CIRCOLARE INFORMATIVA[1]

 

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Milano, 15 ottobre 2007

 

 

Novità 27 settembre – 15 ottobre 2007

 

 

Si segnalano nel seguito le principali novità in materia fiscale e societaria d’interesse generale.

 

Frodi IVA: sentenze UE – salva la buona fede. 2

Thin capitalization: ambito di applicazione. 2

Ravvedimento operoso per CAF e professionisti: circolare. 2

Impianti di energia solare ed eolica: IVA al 10%.. 3

Riscossione accentrata dei compensi per attività paramedica: risoluzione. 3

Cambiale telematica: annunciato l’arrivo. 3

Dal contratto si distingue la cessione di beni dalla prestazione di servizi 3

Pasti e pulizia: non applicabile l’IVA al 4%.. 4

Cause ostative al “bonus aggregazioni”: risoluzione. 4

Elenco clienti e fornitori: circolare. 4

Presentazione della dichiarazione IVA ed operazioni straordinarie: risoluzione. 4

obbligato alla sua presentazione è il soggetto subentrante. 5

Trattamento IVA della cessione all’estero di oro: risoluzione. 5

Per energia ed accise: documenti solo in via telematica. 5

Accesso al bonus aggregazioni: risoluzione. 5

Trust e individuazione del beneficiario: risoluzione. 5

Scissione parziale proporzionale: dopo la scissione, la società può essere donata. 5

Falsa fatturazione: la prova del Fisco. 6

Impugnabili gli atti anche se non elencati dalla legge. 6

Pronti i modelli F24 che recepiscono le nuove disposizioni (sugli appalti) 6

Cessata attività: legittimo l’accertamento induttivo. 6

Verifiche fiscali da motivare: sentenza. 6

Enti non commerciali: rilevanza fiscale dell’attività commerciale. 7

IVA al 10% per la società consortile che ristruttura: risoluzione. 7

IVA su imbarcazioni da diporto: chiarimenti 7

Rimborso IVA autoveicoli: chiarimenti 7

Accertamento induttivo basato sul numero dei pernottamenti in albergo. 8

Approvato il DDL di riforma del Welfare: aumentano i contributi collaboratori e lavoratori autonomi 8

Finanziaria 2008 e Collegato: via all’esame. 8

Cuneo fiscale: al via per gli acconti 9

 

 

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Frodi IVA: sentenze UE – salva la buona fede

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso tre Sentenze in merito alle frodi IVA nell'ambito di operazioni intracomunitarie:

·         Sentenza 27 settembre 2007, causa C-409/04: la cessione intracomunitaria è valida se il bene è spedito dal venditore in un altro Stato UE. Se i documenti di trasporto risultano falsi, il venditore non incorre in responsabilità se non è realmente provata la sua partecipazione alla frode;

·         Sentenza 27 settembre 2007, causa C-146/05: la presentazione tardiva della prova della cessione del bene non è sufficiente a dimostrare la frode, trattandosi di un elemento puramente formale: occorrono, invece, elementi oggettivi in grado di provarla;

·         Sentenza 27 settembre 2007, C-184/05: la prova del trasporto dei beni in un altro Stato membro deve essere fornita dal venditore stesso e non dallo Stato di provenienza dei beni.

 

Thin capitalization: ambito di applicazione

Con Risoluzione 27 settembre 2007, n. 266, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'ambito soggettivo di applicazione della norma di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione, meglio conosciuto come thin capitalization rule, di cui all'articolo 98, comma 5, TUIR.  Nello specifico, l'Amministrazione ha disposto che la citata norma:

·         non trova mai applicazione nei confronti delle società finanziarie, nonché degli enti finanziari che operano esclusivamente all'interno del gruppo, in quanto la disciplina non è applicabile nei confronti dei soggetti che, come attività, erogano finanziamenti;

·         trova applicazione nei confronti delle holding di partecipazione.

 

Fatturazione e conservazione dei documenti contabili: chiarimenti

Con Risoluzione 27 settembre 2007, n. 267, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'esatta applicazione degli articoli 21 e 39, Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  Nello specifico, l'Amministrazione ha disposto che:

·         la possibilità di emettere sia fatture elettroniche sia bollette analogiche nei confronti del medesimo cliente si manifesta quando siano relative a settori omogenei di attività;

·         la fattura emessa e trasmessa con modalità elettroniche va conservata nella stessa forma;

·         la fattura emessa in forma elettronica ma spedita/consegnata mediante i mezzi tradizionali può essere conservata in formato elettronico ovvero su supporto cartaceo.

