CIRCOLARE INFORMATIVA[1]

 

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Milano, 31 marzo 2006

 

Novità 01 Marzo – 31 Marzo 2006

Si segnalano nel seguito le principali novità in materia fiscale e societaria d’interesse generale.

 

Applicazione degli IAS/IFRS ed effetti fiscali: Circolare dell'Abi 2

Autofatture: ammesso l'utilizzo del plafond IVA. 2

Disponibili gli elenchi dei soggetti destinatari del 5 per mille. 2

Rivalutazione e affrancamento di cui alla Legge n. 266/2005. 3

Corte di Giustizia UE: esenti IVA gli acconti per beni non individuati 3

Attività di revisione dei principi contabili nazionali: aggiornato dall'OIC il documento n. 30  3

Bene principale e pertinenze: stessa disciplina. 3

Criteri di individuazione delle PMI: indicazioni dalle Attività produttive. 3

Plusvalenze: tassabili se iscritte a bilancio. 4

Corte di Cassazione: indetraibilità dell'IVA per le società immobiliari 4

Scissioni non proporzionali: Parere. 4

Conflitto di interessi: precisazioni della Cassazione. 4

Deducibilità delle provvigioni agli agenti: Circolare Assonime. 5

Costi non capitalizzati e loro deduzione: Cassazione. 5

Trattamento fiscale applicabile al "marchio": Risoluzione. 5

Programmazione fiscale triennale: chiarimenti 6

Giustizia UE: determinazione della territorialità IVA. 6

Illustrate le novità del D.L. n. 203/05. 6

Compatibilità IRAP-IVA: nuova bocciatura dalla Corte di Giustizia UE. 6

Leasing immobiliare: deducibilità dei canoni anche per i contratti con durata superiore a 15 anni 7

Regime madre-figlie: chiarimenti 7

Compatibilità IRAP-IVA: prime contestazioni da Assonime e Dipartimento politiche fiscali 7

Detrazione 41%: pronto il modello per la comunicazione di inizio lavori 7

Autorimessa prima casa con IVA agevolata: Risoluzione. 8

Avviso di accertamento: valido il domicilio fiscale indicato in dichiarazione. 8

Circolare Assonime: alcune considerazioni sulla Finanziaria 2006. 8

Novità della riforma societaria alla voce di Patrimonio netto: analisi 8

Bonus PC: in Gazzetta il Decreto del Ministero dell'Innovazione. 9

La svalutazione artificiosa delle partecipazioni costituisce comportamento elusivo  9

 

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Applicazione degli IAS/IFRS ed effetti fiscali: Circolare dell'Abi

Con una Circolare datata 16 febbraio 2006, l'Abi ha fornito chiarimenti in merito agli effetti fiscali che conseguono al D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, quale fonte normativa modificativa del TUIR, avente efficacia nei confronti delle società che per obbligo o facoltà applicano, per il 2005, i principi contabili internazionali IAS/IFRS. In particolare, l'Associazione dopo aver ribadito le seguenti linee ispiratrici del legislatore:

·         tassazione basata sul risultato di bilancio (principio di derivazione);

·         principio della neutralità fiscale, per cui non si verificano penalizzazioni a seconda dell'applicazione o meno dei principi internazionali;

fornisce, tra l'altro, alcune precisazioni in ordine ai seguenti aspetti:

·         individuazione del reddito imponibile, come variabile costituita dal risultato di conto economico integrato dalle componenti iscritte a patrimonio netto in conseguenza dell'applicazione degli IAS/IFRS;

·         estensione dell'applicazione del metodo finanziario anche alle operazioni di financial lease;

·         deduzione degli oneri pluriennali (iscritti a conto economico come costo di esercizio) nell'arco di cinque esercizi.

