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CIRCOLARE INFORMATIVA[1] |
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Milano, 15 ottobre 2007
Novità 27 settembre – 15
ottobre 2007
Si segnalano nel seguito le
principali novità in materia fiscale e societaria d’interesse generale.
Frodi IVA: sentenze UE – salva
la buona fede
Riscossione accentrata dei compensi per attività paramedica: risoluzione
Dal contratto si distingue la cessione di beni dalla prestazione di servizi
Presentazione della dichiarazione IVA ed operazioni straordinarie: risoluzione
Trattamento IVA della cessione all’estero di oro: risoluzione
Scissione parziale proporzionale: dopo la scissione, la società può essere donata
Pronti i modelli F24 che recepiscono le nuove disposizioni (sugli appalti)
Enti non commerciali: rilevanza fiscale dell’attività commerciale
IVA al 10% per la società consortile che ristruttura: risoluzione
Accertamento induttivo basato sul numero dei pernottamenti in albergo
Approvato il DDL di riforma del Welfare: aumentano i contributi collaboratori e lavoratori autonomi
§§§§§§§
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso
tre Sentenze in merito alle frodi IVA nell'ambito di operazioni
intracomunitarie:
·
Sentenza 27 settembre
2007, causa C-409/04: la cessione intracomunitaria è
valida se il bene è spedito dal venditore in un altro Stato UE. Se i documenti
di trasporto risultano falsi, il venditore non incorre in responsabilità se non
è realmente provata la sua partecipazione alla frode;
·
Sentenza 27 settembre
2007, causa C-146/05: la presentazione tardiva della
prova della cessione del bene non è sufficiente a dimostrare la frode,
trattandosi di un elemento puramente formale: occorrono, invece, elementi
oggettivi in grado di provarla;
·
Sentenza 27 settembre
2007, C-184/05: la prova del trasporto dei beni
in un altro Stato membro deve essere fornita dal venditore stesso e non dallo
Stato di provenienza dei beni.
Con Risoluzione
27 settembre 2007, n. 266, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'ambito
soggettivo di applicazione della norma di contrasto all'utilizzo fiscale della
sottocapitalizzazione, meglio conosciuto come thin capitalization rule, di
cui all'articolo 98, comma 5, TUIR.
Nello specifico, l'Amministrazione ha disposto che la citata norma:
·
non trova mai
applicazione nei confronti delle società finanziarie, nonché degli enti finanziari che operano esclusivamente all'interno
del gruppo, in quanto la disciplina non è applicabile nei confronti dei
soggetti che, come attività, erogano finanziamenti;
·
trova applicazione nei confronti delle holding di partecipazione.
Fatturazione e conservazione dei documenti
contabili: chiarimenti
Con Risoluzione
27 settembre 2007, n. 267, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito
all'esatta applicazione degli articoli 21 e 39, Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Nello specifico, l'Amministrazione ha disposto che:
·
la possibilità di emettere sia fatture
elettroniche sia bollette analogiche nei confronti del medesimo
cliente si manifesta quando siano relative a settori omogenei di attività;
·
la fattura emessa e trasmessa con
modalità elettroniche va conservata nella stessa forma;
·
la fattura emessa in forma
elettronica ma spedita/consegnata mediante i mezzi tradizionali può essere
conservata in formato elettronico ovvero su supporto cartaceo.
L'Agenzia
delle Entrate ha emanato la Circolare 27 settembre 2007, n. 52 con la
quale vengono fornite le regole per procedere al ravvedimento operoso da
parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati alla
trasmissione delle dichiarazioni; ciò alla luce delle modifiche apportate
dalla Manovra Finanziaria 2007 che ha esteso l'istituto del ravvedimento
operoso anche alla mancata o tardiva trasmissione delle dichiarazioni. In
particolare, secondo la Circolare n. 52/2007, in caso di:
·
omessa trasmissione della dichiarazione, il CAF o
l'intermediario possono provvedervi entro 90 giorni dal termine versando
la sanzione per omessa trasmissione e quelle a carico del contribuente,
entrambe ridotte ad un ottavo del minimo;
·
visto infedele, la violazione va sanata entro la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale è
stata commessa la violazione; devono, però, provvedere all'invio di una apposita
comunicazione all'Agenzia delle Entrate e al versamento delle relative
sanzioni ridotte di un quinto.
