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CIRCOLARE INFORMATIVA[1] |
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Milano,
31 marzo 2006
Novità 01 Marzo – 31 Marzo
2006
Si segnalano nel seguito le principali novità in materia
fiscale e societaria d’interesse generale.
Applicazione degli IAS/IFRS ed effetti
fiscali: Circolare dell'Abi
Autofatture: ammesso
l'utilizzo del plafond IVA.
Disponibili gli
elenchi dei soggetti destinatari del 5 per mille.
Rivalutazione e
affrancamento di cui alla Legge n. 266/2005.
Corte di Giustizia
UE: esenti IVA gli acconti per beni non individuati
Attività di
revisione dei principi contabili nazionali: aggiornato dall'OIC il documento n.
30
Bene principale e
pertinenze: stessa disciplina.
Criteri di
individuazione delle PMI: indicazioni dalle Attività produttive.
Plusvalenze:
tassabili se iscritte a bilancio.
Corte di Cassazione:
indetraibilità dell'IVA per le società immobiliari
Scissioni non
proporzionali: Parere.
Conflitto di interessi:
precisazioni della Cassazione.
Deducibilità delle
provvigioni agli agenti: Circolare Assonime.
Costi non
capitalizzati e loro deduzione: Cassazione.
Trattamento fiscale
applicabile al "marchio": Risoluzione.
Programmazione fiscale
triennale: chiarimenti
Giustizia UE:
determinazione della territorialità IVA.
Illustrate le novità
del D.L. n. 203/05.
Compatibilità
IRAP-IVA: nuova bocciatura dalla Corte di Giustizia UE.
Leasing immobiliare:
deducibilità dei canoni anche per i contratti con durata superiore a 15 anni
Regime madre-figlie:
chiarimenti
Compatibilità
IRAP-IVA: prime contestazioni da Assonime e Dipartimento politiche fiscali
Detrazione 41%:
pronto il modello per la comunicazione di inizio lavori
Autorimessa prima
casa con IVA agevolata: Risoluzione.
Avviso di
accertamento: valido il domicilio fiscale indicato in dichiarazione.
Circolare Assonime:
alcune considerazioni sulla Finanziaria 2006.
Novità della riforma
societaria alla voce di Patrimonio netto: analisi
Bonus PC: in
Gazzetta il Decreto del Ministero dell'Innovazione.
La svalutazione
artificiosa delle partecipazioni costituisce comportamento elusivo
§§§§§§§
Con una Circolare datata 16 febbraio 2006, l'Abi ha fornito chiarimenti in merito agli effetti fiscali
che conseguono al D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, quale fonte normativa
modificativa del TUIR, avente efficacia nei confronti delle società che per obbligo o facoltà
applicano, per il 2005, i principi contabili internazionali IAS/IFRS. In particolare, l'Associazione dopo aver ribadito le
seguenti linee ispiratrici del legislatore:
·
tassazione basata sul risultato di bilancio (principio
di derivazione);
·
principio della neutralità fiscale, per cui non
si verificano penalizzazioni a seconda dell'applicazione o meno dei principi
internazionali;
fornisce,
tra l'altro, alcune precisazioni in ordine ai seguenti aspetti:
·
individuazione del reddito imponibile, come
variabile costituita dal risultato di conto economico integrato dalle
componenti iscritte a patrimonio netto in conseguenza dell'applicazione degli
IAS/IFRS;
·
estensione dell'applicazione del metodo finanziario anche
alle operazioni di financial lease;
·
deduzione degli oneri pluriennali (iscritti a conto
economico come costo di esercizio) nell'arco di cinque esercizi.
L'Agenzia delle Entrate, con Nota 15 febbraio 2006, prot. 26853, ha risposto ad Assonime in merito alla possibilità di
utilizzo del plafond,
da parte dell'esportatore abituale, in ipotesi di emissione di autofattura per
acquisti da soggetti non residenti, ai
sensi dell'art. 17, D.P.R. n. 633/1972.
Tale comportamento è corretto e non sanzionabile per l'acquisto di qualsiasi bene o servizio per il
quale è ammessa la detrazione, ad eccezione di fabbricati ed aree edificabili.
A tal fine, le Entrate chiariscono che non è necessario l'invio di
dichiarazione d'intento, poiché il
destinatario risulterebbe essere lo stesso soggetto obbligato alla sua
emissione.