 

Autofatture: ammesso l'utilizzo del plafond IVA

L'Agenzia delle Entrate, con Nota 15 febbraio 2006, prot. 26853, ha risposto ad Assonime in merito alla possibilità di utilizzo del plafond, da parte dell'esportatore abituale, in ipotesi di emissione di autofattura per acquisti da soggetti non residenti, ai sensi dell'art. 17, D.P.R. n. 633/1972.

Tale comportamento è corretto e non sanzionabile per l'acquisto di qualsiasi bene o servizio per il quale è ammessa la detrazione, ad eccezione di fabbricati ed aree edificabili.

A tal fine, le Entrate chiariscono che non è necessario l'invio di dichiarazione d'intento, poiché il destinatario risulterebbe essere lo stesso soggetto obbligato alla sua emissione.

 

Disponibili gli elenchi dei soggetti destinatari del 5 per mille

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.it - sono disponibili gli elenchi dei soggetti che hanno presentato domanda per la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; si tratta in particolare di:

·         associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, altre fondazioni e associazioni riconosciute;

·         università e soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica;

·         soggetti che svolgono attività di ricerca sanitaria.

 

 

Rivalutazione e affrancamento di cui alla Legge n. 266/2005

Con Risoluzione 21 febbraio 2006, n. 33, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 17, Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, nonché per l'affrancamento del saldo di rivalutazione. I nuovi codici tributo sono in particolare i seguenti:

·         "1811 - Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - articolo 1, comma 469, legge 23 dicembre 2005, n. 266";

·         "1812 - Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree fabbricabili - articolo 1, comma 473, legge 23 dicembre 2005, n. 266";

·         "1813 - Imposta sostitutiva relativa al saldo di rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 472, legge 23 dicembre 2005, n. 266".

 

Corte di Giustizia UE: esenti IVA gli acconti per beni non individuati

La Corte di Giustizia UE, con Sentenza 21 febbraio 2006, C-419/02, ha stabilito che sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA le somme versate in acconto di forniture di beni o servizi individuati in modo generico, in base ad un contratto dal quale l'acquirente può recedere unilateralmente.

L'art. 10, comma 2, VI Direttiva, dispone infatti che il presupposto d'imposta si realizza e l'IVA diventa esigibile, nel momento in cui la cessione del bene o la prestazione del servizio viene effettuata e in caso di pagamento di acconti prima del fatto generatore, occorre comunque che tutti gli elementi della futura cessione o prestazione siano conosciuti ed individuati.

 

Attività di revisione dei principi contabili nazionali: aggiornato dall'OIC il documento n. 30

Mercoledì 22 febbraio 2006, l'OIC ha approvato la revisione del Principio contabile nazionale n. 30 relativo ai Bilanci intermedi, per aggiornare lo stesso alle novità introdotte dalla riforma del diritto societario. È necessario ora attendere la sua definitiva approvazione, che avrà luogo in seguito ai pareri rilasciati dalle autorità competenti (Banca d'Italia, Isvap, Consob, Ministeri dell'Economia e della Giustizia), alle quali il documento è già stato inviato.

Merita evidenziare che con l'approvazione del Principio n. 30 in oggetto, si è conclusa l'attività di aggiornamento dei Principi contabili nazionali precedentemente emanati dalla CNDCeR.

 

Bene principale e pertinenze: stessa disciplina

Con Sentenza 17 febbraio 2006, n. 3516 la Cassazione ha ribadito che le pertinenze, anche in ambito tributario, come in quello civile, non hanno una propria autonomia, ma seguono in tutto e per tutto il regime della "cosa principale.

Nel caso di specie, i giudici hanno ammesso la legittimità della detrazione della quota di ammortamento di un terreno in quanto pertinenza dell'immobile, inscindibile dal capannone a cui è collegata.

 

Criteri di individuazione delle PMI: indicazioni dalle Attività produttive

Il Ministero delle Attività produttive ha reso disponibili sul proprio sito internet i primi chiarimenti e indicazioni sui criteri di determinazione della dimensione aziendale di piccole e medie imprese ai fini della concessione di aiuti e agevolazioni, aggiornati dal D.M. 18 aprile 2005 alla disciplina comunitaria.

