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CIRCOLARE
INFORMATIVA[1] |
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Milano,
29 dicembre 2006
Novità 12 dicembre – 29 dicembre 2006
Si segnalano nel seguito le principali
novità in materia fiscale e societaria d’interesse generale.
Finanziaria 2007 : approvata e
pubblicata
Finanziaria 2007 : il
maxi-emendamento
Finanziaria 2007 : dal 1°
gennaio 2007 nuovo termine per la comunicazione di assunzione
Finanziaria 2007: addizionali
comunali
Finanziaria 2007: obbligo per
i condomini di effettuare una ritenuta del 4%
Finanziaria 2007: ricerca e
innovazione
Finanziaria 2007: cuneo
fiscale
Finanziaria 2007: finanza
locale dei Comuni
Finanziaria 2007: agevolate
fusioni, scissioni e conferimenti
Finanziaria 2007: per gli
immobili opzione per l'IVA in dichiarazione
Finanziaria 2007:
installazione di impianti a gpl o a metano
Finanziaria 2007: IRPEF
ridisegnata la curva
Finanziaria 2007: mediatori
immobiliari
Finanziaria 2007: pannelli
fotovoltaici
Finanziaria 2007: reverse
charge
Finanziaria 2007: revisioni
auto
Finanziaria 2007:
riqualificazione energetica degli edifici
Finanziaria 2007: ravvedimento
operoso anche per intermediari e CAF
Finanziaria 2007: rottamazione
auto
Finanziaria 2007: rottamazione
frigo e congelatori, luci e motori industriali, motocicli
Finanziaria 2007: scioglimento
agevolato
Finanziaria 2007: scontrino
parlante
Finanziaria 2007:
società non operative
Finanziaria 2007: società
per l’investimento immobiliare quotate
Finanziaria 2007: studi di
settore
Finanziaria 2007: tasse
automobilistiche
Finanziaria 2007: prestazioni
alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande
Finanziaria 2007: regime
fiscale dei Trust
Finanziaria 2007: zone franche
urbane
Finanziaria 2007:
compensazioni d’imposta
Nuovo codice Iva:
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE
Polizze vita e tassazione
delle prestazioni ricorrenti: Nota.
Basilea 2: la Banca d'Italia
proroga l'entrata in vigore del secondo pilastro
Riduzione di capitale soggetta
ad imposta fissa
Privacy: dati sensibili solo
con il consenso
Aiuti di stato: nuovo
regolamento della Commissione europea
Direttiva sul regime delle
società "madre-figlia": approvato il Decreto Legislativo di
recepimento
Agenzia delle Dogane:
presentato il nuovo Documento Amministrativo Unico (Dau)
Rimborsi IVA auto: pronte le
bozze del modello
Pubblicate le tabelle ACI per
l'anno 2007
Irap: chiarimenti sulle
deduzioni per costi di ricerca e sviluppo e assunzione disabili
Individuazione dei veicoli
assoggettati alle limitazioni fiscali
Legittimo l'accertamento
induttivo solo su alcuni prodotti
Regime agevolato delle nuove
iniziative: non rileva l'attività agricola
Studi di settore: firmato il
protocollo d'intesa tra governo e categorie
Avvocati: chiesto esonero
dagli obblighi antiriciclaggio
Agenzia del territorio:
indicazioni operative sul processo di decentramento catastale
Detrazione IVA sulle auto
aziendali: l'Italia autorizzata a chiedere l'applicazione del 40%
Obbligo telematico per le
dichiarazioni di transito e di esportazione: Circolare dalle Dogane
Cessione di terreni: i cinque
anni scattano dalla lottizzazione
Accertamento ICI: sospensione
necessaria se è contestata la rendita catastale
Irregolarità contabile
e accertamento induttivo: Cassazione
Condizioni per l'applicazione
dell'esenzione ICI agli ENC: Ordinanza della Corte Costituzionale
Condoni 2003: la Commissione
UE contesta all'Italia la rinuncia preventiva all'accertamento IVA
Rogatorie internazionali non
ammissibili ai fini fiscali
Case di riposo: prestazioni
riconducibili nell'attività istituzionale delle ONLUS
Ampliata la validità
dell'applicazione degli studi di settore: Cassazione
Credito
d'imposta per gli autotrasportatori: spetta agli intestatari dei veicoli
Obbligo
di adempimento dei debiti fiscali da parte di società fallite:
Cassazione
Detrazioni
interessi mutuo: è possibile l'autocertificazione
Cassazione: i terreni
inedificabili per legge beneficiano della valutazione automatica
Adesione alla UE di Bulgaria e
Romania: Nota delle Dogane illustra le misure transitorie
§§§§§§§
La legge 27.12.2006 n.296 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299,
Supplemento Ordinario n. 244,
Di seguito si segnalano alcune
novità.