Sul sito internet
dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.it - sono disponibili gli
elenchi dei soggetti che hanno presentato domanda per la destinazione, in base
alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche; si tratta in
particolare di:
·
associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di
promozione sociale, altre fondazioni e associazioni riconosciute;
·
università e soggetti che svolgono attività di ricerca
scientifica;
·
soggetti che svolgono attività di ricerca sanitaria.
Con Risoluzione 21 febbraio 2006, n. 33, l'Agenzia delle
Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, da effettuarsi con le modalità di
cui all'articolo 17, Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle imposte sostitutive dovute per la
rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, nonché per l'affrancamento del saldo di rivalutazione. I nuovi codici tributo sono in particolare i
seguenti:
·
"1811 - Imposta sostitutiva sulla
rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - articolo 1, comma
469, legge 23 dicembre 2005, n. 266";
·
"1812 - Imposta sostitutiva sulla
rivalutazione delle aree fabbricabili - articolo 1, comma 473, legge 23
dicembre 2005, n. 266";
·
"1813 - Imposta sostitutiva relativa al saldo
di rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 472, legge 23 dicembre 2005, n.
266".
La Corte di Giustizia UE,
con Sentenza 21 febbraio
2006, C-419/02, ha stabilito che sono
escluse dal campo di applicazione dell'IVA le somme versate in acconto di forniture di beni o
servizi individuati in modo generico, in
base ad un contratto dal quale l'acquirente può recedere unilateralmente.
L'art. 10, comma 2, VI Direttiva, dispone infatti che il presupposto d'imposta si
realizza e l'IVA diventa esigibile, nel momento in cui la cessione del bene o
la prestazione del servizio viene effettuata e in caso di pagamento di acconti prima del fatto generatore, occorre comunque che tutti gli elementi della futura cessione o
prestazione siano conosciuti ed individuati.
Mercoledì 22 febbraio 2006, l'OIC ha approvato
la revisione del
Principio contabile nazionale n. 30 relativo ai Bilanci intermedi, per aggiornare lo stesso alle novità introdotte dalla
riforma del diritto societario. È necessario ora attendere la sua definitiva
approvazione, che avrà luogo in seguito ai pareri rilasciati dalle autorità
competenti (Banca d'Italia, Isvap, Consob, Ministeri dell'Economia e della
Giustizia), alle quali il documento è già stato inviato.
Merita evidenziare che con l'approvazione del
Principio n. 30 in oggetto, si è conclusa l'attività di aggiornamento dei
Principi contabili nazionali precedentemente emanati dalla CNDCeR.
Con Sentenza 17 febbraio 2006, n. 3516 la Cassazione ha ribadito che le pertinenze, anche in ambito tributario, come in quello civile, non hanno una propria autonomia, ma seguono in tutto
e per tutto il regime della "cosa principale.
Nel caso di specie, i giudici hanno ammesso la
legittimità della detrazione della quota di ammortamento di un terreno in quanto
pertinenza dell'immobile, inscindibile dal capannone a cui è collegata.
Il Ministero delle Attività produttive ha reso disponibili sul proprio sito internet i primi chiarimenti e indicazioni sui criteri di determinazione della
dimensione aziendale di piccole e medie imprese ai fini della concessione di
aiuti e agevolazioni, aggiornati dal D.M.
18 aprile 2005 alla disciplina comunitaria.
In particolare, i chiarimenti riguardano l'entrata in vigore delle nuove
disposizioni (1° gennaio 2005) e la loro applicazione in presenza di imprese
collegate e associate.
Con Sentenza 20 gennaio 2006, n. 1132, la Corte di Cassazione ha affermato che per le plusvalenze dei beni di
impresa, il momento impositivo nasce con la loro iscrizione in bilancio. Nel caso di
specie erano state registrate fatture di acquisto inesistenti. La Corte ha
comunque applicato le
norme che disciplinano la materia, in base
alle quali le plusvalenze dei beni relativi all'attività di impresa
costituiscono reddito se iscritte in bilancio. L'aumento fittizio dei costi di acquisto, secondo i giudici, riduce la differenza tra il costo
del bene e il prezzo della sua cessione, sottraendo
in questo modo alla tassazione le plusvalenze effettive.
Con Sentenza 17 febbraio 2006, n. 3518, la Corte di Cassazione ha stabilito
che le società immobiliari che acquistano immobili destinandoli prima alla locazione e
successivamente alla rivendita non hanno diritto ad ottenere il rimborso
dell'IVA assolta in base all'art. 30,
comma 3, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.
