CIRCOLARE
INFORMATIVA 22/2010
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Milano, 17 dicembre 2010
Novità 3 – 17
dicembre 2010
Si segnalano nel seguito le principali novità in materia
fiscale e societaria d’interesse generale.
Alluvione in Veneto: rinvio al
22 dicembre per tasse e contributi
Dichiarazioni IVA: pubblicate
le bozze dei modelli 2011
Consolidato nazionale e
mondiale: pubblicate le bozze
Corretta individuazione delle
cessioni intracomunitarie
Scudo fiscale: possibile il
rimpatrio giuridico
Deducibilità delle spese di
rappresentanza
Dichiarazioni Unico SP ed ENC:
pubblicate le bozze
Accertamento legittimo anche
se gli atti sono acquisti da terzi
Retroattiva la regola che
rende estinta la Srl cancellata
No a nuovi modelli EAS se i
dati sono già stati segnalati
Clausola di decadenza del
consiglio di amministrazione
Fusione e riallineamenti:
risoluzione
Cedolare secca sugli affitti:
profili di criticità e ritardi
ICI non dovuta solo per i
fabbricati rurali
Legge di stabilità 2011:
approvata
Iva di gruppo: pubblicato il
mod. IVA 26
Niente esenzione IVA se la
cessione è fraudolenta: sentenza Corte
UE
Parti correlate: linee guida
Assonime
Agevolazioni settore tessile:
invio entro il 31.12.2010
Requisiti per beneficiare del
5 per mille: circolare
Deducibili i compensi degli
amministratori: Cassazione
Acconto IVA 2010: versamento
entro il 27 dicembre
Invio della documentazione sul
transfer price entro il 28 dicembre.
Ex socio Snc non risponde dei
debiti pregressi
Studi di settore e
contradditorio con esito negativo
Ravvedimento più oneroso a
partire da febbraio 2011
Le nuove disposizioni entrano
in vigore, per tutti gli istituti, a partire dal 1° febbraio 2011.
Realismo nella fase di
accertamento degli studi di settore.
Detassazione: ultimi
chiarimenti
Dal 2011 lo “spesometro”
aiuterà il Fisco a monitorare i consumi privati
Transfer pricing: nuovi
chiarimenti
IRAP e UNICO SC: pubblicate le
bozze dei modelli 2010
il recepimento novità relative
al bonus tessile e Transfer Pricing.
Interessi legali: 1,5% dal 1°
gennaio 2011
Finanziaria 2011: leasing
immobiliare e imposte indirette
Il 1°
dicembre 2010 (a termini scaduti!) è stato pubblicato il Decreto del Ministero
dell’Economia sostitutivo dei Provvedimenti del 26 e 30 novembre scorsi,
relativi alla sospensione degli
adempimenti tributari e contributivi per i contribuenti colpiti dall’alluvione
in Veneto. Il nuovo decreto cancella il doppio termine previsto
precedentemente (il 16 dicembre per le tasse e il 24 dicembre per i contributi)
e sospende, dal 31 ottobre 2010 al 20
dicembre 2010, i termini dei versamenti e dei contributi dovuti, fissando al 22
dicembre prossimo la nuova unica data entro la quale andranno effettuati tutti
i versamenti.
Sono state pubblicate sul
sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze relative alle dichiarazioni IVA 2001,
relative al periodo d'imposta 2010.
In particolare si segnalano le
seguenti novità:
Pertanto, il modello VR
non verrà più presentato autonomamente all'Agente della riscossione, in quanto
integrato da questo anno nei modelli Iva ed IVA base 2011.
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Sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle
Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) le bozze del
modello di Dichiarazione CNM 2011 e delle relative istruzioni. La compilazione del modello è riservata ai soggetti:
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L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 121/E del
29 novembre 2010 ha chiarito che la
stabile organizzazione di una società residente in Italia, che si trova in un
Paese a fiscalità privilegiata, è soggetta all’obbligo della comunicazione
telematica per le operazioni effettuate con soggetti residenti nello stesso
territorio.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, infatti, che le
operazioni con attori economici
che si trovano negli Emirati Arabi Uniti devono essere comunicate
telematicamente in quanto la stabile organizzazione, ubicata in quello stesso
Paese, non rappresenta un soggetto
distinto ma costituisce un’articolazione della casa madre e agisce
nell’interesse della stessa.
