CIRCOLARE
INFORMATIVA 24/2008
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Milano, 18
dicembre 2008
Novità 4 – 18
dicembre 2008
Si segnalano nel seguito le
principali novità in materia fiscale e societaria d’interesse
generale.
No alla “tonnage
tax” in caso di conferimenti prima dell’opzione
Regime IVA per i servizi di
home banking
Bonus aggregazioni:
l’appartenenza allo stesso consorzio preclude il beneficio
Aggregazioni di enti non
commerciali
Presunzione di lavoro autonomo
BCE: riduzione del tasso
ufficiale di riferimento al 2,5%
IVA registro per i contributi
a fondo perduto agli enti
Residenza fiscale e tassazione
dei redditi esteri
Le importazioni di prodotti
finiti seguono l’IVA delle cessioni
Ora il Fisco chiederà
meno dati
Per gli amministratori
compensi in libertà “vigilata”
Reverse charge applicabile
all’installazione di impianti fotovoltaici ed eolici
Acconto IVA: versamento entro
il 29 dicembre 2008
Accertamento senza preventiva
verifica della contabilità
Condono: proroga dei termini
per l’accertamento
Ici:
sanzioni non dovute in caso di incertezza normativa
Credito d’imposta IRAP
ed IRES: istituiti i codici tributo.
Falso in bilancio e
responsabilità per dolo eventuale
Provvedimento del garante
della privacy
Abuso di diritto: un problema
europeo
Detraibilità IVA per
operazioni eseguite da altri
Cartella muta per i ruoli
consegnati prima del 1° giugno 2008
D.L. “anticrisi”:
chiarimenti da Assonime
Risarcimento danno
d’immagine senza trattenute
Approvati 69 studi di settore
revisionati per il 2008
Invio telematico dei brevetti
in G.U. e DPCM per i bilanci in formato XBRL
Accertamento legittimo se i
conti sono irregolari
Imposta di registro sulle aree
edificabili: sentenza
Detraibilità
dell’IVA sui pasti
Con un collaboratore si paga
l’IRAP: Cassazione
Prova libera per le cessioni
intracomunitarie
D.L. “anticrisi”:
nuove regole di ammortamento per marchi e avviamento
Acconto IVA 2008: entro il
29/12 il versamento
Versamento dell’ICI:
ravvedimento operoso con nuove sanzioni ridotte
Convertito in legge il D.L.
sulla proroga degli sfratti
Tassazione dei proventi
illeciti: Cassazione
Imposta di registro ridotta in
caso di usucapione di immobili: Cassazione
Tassazione degli utili
distribuiti ai Soci
Con Risoluzione
3 dicembre 2008, n. 465, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un
interpello sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione
avvenuta in un regime di determinazione forfetaria del reddito (tonnage
tax), si è espressa in merito all'interpretazione dell'articolo 158,
comma 1, TUIR. A tal proposito,
l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il contribuente che ha acquisito
la proprietà di alcune navi nell'ambito del conferimento di ramo
d'azienda, per il periodo di imposta in cui le navi sono state cedute,
è tenuto ad aggiungere all'imponibile determinato forfetariamente la
differenza tra il corrispettivo di cessione delle navi ed il costo non
ammortizzato dell'esercizio antecedente all'ingresso in "tonnage
tax".
Con Risoluzione 3 dicembre
2008, n. 466, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti
chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione IVA di cui
all'articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, alle prestazioni di servizi
offerte da una società esterna su programmi per la realizzazione di
servizi bancari e finanziari. L'amministrazione finanziaria ha, infatti chiarito che si
deve distinguere a seconda che il servizio consista in:
Con Risoluzione 3 dicembre 2008, n. 468, l'Agenzia
delle Entrate, in risposta ad un'istanza d'interpello, si è espressa in
merito al riconoscimento dell'agevolazione fiscale alle operazioni di
aggregazione aziendale (il c.d. bonus aggregazioni). L'Amministrazione finanziaria
ha affermato che l'appartenenza delle società coinvolte
nell'operazione ad uno stesso consorzio, fa venire meno il requisito
dell'indipendenza, una delle condizioni per poter accedere
all'agevolazione. Come si legge
nella Risoluzione, infatti, "Il concetto di controllo si estende,
ai fini fiscali, ad ogni ipotesi d'influenza potenziale od attuale (di
là dai meri vincoli contrattuali), desumibile anche da circostanze
ulteriori ed eventuali come la partecipazione ad un consorzio i cui unici
consorziati sono, come nel caso de quo, le due società conferenti oltre
ai soci delle medesime società".