Con Risoluzione
27 settembre 2007, n. 269, l'Agenzia delle Entrate ha precisato la portata
della disposizione di cui alla Tabella A, parte III, n. 127-quinques, D.P.R. n.
633/1972, che assoggetta ad aliquota IVA del 10% gli impianti di produzione
e reti di distribuzione calore-energia e energia elettrica da fonte solare ed
eolica.
Secondo l'Agenzia delle Entrate,
l'aliquota ridotta al 10% si applica alla cessione dell'impianto di
produzione di energia e calore da fonte solare o elica indipendentemente dalla
natura del cessionario che può, pertanto, essere un produttore, un
utilizzatore finale, un grossista, ecc.. Nel caso, invece, di cessione di
singole parti, l'aliquota agevolata è applicabile solo se esse
rappresentano beni finiti finalizzati alla produzione dell'impianto stesso.
Con
Risoluzione 27 settembre 2007, n. 270, l'Agenzia delle Entrate si è
espressa in merito all'ambito di applicazione della riscossione accentrata dei
compensi prevista dall'articolo 1, comma 38, Finanziaria 2007, per i lavoratori
autonomi che svolgono attività mediche e paramediche che esercitano presso
strutture sanitarie. In particolare, l'Amministrazione ha disposto che la
citata riscossione trova applicazione:
·
sia quando l'attività è esercitata in locali, appositamente
attrezzati per il suo svolgimento, che sono concessi in uso a qualsiasi
titolo,
·
sia quando i locali dati in uso presentano un'organizzazione
che è solo funzionale allo svolgimento dell'attività, ma non appositamente
attrezzata.
Ne consegue che anche un'associazione
di volontariato che adibisce solo qualche sua stanza alle attività mediche e
paramediche è obbligata alla riscossione accentrata dei compensi.
Con Comunicato 28 settembre 2007,
l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che nei prossimi giorni inizierà la graduale
distribuzione, presso i tabaccai autorizzati, delle nuove cambiali,
ossia foglietti privi di valore sui quali sarà necessario apporre il
contrassegno telematico "marca cambiali" di importo pari all'imposta
dovuta, reperibili presso le stesse rivendite.
Si ricorda che il nuovo strumento di pagamento è stato approvato con Provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 novembre 2006, al fine di
armonizzare il sistema delle cambiali all'introduzione dei contrassegni
telematici già in corso. Ciò nonostante,
le vecchie cambiali sono ancora
utilizzabili, e lo saranno fino all'emanazione, attesa per il 2008, di apposito Decreto con il quale il
Ministero dell'Economia le dichiarerà fuori corso.
Con Risoluzione 28 settembre 2007,
n. 272, l'Agenzia delle Entrate, riprendendo quanto statuito a livello
comunitario dalla Corte di Giustizia con Sentenza 29 marzo 2007 (causa
C-111/05), ha affermato che per determinare se un'operazione vada qualificata come
cessione di beni o prestazione di servizi, occorre fare riferimento a più
criteri, e non solo al rapporto tra prezzo del bene e servizio
prestato. Secondo l'Agenzia, particolare
importanza deve essere riconosciuta alla volontà delle parti risultante dal
contratto. Nel caso oggetto di interpello, una società italiana realizzava
un prodotto finito per una società tedesca, appartenente allo stesso gruppo,
utilizzando prodotti da questa stessa forniti e di rilevante valore.
L'Agenzia delle Entrate, valutato il
contratto stipulato tra le due società ha ritenuto che si trattasse di un
contratto d'opera, e quindi di una prestazione
di servizi.
Con Risoluzione 2 ottobre 2007, n. 275, l'Agenzia delle Entrate ha
affermato la non applicabilità dell'aliquota IVA ridotta al 4%, di cui
alla Tabella A, Parte II, n. 41-bis), D.P.R. n. 633/1972, alle prestazioni
consistenti nella preparazione e distribuzione dei pasti, nonché nei servizi
di pulizia effettuate a favore degli ospiti di una residenza per
anziani. Secondo l'Agenzia delle
Entrate, le attività di pulizia delle stanze e degli spazi comuni della
struttura, sebbene riconducibile in contratto alla voce "servizio
socio-assistenziale", non sono però prestazioni rese a favore degli
anziani; analogamente, l'attività di preparazione e distribuzione pasti,
rimanendo a carico del committente gli ulteriori oneri di utensileria,
stovaglieria ecc., sono effettuate direttamente alla struttura.