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 122/E del
29 novembre 2010, ha chiarito che è possibile ricorrere alla procedura del
rimpatrio “giuridico” qualora non sia possibile – per cause oggettive
indipendenti dalla volontà del contribuente – procedere al rimpatrio “fisico”
delle attività entro il termine ultimo fissato dalla legge al 31.12.2010.
Il chiarimento si è reso necessario a seguito delle numerose difficoltà
incontrate e manifestate dai contribuenti nell’effettuare il rimpatrio
delle attività.
Si
ricorda che se non superano nel valore
unitario (con riferimento al singolo omaggio consegnato, composto anche da più
beni) i 50 euro, gli omaggi di Natale
sono integralmente deducibili. Per gli altri, di importo maggiore, la
deducibilità è legata al superamento (insieme alle altre spese di
rappresentanza) del test di congruità.
Il
limite annuale scende a 258,23 euro per le liberalità in natura a vantaggio del
singolo dipendente (articolo 51, comma 3, TUIR); se superato, scatta la
tassazione come fringe benefit sull’intero valore delle erogazioni gratuite.
Sul sito dell'Agenzia delle
Entrate sono state pubblicate le bozze e le istruzioni relative alle
dichiarazioni Modello UNICO SP e ENC 2011, relative al periodo d'imposta 2010;
le principali novità del Modello UNICO SP sono le seguenti:
Per
quanto riguarda, invece, la bozza del Modello UNICO ENC 2011 si
ribadisce l'opera di semplificazione e razionalizzazione prevista per il
Modello UNICO SP 2011.).
Con Ordinanza n. 22724/10,
la Corte di Cassazione ha statuito che l'accertamento induttivo è
legittimo anche nel caso in cui sia motivato "per relationem"
e basato su documenti acquisiti presso terzi estranei alla verifica.
La procedura, tuttavia, è
legittima solamente se il contribuente ha avuto piena conoscenza sia del
contenuto del processo di constatazione (PVC), sia degli elementi
acquisiti presso terzi.
Nel caso di specie, una società
si era vista rettificare il reddito d'impresa e la base imponibile IVA
relativamente al periodo d'imposta 2003, sulla base di acquisti non fatturati,
a seguito di acquisizione di documenti extracontabili presso la ditta cedente.
Con la sentenza n. 21195 del 13 ottobre 2010, la Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire
che il liquidatore di una Spa estinta con cancellazione dal Registro imprese
perde la legittimazione processuale, pertanto non può essere il tramite per la
presentazione del ricorso della Spa.
È precisato che la cancellazione produce
l’estinzione anche in presenza di crediti insoddisfatti (verso creditori sia
pubblici che privati) e altri rapporti non ancora completamente definiti:
l’articolo 2495, comma 2 del Codice civile - nuovo testo ex articolo 4 del Dlgs
6/2003 (riforma del diritto societario), entrato in vigore il 1° gennaio 2004 -
“opera
retroattivamente e dunque anche con riguardo alle cancellazioni intervenute in
epoca anteriore alla sua entrata in vigore”.
Per tale motivo nel caso in esame, che vedeva
una Srl in liquidazione proporre ricorso contro il diniego di rimborso dell’Iva
relativa all’anno della cancellazione, anche se l’uscita dal Registro è stata
effettuata prima dell’introduzione del “nuovo” articolo 2495 cc, ha prodotto
l’estinzione della società e la perdita dell’incarico del liquidatore e dei
suoi poteri rappresentativi.
A sostegno della decisione la sentenza
4062/2010 delle sezioni unite della Cassazione che recita: “L'art.
2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, è
norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega,
disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di
capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in
vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione …”.
Stando così
le cose, ci si domanda come possa rivalersi il Fisco verso un soggetto
cancellato ed estinto.
In
proposito, lo stesso articolo 2495 c.c. specifica che l’Amministrazione finanziaria può far valere le sue pretese:
- nei confronti dei soci fino a concorrenza
delle somme da questi riscosse con il bilancio finale di liquidazione;
- nei confronti dei liquidatori se il mancato
versamento all’Erario è dipeso da questi.
Con Risoluzione 6 dicembre
2010, n. 125, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in
merito alle modalità di presentazione dei modelli EAS, istituiti
dall'art. 30, D.L. n. 185/2008, in caso siano intervenute variazioni
nell'ente associativo.
