla Manovra Finanziaria per il 2011, dal prossimo 1° gennaio in caso di acquisto di un immobile (anche da costruire o in corso di costruzione) da concedere in leasing, le imposte di registro e ipo-catastali sono dovute in misura integrale e l'utilizzatore del bene è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte con la società di leasing.

Inoltre, i contratti di leasing immobiliare stipulati da banche e intermediari finanziari sono soggetti a registrazione in caso d'uso, mentre le imposte per le cessioni degli immobili concessi in leasing da parte di tali soggetti a seguito del riscatto da parte dell'utilizzatore sono dovute in misura fissa.

Per i contratti in essere al 1° gennaio 2011, infine, è previsto il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte ipo-catastali da effettuare entro il 31 marzo 2011, pari all'imposta di registro applicata sui canoni di locazione ridotta di una percentuale pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.

 

 

Buon Natale, buone feste e Buon 2011

 

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La circolare non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì dei supporti di facile ed immediata consultazione nella gestione amministrativa ed uno stimolo ad approfondimenti e alla ricerca di soluzioni personalizzate da valutare ed eventualmente adattabili in relazione alle esigenze specifiche.

L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.

 

A cura di:

 

Dott. Alberto Bonfiglio
Dott. Emanuele Finaldi                       



[1] Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni ragionevole attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni particolare problema applicativo.