Con
il maxi-emendamento al Disegno di Legge finanziaria su cui è
stato chiesto il voto di fiducia; fra le correzioni previste dai 1.360 commi si
segnalano:
·
la
cancellazione dell'imposta di successione nel caso di passaggio di azienda
da padre a figlio, a condizione che l'esercizio prosegua per almeno 5 anni;
·
in
materia di studi di settore, la preclusione per il Fisco di procedere ad
accertamenti analitico-induttivi nei confronti dei contribuenti congrui se
l'ammontare delle attività non dichiarate sia pari o inferiore al 40%
dei ricavi o compensi dichiarati, con un massimo di 50 mila euro;
·
l’attenuazione
delle nuove regole previste per le società di comodo;
·
la cancellazione l'obbligo di versamento anticipato al 27 dicembre 2006 della prima
rata della rettifica della detrazione per i contribuenti che si avvalgono
del nuovo regime della franchigia dell'IVA;
·
in
materia di IRPEF: nuove regole per la determinazione della detrazione
spettante per i figli in caso di coniugi separati o divorziati; previsione
di una maggiore detrazione per i lavoratori con contratto a tempo
determinato; possibilità per i Comuni di esentare
dall'addizionale i contribuenti con redditi bassi;
·
l’eliminazione
della retroattività al 2006 dell'aumento al 50% del valore del
fringe benefit, per l'uso di auto aziendali da parte dei dipendenti,
prevista dal D.L. n. 262/2006.
I
commi 1180 e ss., prevedono che dal 1° gennaio
·
obbligo
di comunicazione entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del
rapporto (giorno antecedente all'assunzione e non più entro cinque giorni
dalla stessa) e
·
estensione
dello stesso ai rapporti di co.co.co (anche a progetto) e tirocinio e rapporto
di associato in partecipazione.
·
modifica
della tassazione del reddito di lavoro dipendente ed assimilato con il
passaggio da un sistema basato su deduzioni d'imposta ad un sistema basato su detrazioni
d'imposta, con applicazione, se
più favorevole, delle aliquote edegli scaglioni di reddito vigenti al
31.12.2006 (comma 9);
·
modifiche
in materia di aliquote previdenziali per apprendisti, lavoratori
dipendenti e co.co.co.;
·
riforma della previdenza complementare attraverso il conferimento del TFR
ai fondi pensione (commi da
·
elevazione
al 50 per cento della percentuale utile alla determinazione del fringe
benefit per l'utilizzo dell'autovettura ad uso promiscuo a partire dal 1°
gennaio 2007 e non più dal 1° gennaio 2006.
Il comma 142 sblocca gli incrementi, che potranno arrivare
fino a un massimo dello 0,8% (precedentemente era lo 0,5 per cento), e
sarà percepita direttamente dai Comuni e le amministrazioni potranno
individuare esenzioni per particolari situazioni reddituali.
Il comma 43 introduce l’obbligo per il condominio,
quale sostituto d’imposta, di effettuare la ritenuta del 4% a titolo di
acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, anche sui
corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto.
Il comma 319 introduce la detrazione del 19%
dell’Irpef per i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
-
iscrizione
annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine per i ragazzi
fra i 5 ei 18 anni per un massimo di Euro 210;
-
canoni
di locazione per contratti stipulati o rinnovati da studenti universitari fuori
sede distanti almeno
-
spese
sostenute per badanti nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana (le spese su cui calcolare la detrazione non possono
superare Euro 2.100) se il reddito non supera Euro 40.000.
Il comma 280 introduce il credito d’imposta per
investimenti e costi sostenuti dalle imprese per ricerca e innovazione; il
credito è concesso per 3 anni, a decorrere dal periodo d’imposta
2007 e fino al periodo d’imposta 2009, nella misura del 10% dei costi
sostenuti. La misura è elevata al 15% se i costi di ricerca e sviluppo
sono riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di
ricerca.