In particolare, l'Agenzia ha
precisato che nel caso in cui sia cambiato il rappresentante legale,
oppure in caso di variazioni di altri dati relativi all'ente, non è
necessario inviare un nuovo modello EAS, qualora tali modifiche siano già
state comunicate all'Amministrazione Finanziaria, come previsto per norma,
attraverso:
Con documento datato 6
dicembre 2010, n. 9, Assonime si è espressa in merito alla clausola di
decadenza del consiglio di amministrazione, alla luce di quanto statuito
dalla Sentenza 24 maggio 2010 della Sezione VIII del tribunale di Milano.
Nel caso specifico Assonime
chiarisce che la suddetta clausola, verificatasi al venir meno anche di
uno solo dei componenti del consiglio di amministrazione, non deve essere
utilizzata in modo pretestuoso solo per colpire l'amministratore non allineato
o scomodo.
Infatti, a meno che non si provi
che sussistano adeguate motivazioni sul venir meno dell'originario affidamento
e patto fiduciario, si rischia di incorrere nel risarcimento del danno da
devolversi al dimissionato per assenza di giusta causa.
Con Risoluzione 6 dicembre
2010, n. 124 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti
sull'applicazione:
Nel caso in esame, la società
istante che nella redazione del bilancio d'esercizio adotta i principi
contabili internazionali ha acquisito dalla società capogruppo una
partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di un'altra
società.
Secondo l'Amministrazione
finanziaria: "la suddetta operazione straordinaria - non
configurando, secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), un'acquisizione
in senso economico, bensì una mera riorganizzazione della
struttura societaria tra imprese riconducibili al medesimo gruppo
economico" non può beneficiare quindi del riallineamento ai sensi
dell'articolo 176, comma 2, TUIR.
Nel corso di un audizione al
Senato Attilio Befera (Direttore dell’Agenzia delle Entrate) ha sottolineato le
criticità della cedolare secca sugli affitti, ed ha fornito un’analisi dello
schema del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale, tutt’ora in attesa di esame ed approvazione.
In base a tale decreto, viene
prevista la cedolare secca sugli affitti, ovvero un regime di tassazione
alternativo all’Irpef per i proventi derivanti dalla locazione di immobili ad
uso abitativo, con aliquota del 20% sul canone annuo.
A partire dal 1° gennaio 2011,
tale imposta si potrà applicare solo ai
contratti stipulati nei Comuni ad alta densità e a canone concordato, con
durata di almeno 3 anni con proroga di due.
Soltanto dal 1° gennaio 2014, invece, si estenderà a tutte le locazioni di
immobili ad uso abitativo da parte di proprietari persone fisiche.
Sembra pertanto allontanarsi
la possibilità che venga concretamente introdotta la cedolare secca del 20%
sulle locazioni immobiliari, prevista nell’ambito dei decreti di attuazione del
federalismo fiscale.
Al di là di alcune
problematiche di natura tecnica illustrate dal direttore dell’Agenzia delle
Entrate, il nodo principale è il costo del provvedimento per il bilancio
dello Stato, stimato in un intorno di 550 / 600 milioni di euro: non
pochi di questi tempi.
Se così dovesse essere,
ebbene, forse non è il caso di rimpiangerla.
È infatti una disposizione che
amplificherebbe ulteriormente la sperequazione già esistente tra redditi di
derivazione patrimoniale (quali le rendite finanziarie e, appunto, i proventi
immobiliari) e i redditi di lavoro, sia esso svolto in forma dipendente,
autonoma, oppure organizzato in forma di micro o piccola impresa.
Il riequilibrio della
tassazione delle rendite patrimoniali con quella dei redditi di lavoro è
fondamentale per riavviare un percorso di crescita economica.
Con la
sentenza della Corte di Cassazione, nr. 20867 dell'8 ottobre 2010, in
materia di Ici, si afferma che in caso di immobili iscritti al Catasto si debba
distinguere quello iscritto tra i fabbricati come rurale, con l'attribuzione
della relativa categoria – nel qual caso l’Imposta comunale non è dovuta -
dall'immobile iscritto in una diversa categoria catastale.
In questo
secondo caso spetta al contribuente che pretende l'esenzione dall'imposta,
stabilisce la Corte, impugnare l'atto di classamento, restando altrimenti il
fabbricato assoggettato ad Ici. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare
autonomamente l'attribuzione della categoria catastale, per pretendere l'assoggettamento
del fabbricato all'imposta.
In
concreto, il diritto all’esenzione è legato all’inquadramento catastale dei
fabbricati rurali in categoria A/6 o D/10.