 

Ravvedimento operoso per CAF e professionisti: circolare

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 27 settembre 2007, n. 52 con la quale vengono fornite le regole per procedere al ravvedimento operoso da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni; ciò alla luce delle modifiche apportate dalla Manovra Finanziaria 2007 che ha esteso l'istituto del ravvedimento operoso anche alla mancata o tardiva trasmissione delle dichiarazioni. In particolare, secondo la Circolare n. 52/2007, in caso di:

·         omessa trasmissione della dichiarazione, il CAF o l'intermediario possono provvedervi entro 90 giorni dal termine versando la sanzione per omessa trasmissione e quelle a carico del contribuente, entrambe ridotte ad un ottavo del minimo;

·         visto infedele, la violazione va sanata entro la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale è stata commessa la violazione; devono, però, provvedere all'invio di una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate e al versamento delle relative sanzioni ridotte di un quinto.

 

Impianti di energia solare ed eolica: IVA al 10%

Con Risoluzione 27 settembre 2007, n. 269, l'Agenzia delle Entrate ha precisato la portata della disposizione di cui alla Tabella A, parte III, n. 127-quinques, D.P.R. n. 633/1972, che assoggetta ad aliquota IVA del 10% gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e energia elettrica da fonte solare ed eolica.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'aliquota ridotta al 10% si applica alla cessione dell'impianto di produzione di energia e calore da fonte solare o elica indipendentemente dalla natura del cessionario che può, pertanto, essere un produttore, un utilizzatore finale, un grossista, ecc.. Nel caso, invece, di cessione di singole parti, l'aliquota agevolata è applicabile solo se esse rappresentano beni finiti finalizzati alla produzione dell'impianto stesso.

 

Riscossione accentrata dei compensi per attività paramedica: risoluzione

Con Risoluzione 27 settembre 2007, n. 270, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'ambito di applicazione della riscossione accentrata dei compensi prevista dall'articolo 1, comma 38, Finanziaria 2007, per i lavoratori autonomi che svolgono attività mediche e paramediche che esercitano presso strutture sanitarie. In particolare, l'Amministrazione ha disposto che la citata riscossione trova applicazione:

·         sia quando l'attività è esercitata in locali, appositamente attrezzati per il suo svolgimento, che sono concessi in uso a qualsiasi titolo,

·         sia quando i locali dati in uso presentano un'organizzazione che è solo funzionale allo svolgimento dell'attività, ma non appositamente attrezzata.

Ne consegue che anche un'associazione di volontariato che adibisce solo qualche sua stanza alle attività mediche e paramediche è obbligata alla riscossione accentrata dei compensi.

 

Cambiale telematica: annunciato l’arrivo

Con Comunicato 28 settembre 2007, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che nei prossimi giorni inizierà la graduale distribuzione, presso i tabaccai autorizzati, delle nuove cambiali, ossia foglietti privi di valore sui quali sarà necessario apporre il contrassegno telematico "marca cambiali" di importo pari all'imposta dovuta, reperibili presso le stesse rivendite.  Si ricorda che il nuovo strumento di pagamento è stato approvato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 novembre 2006, al fine di armonizzare il sistema delle cambiali all'introduzione dei contrassegni telematici già in corso.  Ciò nonostante, le vecchie cambiali sono ancora utilizzabili, e lo saranno fino all'emanazione, attesa per il 2008, di apposito Decreto con il quale il Ministero dell'Economia le dichiarerà fuori corso.

 

Dal contratto si distingue la cessione di beni dalla prestazione di servizi

Con Risoluzione 28 settembre 2007, n. 272, l'Agenzia delle Entrate, riprendendo quanto statuito a livello comunitario dalla Corte di Giustizia con Sentenza 29 marzo 2007 (causa C-111/05), ha affermato che per determinare se un'operazione vada qualificata come cessione di beni o prestazione di servizi, occorre fare riferimento a più criteri, e non solo al rapporto tra prezzo del bene e servizio prestato.   Secondo l'Agenzia, particolare importanza deve essere riconosciuta alla volontà delle parti risultante dal contratto. Nel caso oggetto di interpello, una società italiana realizzava un prodotto finito per una società tedesca, appartenente allo stesso gruppo, utilizzando prodotti da questa stessa forniti e di rilevante valore.