Con Risoluzione 3 dicembre
2008, n. 467, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al
trattamento riservato ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali, alle fusioni tra IPAB (Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza) e alla contestuale trasformazione dell'IPAB
incorporante in un'Azienda pubblica di servizi alla persona (APSP).
Secondo l'Amministrazione
finanziaria, la norma che prevede l'esclusione dal versamento dell'imposta di
registro può essere applicata solo all'operazione di trasformazione
dell'IPAB in APSP e non anche agli atti propedeutici. Pertanto,
l'operazione di fusione tra IPAB, sconta l'imposta di registro in misura
fissa. Riguardo l'applicazione
delle imposte ipotecarie e catastali, si prevede il versamento nella
misura fissa (168 euro) solo per la "trascrizione di atti o sentenze
che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili .".
La Commissione nazionale
paritetica per le casse edili (Cnce) con una nota del 24 novembre 2008
ribadisce che, nei casi di sola omissione della presentazione della denuncia
(quindi con versamento contributivo nei termini), qualora questa venga
trasmessa nei 15 giorni successivi alla scadenza o, comunque, alla
contestazione da parte della Cassa Edile, non si procederà all'invio
della segnalazione di irregolarità dell'impresa alla BNI (banca data
nazionale delle imprese edili irregolari).
La Cnce precisa dunque, tra l'altro, che per l'emissione
del Durc non è sufficiente il corretto versamento alla Cassa Edile, ma
è necessaria anche la presentazione della denuncia al fine di rendere
possibile l'effettivo controllo della regolarità dei pagamenti.
Il Ministero del Lavoro con la Circolare n.
25/17286 del 05 dicembre 2008 chiarisce che, per quanto riguarda i
co.co.co, anche se a progetto, e le associazioni in partecipazioni con apporto
di lavoro, l'attività ispettiva non deve adottare il principio della
" presunzione di subordinazione" alla fine della valutazione della
genuinità del rapporto. Quindi, precisa il Ministero, là dove non sia
presente l'elemento essenziale della subordinazione, anche i collaboratori che
svolgono attività di promozione, vendita, sondaggi e campagne
pubblicitarie devono essere considerati lavoratori autonomi.
Con un
taglio senza precedenti di 0,75 punti, è intervenuta la BCE in data
4.12.2008, la decisione era del resto già incorporata nelle aspettative
dei mercati; la BCE prevede un 2009 in recessione.
Con Risoluzione 3 dicembre
2008, n. 472, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi a
fondo perduto, concessi dallo Stato e dagli enti pubblici, non sono soggetti ad
IVA in quanto non è configurabile un rapporto obbligatorio a
prestazioni corrispettive. L'amministrazione finanziaria ha, tra l'altro,
evidenziato che, ai fini dell'imposta di registro, la convenzione
relativa all'erogazione di un contributo ad un ente per il diritto allo
studio è soggetta a registrazione in misura fissa. L'ente
beneficiario, in quanto ente pubblico strumentale della Regione dotato di
autonomia e soggettività propria, non rientra tra i soggetti indicati
nella norma di esenzione di cui all'art. 16, tabella A, all. B, D.P.R. n.
642/1972.
Con Risoluzione 3 dicembre
2008, n. 471, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un'istanza d'interpello,
si è espressa riguardo alla doppia residenza fiscale e alla
tassazione dei redditi prodotti nel rispetto delle convenzioni bilaterali.