Precisano i giudici che la modifica o la variazione di
classa mento apportata alla categoria non può valere per il passato.
È stato approvato senza
ulteriori modifiche anche dal Senato il Disegno di Legge di Stabilità 2011,
che è ora Legge, e prevede, fra i principali interventi in materia fiscale:
Il 7 dicembre 2010 è stato
pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, (www.agenziaentrate.gov.it) il Modello IVA 26
(approvato con Provvedimento 6 dicembre 2010) che deve essere presentato dalle
società controllanti che intendono aderire, per un determinato anno solare,
della particolare procedura di compensazione dell'IVA prevista dal D.M. 13
dicembre 1979 (regolamento di attuazione dell'art. 73, comma 3, D.P.R. n.
633/1972).
A differenza delle precedenti
comunicazioni, a partire dal 2011, il modello IVA 26 (da utilizzare per la
comunicazione sia dell'adesione al regime, sia di eventuali variazioni)
deve essere presentato dalla società controllante:
Si ricorda che fino
all'anno scorso la controllante doveva presentare direttamente il modello
originale in forma cartacea all'Agenzia delle entrate competente nei suoi
confronti ed inviare una fotocopia agli Uffici competenti nei confronti delle
società controllate.
Il modello IVA 26 deve essere presentato entro il 16
febbraio (prima liquidazione dell'anno) per la comunicazione di adesione ed
entro 30 giorni dall'evento per la comunicazione di eventuali variazioni.
La Corte di Giustizia UE, con Sentenza
7 dicembre 2010, Causa 285/09, ha stabilito che, pur se è presente una cessione
intracomunitaria che esonererebbe il cedente dal versamento dell'IVA, lo
stato di origine può, o deve, chiedere il pagamento della tassa qualora
il trasferimento dei beni sia avvenuto in modo illecito.
Si può configurare una
cessione intracomunitaria secondo la Corte, nel caso in cui ci sia "una
cessione di beni spediti o trasportati dal venditore o dall'acquirente da uno
stato membro all'altro, effettuate nei confronti di soggetti passivi".
Non è possibile, però, richiedere la non impossibilità dell'IVA che normalmente
spetterebbe in una situazione del genere, in quanto nel caso in esame sono
state utilizzate delle fatture viziate da inesattezza materiale riguardo al
reale destinatario. Nella fattispecie analizzata, che atteneva al
trasferimento di veicoli di lusso da parte di un cittadino portoghese per il
tramite di una società tedesca a dei concessionari portoghesi, sono state,
infatti, emesse delle fatture a nome di acquirenti fittizi al fine di evadere
l'imposta.
Assonime, con circolare n. 38 del
2010, tratta della corretta implementazione della nuova disciplina sulle parti
correlate. Secondo la delibera Consob n. 17221/2010, il 1° dicembre 2010 le
società con azioni quotate o diffuse dovevano dotarsi di procedure che
garantissero trasparenza e correttezza, sostanziale e procedurale, alle
operazioni con parti correlate. Gli obblighi
di trasparenza informativa sulle operazioni in oggetto sono in vigore dal 1°
dicembre 2010, mentre i regimi procedurali saranno in vigore dal 1° gennaio2011.
La guida
fornita da Assonime nella premessa fa un resoconto della disciplina.
Un punto
discusso è sulle nozioni di parte
correlata e di operazione con parti correlate. Sono attinte dalla vecchia
versione dello Ias 24 con adattamenti legati al contesto nazionale e dovrebbero
essere cristalline e stabili nel tempo.
Assonime avverte
che, invece, si permette l'applicazione del nuovo Ias 24 in vigore dal 1°
gennaio 2011 al fine della semplificazione degli adempimenti degli emittenti
purché il perimetro di correlazione non si restringa, ma si rinvia, per la
futura attività di vigilanza della Consob, a logiche interpretative emanate
dagli organismi competenti applicabili allo Ias 24.
Altro punto
messo in evidenza è il cambiamento del
concetto di familiari stretti. In tal senso la Consob ha allargato il
concetto a tutti quei legami che, seppure non sanciti da vincoli di sangue,
possono incidere sul soggetto interessato.
In merito
agli obblighi di natura informativa se ne dà indicazione con contenuti e
tempistica anche circa la disciplina speciale relativa alle società di recente
quotazione, di minori dimensioni, emittenti titoli diffusi e previste dall'art.