Secondo la Corte infatti, tali immobili non possono essere considerati
strumentali all'attività esercitata
(compravendita immobiliare), ma oggetto della stessa, in quanto la rivendita
del bene costituisce l'effettiva finalità dell'acquisto. Allo stesso modo non spetta nemmeno il diritto alla
detrazione, in quanto presupposto per
l'esercizio dello stesso è l'inerenza del bene acquistato all'attività, da
intendersi come strumentalità.
Con Parere 16 novembre 2005, n. 49, il Comitato consultivo per le norme antielusive ha
ritenuto lecita la
scissione parziale non proporzionale di un'azienda, in quanto giustificata da una più efficiente gestione
delle attività originariamente svolte dalla scissa.
Le "valide ragioni economiche"
richieste al fine di ritenere non elusiva un'operazione straordinaria, infatti,
possono essere riconosciute quando, nell'ambito dello svolgimento di più
attività, è dimostrata la necessità di svincolare la solidarietà passiva dell'una rispetto alle
contingenze negative che coinvolgono l'altra.
La Corte di Cassazione, con Sentenza 26 gennaio 2006, n. 1525, ha disposto l'annullamento per conflitto di interessi
di un contratto stipulato tra una società ed un terzo, quando questo terzo
contraente sia anche il rappresentante legale della società stessa.
La Corte, nella sentenza, ha altresì fornito
alcune precisazioni sulle disposizioni da applicare per i contratti stipulati
in presenza di conflitto di interessi.
In particolare, in mancanza di una delibera autorizzativa della stipulazione del contratto, si applica l'art. 2384 C.c. secondo il quale le limitazioni dei poteri di
rappresentanza contenuti nello statuto non sono opponibili ai terzi, a meno che
non si provi che questi abbiano agito a danno della società. Se la delibera è stata adottata, la
norma applicabile è quella generale contenuta nell'art. 1394 C.c. per il quale il contratto concluso dal rappresentante
in conflitto di interessi è annullabile solo se riconosciuto o riconoscibile
dal terzo.
L'Assonime, con Circolare 3 marzo 2006, n. 10 ha fornito indicazioni sull'esercizio di competenza
(per l'imputazione a bilancio e ai fini della deducibilità per la casa
mandante) delle provvigioni
riconosciute agli agenti, alla luce dei
chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 115/2005.
Secondo l'Assonime, se la conclusione del
contratto con il cliente e la esecuzione della prestazione da parte dell'agente
risultano ultimati in
un periodo d'imposta precedente rispetto a
quello di consegna del bene ordinato, la provvigione va imputata a bilancio e
dedotta fiscalmente solo nell'esercizio
in cui il ricavo viene rilevato. Per l'imputazione del costo nella
determinazione del risultato economico e dell'imponibile fiscale, è infatti
necessario che venga rispettato il principio della correlazione fra costi e ricavi.
Con Sentenza 11 gennaio 2006, n. 377, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la deducibilità in un unico esercizio dei costi di impianto e
di ampliamento nel caso in cui l'impresa
non abbia capitalizzato gli stessi nel proprio bilancio.
Tale orientamento, che riconosce nel caso
specifico l'inapplicabilità della deduzione per quote, appare in contrasto con
l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, che richiedeva di riprendere a
tassazione, in sede di dichiarazione dei redditi, l'80% dei citati costi,
relativi all'adozione di una delibera di aumento del capitale sociale.
Con Risoluzione 16 febbraio 2006, n. 30, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in
merito al trattamento
fiscale da applicare alle spese sostenute da un professionista
per l'acquisto di un marchio. In
particolare, sulla base degli artt. 53 e 54, TUIR, è stato disposto che il
costo in esame costituisce:
·
onere deducibile per il professionista, secondo il
principio di cassa;
·
reddito diverso, ai sensi dell'art. 67, comma 1,
lett. l), TUIR, per il soggetto che concede la disponibilità del marchio.
Con Documento 7 marzo 2006, n. 4, la Fondazione
Luca Pacioli ha illustrato il nuovo
istituto della programmazione
fiscale triennale con adeguamento degli imponibili per gli anni 2003 e 2004. Tra i vari chiarimenti forniti, nella Circolare viene
evidenziato come in caso di adesione all'istituto da parte della società di persone, l'eventuale adeguamento degli imponibili e il
versamento dell'imposta sostitutiva dovrebbe coprire anche il carico fiscale in capo ai soci
persone fisiche relativamente ai redditi imputati per trasparenza
dalla società.