L'Agenzia delle Entrate, valutato il contratto stipulato tra le due società ha ritenuto che si trattasse di un contratto d'opera, e quindi di una prestazione di servizi.

 

Pasti e pulizia: non applicabile l’IVA al 4%

Con Risoluzione 2 ottobre 2007, n. 275, l'Agenzia delle Entrate ha affermato la non applicabilità dell'aliquota IVA ridotta al 4%, di cui alla Tabella A, Parte II, n. 41-bis), D.P.R. n. 633/1972, alle prestazioni consistenti nella preparazione e distribuzione dei pasti, nonché nei servizi di pulizia effettuate a favore degli ospiti di una residenza per anziani.   Secondo l'Agenzia delle Entrate, le attività di pulizia delle stanze e degli spazi comuni della struttura, sebbene riconducibile in contratto alla voce "servizio socio-assistenziale", non sono però prestazioni rese a favore degli anziani; analogamente, l'attività di preparazione e distribuzione pasti, rimanendo a carico del committente gli ulteriori oneri di utensileria, stovaglieria ecc., sono effettuate direttamente alla struttura.

 

Cause ostative al “bonus aggregazioni”: risoluzione

Con Risoluzione 2 ottobre 2007, n. 277, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ottenimento degli incentivi fiscali previsti per le operazioni di aggregazione aziendale (cosiddetto "bonus aggregazioni") dall'articolo 1, commi da 242 a 249, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.   In particolare, l'Amministrazione ha disposto che l'interpello preventivo non può essere accolto nell'ipotesi (che quindi costituisce causa ostativa) in cui:

·         gli atti posti in essere dalle società coinvolte nell'operazione di aggregazione non dimostrino che le stesse hanno la volontà di condividere, mediante l'operazione, un piano comune di riorganizzazione dell'attività;

·         e le società abbiano di fatto semplicemente la volontà di ricondurre l'attività di controllo in capo al socio originario.

 

Elenco clienti e fornitori: circolare

L'Agenzia delle Entrate ha emanato l'attesa Circolare 3 ottobre 2007, n. 53, proprio a ridosso del termine di invio telematico degli elenchi clienti e fornitori (15 ottobre e 15 novembre). La Circolare precisa che sono esonerati dalla trasmissione degli elenchi per l'anno 2006:

·         professionisti, enti non commerciali, produttori agricoli che non realizzano reddito d'impresa, Stato Regioni e, in generale ogni organismo di diritto pubblico, indipendentemente dai ricavi conseguiti nel 2005;

·         persone fisiche che esercitano imprese commerciali, s.n.c, s.a.s e altre società di persone equiparate, se nel corso del 2005 hanno conseguito ricavi fino al 309.874,14 euro se effettuano prestazioni di servizi, oppure fino a 516.456,90 euro se svolgono altre attività.

Tra gli altri chiarimenti di un certo rilievo si segnalano:

·         deve essere riportato l'ammontare delle operazioni al netto di eventuali note di variazione;

·         in caso di applicazione del reverse charge, il destinatario compila solo l'elenco fornitori indicando sia imponibile che imposta, mentre il cedente compila l'elenco clienti indicando solo l'imponibile;

per le autofatture, devono essere indicate negli elenchi solo quelle interne.

 

Presentazione della dichiarazione IVA ed operazioni straordinarie: risoluzione

Con Risoluzione 27 settembre 2007, n. 268, l'Agenzia delle Entrate ha individuato il soggetto che nelle ipotesi di operazioni aziendali straordinarie deve adempiere alla presentazione della dichiarazione IVA. In particolare, evidenziando come le operazioni di trasformazione e cessione di azienda consentano una situazione di continuità tra i soggetti interessati, l'Amministrazione dispone che:

·         la dichiarazione IVA è unica;

obbligato alla sua presentazione è il soggetto subentrante.

 

Trattamento IVA della cessione all’estero di oro: risoluzione

Con Risoluzione 28 settembre 2007, n. 273, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento IVA da applicare alle cessioni d'oro, sia esso industriale o di investimento, che hanno avuto luogo nei confronti di soggetti extracomunitari, utilizzando un conto deposito metalli acceso in una banca estera.   Nello specifico, l'Amministrazione ha disposto che tali cessioni non sono assoggettate ad IVA; ciò in quanto manca il requisito della territorialità. Allo stesso modo risultano escluse da IVA anche le spese sostenute dal contribuente italiano per le operazioni di gestione del conto effettuate dalla banca estera.