37 del Regolamento Mercati, per cui la Consob impone un rafforzamento della “governance”.
Con Provvedimento
9 dicembre 2010, prot. n. 174077/2010, l'Agenzia delle Entrate ha
anticipato al 31 dicembre 2010 (anziché entro il 20 gennaio 2011) il temine
entro il quale le società del settore tessile che producono campionari e
prototipi e che intendono avvalersi della detassazione dei costi di
ricerca e sviluppo, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'apposita
comunicazione (modello CRT).
Secondo
quanto riportato dal Provvedimento citato (che ha modificato, sul punto, il
precedente Provvedimento 10 settembre 2010 di approvazione del modello CRT), l'anticipo
al 31 dicembre 2010 del termine entro il quale i soggetti interessati
devono inviare la comunicazione, si è reso necessario a seguito della
Comunicazione della Commissione europea resa nota il 2 dicembre 2010.
Tale
Comunicazione prevede che il regime di aiuto temporaneo di importo limitato può
essere concesso entro il 31 dicembre 2011 a condizione che i potenziali
beneficiari sottopongano alle autorità competenti la domanda entro il 31
dicembre 2010.
Con successiva Circolare 14
dicembre 2010, n. 57 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di
chiarimenti in merito alla portata ed alle modalità di fruizione
dell'agevolazione prevista per le imprese del settore tessile che producono
campionari e prototipi (c.d. "Tremonti tessile").
La Circolare analizza, in
particolare, le novità apportate dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73 di
conversione del D.L. n. 40/2010 e a seguito della Comunicazione della
Commissione UE del 2 dicembre 2010. Tra
le precisazione fornite si segnalano le seguenti:
Con Circolare 10 dicembre
2010, n. 56, l'Agenzia delle Entrate, a seguito anche dei recenti
interventi legislativi, ha specificato i criteri che gli enti devono avere per
poter giovare dei benefici del 5 per mille dell'IRPEF.
In sintesi i requisiti che devono
avere gli enti:
Se viene accertato che prima
dell'assegnazione del contributo gli enti beneficiari hanno cessato la
propria attività o non svolgono più l'attività che ha dato diritto al beneficio,
si verifica la decadenza dall'agevolazione (mancata erogazione degli importi
previsti o recupero di quelli già attribuiti).
Con Sentenza
10 dicembre 2010, n. 24957, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa
in materia di deducibilità dei compensi degli amministratori.
In
particolare, al contrario di quanto sostenuto in precedenza, la Suprema Corte
ha stabilito che i compensi degli amministratori sono pienamente deducibili,
e non può essere l'Amministrazione finanziaria a valutarne la congruità: per
contrastare il fenomeno di lievitazione di tali costi, specie nelle
grandi imprese, secondo i Giudici, si deve ricorrere alle apposite norme
antielusive esistenti.
Si
ricorda che con Ordinanza 13 agosto 2010, n. 18702 la Corte aveva invece
sostenuto che le società di capitali non possono dedurre i compensi corrisposti
all'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione (si
vedano Seac Info 9/9/2010 e 1/10/ 2010).
Entro lunedì 27
dicembre 2010, i soggetti tenuti alla liquidazione ed al
versamento dell’Iva devono provvedere al
versamento dell’acconto IVA 2010.
Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24, utilizzando i codici
tributo “6013” per i soggetti mensili e “6035” per i soggetti trimestrali. Il
pagamento seguirà la modalità telematica. I titolari di crediti compensabili
possono utilizzare tali somme per pagare l’acconto Iva, non eccedendo il tetto
massimo della compensazione che è di 516.456,90 euro per ciascun anno solare.
Anche con riferimento all’acconto
Iva sono previste alcune categorie di contribuenti che sono completamente
esonerate. Per esempio, non sono tenute
ad effettuare il versamento coloro che hanno iniziato l’attività nel corso
del 2010; coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre, se
contribuenti che effettuano i versamenti mensilmente, oppure entro il 30
settembre scorso, se contribuenti trimestrali; coloro che evidenziano una situazione di credito nell’ultimo mese
oppure nell’ultimo trimestre del 2009; coloro che optano per il regime dei
minimi, le nuove iniziative produttive e i produttori agricoli esonerati.