L'Amministrazione finanziaria ha affermato che, in caso
di trasferimento all'estero della residenza in corso d'anno, la perdita
della residenza fiscale in Italia e, quindi, la tassazione dei redditi
prodotti nel nuovo Paese estero, è subordinata alla convenzione
stipulata tra Italia e lo stesso Paese estero. La tassazione dei redditi secondo il
sistema fiscale del Paese dove il contribuente si trovava al momento della loro
produzione (frazionamento del periodo d'imposta), è possibile solo se
è espressamente richiamata nella convenzione stipulata tra i due Paesi
oppure nel caso in cui è incerta la residenza fiscale del contribuente.
Con Risoluzione 3 dicembre
2008, n. 471, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'IVA al 10%
riconosciuta alle cessioni di beni finiti (componenti di impianti ad
energia solare, quali moduli fotovoltaici, inverters, strutture metalliche di
supporto), destinati alla realizzazione di opere e di interventi agevolati, ai
sensi del n. 127-quinquies), Tab. A, Parte III, D.P.R. n. 633/72, può
essere applicata anche alle operazioni di importazione. Per fruire
dell'agevolazione, l'importatore deve rilasciare all'Agenzia delle Dogane
una dichiarazione di responsabilità con la quale si attesta che i
beni finiti sono destinati agli impianti fotovoltaici agevolati..
Il Governo - prima con la manovra d'estate (D.L. n. 112/2008) poi
con le recenti misure anti-crisi (Dl n.
185/2008, in fase di conversione) - ha voluto tracciare una nuova
strada per la lotta all'evasione, che consiste in meno adempimenti formali e
maggiori controlli sostanziali. I due decreti citati, infatti, hanno cancellato
alcuni obblighi ordinari, ma, allo stesso tempo, hanno introdotto nuovi
controlli e nuove modalità di accertamento. Tra gli adempimenti soppressi si segnala:
-
l'obbligo di invio telematico dei
corrispettivi di commercianti al dettaglio, ristoratori e artigiani;
-
la comunicazione preventiva per usare crediti in compensazione in F24
per importi superiori a 10mila euro;
-
l'obbligo di memorizzare e inviare
on-line il resoconto delle operazioni effettuate mediante i distributori
automatici;
-
l'obbligo per i professionisti di incassare
i compensi con strumento finanziari "tracciabili", cioè
con assegni non trasferibili, bonifici o con altre modalità di pagamento
bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico;
-
l'obbligo di presentare gli elenchi
clienti e fornitori, introdotto dall'anno 2007, dopo che l'adempimento era
stato soppresso nel 1994, perché considerato inutile. L'obbligo è
rimasto in vigore nel 2007, per le fatture 2006, e nel 2008, per le fatture
2008.
Si deve ricordare che la scomparsa di questi obblighi -
si veda il caso di quello relativo all'elenco clienti e fornitori - produce
l'effetto di cancellare anche le eventuali sanzioni per le inadempienze
commesse. Per quanto riguarda la cancellazione dell'obbligo sulla
tracciabilità dei compensi per i professionisti, invece, è da
precisare che esso è ininfluente ai fini delle indagini finanziarie in
quanto restano intatte le regole sulle verifiche bancarie. I professionisti
possono pagare in contanti i pagamenti riferiti all'attività
professionale, a prescindere dal loro importo, così come possono sempre
prelevare le somme dal conto corrente per esigenze personali, senza che sia
necessaria alcuna documentazione. Il Fisco potrà esercitare la sua
attività di controllo sulla base di entrate e spese dichiarate per
l'attività professionale confrontandole con i dati del conto corrente.
Sul tema della deducibilità dei compensi agli
amministratori di società, la sentenza
di Cassazione n. 28595, depositata il 2 dicembre, dichiara
insindacabili gli importi. Se ne richiama il principio di diritto: la congruità
dei compensi non è oggetto di valutazione da parte del Fisco; in
passato, la Corte aveva varie volte affermato che in presenza di compensi
stabiliti in misura eccessiva rispetto ad un valore congruo per dimensione e
redditività dell'impresa, il Fisco poteva disconoscere la
deducibilità di una parte di detto costo, in virtù del venir meno
del requisito dell'inerenza all'attività dell'impresa (art. 109 Tuir).
Ed erano possibili accertamenti fiscali.