 

Per energia ed accise: documenti solo in via telematica

L'Agenzia delle Dogane ha emanato 4 determinazioni (n. 1493, n. 1494, n. 1495 e n. 1496) tutte datate 26 settembre 2007 in merito ai tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise.   I documenti dovranno essere trasmessi in via telematica previa richiesta dell'autorizzazione del Servizio telematico doganale. La decorrenza dell'obbligo di invio telematico si differenzia, però, a seconda dei prodotti. Ad esempio, per i depositari di alcole e bevande alcoliche esso decorre dal 1° ottobre 2008, mentre per le dichiarazioni di consumo di gas naturale ed energia elettrica decorre dal 1° gennaio 2008.

 

Accesso al bonus aggregazioni: risoluzione

Con Risoluzione 5 ottobre 2007, n. 282, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di accedere al bonus aggregazioni introdotto dalla Finanziaria 2007. In particolare, l'Amministrazione ha disposto che il bonus fiscale è riconosciuto anche quando si verifica, in data antecedente l'operazione straordinaria, una modifica nella compagine sociale dei soggetti coinvolti nell'operazione medesima. Unica condizione per accedere al bonus è che tale modifica non faccia venire meno il requisito dell'indipendenza tra le imprese interessate al beneficio.

 

Trust e individuazione del beneficiario: risoluzione

Con Risoluzione 4 ottobre 2007, n. 278, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito al trust ed in particolare relativamente alla soggettività passiva IRES, nel caso in cui sia stato individuato, come beneficiario dell'istituto, un soggetto disabile.  Secondo l'Agenzia, nel caso in esame, il trust non può intendersi "con beneficiario", bensì "senza beneficiari individuati": di conseguenza, il reddito conseguito non può essere imputato al soggetto disabile, rimanendo il trust stesso soggetto passivo IRES.

 

Scissione parziale proporzionale: dopo la scissione, la società può essere donata

Con Risoluzione 4 ottobre 2007, n. 281 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la scissione parziale proporzionale con assegnazione del patrimonio immobiliare alla beneficiaria e la successiva cessione e donazione non è elusiva se:

·         i due trasferimenti sono effettuati per favorire il passaggio generazionale;

·         la cessione non supera il 50% del capitale sociale.

 

 

 

I trasferimenti devono essere effettuati a favore dei figli dei soci della scissa per facilitare il passaggio generazionale mentre la cessione non può superare il 50% del capitale sociale. Si tratta della prima pronuncia dopo la soppressione del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

 

Falsa fatturazione: la prova del Fisco

Con Sentenza 21 agosto 2007, n. 17799, la Corte di Cassazione ha affermato che l'Amministrazione finanziaria che contesti al contribuente la veridicità delle fatture da questi emesse deve fornire la prova a suffragio della sua tesi.  Quanto statuito con questa sentenza è di senso opposto ad una precedente pronuncia della stessa Corte di Cassazione (Sentenza n. 7144/2007) che aveva stabilito che è a carico del contribuente provare la legittimità delle prestazioni ai fini della detrazione IVA.  La Corte di Cassazione, tornando sui propri passi, ha riaffermato il principio secondo cui, in caso di fatture false, l'onere della prova ricade sull'Amministrazione finanziaria. Il contribuente dovrà provare la correttezza di tali documenti solo quando il Fisco produrrà elementi in grado di far presumere che essi siano falsi. Non sarebbe accoglibile la tesi secondo la quale tutte le fatture si presumono false fino a prova contraria.

 

Impugnabili gli atti anche se non elencati dalla legge

Con Sentenza n. 21405/2007, depositata l'8 ottobre 2007, la Corte di Cassazione ha affermato che un atto può essere impugnato davanti all'organo giudiziale anche se questo non è compreso dalle norme sul processo tributario.  Ciò che conta è che l'atto contenga una pretesta tributaria definitiva. È perciò impugnabile, nonostante la sua mancata menzione, anche l'invito al pagamento inviato dal Comune al contribuente.

 

Pronti i modelli F24 che recepiscono le nuove disposizioni (sugli appalti)

Con una recente Circolare (prot. SP/003624) l'ABI ha reso noto che è stato messo a punto il modello F24 online appositamente integrato per recepire le novità introdotte dal Legislatore in materia di nuovi obblighi sulla responsabilità solidale ai sensi del Decreto Legge n. 223/2006.  In particolare nel nuovo modello F24 è stato introdotto un nuovo campo per l'indicazione del codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare; la compilazione di tale campo sarà effettuata da:

·         aziende che operano in regime di appalto o subappalto;

·         eredi, genitori, tutori o curatori fallimentari.