I commi 266 e ss. contengono l’intervento per
favorire la competitività delle imprese, in particolare attraverso la
riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, operata intervenendo sulla disciplina
dell’Irap: la norma prevede la deducibilità dal valore della
produzione degli oneri sociali e di un importo forfettario per ciascun
lavoratore dipendente. Due le nuove deduzioni dalla base imponibile introdotte,
che riguardano solo i lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato. La prima deduzione riguarda i contributi assistenziali e
previdenziali a carico del datore di lavoro, la seconda consiste
nell'abbattimento forfettario della base imponibile per un importo pari a 5mila
euro, su base annua, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo d'imposta, importo che aumenta a 10mila euro per i
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni del Sud
Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia). La deduzione è alternativa a quella di 5mila euro.
L'agevolazione prevista per queste Regioni non può comunque superare i
limiti imposti dalla regola "de minimis". Le nuove deduzioni sono
alternative a quelle già vigenti nella normativa Irap (costi per il
personale addetto alla ricerca e sviluppo, deduzione di 2mila euro per un
massimo di 5 dipendenti per i soggetti passivi di minori dimensioni,
ecc…), fatta eccezione per i contributi Inail che mantengono un'autonoma
deducibilità. Le nuove deduzioni
devono essere autorizzate da Bruxelles in quanto misure selettive ai fini
della disciplina sugli aiuti di Stato (sono, infatti, esclusi dall'agevolazione
alcuni settori: bancario, finanziario, assicurativo e le cosiddette utilities).
I commi 195-196 prevedono che a decorrere dal 1° novembre 2007 i Comuni esercitano direttamente, anche
in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite
dal Dlgs 112/1998. E’ esclusa la possibilità di servirsi di
società private, pubbliche o miste pubblico-private.
Inoltre il comma 104 prevede che
nella dichiarazione dei redditi
presentata nell’anno 2007 nel quadro fabbricati sia indicato per ogni
immobile l’ammontare dell’Ici dovuta per l’anno precedente;
il comma 101 prevede
che nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2008 nel quadro
dei fabbricati dovranno essere indicati per ogni immobile i dati catastali, oltre all’importo dell’Ici
dovuta per l’anno precedente.
I commi 145 e ss. prevedono che i Comuni a decorrere dal
1° gennaio 2007 possano istituire una imposta
di scopo destinata alla parziale copertura (massimo 30%) delle spese per la
realizzazione di opere pubbliche individuate dai Comuni in un apposito
regolamento. Ciò sarà possibile per finanziare opere di trasporto
pubblico urbano, opere viarie, di arredo urbano, di risistemazione di parchi e
giardini, realizzazione di parcheggi pubblici, restauro, conservazione dei beni
artistici e architettonici, opere per nuovi spazi per eventi e attività
culturali allestimenti mussali e biblioteche, realizzazione e manutenzione di
opere di edilizia scolastica.
I commi 142 e ss.
introducono per il 2007 e 2008 un’agevolazione per le operazioni di
fusione, scissione e conferimenti fra terze parti, che consentono
l’iscrizione in bilancio dell’avviamento e/o di valori delle
immobilizzazioni immateriali fiscalmente rilevanti fino al massimo di Euro
Il comma 292,
prevede la possibilità di optare per l'applicazione dell'IVA
anche con riferimento alle locazioni e cessioni di immobili strumentali
poste in essere fra il 4 luglio 2006 e il 12 agosto 2006 (data di entrata
in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 223/2006). Si ricorda infatti che, la versione
originaria del D.L. n. 223/2006, in vigore dal 4 luglio 2006 e poi modificata
in sede di conversione, stabiliva per tali operazioni l'esenzione dall'IVA,
senza possibilità di opzione per l'applicazione dell'imposta; in base a
quanto previsto nel maxiemendamento, l'opzione potrà essere esercitata
nella dichiarazione annuale IVA dell'anno 2006.
I commi 237-238 autorizzano la spesa di 50 milioni di euro l’anno dal 2007 al 2009 per interventi finalizzati a incentivare l’installazione di impianti a Gpl o a metano su veicoli euro 0 o euro 1. Le misure della tassa automobilistica previste per autovetture e veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 1, euro 2, euro 3 o euro 4 non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a Gpl, a idrogeno. L’agevolazione di applica anche ai veicoli sui quali la doppia alimentazione venga installata successivamente all’immatricolazione.
I commi 6 e ss. prevedono che a decorrere dal 1°
gennaio 2007: sono rimodulati gli scaglioni di reddito e le corrispondenti
aliquote di tassazione. Cambiano anche le modalità di determinazione
dell’imposta con l’introduzione di apposite detrazioni. Fino a
15mila euro aliquota del 23%, da 15mila a 28mila 27%, da 28mila a 55mila 38%,
da 55mila a 75mila 41%, oltre 75mila si applica il 43 per cento. Le deduzioni
di lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi vengono
sostituite da un sistema di detrazioni. Introduzione, dunque, delle detrazioni
per carichi di famiglia e delle detrazioni per alcune categorie di redditi.