Ed invece, con la sentenza 6599/2002, richiamata da
quella appena depositata, la Cassazione riconosceva che il Tuir non stabilisce alcun parametro di riferimento per la deduzione
dei compensi agli amministratori, affermando per la prima volta il principio dell'insindacabilità
dell'importo di questi costi da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il
nuovo orientamento ha trovato conferme in alcune pronunce successive, fino a
quella depositata il 2 dicembre scorso. Con quest'ultima pronuncia, i giudici
di legittimità ribadiscono che il
Fisco non ha potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti
agli amministratori di società e che gli importi sono comunque
deducibili dal reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui sono corrisposti.
Con Risoluzione 5 dicembre
2008, n. 474, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in
merito al corretto trattamento IVA da applicare ai servizi di fornitura e
installazione di impianti fotovoltaici ed eolici. Secondo l'Agenzia, qualora le
imprese che svolgono attività di installazione di impianti fotovoltaici
si avvalgano di terzi installatori, devono assolvere l'IVA con il meccanismo
del "reverse charge". Inoltre, l'aliquota IVA
ridotta del 10% è applicabile soltanto qualora i "beni finiti"
forniti per la costruzione degli impianti in esame siano acquistati da soggetti
che rilasciano apposita dichiarazione dalla quale risulti la destinazione di
impiego agevolato.
Lunedì 29 dicembre 2008 scadono i termini per
effettuare:
Si evidenzia che il recente D.L. n. 185/2008 ha previsto,
in caso di ravvedimento operoso, una riduzione delle sanzioni:
Con Sentenza 4 dicembre
2008, n. 28782, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo
l'accertamento fiscale IVA effettuato senza la preventiva verifica sulla
contabilità aziendale.
Secondo i giudici, infatti, l'Amministrazione finanziaria
può recuperare a tassazione le detrazioni d'imposta, basandosi
esclusivamente sulle scritture contabili di clienti e fornitori della
società sottoposta ad accertamento.
Con Sentenza 18 novembre
2008, n. 27371, la Corte di Cassazione si è espressa in tema
di condono fiscale, con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti
tributari pendenti.
Secondo gli ermellini, la proroga dei termini per
l'accertamento va riferita a tutte le fattispecie non coperte dal condono, a
nulla rilevando il fatto di aver presentato o meno una dichiarazione
integrativa per un determinato periodo d'imposta.
Con Sentenza n. 25928,
depositata lo scorso 29 ottobre, la Corte di Cassazione ha stabilito
che, in tema di ICI, le sanzioni applicate in sede di accertamento non sono
dovute qualora sussistano condizioni di incertezza sulla portata e
sull'applicazione della norma tributaria relativamente
all'individuazione delle aree edificabili. La Corte ha poi precisato che tale principio può
essere applicato, in via generale, ai fini ICI, IVA, registro e imposte
dirette.
Con Risoluzione 9 dicembre
2008, n. 476, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo
per l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, del credito
d'imposta di cui all'art. 10, comma 1, D.L. n. 185/2008, spettante alle
società di capitali ed altri soggetti IRES che hanno versato per intero
l'acconto IRES e IRAP. In particolare, a partire dal
16 dicembre (in concomitanza con la scadenza del versamento IVA mensile)
sarà possibile recuperare gli importi relativi al suddetto credito
d'imposta utilizzando i codici:
Inoltre, l'Agenzia ha
inibito l'utilizzo a credito dei codici tributo: 2001, 2002, 2112, 2113, 2115,
2116, 3812, 3813, 4033, 4034, 4723, 4724.
Con Comunicato stampa 11
dicembre 2008, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito
d'imposta derivante dalla riduzione del 3% delle somme versate a titolo di
acconto IRES e IRAP 2008, di cui all'articolo 10, comma 1, D.L. n.
185/2008, spetta anche ai soggetti che, al 1° dicembre, hanno provveduto
per intero al pagamento degli acconti.
In questo modo,
l'Amministrazione finanziaria ha tenuto conto delle difficoltà legate ai
tempi di gestione telematica dei versamenti.