L'Avvocato generale presso la Corte di
giustizia UE ha presentato in data 7 marzo 2006 le proprie conclusioni in
merito al procedimento
C-106/05, relativo alle prestazioni mediche offerte da
laboratori privati. La questione mira principalmente a
determinare le specifiche
condizioni in base alle quali gli Stati
membri possono esonerare tali prestazioni, quando rese, appunto, da strutture
private. Secondo l'Avvocato esse, quando prescritte dal medico curante, possono farsi rientrare tra gli atti di cure mediche esenti ai sensi dell'art. 13, parte
A, lett. b), VI Direttiva.
Con Circolare 13 marzo 2006, n. 10, l'Agenzia delle Entrate illustra le novità del D.L. n. 203/05 in
materia di redditi d'impresa e di controlli. In particolare, viene precisato che se la
rivalutazione interessa quote di partecipazione e terreni per i quali si è già
fruito di precedenti rivalutazioni, quanto già versato può essere chiesto a rimborso, ma non
utilizzato in compensazione. Altri chiarimenti riguardano:
·
le modifiche al regime della partecipation exemption;
·
i limiti di deducibilità delle spese di manutenzione
ordinaria degli immobili non strumentali locati dalle imprese;
·
il leasing immobiliare;
·
il pro-rata patrimoniale e la verifica del
requisito dell'ininterrotto possesso.
Martedì 14 marzo 2006, l'avvocato generale
presso la Corte di Giustizia Ue ha nuovamente bocciato l'IRAP,
nel procedimento avente ad oggetto la sua compatibilità con l'IVA.
La bocciatura è tuttavia avvenuta con riserva. Nelle nuove conclusioni, infatti, l'autorità ha
disposto l'onere di verificare l'effettivo contrasto del tributo alla Sesta Direttiva Ue e la somiglianza sostanziale tra base imponibile IRAP e base imponibile IVA, mediante analisi di un campione rappresentativo di
imprese assoggettate ad entrambe i tributi. Le conclusioni evidenziano,
inoltre, che nel caso di abrogazione dell'imposta, non si avranno effetti
retroattivi, se non il permanere del diritto di rimborso in capo ai contribuenti
che abbiano presentato ricorso prima del 17 marzo 2005.
Fra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle
Entrate con la Circolare
13 marzo 2006, n. 10, sulle novità
introdotte dal D.L. n. 203/05, si segnalano quelli relativi alle nuove regole di deducibilità dei
canoni di leasing immobiliare, ammessa ora
a condizione che i contratti abbiano durata almeno pari alla metà del periodo
di ammortamento, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici.
In particolare, la Circolare precisa che nel
caso in cui la metà del periodo di ammortamento superi i 15 anni, quest'ultima (15 anni) rappresenta anche la durata minima
richiesta dalla norma per la deducibilità dei canoni di leasing, con la
conseguenza che, nel caso di contratti di leasing di durata superiore a 15 anni, la deduzione è
comunque consentita.
Con Risoluzione 13 marzo 2006, n. 37, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in
merito alle agevolazioni previste per i dividendi distribuiti
da società appartenenti a Stati
membri dell'Unione Europea, qualora vi sia
interposta una società fiduciaria.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria
dispone che anche in tale ipotesi trova applicazione il regime di esenzione da ritenuta alla fonte previsto dall'articolo 27 bis, comma 1,. D.P.R. n.
600/73 a favore del
regime madre-figlie. Condizione necessaria
per fruire dell'agevolazione è, tuttavia, l'obbligo in capo alla società
fiduciaria di adempiere agli obblighi dichiarativi e di conservare la
necessaria documentazione.
In merito alle Conclusioni tratte dall'avvocato generale dell'Unione
europea relativamente all'IRAP, si sono
recentemente espressi
l'Assonime ed il Dipartimento per le Politiche fiscali del ministero
dell'Economia. In particolare:
·
con recente informativa inviata alle aziende associate,
l'Assonime consiglia di effettuare i pagamenti IRAP di prossima
scadenza, fin tanto che non sia emessa la sentenza finale di
incompatibilità del tributo con l'IVA;
·
il Dipartimento per le Politiche fiscali contesta
invece la data del 17 marzo indicata nelle conclusioni come limite da verificare
ai fini dell'ottenimento o meno del rimborso dell'IRAP versata.
Sono disponibili sul sito internet
dell'Agenzia delle Entrate il modello e le relative istruzioni, per la comunicazione di inizio lavori. La comunicazione andrà effettuata ai fini della
fruizione della detrazione
IRPEF del 41% delle spese per lavori di
recupero del patrimonio edilizio su immobili residenziali.