In particolare, i chiarimenti riguardano l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (1° gennaio 2005) e la loro applicazione in presenza di imprese collegate e associate.

 

Plusvalenze: tassabili se iscritte a bilancio

Con Sentenza 20 gennaio 2006, n. 1132, la Corte di Cassazione ha affermato che per le plusvalenze dei beni di impresa, il momento impositivo nasce con la loro iscrizione in bilancio.  Nel caso di specie erano state registrate fatture di acquisto inesistenti. La Corte ha comunque applicato le norme che disciplinano la materia, in base alle quali le plusvalenze dei beni relativi all'attività di impresa costituiscono reddito se iscritte in bilancio.   L'aumento fittizio dei costi di acquisto, secondo i giudici, riduce la differenza tra il costo del bene e il prezzo della sua cessione, sottraendo in questo modo alla tassazione le plusvalenze effettive.

 

Corte di Cassazione: indetraibilità dell'IVA per le società immobiliari

Con Sentenza 17 febbraio 2006, n. 3518, la Corte di Cassazione ha stabilito che le società immobiliari che acquistano immobili destinandoli prima alla locazione e successivamente alla rivendita non hanno diritto ad ottenere il rimborso dell'IVA assolta in base all'art. 30, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.

Secondo la Corte infatti, tali immobili non possono essere considerati strumentali all'attività esercitata (compravendita immobiliare), ma oggetto della stessa, in quanto la rivendita del bene costituisce l'effettiva finalità dell'acquisto.  Allo stesso modo non spetta nemmeno il diritto alla detrazione, in quanto presupposto per l'esercizio dello stesso è l'inerenza del bene acquistato all'attività, da intendersi come strumentalità.

 

Scissioni non proporzionali: Parere

Con Parere 16 novembre 2005, n. 49, il Comitato consultivo per le norme antielusive ha ritenuto lecita la scissione parziale non proporzionale di un'azienda, in quanto giustificata da una più efficiente gestione delle attività originariamente svolte dalla scissa.

Le "valide ragioni economiche" richieste al fine di ritenere non elusiva un'operazione straordinaria, infatti, possono essere riconosciute quando, nell'ambito dello svolgimento di più attività, è dimostrata la necessità di svincolare la solidarietà passiva dell'una rispetto alle contingenze negative che coinvolgono l'altra.

 

Conflitto di interessi: precisazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione, con Sentenza 26 gennaio 2006, n. 1525, ha disposto l'annullamento per conflitto di interessi di un contratto stipulato tra una società ed un terzo, quando questo terzo contraente sia anche il rappresentante legale della società stessa.

La Corte, nella sentenza, ha altresì fornito alcune precisazioni sulle disposizioni da applicare per i contratti stipulati in presenza di conflitto di interessi.

In particolare, in mancanza di una delibera autorizzativa della stipulazione del contratto, si applica l'art. 2384 C.c. secondo il quale le limitazioni dei poteri di rappresentanza contenuti nello statuto non sono opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi abbiano agito a danno della società. Se la delibera è stata adottata, la norma applicabile è quella generale contenuta nell'art. 1394 C.c. per il quale il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi è annullabile solo se riconosciuto o riconoscibile dal terzo.

 

Deducibilità delle provvigioni agli agenti: Circolare Assonime

L'Assonime, con Circolare 3 marzo 2006, n. 10 ha fornito indicazioni sull'esercizio di competenza (per l'imputazione a bilancio e ai fini della deducibilità per la casa mandante) delle provvigioni riconosciute agli agenti, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 115/2005.