Con Risoluzione
2 ottobre 2007, n. 277, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in
merito all'ottenimento degli incentivi fiscali previsti per le operazioni di
aggregazione aziendale (cosiddetto "bonus aggregazioni")
dall'articolo 1, commi da 242 a 249, Legge 27 dicembre 2006, n. 296. In particolare, l'Amministrazione ha
disposto che l'interpello preventivo non può essere accolto nell'ipotesi
(che quindi costituisce causa ostativa) in cui:
·
gli atti posti in essere dalle
società coinvolte nell'operazione di aggregazione non dimostrino che le
stesse hanno la volontà di condividere, mediante l'operazione, un piano
comune di riorganizzazione dell'attività;
·
e le società abbiano di fatto
semplicemente la volontà di ricondurre l'attività di controllo in capo al
socio originario.
L'Agenzia
delle Entrate ha emanato l'attesa Circolare 3 ottobre 2007, n. 53, proprio a
ridosso del termine di invio telematico degli elenchi clienti e fornitori (15
ottobre e 15 novembre). La Circolare precisa che sono esonerati dalla
trasmissione degli elenchi per l'anno 2006:
·
professionisti, enti non commerciali, produttori agricoli
che non realizzano reddito d'impresa, Stato Regioni e, in generale ogni
organismo di diritto pubblico, indipendentemente dai ricavi conseguiti nel
2005;
·
persone fisiche che esercitano imprese commerciali,
s.n.c, s.a.s e altre società di persone equiparate, se nel corso del 2005
hanno conseguito ricavi fino al 309.874,14 euro se effettuano prestazioni di
servizi, oppure fino a 516.456,90 euro se svolgono altre attività.
Tra gli altri chiarimenti di un certo
rilievo si segnalano:
·
deve essere riportato l'ammontare delle operazioni al
netto di eventuali note di variazione;
·
in caso di applicazione del reverse charge, il
destinatario compila solo l'elenco fornitori indicando sia imponibile che
imposta, mentre il cedente compila l'elenco clienti indicando solo
l'imponibile;
per le autofatture,
devono essere indicate negli elenchi solo quelle interne.
Con Risoluzione
27 settembre 2007, n. 268, l'Agenzia delle Entrate ha individuato il
soggetto che nelle ipotesi di operazioni aziendali straordinarie deve
adempiere alla presentazione della dichiarazione IVA. In particolare,
evidenziando come le operazioni di trasformazione e cessione di azienda
consentano una situazione di continuità tra i soggetti interessati,
l'Amministrazione dispone che:
·
la dichiarazione IVA è unica;
Con Risoluzione 28 settembre 2007, n. 273, l'Agenzia delle Entrate si è
espressa in merito al trattamento IVA da
applicare alle cessioni d'oro, sia esso industriale o di investimento, che
hanno avuto luogo nei confronti di soggetti
extracomunitari, utilizzando un conto
deposito metalli acceso in una banca estera. Nello specifico, l'Amministrazione ha
disposto che tali cessioni non sono
assoggettate ad IVA; ciò in quanto manca
il requisito della territorialità. Allo stesso modo risultano escluse da
IVA anche le spese sostenute dal contribuente italiano per le operazioni di
gestione del conto effettuate dalla banca estera.
L'Agenzia delle Dogane ha emanato 4
determinazioni (n. 1493, n. 1494, n. 1495 e n. 1496) tutte datate 26
settembre 2007 in merito ai tempi e modalità per la presentazione
esclusivamente in forma telematica dei documenti di accompagnamento previsti
per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle
altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise. I
documenti dovranno essere trasmessi in
via telematica previa richiesta dell'autorizzazione del Servizio
telematico doganale. La decorrenza dell'obbligo di invio telematico si
differenzia, però, a seconda dei prodotti. Ad esempio, per i depositari di alcole e bevande alcoliche
esso decorre dal 1° ottobre 2008, mentre per le dichiarazioni di consumo di gas naturale ed energia elettrica
decorre dal 1° gennaio 2008.
Con Risoluzione 5 ottobre 2007, n.
282, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di
accedere al bonus aggregazioni introdotto dalla Finanziaria 2007. In
particolare, l'Amministrazione ha disposto che il bonus fiscale è riconosciuto
anche quando si verifica, in data antecedente l'operazione straordinaria, una modifica
nella compagine sociale dei soggetti coinvolti nell'operazione medesima.
Unica condizione per accedere al bonus è che tale modifica non faccia venire
meno il requisito dell'indipendenza tra le imprese interessate al beneficio.
Con Risoluzione 4 ottobre 2007, n.
278, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito al trust
ed in particolare relativamente alla soggettività passiva IRES, nel caso
in cui sia stato individuato, come beneficiario dell'istituto, un soggetto
disabile. Secondo l'Agenzia, nel
caso in esame, il trust non può intendersi "con beneficiario",
bensì "senza beneficiari individuati": di conseguenza, il reddito
conseguito non può essere imputato al soggetto disabile, rimanendo il trust
stesso soggetto passivo IRES.
Con Risoluzione
4 ottobre 2007, n. 281 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la
scissione parziale proporzionale con assegnazione del patrimonio immobiliare
alla beneficiaria e la successiva cessione e donazione non è elusiva se:
·
i due trasferimenti sono effettuati per favorire il
passaggio generazionale;
·
la cessione non supera il 50% del capitale sociale.
I trasferimenti devono essere
effettuati a favore dei figli dei soci della scissa per facilitare il passaggio
generazionale mentre la cessione non può superare il 50% del capitale sociale.
Si tratta della prima pronuncia dopo la soppressione del Comitato Consultivo
per l'applicazione delle norme antielusive.
Con Sentenza 21 agosto 2007, n.
17799, la Corte di Cassazione ha affermato che l'Amministrazione
finanziaria che contesti al contribuente la veridicità delle fatture da questi emesse
deve fornire la prova a suffragio della sua tesi. Quanto statuito con questa sentenza è di
senso opposto ad una precedente pronuncia della stessa Corte di
Cassazione (Sentenza n. 7144/2007) che aveva stabilito che è a carico del
contribuente provare la legittimità delle prestazioni ai fini della detrazione
IVA. La Corte di Cassazione, tornando
sui propri passi, ha riaffermato il principio secondo cui, in caso di
fatture false, l'onere della prova ricade sull'Amministrazione finanziaria.
Il contribuente dovrà provare la correttezza di tali documenti solo quando il
Fisco produrrà elementi in grado di far presumere che essi siano falsi. Non
sarebbe accoglibile la tesi secondo la quale tutte le fatture si presumono
false fino a prova contraria.
Con Sentenza n. 21405/2007,
depositata l'8 ottobre 2007, la Corte di Cassazione ha affermato che un
atto può essere impugnato davanti all'organo giudiziale anche se questo non è
compreso dalle norme sul processo tributario.
Ciò che conta è che l'atto contenga una pretesta tributaria
definitiva. È perciò impugnabile, nonostante la sua mancata menzione, anche
l'invito al pagamento inviato dal Comune al contribuente.
Con una
recente Circolare (prot. SP/003624) l'ABI ha reso noto che è stato messo a
punto il modello F24 online appositamente integrato per recepire le
novità introdotte dal Legislatore in materia di nuovi obblighi sulla
responsabilità solidale ai sensi del Decreto Legge n. 223/2006. In particolare
nel nuovo modello F24 è stato introdotto un nuovo campo per l'indicazione del codice
fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare;
la compilazione di tale campo sarà effettuata da:
·
aziende che operano in regime di appalto o subappalto;
·
eredi, genitori, tutori o curatori fallimentari.
Inoltre,
precisa sempre la Circolare in oggetto che dovrebbe essere in arrivo anche un
nuovo modello F24 ai fini dell'immatricolazione o successiva voltura di
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto
intracomunitario.
Con Sentenza 3 ottobre 2007, n.
20708, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità dell'accertamento
induttivo anche nel caso di cessata attività. Nel caso di
specie, l'Amministrazione finanziaria aveva proceduto all'accertamento
induttivo nei confronti di un agente di commercio che avendo cessato
l'attività, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L'accertamento
si basava sul fatto che comunque il contribuente possedeva dei beni
(automobili) che comunque dovevano essere in qualche modo mantenuti. Secondo la Cassazione la cessazione
dell'attività produttiva non è, per se stesso, elemento sufficiente a
rendere inammissibile l'accertamento induttivo.