Inoltre, precisa sempre la Circolare in oggetto che dovrebbe essere in arrivo anche un nuovo modello F24 ai fini dell'immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario.

 

Cessata attività: legittimo l’accertamento induttivo

Con Sentenza 3 ottobre 2007, n. 20708, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità dell'accertamento induttivo anche nel caso di cessata attività.  Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria aveva proceduto all'accertamento induttivo nei confronti di un agente di commercio che avendo cessato l'attività, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L'accertamento si basava sul fatto che comunque il contribuente possedeva dei beni (automobili) che comunque dovevano essere in qualche modo mantenuti.  Secondo la Cassazione la cessazione dell'attività produttiva non è, per se stesso, elemento sufficiente a rendere inammissibile l'accertamento induttivo.

 

Verifiche fiscali da motivare: sentenza

Con Sentenza 10 luglio 2007, n. 67, la Commissione tributaria provinciale di Treviso si è espressa in merito all'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 12, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), in base alle quali il contribuente interessato ad una verifica fiscale ha il diritto di sapere la "ragione" della verifica ed il suo oggetto.  Nello specifico, i Giudici hanno concluso che il termine "ragione" deve essere inteso come "motivazione", con la conseguenza che nell'ipotesi in cui il processo verbale di constatazione non individui le motivazioni che giustificano la verifica fiscale effettuata nei confronti del contribuente, sono completamente inutilizzabili gli elementi di prova che emergono dal verbale medesimo.  Ulteriore conseguenza è l'illegittimità degli atti di accertamento che su tali elementi si fondano.

 

Enti non commerciali: rilevanza fiscale dell’attività commerciale

Con Risoluzione 11 ottobre 2007, n. 286, l'Agenzia delle Entrate analizza il regime fiscale da applicare ad un ente non commerciale che pone in essere un progetto di costruzione di un parcheggio e di successiva gestione dello stesso.  L'ente commerciale può svolgere (anche se non in via prevalente) attività d'impresa, intendendo come tale una delle attività elencate nell'art. 2195 C.c. anche in mancanza di un'organizzazione d'impresa, oppure un'attività non inclusa nella disposizione citata, ma svolta attraverso un'organizzazione in forma d'impresa.   Nel primo caso, ai fini delle imposte sui redditi, il reddito complessivo sarà determinato includendo anche quello derivante dall'attività d'impresa e ai fini IVA saranno rilevanti le prestazioni e gli acquisti relativi a tale attività.

 

IVA al 10% per la società consortile che ristruttura: risoluzione

Con Risoluzione 11 ottobre 2007, n. 287, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA da applicare nel caso di interventi di recupero edilizio effettuati mediante un contratto di appalto integrato.  Secondo l'Agenzia, l'aliquota IVA ridotta al 10%, risultando applicabile nell'ambito del rapporto principale di appalto (corrente tra l'ente appaltante ed i consorziati) può trovare applicazione anche nell'ambito del rapporto tra i consorziati e la società consortile: ciò poiché, lo scopo finale dell'opera, cui è preposta detta società, concorre al risultato finale delle opere oggetto dell'appalto principale.

 

IVA su imbarcazioni da diporto: chiarimenti

Con Risoluzione 11 ottobre 2007, n. 284 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), D.P.R. n. 633/72 in base al quale le prestazioni di locazione e noleggio di mezzi di trasporto rese da soggetti residenti sono assoggettate ad IVA in Italia se utilizzate nell'ambito UE.  In particolare l'Amministrazione finanziaria ha precisato che la società concedente in locazione finanziaria imbarcazioni da diporto, ai fini di una corretta individuazione della base imponibile ai fini IVA, può richiedere al locatario una dichiarazione che attesti in che misura il bene venga utilizzato fuori dalla Comunità europea.