Secondo l'Assonime, se la conclusione del contratto con il cliente e la esecuzione della prestazione da parte dell'agente risultano ultimati in un periodo d'imposta precedente rispetto a quello di consegna del bene ordinato, la provvigione va imputata a bilancio e dedotta fiscalmente solo nell'esercizio in cui il ricavo viene rilevato.  Per l'imputazione del costo nella determinazione del risultato economico e dell'imponibile fiscale, è infatti necessario che venga rispettato il principio della correlazione fra costi e ricavi.

 

Costi non capitalizzati e loro deduzione: Cassazione

Con Sentenza 11 gennaio 2006, n. 377, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la deducibilità in un unico esercizio dei costi di impianto e di ampliamento nel caso in cui l'impresa non abbia capitalizzato gli stessi nel proprio bilancio.

Tale orientamento, che riconosce nel caso specifico l'inapplicabilità della deduzione per quote, appare in contrasto con l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, che richiedeva di riprendere a tassazione, in sede di dichiarazione dei redditi, l'80% dei citati costi, relativi all'adozione di una delibera di aumento del capitale sociale.

 

Trattamento fiscale applicabile al "marchio": Risoluzione

Con Risoluzione 16 febbraio 2006, n. 30, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle spese sostenute da un professionista per l'acquisto di un marchio. In particolare, sulla base degli artt. 53 e 54, TUIR, è stato disposto che il costo in esame costituisce:

·         onere deducibile per il professionista, secondo il principio di cassa;

·         reddito diverso, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, per il soggetto che concede la disponibilità del marchio.

 

Programmazione fiscale triennale: chiarimenti

Con Documento 7 marzo 2006, n. 4, la Fondazione Luca Pacioli ha illustrato il nuovo istituto della programmazione fiscale triennale con adeguamento degli imponibili per gli anni 2003 e 2004. Tra i vari chiarimenti forniti, nella Circolare viene evidenziato come in caso di adesione all'istituto da parte della società di persone, l'eventuale adeguamento degli imponibili e il versamento dell'imposta sostitutiva dovrebbe coprire anche il carico fiscale in capo ai soci persone fisiche relativamente ai redditi imputati per trasparenza dalla società.

 

Giustizia UE: determinazione della territorialità IVA

L'Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE ha presentato in data 7 marzo 2006 le proprie conclusioni in merito al procedimento C-106/05, relativo alle prestazioni mediche offerte da laboratori privati.   La questione mira principalmente a determinare le specifiche condizioni in base alle quali gli Stati membri possono esonerare tali prestazioni, quando rese, appunto, da strutture private. Secondo l'Avvocato esse, quando prescritte dal medico curante, possono farsi rientrare tra gli atti di cure mediche esenti ai sensi dell'art. 13, parte A, lett. b), VI Direttiva.

 

Illustrate le novità del D.L. n. 203/05

Con Circolare 13 marzo 2006, n. 10, l'Agenzia delle Entrate illustra le novità del D.L. n. 203/05 in materia di redditi d'impresa e di controlli.  In particolare, viene precisato che se la rivalutazione interessa quote di partecipazione e terreni per i quali si è già fruito di precedenti rivalutazioni, quanto già versato può essere chiesto a rimborso, ma non utilizzato in compensazione.  Altri chiarimenti riguardano:

·         le modifiche al regime della partecipation exemption;

·         i limiti di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria degli immobili non strumentali locati dalle imprese;

·         il leasing immobiliare;

·         il pro-rata patrimoniale e la verifica del requisito dell'ininterrotto possesso.

 

Compatibilità IRAP-IVA: nuova bocciatura dalla Corte di Giustizia UE

Martedì 14 marzo 2006, l'avvocato generale presso la Corte di Giustizia Ue ha nuovamente bocciato l'IRAP, nel procedimento avente ad oggetto la sua compatibilità con l'IVA.