Con Risoluzione 17 marzo 2006, n. 39, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'applicabilità dell'IVA agevolata al 4% anche all'acquisto di materie prime ed alla stipula di
contratti d'appalto finalizzati alla costruzione dell'autorimessa della prima casa. Condizione
necessaria per fruire dell'agevolazione fiscale è il soddisfacimento del vincolo pertinenziale; dimostrazione che costituisce onere del contribuente.
La Corte di Cassazione, con Sentenza 10 marzo 2006, n. 5358, ha affermato la validità, ai fini
della notifica dell'avviso di accertamento, della variazione del domicilio fiscale
indicata in dichiarazione dei redditi, pur in mancanza degli altri adempimenti
previsti dalla legge.
Secondo i giudici, l'art. 60, comma 1, lett. d), D.P.R.
n. 600/1973, disponendo che la variazione
del domicilio fiscale in dichiarazione è atto idoneo alla notifica degli avvisi
di accertamento, stabilisce implicitamente che questa vale anche in riferimento alla
legittimazione a procedere dell'amministrazione tributaria territorialmente
collegata al nuovo domicilio. Inoltre, l'indicazione del domicilio in
dichiarazione non può
essere annullata in mancanza degli altri
requisiti di legge richiesti per stabilire un nuovo domicilio fiscale.
Con Circolare 20 marzo 2006, n. 11, Assonime ha analizzato molte delle novità introdotte
dalla Finanziaria 2006. In
particolare, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, Assonime ricorda che
anche quest'anno il reddito imponibile è costituito dalla parte eccedente gli 8.000 euro (valore da considerare anche per Family area e no tax
area) e che sono
comunque loro applicabili le convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni. Quindi, ad esempio, per la
Svizzera il reddito va tassato nello Stato in cui è prodotto, mentre per
Francia e Austria il reddito va tassato nello Stato di residenza del
lavoratore. Secondo Assonime, inoltre, dall'interpretazione della disposizione,
emergerebbe che solo i
genitori possono fruire della detrazione per le rette degli asili nido, e non gli altri parenti che comunque beneficiano
della deduzione per onori di famiglia (es. nonni).
Con Circolare n. 6/2006, la Fondazione Luca Pacioli ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle novità
introdotte dalla riforma del diritto societario nella disciplina del bilancio
d'esercizio. Oggetto di analisi sono, in particolare, le nuove informazioni che devono essere
indicate in nota integrativa relativamente alle voci di patrimonio netto in termini di:
·
formazione;
·
utilizzazione;
·
distribuibilità;
·
origine.
Alla
luce dei prospetti contenuti nel documento OIC n. 28, quale strumento di
esposizione delle nuove informazioni, la Circolare fornisce inoltre
un'esemplificazione circa le modalità di loro compilazione.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2006, n.
67 il D.P.C.M., Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie 8
febbraio 2006 che dispone il
riconoscimento di un contributo
di euro 175,00 per l'acquisto di un personal computer per i giovani nati nel 1990. Il contributo (sotto forma di sconto al momento dell'acquisto)
vale per gli acquisti
effettuati entro un anno dalla data del 21 marzo 2006, data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta e per
usufruirne è necessario presentare ai rivenditori aderenti all'iniziativa la lettera
ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che appunto illustra
l'iniziativa (la lettera può essere richiesta anche via internet, collegandosi
al sito www.innovazione.gov.it).
Viene inoltre previsto un contributo di euro 100,00 per
acquisire una certificazione
sulle competenze di base nelle discipline informatiche.
Con Sentenza 21 marzo 2006, n. 41/1/06, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia
ha considerato come elusivo, il comportamento di una S.p.a. che ha volutamente
svalutato le proprie partecipazioni in un'altra società. Nel caso di specie, una S.p.a. ha posto in
essere varie operazioni, tutte conformi alla legge, che hanno portato alla riduzione del patrimonio della
partecipata con conseguente svalutazione delle partecipazioni.
Secondo i giudici, il fatto che tutte queste
operazioni si siano verificate in un breve lasso di tempo, come il progetto di
fusione e la chiusura anticipata dell'esercizio della controllata, fanno
presumere che queste fossero preventivamente indirizzate alla svalutazione delle partecipazioni. Inoltre, la complessità delle operazioni dimostrano come la S.p.a.
conoscesse perfettamente la normativa in materia, non potendo quindi eccepire la difficoltà di interpretazione delle
norme stesse.
§§§§§§§
L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.
A cura di:
Dott.Paolo Bencardino
Dott.ssa
Elisabetta De Lorenzi
[1] Le
circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni
ragionevole attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare
ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi
indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai
essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a
contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni
particolare problema applicativo.