Con Sentenza
10 luglio 2007, n. 67, la Commissione tributaria provinciale di Treviso si
è espressa in merito all'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo
12, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), in base alle quali il
contribuente interessato ad una verifica fiscale ha il diritto di sapere la
"ragione" della verifica ed il suo oggetto. Nello specifico, i Giudici hanno
concluso che il termine "ragione" deve essere inteso come
"motivazione", con la conseguenza che nell'ipotesi in cui il processo
verbale di constatazione non individui le motivazioni che giustificano la
verifica fiscale effettuata nei confronti del contribuente, sono completamente
inutilizzabili gli elementi di prova che emergono dal verbale medesimo. Ulteriore conseguenza è l'illegittimità
degli atti di accertamento che su tali elementi si fondano.
Con Risoluzione 11 ottobre 2007,
n. 286, l'Agenzia delle Entrate analizza il regime fiscale da applicare ad
un ente non commerciale che pone in essere un progetto di costruzione di
un parcheggio e di successiva gestione dello stesso. L'ente
commerciale può svolgere (anche se non in via prevalente) attività d'impresa,
intendendo come tale una delle attività elencate nell'art. 2195 C.c. anche in
mancanza di un'organizzazione d'impresa, oppure un'attività non inclusa nella
disposizione citata, ma svolta attraverso un'organizzazione in forma d'impresa.
Nel primo caso,
ai fini delle imposte sui redditi, il reddito complessivo sarà determinato includendo
anche quello derivante dall'attività d'impresa e ai fini IVA saranno rilevanti
le prestazioni e gli acquisti relativi a tale attività.
Con Risoluzione 11 ottobre 2007,
n. 287, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito
all'aliquota IVA da applicare nel caso di interventi di recupero edilizio
effettuati mediante un contratto di appalto integrato. Secondo
l'Agenzia, l'aliquota IVA ridotta al 10%, risultando applicabile
nell'ambito del rapporto principale di appalto (corrente tra l'ente appaltante
ed i consorziati) può trovare applicazione anche nell'ambito del rapporto
tra i consorziati e la società consortile: ciò poiché, lo scopo finale
dell'opera, cui è preposta detta società, concorre al risultato finale delle
opere oggetto dell'appalto principale.
Con Risoluzione 11 ottobre 2007,
n. 284 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione
dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), D.P.R. n. 633/72 in base al quale le
prestazioni di locazione e noleggio di mezzi di trasporto rese da soggetti
residenti sono assoggettate ad IVA in Italia se utilizzate nell'ambito UE. In particolare
l'Amministrazione finanziaria ha precisato che la società concedente in
locazione finanziaria imbarcazioni da diporto, ai fini di una corretta
individuazione della base imponibile ai fini IVA, può richiedere al
locatario una dichiarazione che attesti in che misura il bene venga
utilizzato fuori dalla Comunità europea.
Con Circolare
12 ottobre 2007, n. 55, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in
relazione alle modalità di esercizio della detrazione e alle richieste di
rimborso dell'IVA relativa all'acquisto di autoveicoli e di beni e servizi
connessi, disciplinate nel Provvedimento 22 febbraio 2007; si citano, tra le
altre, le seguenti precisazioni:
·
il contribuente che presenta l'istanza di rimborso dopo
il 1 ottobre 2007, e che non ha considerato in UNICO 2007 gli effetti
reddituali derivanti dalla maggior detrazione IVA, dovrà tenerne conto in
sede di compilazione del modello telematico;
·
il contribuente che ricorre al metodo analitico,
deve calcolare l'IVA chiesta a rimborso sulla base dell'effettiva percentuale
di inerenza dei beni/servizi all'attività esercitata, tenendo conto degli importi
dovuti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA sulla rivendita
eventualmente intervenuta entro il 13 settembre 2006;
·
la domanda può essere presentata anche dai contribuenti
che hanno una lite pendente in materia. Tuttavia, in questa ipotesi,
l'istanza deve essere riferita all'intero periodo 1/1/2003-13/09/2006 e il
contribuente dovrà rinunciare al contenzioso stesso.
Con Sentenza 3 ottobre 2007, n.