La bocciatura è tuttavia avvenuta con riserva. Nelle nuove conclusioni, infatti, l'autorità ha disposto l'onere di verificare l'effettivo contrasto del tributo alla Sesta Direttiva Ue e la somiglianza sostanziale tra base imponibile IRAP e base imponibile IVA, mediante analisi di un campione rappresentativo di imprese assoggettate ad entrambe i tributi. Le conclusioni evidenziano, inoltre, che nel caso di abrogazione dell'imposta, non si avranno effetti retroattivi, se non il permanere del diritto di rimborso in capo ai contribuenti che abbiano presentato ricorso prima del 17 marzo 2005.

 

Leasing immobiliare: deducibilità dei canoni anche per i contratti con durata superiore a 15 anni

Fra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 13 marzo 2006, n. 10, sulle novità introdotte dal D.L. n. 203/05, si segnalano quelli relativi alle nuove regole di deducibilità dei canoni di leasing immobiliare, ammessa ora a condizione che i contratti abbiano durata almeno pari alla metà del periodo di ammortamento, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici.

In particolare, la Circolare precisa che nel caso in cui la metà del periodo di ammortamento superi i 15 anni, quest'ultima (15 anni) rappresenta anche la durata minima richiesta dalla norma per la deducibilità dei canoni di leasing, con la conseguenza che, nel caso di contratti di leasing di durata superiore a 15 anni, la deduzione è comunque consentita.

 

Regime madre-figlie: chiarimenti

Con Risoluzione 13 marzo 2006, n. 37, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni previste per i dividendi distribuiti da società appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, qualora vi sia interposta una società fiduciaria.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria dispone che anche in tale ipotesi trova applicazione il regime di esenzione da ritenuta alla fonte previsto dall'articolo 27 bis, comma 1,. D.P.R. n. 600/73 a favore del regime madre-figlie. Condizione necessaria per fruire dell'agevolazione è, tuttavia, l'obbligo in capo alla società fiduciaria di adempiere agli obblighi dichiarativi e di conservare la necessaria documentazione.

 

Compatibilità IRAP-IVA: prime contestazioni da Assonime e Dipartimento politiche fiscali

In merito alle Conclusioni tratte dall'avvocato generale dell'Unione europea relativamente all'IRAP, si sono recentemente espressi l'Assonime ed il Dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia. In particolare:

·         con recente informativa inviata alle aziende associate, l'Assonime consiglia di effettuare i pagamenti IRAP di prossima scadenza, fin tanto che non sia emessa la sentenza finale di incompatibilità del tributo con l'IVA;

·         il Dipartimento per le Politiche fiscali contesta invece la data del 17 marzo indicata nelle conclusioni come limite da verificare ai fini dell'ottenimento o meno del rimborso dell'IRAP versata.

 

Detrazione 41%: pronto il modello per la comunicazione di inizio lavori

Sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il modello e le relative istruzioni, per la comunicazione di inizio lavori. La comunicazione andrà effettuata ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 41% delle spese per lavori di recupero del patrimonio edilizio su immobili residenziali.

 

Autorimessa prima casa con IVA agevolata: Risoluzione

Con Risoluzione 17 marzo 2006, n. 39, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'applicabilità dell'IVA agevolata al 4% anche all'acquisto di materie prime ed alla stipula di contratti d'appalto finalizzati alla costruzione dell'autorimessa della prima casa.   Condizione necessaria per fruire dell'agevolazione fiscale è il soddisfacimento del vincolo pertinenziale; dimostrazione che costituisce onere del contribuente.

 

Avviso di accertamento: valido il domicilio fiscale indicato in dichiarazione

La Corte di Cassazione, con Sentenza 10 marzo 2006, n. 5358, ha affermato la validità, ai fini della notifica dell'avviso di accertamento, della variazione del domicilio fiscale indicata in dichiarazione dei redditi, pur in mancanza degli altri adempimenti previsti dalla legge.