 

Rimborso IVA autoveicoli: chiarimenti

Con Circolare 12 ottobre 2007, n. 55, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle modalità di esercizio della detrazione e alle richieste di rimborso dell'IVA relativa all'acquisto di autoveicoli e di beni e servizi connessi, disciplinate nel Provvedimento 22 febbraio 2007; si citano, tra le altre, le seguenti precisazioni:

·         il contribuente che presenta l'istanza di rimborso dopo il 1 ottobre 2007, e che non ha considerato in UNICO 2007 gli effetti reddituali derivanti dalla maggior detrazione IVA, dovrà tenerne conto in sede di compilazione del modello telematico;

·         il contribuente che ricorre al metodo analitico, deve calcolare l'IVA chiesta a rimborso sulla base dell'effettiva percentuale di inerenza dei beni/servizi all'attività esercitata, tenendo conto degli importi dovuti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA sulla rivendita eventualmente intervenuta entro il 13 settembre 2006;

·         la domanda può essere presentata anche dai contribuenti che hanno una lite pendente in materia. Tuttavia, in questa ipotesi, l'istanza deve essere riferita all'intero periodo 1/1/2003-13/09/2006 e il contribuente dovrà rinunciare al contenzioso stesso.

 

Accertamento induttivo basato sul numero dei pernottamenti in albergo

Con Sentenza 3 ottobre 2007, n. 201711 ha affermato la legittimità dell'accertamento induttivo nei confronti di un albergatore sulla base del numero di pernottamenti.   L'Amministrazione finanziaria aveva elevato il reddito d'impresa dichiarato dall'albergatore sulla base dei pernottamenti nonché dai quantitativi di merce acquistata per i pasti.   La Corte di Cassazione, ancora una volta, estende l'operatività dello strumento dell'accertamento induttivo; già con Sentenza n. 7957/2007 è stato dichiarato legittimo tale tipo di accertamento nei confronti di un ristoratore sulla base del numero di tovaglioli portati in lavanderia in quanto indicativo del numero di coperti e quindi degli incassi conseguiti.

 

Approvato il DDL di riforma del Welfare: aumentano i contributi collaboratori e lavoratori autonomi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 12 ottobre 2007 il disegno di legge di riforma del Welfare che recepisce il Protocollo Governo-sindacati di luglio. Rispetto al testo approvato quest'estate si registrano alcune modifiche in materia di contratti a termine e lavori usuranti.  La modifica di quel testo, che aveva già ottenuto l'approvazione da parte dei lavoratori con il referendum del mese di ottobre, riaprirà il tavolo delle trattative.   Appare comunque molto probabile che il provvedimento verrà approvato in questa nuova formulazione in concomitanza, secondo i piani del Governo, con la Legge Finanziaria per il 2008.

Il provvedimento prevede fra l’altro per i collaboratori e i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS l’aumento delle aliquote contributive:

-         24% per l’anno 2008

-         25% per l’anno 2009

-         26% dall’anno 2010

e, con effetto dal 1° gennaio 2008 per gli altri iscritti alla gestione INPS l’aliquota contributiva salirà al 17%.

 

Finanziaria 2008 e Collegato: via all’esame

Ecco la Manovra Finanziaria 2008 approvata dal Consiglio dei Ministri, le principali misure previste in ambito prettamente fiscale, a partire dal 1° gennaio 2008 dovrebbero essere, salvo possibili modifiche in fase di approvazione dal Parlamento :

Ø       la riduzione dell'IRAP al 3,9% e contestuale revisione delle norme di determinazione della base imponibile intervenendo soprattutto sulla deducibilità degli interessi passivi che saranno deducibili (al netto degli interessi attivi) nel limite del 30% del risultato operativo della gestione caratteristica (EBITDA), la nuova normativa sembra escludere le imprese in “start up” e le società di valorizzazione immobiliare ;

Ø       la riduzione dell'IRES al 27,5% con contestuale revisione della determinazione della base imponibile e della tassazione dei dividendi;

Ø       la possibilità per le persone fisiche titolari di reddito di impresa e per le società di persone di optare per la tassazione IRES, nell'ipotesi in cui i redditi non vengano prelevati e distribuiti;

Ø       l’abrogazione della thin capitalization e del pro-rata patrimoniale;

Ø       l’aumento della PEX dall’84% al 95%;

Ø       l’eliminazione della possibilità di dedurre fiscalmente gli ammortamenti anticipati e accelerati;

Ø       l’aumento della durata minima dei contratti di leasing da ½ a 2/3 del periodo normale di ammortamento;

Ø       la modifica del regime di deducibilità delle spese di rappresentanza;

Ø       l’eliminazione dei vantaggi derivanti dall’adesione al “consolidato fiscale” ossia dividendi, pro-rata patrimoniale e neutralità delle operazioni infragruppo;