Il contribuente può scegliere
liberamente di determinare l’importo dell’acconto, seguendo la modalità per se
stesso più vantaggiosa. I metodi di calcolo cui si può fare riferimento sono:
il metodo storico, il previsionale, il metodo analitico e quello speciale. La situazione di scarsa
liquidità in cui si possono trovare attualmente i contribuenti può spingerli al
ricalcolo dell’acconto Iva,
preferendo il metodo analitico o quello previsionale, che consentono di ridurre
l’esborso finanziario evitando di far anticipare somme realmente non dovute
all’Erario.
Nel caso in cui il contribuente non
abbia versato l’acconto o lo abbia versato in misura insufficiente o oltre il
termine previsto del 27 dicembre, viene prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. La
violazione risulta immediatamente accertabile da parte dell’Agenzia grazie alla
procedura automatizzata di liquidazione della dichiarazione annuale Iva. Nel
caso di irregolarità nel versamento, il contribuente potrà decidere di
procedere spontaneamente alla regolarizzazione mediante lo strumento del
ravvedimento breve oppure lungo. Il perfezionamento del ravvedimento operoso
avviene una volta adempiuti i seguenti obblighi:
- si deve pagare l’imposta o la
differenza d’imposta dovuta;
- si corrispondono gli interessi legali;
- si procede al versamento della sanzione ridotta dovuta.
Si ricorda che per non vedersi
applicate le sanzioni per eventuali azioni evasive nei rapporti intrattenuti
con l’estero, le imprese devono adottare un comportamento collaborativo nei
confronti del Fisco, che si attua fondamentalmente in due mosse:
- effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate circa
il possesso della documentazione atta a dimostrare la corrispondenza dei prezzi
praticati al valore normale;
- procedere con una successiva ed
eventuale consegna della citata documentazione in caso di verifica da parte del
Fisco.
Il termine per comunicare all’Agenzia di aver predisposto tutta la
documentazione necessaria sul "transfer pricing", riferita al
periodo d’imposta 2009, scade il
prossimo 28 dicembre.
Infatti, per quanto riguarda i
periodi d’imposta 2010 e successivi, il provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate del 29 settembre 2010 ha stabilito che la comunicazione “preventiva”,
che attesta solamente il possesso dei documenti, avviene in sede di
dichiarazione dei redditi. Invece, proprio per
i periodi d’imposta anteriori a quelli in corso al 31 maggio 2010, si
stabilisce che la suddetta comunicazione deve essere effettuata entro il 28
dicembre 2010.
La comunicazione dovrà essere
effettuata con modalità telematica attraverso il servizio Entratel, anche per
il tramite di intermediari abilitati, entro il termine di 90 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, saranno ritenute valide anche
le comunicazioni pervenute oltre tale termine, ma a condizione che le stesse
siano anteriori all’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di
accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza.
Riguardo alle piccole e medie
imprese (Pmi), il Decreto legge n. 78/2010 e lo stesso citato provvedimento
agenziale hanno stabilito che l’aggiornamento
delle analisi per determinare e documentare il valore normale dei prezzi di
trasferimento può avvenire ogni tre anni, invece che ogni anno.
Tutto ciò, a patto che si realizzino due condizioni:
- l’analisi di
comparabilità si deve basare su informazioni reperite in fonti pubblicamente
disponibili;
- l’impresa dovrà
verificare che nei due periodi d’imposta successivi a quello in cui l’analisi è
stata effettuata, non vi siano state modificazioni significative nei fattori
rilevanti ai fini dell’analisi stessa.
Cioè, alcune caratteristiche dei beni e dei servizi oggetto di transazioni
infragruppo, i rischi imprenditoriali e i termini contrattuali (solo per fare
un esempio) devono rimanere sostanzialmente immutati.
Con la risoluzione n. 128 del 10
dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’esonero dall’obbligo di compilazione del modulo RW per diplomatici e frontalieri. Nello
specifico, nella richiesta di consulenza giuridica, con riferimento al
riconoscimento della condizione soggettiva di “diplomatico” o di
“frontaliere”,era chiesto il momento in cui tale presupposto deve verificarsi e
per quanto tempo la medesima condizione debba sussistere affinché il soggetto
possa essere considerato esonerato.
L’Agenzia ha spiegato che l’esonero è legato all’esistenza e al
perdurare all’estero, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, delle due
attività.
In sostanza al 31 dicembre:
- il lavoratore “pubblico”, cioè il
“diplomatico”, non deve essere rientrato in Italia, mentre il dipendente
“privato”, ovvero il “frontaliere”, deve ancora prestare la sua attività in una
zona di frontiera, o in un Paese limitrofo;
- l’attività lavorativa deve considerarsi esercitata all’estero in via
continuativa, ossia se svolta per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco
dell’anno (che non deve necessariamente essere ininterrotto).