Con Risoluzione 9 dicembre
2008, n. 475, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione
IRPEF pari al 55% delle spese sostenute per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici esistenti, spetta anche per la
sostituzione del portone d'ingresso a condizione che il produttore attesti i
requisiti di trasmittanza termica richiesti dalla normativa in esame.
Pertanto, il nuovo portoncino
deve avere le stesse caratteristiche tecniche e costruttive proprie delle
finestre, ed essere assimilato ad una porta-finestra. In questo
caso, alla luce delle semplificazioni nella documentazione richiesta, non
sono necessarie l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato e l'attestato
di certificazione o qualificazione energetica, ma è sufficiente la
certificazione rilasciata dal produttore. L'Amministrazione finanziaria ha
ricordato, inoltre, i nuovi adempimenti da rispettare per fruire della
detrazione del 55% introdotti dal D.L. n. 185/2008 nei tre periodi di
imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007: i contribuenti devono
inviare un'istanza in via telematica all'Agenzia delle Entrate, la quale
comunica, entro 30 giorni dal ricevimento, l'esito della verifica effettuata. Solo
a seguito dell'assenso dell'Agenzia delle Entrate (che si intende non
accordato quando, decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, non sia
intervenuta esplicita risposta positiva è possibile fruire della
detrazione.
Con Sentenza n. 45513,
la Corte di Cassazione ha stabilito che, nei casi di "falso in
bilancio", l'amministratore delegato e i consiglieri di una società
sono responsabili penalmente, per dolo eventuale, dell'operato dei
co-amministratori, anche se unici promotori dell'operazione fraudolenta. Secondo i giudici, infatti, la
responsabilità sussiste in capo ai suddetti soggetti per il solo fatto
di non essere intervenuti pur potendo prevenire e immaginare la falsa
rappresentazione della situazione patrimoniale dell'impresa. Viene così fornita
un'interpretazione "severa" dell'art. 2392 del codice civile,
relativo alla responsabilità verso la società.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 dicembre
2008, n. 287, il Provvedimento 27 novembre 2008 denominato "Semplificazione
delle misure minime di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico, di cui
all'allegato B) al codice in materia di protezione dei dati personali". Il Garante ha così attuato l'art. 29, D.L. n.
112/2008, introducendo modalità semplificate per l'applicazione
delle misure di sicurezza previste dal Codice della Privacy.
La questione dell’abuso di diritto è problema
antico della dottrina e degli ordinamenti. La giurisprudenza della Corte di
Cassazione sta facendo nascere, sulla materia, delle reazioni oltre che di
ordine pratico anche di carattere teoretico e storico-politico. Gli ordinamenti
dei singoli Stati europei si trovano spesso di fronte al non facile conflitto di conciliare la libertà
di mercato con forme sempre più ricorrenti di elusione fiscale. E
partendo dal tentativo di armonizzare il diritto di mercato con il dovere
fiscale, questi Paesi hanno reagito finora in modo diverso. Per esempio,
l’Italia si era fermata all’articolo
37-bis del Dpr 600/1973, che sancisce la illiceità di alcune forme
di abuso codificate in una norma di carattere speciale, la quale, dopo aver
definito il concetto di elusione, lo riconduce ad ipotesi tassativamente
elencate. Recentemente, la Corte di
Cassazione ha superato il dettato del suddetto articolo 37-bis, facendo ricorso
prima alla nullità civilistica e poi alla nozione generale
dell’abuso di diritto, che è una categoria universale intorno
alla quale i giuristi si dibattono da tempo immemore. Nel dubbio di non saper
sciogliere il dibattito, la Cassazione si è rivolta alla Corte di
Giustizia europea, chiedendo se determinati atti e comportamenti delle parti
possano essere considerati come abuso del diritto o di forme giuridiche. Con la
sentenza n. 25374/2008, è stato ribadito che la questione, anche quando
non abbia formato oggetto di specifici motivi di ricorso, debba essere posta
d’ufficio, trattandosi di un principio dell’ordinamento
comunitario, cioè quello dell’abuso del diritto. Dunque, il
principio dell’abuso del diritto è clausola generale di rango
comunitario che deve trovare piena applicazione. Il dogma trova
applicazione anche in molti ordinamenti estranei all'Ue, dove la corte Suprema
ha riconosciuto espressamente l’esistenza di un principio non scritto di
contrasto all’abuso del diritto. L’onere
di provare l’impiego abusivo di una forma giuridica incombe
all’amministrazione finanziaria, che dovrà dimostrare che
l’operazione è priva di reale contenuto economico, mentre spetta al contribuente provare che
l’uso di quella specifica forma giuridica corrisponda a un reale scopo
economico. Da qui, l’obbligo dell’applicazione d’ufficio
della regola contenuta nell’articolo 37-bis del Dpr 600/1973 anche alle
imposte dirette.