Ø       la tassazione delle operazioni straordinarie delle imprese, con la previsione della facoltà prevista sia per le operazioni nuove definite come operazioni "effettuate" cioè con effetto giuridico dal 1° gennaio 2008, sia per quelle effettuate precedentemente per le quali sarà possibile convalidare con una imposta sostitutiva al 18% le differenze tra valore civile e valore fiscale al 31 dicembre 2007;

Ø       la previsione di nuove ipotesi di esclusione dal regime delle c.d. società di comodo;

Ø       la riapertura dei termini per lo scioglimento agevolato o la trasformazione in società semplice con un’imposta sostitutiva ridotta del 10% anziché del 25% come previsto dalla Finanziaria 2007;

Ø       la modifica della definizione dei paesi o territori “black list” che saranno identificati con riferimento a tutti gli stati o territori diversi da quelli che garantiscono un adeguato scambio di informazioni che saranno inclusi in una nuova “white list”;

Ø       la modifica della ritenuta su dividendi distribuiti a non residenti passerà dal 27% all’1,375% (ossia il 27,5% del 5%), mentre rimarrà l’esenzione totale per i dividendi distribuiti a società madri comunitarie;

Ø       il nuovo regime contabile semplificato, con tassazione del reddito al 20%, per i contribuenti che presentano ricavi/compensi per un importo inferiore o uguale a 30.000 euro;

Ø       la presentazione telematica delle richieste di rimborso/compensazione dei crediti IVA;

Ø       l’introduzione di limitazioni al riporto delle eccedenze di credito IVA relative a periodi precedenti nell’ambito delle liquidazioni IVA di gruppo;

Ø       modifiche nella determinazione dell’IRAP che sarà esclusivamente in base alle risultanze del conto economico civilistico, senza variazioni fiscali, e con dichiarazione regionale separata;

Ø       per le persone fisiche, l’esenzione IRPEF se dal 2007 sono stati percepito solo redditi fondiari fino a 500 euro, e nuove detrazioni se dal 2007 sono stati percepiti assegni di mantenimento;

Ø       la proroga fino al 2010 delle detrazioni IRPEF 36% (interventi di ristrutturazione edilizia) e 55% (riqualificazione energetica);

Ø       sull'ICI della prima casa, l’aumento della detrazione per proprietari con redditi fino a euro 50.000,00;

Ø       la previsione di detrazioni IRPEF per i soggetti affittuari. 

 

Infine sulla Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229 è stato pubblicato il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 ("Collegato alla Legge Finanziaria 2008"); le novità più rilevanti per i datori di lavoro/sostituti d'imposta riguardano:

Ø       un bonus fiscale di euro 150,00 da corrispondersi a quei contribuenti che, nel periodo d'imposta 2006, avevano un'IRPEF netta pari a zero;

Ø       la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché della soglia di esenzione che non avviene più sulla base dell'aliquota in vigore al 15 febbraio dell'anno di riferimento, bensì sulla base dell'aliquota in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

Cuneo fiscale: al via per gli acconti

A quasi un anno dal suo varo, con la legge finanziaria 2007, il provvedimento sul “cuneo fiscale” ha ottenuto finalmente il via libera dell’Unione Europea, e dopo le ultime modifiche inserite dal D.L. n.81, convertito dalla Legge 3 agosto 2007 n.127 - con l’estensione delle agevolazioni anche a banche e assicurazioni - lo sgravio fiscale non costituisce più un «aiuto di Stato», espressamente vietato dalla normativa comunitaria, ed è possibile applicare la riduzione dall’I.R.A.P. che le imprese ed i professionisti pagano sul costo del lavoro dipendente, in considerazione della indeducibilità della base imponibile IRAP delle retribuzioni dei dipendenti e dei relativi contributi.

Restano esclusi invece i servizi di pubblica utilità e le imprese che operano in regime di concessione e a tariffa nei settori dell’acqua, dell’energia, della raccolta e depurazione delle acque di scarico, della raccolta e smaltimento dei rifiuti, nei trasporti e nelle poste e telecomunicazioni, oltre che le amministrazioni pubbliche.

Lo sgravio concesso alle imprese è pari a 5mila euro su base annua per ciascun dipendente a tempo indeterminato (10mila nelle otto regioni meridionali), con un taglio dei contributi previdenziali, assistenziali e relativi agli infortuni sul lavoro. Lo sconto fiscale sul costo del lavoro insiste sulla base imponibile dell’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive, ed è pienamente in vigore dal mese di luglio scorso.