Con Sentenza
13 dicembre 2010, n. 25123, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'ex
socio di una snc non risponde dei debiti contratti dalla società antecedentemente
alla cessione della sua quota sia verso la società che nei confronti degli
altri soci.
Secondo
i giudici del Supremo Collegio, il socio di una snc che abbia ceduto la propria
partecipazione risponde solo delle obbligazioni che sono sorte
antecedentemente alla cessione nei confronti dei creditori sociali,
e non anche verso la società e gli acquirenti della quota.
Con Ordinanza 30 novembre
2010, n. 24198, la Corte di Cassazione ha stabilito che qualora il
contribuente sia stato invitato al contraddittorio endoprocedimentale con
esito negativo, è legittimo motivare l'accertamento sulla sola base
dell'applicazione dei parametri.
In tal caso, pertanto, non sarà
necessario accertare la presenza di ulteriori elementi, oltre che:
La Legge di stabilità 2011,
ha previsto un sensibile inasprimento delle sanzioni nei casi di
utilizzo dei vari strumenti a disposizione del contribuente che intende sanare
la propria posizione con il Fisco (ravvedimento operoso, accertamento con
adesione, definizione agevolata, ecc.). In particolare, in tema di ravvedimento
operoso le "nuove" misure delle sanzioni risultano essere le
seguenti:
Si ricorda inoltre che per l'accertamento
con adesione le sanzioni passano da un quarto del minimo a un terzo del
minimo, mentre per l'adesione ai PVC ed agli inviti si passa
da un ottavo del minimo ad un sesto del minimo.
Con Sentenza 14 dicembre 2010, n. 25195, la Corte di
Cassazione ha stabilito che l'accertamento
fondato su uno studio di settore è nullo qualora il contribuente dimostri che
lo standard approvato in un altro anno è più realistico rispetto alla sua
attività.
Quanto affermato si pone in linea con l'importante
sentenza dello scorso anno sul tema degli studi di settore, (Sentenza 18
dicembre 2009 n. 26635), secondo la quale "gli studi di settore
costituiscono indici rilevatori di possibili antinomie sotto il
profilo della divergenza dell'ammontare dei ricavi rispetto all'elaborazione
statistica che determina un livello definito "normale" di
redditività". Lo scostamento deve essere, quindi, verificato
dall'Amministrazione finanziaria "in contraddittorio con il contribuente stesso per accertare l'effettiva capacità
reddituale".
Con la Risoluzione n. 130
del 14 dicembre 2010, l'Agenzia delle Entrate interviene nuovamente
fornendo indicazioni riguardo l'applicazione dell'imposta sostitutiva, su somme
riconducibili ad incremento produttivo, efficienza organizzativa o valutazione
positiva dell'impresa.
In particolare, l'Agenzia, rispondendo
ad un Interpello in merito alla detassabilità di somme
retributive erogate per prestazioni di lavoro notturno o in turno, rende noto
che l'evidenza sul CUD2011, delle somme detassate o detassabili ancorché
ricondotte a tassazione ordinaria, risulta condizione sufficiente a provare
l'esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla
norma.
Con la sentenza n. 24597/2010, depositata lo scorso 3 dicembre, la Corte di Cassazione ha
riunito tre ricorsi riguardanti tre accertamenti sintetici, notificati ad un
contribuente, che erano fondati sulle stesse spese per incrementi patrimoniali.
Non avendo il
contribuente oggetto di accertamento dichiarato redditi nell’anno in cui è
stato effettuato l’investimento, nè nei cinque
precedenti, per la Corte gli accertamenti sintetici erano stati legittimamente
basati sulle spese per incrementi patrimoniali. I ricorsi andavano accolti, in
quanto il contribuente ha fornito adeguatamente la
prova che gli investimenti immobiliari effettuati erano stati sostenuti con
assegni emessi o con mutui contratti da un parente, dotato di molti mezzi
finanziari.
Dunque, la sentenza in oggetto ribadisce che il mutuo ultrannuale sostenuto da un parente del contribuente
può far venir meno la presunzione di redditività, purché il tutto venga
adeguatamente motivato e documentato dai giudici di merito.