Con Sentenza n. 27574,
depositata in data 20 novembre 2008, la Corte di Cassazione ha
dichiarato legittimo il recupero a tassazione dell'IVA detratta se è
stata pagata ad un soggetto che ha emesso la fattura ma che non ha effettuato
la prestazione.
Ancorché vi sia la certezza che la prestazione sia stata
effettivamente eseguita, infatti, ai fini della detraibilità
dell'imposta sul valore aggiunto, è essenziale che il soggetto che
emette la fattura corrisponda al soggetto che esegue la prestazione. Secondo i giudici, infine, qualora
l'Amministrazione fornisca validi elementi per affermare che alcune fatture
sono state emesse per operazioni inesistenti (il soggetto emittente non
aveva la struttura idonea per fornire la prestazione fatturata), spetta al
contribuente l'onere della prova contraria.
Con Sentenza n. 166/38/08,
la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha stabilito che non
si considera nulla la cartella priva dell'indicazione del responsabile del
procedimento, qualora i relativi ruoli siano stati consegnati in data antecedente
al 1° giugno 2008.
I giudici hanno, infatti, ricordato che l'obbligo
di menzionare il responsabile del procedimento nell'ambito dell'iscrizione
a ruolo, dell'emissione e della notifica, così come previsto dal Decreto
"Milleproroghe" 2008, sussiste solo per le cartelle recanti
ruoli consegnati dopo il 1° giugno 2008.
Con Circolare 10 dicembre
2008, n. 59, l'Assonime ha fornito indicazioni in merito ad alcune
disposizioni contenute nel D.L. n. 185/2008, il c.d. "Decreto
anticrisi", che hanno impatto sul secondo acconto 2008. Tra i principali chiarimenti
forniti dalla Circolare, si precisa che:
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2887 del 09 dicembre 2008,
ha stabilito che non vanno applicate le trattenute sulle somme risarcite
dall'azienda al lavoratore a titolo di danno all'immagine e alla
professionalità; ha precisato, inoltre, la Corte che il danno non deve
riguardare la decurtazione dello stipendio ma la sfera non patrimoniale del
dipendente in relazione ai danni morali causati dal demansionamento.
La Commissione degli
esperti sugli studi di settore, riunitasi in data 11 dicembre 2008, ha
approvato il documento con il quale sono stati validati i 69 studi
revisionati per l'anno 2008 e che dovranno essere pubblicati in Gazzetta
Ufficiale entro il prossimo 31 dicembre 2008.
La Commissione, però,
ha espressamente chiarito che su tutti gli studi di settore dovranno essere
effettuati entro marzo 2009 (in tempo utile per la prossima
dichiarazione dei redditi), tutti gli interventi necessari per adeguare la
capacità degli studi stessi a rappresentare l'attività dei
soggetti cui si riferiscono, al fine di tenere conto dell'impatto della crisi
economica in atto.
E' stato approvato,
inoltre, l'elenco dei 69 studi che saranno revisionati nel 2009.
E' stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, il Decreto del Ministero dello
Sviluppo economico 24 ottobre 2008, avente ad oggetto il "Deposito
telematico delle istanze connesse alle domande di brevetto per invenzioni
industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di
disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonché ai titoli di
proprietà industriale concessi".