Secondo i giudici, l'art. 60, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, disponendo che la variazione del domicilio fiscale in dichiarazione è atto idoneo alla notifica degli avvisi di accertamento, stabilisce implicitamente che questa vale anche in riferimento alla legittimazione a procedere dell'amministrazione tributaria territorialmente collegata al nuovo domicilio.  Inoltre, l'indicazione del domicilio in dichiarazione non può essere annullata in mancanza degli altri requisiti di legge richiesti per stabilire un nuovo domicilio fiscale.

 

Circolare Assonime: alcune considerazioni sulla Finanziaria 2006

Con Circolare 20 marzo 2006, n. 11, Assonime ha analizzato molte delle novità introdotte dalla Finanziaria 2006.   In particolare, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, Assonime ricorda che anche quest'anno il reddito imponibile è costituito dalla parte eccedente gli 8.000 euro (valore da considerare anche per Family area e no tax area) e che sono comunque loro applicabili le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Quindi, ad esempio, per la Svizzera il reddito va tassato nello Stato in cui è prodotto, mentre per Francia e Austria il reddito va tassato nello Stato di residenza del lavoratore.   Secondo Assonime, inoltre, dall'interpretazione della disposizione, emergerebbe che solo i genitori possono fruire della detrazione per le rette degli asili nido, e non gli altri parenti che comunque beneficiano della deduzione per onori di famiglia (es. nonni).

 

Novità della riforma societaria alla voce di Patrimonio netto: analisi

Con Circolare n. 6/2006, la Fondazione Luca Pacioli ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla riforma del diritto societario nella disciplina del bilancio d'esercizio. Oggetto di analisi sono, in particolare, le nuove informazioni che devono essere indicate in nota integrativa relativamente alle voci di patrimonio netto in termini di:

·         formazione;

·         utilizzazione;

·         distribuibilità;

·         origine.

Alla luce dei prospetti contenuti nel documento OIC n. 28, quale strumento di esposizione delle nuove informazioni, la Circolare fornisce inoltre un'esemplificazione circa le modalità di loro compilazione.

 

Bonus PC: in Gazzetta il Decreto del Ministero dell'Innovazione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2006, n. 67 il D.P.C.M., Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie 8 febbraio 2006 che dispone il riconoscimento di un contributo di euro 175,00 per l'acquisto di un personal computer per i giovani nati nel 1990.   Il contributo (sotto forma di sconto al momento dell'acquisto) vale per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data del 21 marzo 2006, data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta e per usufruirne è necessario presentare ai rivenditori aderenti all'iniziativa la lettera ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che appunto illustra l'iniziativa (la lettera può essere richiesta anche via internet, collegandosi al sito www.innovazione.gov.it).  Viene inoltre previsto un contributo di euro 100,00 per acquisire una certificazione sulle competenze di base nelle discipline informatiche.

 

La svalutazione artificiosa delle partecipazioni costituisce comportamento elusivo

Con Sentenza 21 marzo 2006, n. 41/1/06, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha considerato come elusivo, il comportamento di una S.p.a. che ha volutamente svalutato le proprie partecipazioni in un'altra società.  Nel caso di specie, una S.p.a. ha posto in essere varie operazioni, tutte conformi alla legge, che hanno portato alla riduzione del patrimonio della partecipata con conseguente svalutazione delle partecipazioni.

Secondo i giudici, il fatto che tutte queste operazioni si siano verificate in un breve lasso di tempo, come il progetto di fusione e la chiusura anticipata dell'esercizio della controllata, fanno presumere che queste fossero preventivamente indirizzate alla svalutazione delle partecipazioni. Inoltre, la complessità delle operazioni dimostrano come la S.p.a. conoscesse perfettamente la normativa in materia, non potendo quindi eccepire la difficoltà di interpretazione delle norme stesse.

 

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L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.

 

A cura di:

 

Dott.Paolo Bencardino
Dott.ssa Elisabetta De Lorenzi



[1] Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni ragionevole attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni particolare problema applicativo.