201711 ha affermato la legittimità dell'accertamento induttivo nei
confronti di un albergatore sulla base del numero di pernottamenti. L'Amministrazione finanziaria aveva
elevato il reddito d'impresa dichiarato dall'albergatore sulla base dei
pernottamenti nonché dai quantitativi di merce acquistata per i pasti. La Corte di Cassazione, ancora una
volta, estende l'operatività dello strumento dell'accertamento induttivo; già
con Sentenza n. 7957/2007 è
stato dichiarato legittimo tale tipo di accertamento nei confronti di un
ristoratore sulla base del numero di tovaglioli portati in lavanderia in quanto
indicativo del numero di coperti e quindi degli incassi conseguiti.
Il Consiglio
dei Ministri ha approvato il 12 ottobre 2007 il disegno di legge di riforma
del Welfare che recepisce il Protocollo Governo-sindacati di luglio. Rispetto al testo approvato quest'estate si registrano
alcune modifiche in materia di contratti a termine e lavori usuranti. La modifica di
quel testo, che aveva già ottenuto l'approvazione da parte dei lavoratori con
il referendum del mese di ottobre, riaprirà il tavolo delle trattative. Appare
comunque molto probabile che il provvedimento verrà approvato in questa nuova
formulazione in concomitanza, secondo i piani del Governo, con la Legge
Finanziaria per il 2008.
Il
provvedimento prevede fra l’altro per i collaboratori e i lavoratori iscritti
alla gestione separata INPS l’aumento delle aliquote contributive:
-
24% per l’anno 2008
-
25% per l’anno 2009
-
26% dall’anno 2010
e, con effetto
dal 1° gennaio 2008 per gli altri iscritti alla gestione INPS l’aliquota
contributiva salirà al 17%.
Ecco la
Manovra Finanziaria 2008 approvata dal Consiglio dei Ministri, le principali
misure previste in ambito prettamente fiscale, a partire dal 1° gennaio 2008
dovrebbero essere, salvo possibili modifiche in fase di approvazione dal
Parlamento :
Ø
la riduzione dell'IRAP al 3,9% e contestuale
revisione delle norme di determinazione della base imponibile
intervenendo soprattutto sulla deducibilità degli interessi passivi che saranno
deducibili (al netto degli
interessi attivi) nel limite del 30% del risultato operativo della gestione
caratteristica (EBITDA), la nuova normativa sembra escludere le imprese in
“start up” e le società di valorizzazione immobiliare ;
Ø
la riduzione dell'IRES al 27,5%
con contestuale revisione della determinazione della base imponibile e
della tassazione dei dividendi;
Ø
la possibilità per le persone fisiche titolari di
reddito di impresa e per le società di persone di optare per la
tassazione IRES, nell'ipotesi in cui i redditi non vengano prelevati e
distribuiti;
Ø
l’abrogazione
della thin capitalization e del pro-rata patrimoniale;
Ø
l’aumento
della PEX dall’84% al 95%;
Ø
l’eliminazione
della possibilità di dedurre fiscalmente gli ammortamenti anticipati e accelerati;
Ø
l’aumento
della durata minima dei contratti di leasing da ½ a 2/3 del periodo normale di
ammortamento;
Ø
la modifica del regime di deducibilità delle spese di rappresentanza;
Ø
l’eliminazione
dei vantaggi derivanti dall’adesione al
“consolidato fiscale” ossia dividendi, pro-rata patrimoniale e neutralità
delle operazioni infragruppo;
Ø
la tassazione delle operazioni straordinarie delle imprese, con la
previsione della facoltà prevista sia per le operazioni nuove definite come
operazioni "effettuate" cioè con effetto giuridico dal 1° gennaio
2008, sia per quelle effettuate precedentemente per le quali sarà possibile
convalidare con una imposta sostitutiva
al 18% le differenze tra valore civile e valore fiscale al 31 dicembre
2007;
Ø
la previsione
di nuove ipotesi di esclusione dal regime delle c.d. società di comodo;
Ø
la riapertura dei termini per lo scioglimento agevolato o
la trasformazione in società semplice con un’imposta sostitutiva ridotta del
10% anziché del 25% come previsto dalla Finanziaria 2007;
Ø
la modifica della definizione
dei paesi o territori “black list” che saranno identificati con riferimento