L'invio telematico, per gli
aggiornamenti e le modifiche di marchi e opere dell'ingegno precedentemente
depositati, può essere eseguito collegandosi al sito Internet www.telemaco.infocamere.it. E' stato, inoltre, firmato in data 11
dicembre 2008, il DPCM contenente le specifiche tecniche necessarie per la
presentazione dei bilanci delle aziende non quotate con lo standard XBRL,
il formato elettronico elaborabile.
Con Sentenza 4 dicembre
2008, n. 28795, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo, nei
confronti di un professionista, l'accertamento induttivo basato anche
solo su presunzioni semplici, qualora vi siano gravi irregolarità
contabili. In particolare, secondo i
giudici tutti i movimenti bancari vanno assunti come ricavi, nel caso in cui
non siano giustificati dal contribuente sottoposto ad indagine. Spetta al fisco,
invece, provare che un conto corrente formalmente intestato a terzi risulta
riferibile al contribuente accertato: in tal caso gli elementi presuntivi
devono avere, altresì, i requisiti di gravità, precisione e
concordanza.
Con Sentenza 18 novembre
2008, n. 209.1.08, la Commissione Tributaria di Reggio Emilia, in
risposta ad un ricorso collettivo contro un avviso di rettifica per maggiori
imposte di registro relativamente al valore di un terreno, ha ribadito che la
base imponibile per l'imposta di registro per le aree fabbricabili è il
valore venale in comune commercio, di cui all'articolo 51, D.P.R. 131/1986.
La Commissione ha, di fatto, stabilito la perfetta
congruità dei valori medi dalle aree edificabili compravendute nel
comune di Reggio Emilia in quanto idonei a rappresentare il valore reale del
terreno accertato.
Con Sentenza 11 dicembre 2008,
procedimento C-371/07, la Corte di Giustizia UE si è espressa in merito
alla detraibilità dell'IVA
assolta sui pasti somministrati dall'impresa a propri collaboratori nel corso
di riunioni di lavoro.
Secondo i giudici europei, il perseguimento di interessi economico
gestionali dell'impresa conferisce il carattere di inerenza a tali prestazioni,
rendendo del tutto legittima la detrazione integrale dell'IVA assolta per tali
servizi ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 633/72. Di fatto, sebbene il servizio sia volto
a soddisfare un bisogno privato del lavoratore, in tale contesto, il vantaggio
che questi ne trae è meramente accessorio rispetto alle predominanti
esigenze imprenditoriali.
Con Sentenza 11 dicembre
2008, n. 29146, la Corte di Cassazione si è pronunciata ancora una
volta in merito all'assoggettamento all'IRAP dei professionisti. Secondo i giudici, l'esercizio
dell'attività senza dipendenti ma avvalendosi dell'ausilio di un
collaboratore è sufficiente per soddisfare il requisito della
sussistenza di una struttura organizzativa autonoma e di conseguenza,
per far scattare l'obbligo di versamento dell'imposta da parte del
professionista.
Con Risoluzione 15 dicembre
2008, n. 477, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la prova
dell'avvenuta cessione intracomunitaria, elemento costitutivo ai fini
dell'applicazione del trattamento di non imponibilità, può
essere data con un qualunque documento idoneo a dimostrare che le merci sono
state inviate in altro Stato membro.
A tal proposito, il documento
di trasporto (Risoluzione n. 345/2007) è richiesto a titolo meramente
esemplificativo in quanto il cedente che non si è occupato personalmente
del trasporto della merce può non essere in grado di esibire il predetto
documento.
Il Decreto Legge n.
185/2008 è intervenuto sulla disciplina dell'ammortamento di
marchi ed avviamento, prevedendo, in alternativa alle regole ordinarie, l'applicazione
di un'imposta sostitutiva. I maggiori valori attribuiti ai beni immateriali derivanti
da operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento d'azienda),
infatti, sono assoggettabili per intero ad un'aliquota del 16% ed
ammortizzabili in misura non superiore ad 1/9 e non più ad
1/18.
La nuova disposizione si
applica con facoltà concessa al contribuente, a partire dall'anno
d'imposta 2008, ma è estesa anche alle operazioni straordinarie
effettuate nei precedenti periodi d'imposta.