Il presupposto a base
dell’accertamento sintetico è sempre stato quello di contrapporre le spese
effettuate ai guadagni dichiarati. Nel passato, l’Amministrazione finanziaria
si è trovata, molte volte, in situazioni di difficoltà nel reperire le
informazioni utili per ricostruire la capacità contributiva del soggetto sulla
base delle spese sostenute.
Con il tempo, tuttavia, la
capacità di indagine come gli strumenti a disposizione per la misurazione del
guadagno individuale si sono affinati, tanto che oggi per il Fisco svolgere
tale tipo di indagini non è più così difficoltoso.
Negli anni è stato introdotto
lo strumento del redditometro, che si basa sulla disponibilità di determinati
servizi, fino ad arrivare, ai nostri giorni, con la definizione del cosiddetto
nuovo “spesometro”, basato sui consumi effettuati.
Grazie alle numerose banche
dati a disposizione, l’Amministrazione finanziaria può, ora, rintracciare molte
spese sostenute dal contribuente e presto potrà avvalersi anche delle nuove
comunicazioni relative agli acquisti effettuati presso gli operatori economici
(operazioni rilevanti ai fini Iva) per determinare il reddito presunto del
contribuente.
Dal 2011, infatti, sia i contribuenti
"privati" che gli operatori economici si misureranno con un nuovo strumento antievasione. Si tratta, nello specifico,
di un elenco che gli operatori economici dovranno
trasmettere al Fisco, con i dati Iva. Tra questi, vi
sarà anche la richiesta del codice fiscale al contribuente privato quando
quest'ultimo effettuerà acquisti per importi almeno pari alla soglia che verrà
individuata da un provvedimento dell'Agenzia in corso di ultimazione.
Con Circolare 15 dicembre
2010, n. 58, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in
materia di transfer pricing, ed in particolare in merito al contenuto
del provvedimento dello scorso 28 settembre, con il quale sono stati
disciplinati gli adempimenti documentali per l'applicazione della esimente
da sanzioni sull'applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento.
Di seguito si evidenziano
alcuni dei principali chiarimenti enunciati dalla Circolare:
Il 15 dicembre 2010, sono
state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) le bozze del Modello IRAP
e del Modello UNICO SC relative al periodo d'imposta 2010.
Per quanto riguarda il nuovo Modello
IRAP si segnala, in particolare:
Nel Modello UNICO SC,
invece, si evidenzia:
Con Decreto 7 dicembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2010, n. 292, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha aumentato di mezzo punto la percentuale di
calcolo per la determinazione degli interessi legali.
Pertanto, per il calcolo degli
interessi legali si applica:
L'aumento del
saggio di interessi legali interessa anche l'ambito fiscale in particolare per
quanto riguarda il calcolo degli interessi dovuti a seguito di ravvedimento operoso, i quali sono
dovuti dal giorno successivo alla scadenza del termine di versamento
dell'imposta e fino alla data di effettivo pagamento.
In base a quanto previsto
dalla Manovra Finanziaria per il 2011, dal prossimo 1° gennaio in caso
di acquisto di un immobile (anche da costruire o in corso di
costruzione) da concedere in leasing, le imposte di registro e
ipo-catastali sono dovute in misura integrale e l'utilizzatore del bene è
solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte con la società di
leasing.
Inoltre, i contratti di leasing
immobiliare stipulati da banche e intermediari finanziari sono soggetti
a registrazione in caso d'uso, mentre le imposte per le cessioni
degli immobili concessi in leasing da parte di tali soggetti a seguito del riscatto
da parte dell'utilizzatore sono dovute in misura fissa.
Per i contratti in essere al 1° gennaio 2011, infine, è previsto il
versamento di un'imposta sostitutiva
delle imposte ipo-catastali da effettuare entro il 31 marzo 2011, pari
all'imposta di registro applicata sui canoni di locazione ridotta di una
percentuale pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del
contratto.
Buon Natale, buone
feste e Buon 2011
§§§
La circolare non vuole
essere un'informativa esaustiva, bensì dei supporti di facile ed immediata
consultazione nella gestione amministrativa ed uno stimolo ad approfondimenti e
alla ricerca di soluzioni personalizzate da valutare ed eventualmente
adattabili in relazione alle esigenze specifiche.
L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata,
non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o
inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.
A cura di:
Dott. Alberto Bonfiglio
Dott. Emanuele Finaldi
[1] Le
circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni
ragionevole attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare
ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi
indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai
essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a
contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni
particolare problema applicativo.