a tutti gli stati o territori diversi da quelli che garantiscono un adeguato scambio di informazioni che saranno
inclusi in una nuova “white list”;
Ø
la modifica della ritenuta su dividendi distribuiti a non
residenti passerà dal 27% all’1,375% (ossia il 27,5% del 5%), mentre rimarrà
l’esenzione totale per i dividendi distribuiti a società madri comunitarie;
Ø
il nuovo regime contabile semplificato, con
tassazione del reddito al 20%, per i contribuenti che presentano ricavi/compensi
per un importo inferiore o uguale a 30.000 euro;
Ø
la presentazione telematica delle richieste
di rimborso/compensazione dei crediti IVA;
Ø
l’introduzione di
limitazioni al riporto delle eccedenze di credito IVA relative a periodi
precedenti nell’ambito delle liquidazioni IVA di gruppo;
Ø
modifiche nella determinazione dell’IRAP che sarà
esclusivamente in base alle risultanze del conto economico civilistico, senza variazioni fiscali, e con dichiarazione regionale separata;
Ø
per le persone fisiche, l’esenzione IRPEF se dal
2007 sono stati percepito solo redditi fondiari fino a 500 euro, e nuove
detrazioni se dal 2007 sono stati percepiti assegni di mantenimento;
Ø
la proroga fino al 2010 delle detrazioni
IRPEF 36% (interventi di ristrutturazione edilizia) e 55%
(riqualificazione energetica);
Ø
sull'ICI della prima casa, l’aumento della
detrazione per proprietari con redditi fino a euro 50.000,00;
Ø
la previsione di detrazioni IRPEF per i
soggetti affittuari.
Infine sulla
Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229 è stato pubblicato il Decreto Legge
1° ottobre 2007, n. 159 ("Collegato alla Legge Finanziaria
2008"); le novità più rilevanti per i datori di lavoro/sostituti d'imposta
riguardano:
Ø un bonus fiscale di euro 150,00 da corrispondersi a quei
contribuenti che, nel periodo d'imposta 2006, avevano un'IRPEF netta pari a
zero;
Ø la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF
nonché della soglia di esenzione che non avviene più sulla base dell'aliquota
in vigore al 15 febbraio dell'anno di riferimento, bensì sulla base
dell'aliquota in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente.
A quasi un
anno dal suo varo, con la legge finanziaria 2007, il provvedimento sul “cuneo
fiscale” ha ottenuto finalmente il via libera dell’Unione Europea, e dopo
le ultime modifiche inserite dal D.L. n.81, convertito dalla Legge 3 agosto
2007 n.127 - con l’estensione delle agevolazioni anche a banche e assicurazioni
- lo sgravio fiscale non costituisce più un «aiuto di Stato», espressamente vietato
dalla normativa comunitaria, ed è possibile applicare la
riduzione dall’I.R.A.P. che le imprese ed i professionisti pagano sul costo del
lavoro dipendente, in considerazione della indeducibilità della base imponibile
IRAP delle retribuzioni dei dipendenti e dei relativi contributi.
Restano
esclusi invece i servizi di pubblica utilità e le imprese che operano in regime
di concessione e a tariffa nei settori dell’acqua, dell’energia, della raccolta
e depurazione delle acque di scarico, della raccolta e smaltimento dei rifiuti,
nei trasporti e nelle poste e telecomunicazioni, oltre che le amministrazioni
pubbliche.
Lo sgravio concesso alle imprese è pari a 5mila
euro su base annua per ciascun dipendente a tempo indeterminato (10mila nelle
otto regioni meridionali), con un taglio dei contributi previdenziali,
assistenziali e relativi agli infortuni sul lavoro. Lo sconto fiscale sul costo
del lavoro insiste sulla base imponibile dell’IRAP, l’imposta regionale sulle
attività produttive, ed è pienamente in vigore dal mese di luglio scorso.
Il c.d. cuneo fiscale è il divario
esistente tra il costo complessivo sostenuto dall’impresa per i lavoratori
dipendenti e la retribuzione netta percepita dai lavoratori stessi. Il nuovo
assetto normativo consente alle imprese ed ai professionisti di dedurre nuovi
oneri connessi al costo del lavoro, finora indeducibili dall’imponibile IRAP,
perseguendo anche la finalità di incrementare la capacità competitiva delle
aziende e a promuovere l’incremento dell’occupazione stabile.