Il 29 dicembre 2008
(visto che il 27 cade di sabato) scade il termine per il versamento
dell'acconto IVA 2008 per i titolari di partita IVA che hanno svolto
un'attività nel 2007, continuata anche nel 2008; per il calcolo
dell'acconto, il contribuente potrà scegliere tra il metodo:
La modalità seguita nella determinazione dell'acconto, secondo le
ultime bozze della dichiarazione annuale IVA, va indicata nel quadro VH del
Mod. IVA 2009.
I contribuenti che non hanno
versato in tutto o in parte l'lCI a saldo 2008, scaduta il 16 dicembre 2008,
possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso. Infatti,
grazie alla norma di rinvio prevista dall'articolo 16, D.Lgs n. 473/1997, anche
per i tributi locali, il contribuente potrà avvalersi delle nuove
aliquote di favore previste dall'articolo 13, D.Lgs n. 472/1997,
così come modificato dal Decreto anticrisi. Pertanto il contribuente che verserà entro il 15
gennaio 2009 l'imposta dovuta, potrà beneficiare della nuova sanzione
ridotta (prevista a far data dal 29 novembre 2008) pari al 2,5%, ovvero
1/12 del 30% (e non più ad 1/8 del 30%). A decorrere dal 16 gennaio
2009, la sanzione ridotta sarà invece pari al 3%, ovvero 1/10 del
30% (e non più 1/5 del 30%).
E' stato convertito in
Legge il D.L. n. 158/2008 che prevede la proroga fino al 30 giugno 2009
della sospensione dell'esecuzione degli sfratti per le categorie
particolarmente disagiate soprattutto dei Comuni ad alta intensità
abitativa. Fra le condizioni richieste al
fine di poter beneficiare del blocco dello sfratto, è previsto che
il reddito annuo familiare sia inferiore a 27 mila euro, uno dei
componenti del nucleo familiare sia ultrasessantacinquenne oppure un portatore
di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non in
possesso di altra abitazione.
Con Sentenza n. 28918/2008,
depositata il 9 dicembre 2008, la Corte di Cassazione ha stabilito che i
proventi illeciti sono considerati ricavi e come tali devono essere
assoggettati a tassazione.
La Corte, nell'accogliere il ricorso
dell'Amministrazione finanziaria, ha disposto l'imponibilità anche
nell'ipotesi di proventi sottoposti a sequestro penale, conferendo alla
norma interpretativa di cui all'articolo 14, comma 4, Legge n. 537/1993,
carattere retroattivo.
Con Sentenza 16 dicembre
2008, n. 29371, la Corte di Cassazione, nell'accogliere parzialmente un
ricorso, ha stabilito l'applicabilità dell'aliquota ridotta (3%)
dell'imposta di registro prevista nel caso di acquisti prima casa, anche
ai casi di acquisto di immobili per usucapione.
Con riferimento alle imposte
ipotecarie e catastali per la prima casa, la Cassazione ha invece sostenuto
che, non risulta possibile estendere alle sentenze accertative dell'usucapione
le agevolazioni di cui godono gli atti di trasferimento a titolo oneroso.
Con la Nota di
comportamento n. 173, l'Associazione italiana dottori commercialisti
(Adc) si è espressa in merito all'aumento dell'imponibilità
(dal 40% al 49,72%) degli utili da partecipazioni distribuiti ai soci
prevista con il D.M. 2 aprile 2008. Secondo l'Adc, gli utili
2008 possono essere tassati al 40% fino a concorrenza delle riserve
pregresse formate da utili (da determinare per "masse") prodotti
fino all'esercizio in corso al 31.12.2007, mentre solo l'eccedenza
sarà tassata al 49,72%.
§§§§§
La circolare non vuole
essere un'informativa esaustiva, bensì dei supporti di facile ed
immediata consultazione nella gestione amministrativa ed uno stimolo ad
approfondimenti e alla ricerca di soluzioni personalizzate da valutare ed
eventualmente adattabili in relazione alle esigenze specifiche.
L’elaborazione dei
testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità
per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata
consulenza specifica.
Auguri di Buon Natale e Buon Anno
A cura di:
Dott.
Alberto Bonfiglio
Dott. Emanuele Finaldi