Il c.d. cuneo fiscale è il divario esistente tra il costo complessivo sostenuto dall’impresa per i lavoratori dipendenti e la retribuzione netta percepita dai lavoratori stessi. Il nuovo assetto normativo consente alle imprese ed ai professionisti di dedurre nuovi oneri connessi al costo del lavoro, finora indeducibili dall’imponibile IRAP, perseguendo anche la finalità di incrementare la capacità competitiva delle aziende e a promuovere l’incremento dell’occupazione stabile.

Diverse norme, succedutesi nel tempo, hanno cercato di agire sul cuneo fiscale, ammettendo la deducibilità per apprendisti e disabili, per personale impiegato nella ricerca e in presenza di incremento occupazionale.

La manovra autorizzata dalla Ue si distingue dalle precedenti, in quanto assume carattere stabile e generalizzato, consentendo deduzioni di importi più significativi che in passato.

 

La riduzione

Due sono le deduzioni previste:

-       Viene introdotta la possibilità di dedurre dall’imponibile IRAP un importo annuo di 5mila euro (10mila per i dipendenti impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campagna, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia) per ciascun dipendente a tempo indeterminato. Deduzione anche per i contributi previdenziali e assistenziali. Gli sconti si tradurranno, a regime, in un risparmio pari al 4,25% delle nuove deduzioni. In termini economici, il contribuente avrà il vantaggio fiscale di risparmiare dall’IRAP € 215,50 annui per ogni dipendente (€ 5.000 x 4,25%), elevati a € 425,00 annui per il Sud Italia solo per la parte della deduzione forfetaria.

-       Un secondo beneficio è previsto come deduzione (sempre come minor IRAP) sui contributi previdenziali e assistenziali, in media del 25% della retribuzione lorda. Se ad esempio questa è di 25mila euro annui, la deduzione è di 6.250 euro e il beneficio, in termini di minor imposta, di 265 euro annui (€ 25.000 x 25% = 6.250 x 4,25%).

-       Peraltro nei confronti di banche enti e società finanziarie è prevista una riduzione della deducibilità degli interessi passivi per la parte corrispondente al rapporto fra l’ammontare delle voci da 10 (cassa e disponibilità liquide) a 90 (adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica) dell’attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo e l’ammontare complessivo delle voci dell’attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130 (attività immateriali), comprensivo della voce 190 (capitale) del passivo assumendo le voci 110 (riserve tecniche a carico dei riassicuratori) e 120 (attività materiali) dell’attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base ai contratti di locazione finanziaria.

 

Chi ne può usufruire

Sono interessati dal taglio del cuneo fiscale tutti i contribuenti soggetti ad IRAP (imprese, società, professionisti), con l’eccezione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque e della raccolta e smaltimento rifiuti.

 

Da quando gli sconti

Il taglio del cuneo fiscale opera da febbraio 2007 al 50% e da luglio 2007 per il 100%, col conseguente ragguaglio ad anno.

Nei bilanci al 31/12/2007 si avrà il primo impatto in termini di minor oneri fiscali sul costo del lavoro, che si rifletterà sulla redazione del modello Unico 2008 e sui versamenti di tale anno.

 

Rideterminazione degli acconti di novembre

Le novità non hanno inciso sulla compilazione del modello Unico 2007, dato che le nome non interessano il periodo di imposta 2006, ma l’acconto IRAP 2007 in scadenza il prossimo 30 novembre potrà essere ridotto, rideterminando il reddito storico come se le nuove deduzioni fossero già in vigore nel 2006.

I contribuenti potranno cioè ridurre il valore della produzione esposto in Unico 2007 di quanto avrebbero dedotto sulla base dei costi sostenuti nel 2006, applicando retroattivamente gli sconti del cuneo fiscale; su questi importi applicheranno l’aliquota IRAP vigente per il 2006, scalando poi dall’acconto totale rideterminato quanto già versato come prima rata.

Per evitare duplicazioni è previsto che i nuovi sconti siano applicabili in alternativa alle precedenti deduzioni sul personale previste dalle diverse disposizioni di legge: apprendisti, disabili, contratti di formazione, attività di ricerca e sviluppo, contribuenti con redditi fino a 400mila euro, che scalano 2mila euro fino a 5 dipendenti.

 

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L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.

 

A cura di:

 

Dott. Alberto Bonfiglio                                                                                                                                              Dott. Emanuele Finaldi

 



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