Diverse norme, succedutesi nel tempo, hanno cercato
di agire sul cuneo fiscale, ammettendo la deducibilità per apprendisti e
disabili, per personale impiegato nella ricerca e in presenza di incremento
occupazionale.
La manovra autorizzata dalla Ue si distingue dalle
precedenti, in quanto assume carattere stabile e generalizzato, consentendo
deduzioni di importi più significativi che in passato.
La riduzione
Due sono le deduzioni previste:
- Viene
introdotta la possibilità di dedurre dall’imponibile IRAP un importo annuo di
5mila euro (10mila per i dipendenti impiegati nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campagna, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia) per ciascun
dipendente a tempo indeterminato. Deduzione anche per i contributi
previdenziali e assistenziali. Gli sconti si tradurranno, a regime, in un
risparmio pari al 4,25% delle nuove deduzioni. In termini economici, il
contribuente avrà il vantaggio fiscale di risparmiare dall’IRAP € 215,50 annui
per ogni dipendente (€ 5.000 x 4,25%), elevati a € 425,00 annui per il Sud
Italia solo per la parte della deduzione forfetaria.
- Un secondo
beneficio è previsto come deduzione (sempre come minor IRAP) sui contributi
previdenziali e assistenziali, in media del 25% della retribuzione lorda. Se ad
esempio questa è di 25mila euro annui, la deduzione è di 6.250 euro e il
beneficio, in termini di minor imposta, di 265 euro annui (€ 25.000 x 25% =
6.250 x 4,25%).
- Peraltro nei
confronti di banche enti e società finanziarie è prevista una riduzione della
deducibilità degli interessi passivi per la parte corrispondente al rapporto
fra l’ammontare delle voci da 10 (cassa e disponibilità liquide) a 90
(adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura
generica) dell’attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del
passivo e l’ammontare complessivo delle voci dell’attivo dello stato
patrimoniale, con esclusione della voce 130 (attività immateriali), comprensivo
della voce 190 (capitale) del passivo assumendo le voci 110 (riserve tecniche a
carico dei riassicuratori) e 120 (attività materiali) dell’attivo al netto del
costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base ai contratti di
locazione finanziaria.
Chi ne può usufruire
Sono interessati dal taglio del cuneo
fiscale tutti i contribuenti soggetti ad IRAP (imprese, società,
professionisti), con l’eccezione delle imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Da quando gli sconti
Il taglio del cuneo fiscale opera da febbraio 2007 al 50% e da luglio 2007 per il 100%, col
conseguente ragguaglio ad anno.
Nei bilanci al 31/12/2007 si avrà il
primo impatto in termini di minor oneri fiscali sul costo del lavoro, che si
rifletterà sulla redazione del modello Unico 2008 e sui versamenti di tale
anno.
Rideterminazione degli acconti di novembre
Le novità non hanno inciso sulla
compilazione del modello Unico 2007, dato che le nome non interessano il
periodo di imposta 2006, ma l’acconto IRAP
I contribuenti potranno cioè ridurre
il valore della produzione esposto in Unico 2007 di quanto avrebbero dedotto
sulla base dei costi sostenuti nel 2006, applicando retroattivamente gli sconti
del cuneo fiscale; su questi importi applicheranno l’aliquota IRAP vigente per
il 2006, scalando poi dall’acconto totale rideterminato quanto già versato come
prima rata.
Per evitare duplicazioni è previsto
che i nuovi sconti siano applicabili in alternativa alle precedenti deduzioni
sul personale previste dalle diverse disposizioni di legge: apprendisti,
disabili, contratti di formazione, attività di ricerca e sviluppo, contribuenti
con redditi fino a 400mila euro, che scalano 2mila euro fino a 5 dipendenti.
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L’elaborazione
dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche
responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata
consulenza specifica.
A cura di:
Dott. Alberto Bonfiglio Dott.
Emanuele Finaldi
[1] Le circolari ai
clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni ragionevole attenzione
da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare ai destinatari le
principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi indirizzate ad un’ampia
platea di destinatari, le circolari non devono mai essere considerate quale
consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a contattare lo Studio che sarà
lieto di approfondire, caso per caso, ogni particolare problema applicativo.