Detrazione di 800 euro a figlio, che sale a 900 per i figli che hanno meno di 3
anni. Le detrazioni sono aumentate di 220 euro per figli portatori di handicap.
La detrazione è ripartita al 50% fra i genitori o, previo accordo,
spetta a quello con il reddito più elevato. In caso di separazione
legale, annullamento o divorzio spetta, in mancanza di accordo, al genitore
affidatario. In caso di affidamento congiunto e in mancanza di accordo, la
detrazione è ripartita fra i genitori.
I commi 1324 e ss. Introducono il diritto alle detrazioni
per carichi di famiglia ai soggetti non residenti, limitatamente al triennio
2007-2009, individuando le condizioni e la documentazione necessaria per la
fruizione.
I commi 46 e ss. introducono l’obbligo solidale per
i mediatori immobiliari di registrare tutte le scritture private poste in
essere nell’ambito della propria attività. Aumenta la sanzione per
esercizio abusivo dell’attività di mediazione. Viene ribadito l’obbligo
per le parti in caso di cessione di immobile di dichiarare se si sono avvalsi
di un mediatore.
Il comma 350 prevede che nei regolamenti edilizi comunali
ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l’installazione
di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici
di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non
inferiore a 0,2 kw per ciascuna unità abitativa.
Il comma
Il comma 923 prevede l’aumento delle tariffe per le
revisioni di auto e moto, che interverrà tramite apposito decreto ministeriale;
rincareranno anche le pratiche svolte dalla motorizzazione per targhe, passaggi
di proprietà e immatricolazioni.
Il comma 344 prevede agevolazioni fiscali, sotto forma di
detrazione dall’imposta lorda, per interventi di adeguamento degli
edifici volti a garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico
(riduzione delle perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e
finestre, promozione del solare termico e di nuovi edifici con alti standard
energetici)fino al massimo di Euro 100.000 da ripartire in tre quote annuali.
Il comma
I commi 224 e ss. incentivano la riduzione dei veicoli
euro 0 ed euro 1 contributo massimo di 80 euro per la rottamazione, a fronte
della presentazione dell’apposito certificato. Chi effettua la
rottamazione senza riacquistare può anche avere il totale rimborso
dell’abbonamento al trasporto pubblico locale del Comune di appartenenza
per un anno. Chi a fronte della sostituzione di un veicolo euro 0 o euro 1 con
auto nuove immatricolate come euro 4 o euro
I commi 353 e
ss. Prevedono contributi per acquisti finalizzati a incrementare
l’efficienza energetica per la sostituzione di frigo e congelatori con
apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, per esercenti
attività di impresa del settore commercio che svolgono interventi di
efficienza energetica per l’illuminazione, per l’acquisto e la
sostituzione di motori industriali.
Il comma 236 prevede la rottamazione dei motocicli: dal
1° dicembre 2006 al 31 dicembre
I commi 111 e ss. prevedono la possibilità, per le
società non operative (di comodo) di deliberare lo scioglimento o la trasformazione in società semplice (entro il
31.05.2007) con assegnazione ai Soci persone fisiche (iscritti con titolo
avente data certa anteriore il 1°.11.2006) dei beni sociali (immobili e
altri beni) al valore normale, e con assolvimento delle imposte sul reddito
(Ires ed Irap) mediante un’imposta sostitutiva del 25%. Per gli immobili
il valore normale è considerato quello corrispondente al valore
catastale automatico, cui si applica inoltre l’imposta di registro
dell’1%, e non sono considerate cessioni ai fini dell’IVA.
Il comma 28 introduce lo scontrino parlante per la
deducibilità delle spese per medicinali, contenente la specificazione di
natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del
codice fiscale del destinatario. Fino al 31 dicembre 2007 l’indicazione
del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale
dal destinatario del farmaco.
Il comma 109 introduce nuove modalità di tassazione
in materia di società non operative (di comodo), le correzioni riducono
il peso dei ricavi presunti e del reddito minimo dal periodo 2006. Trai beni
rilevanti ai fini del computo dei ricavi e del conseguente reddito minimo
vengono comprese tutte le fattispecie di natura finanziaria con
possibilità di applicazione già dal periodo d’imposta 2006.
Vengono poi ridefiniti i coefficienti applicabili alle
varie tipologie di immobili con applicazione già dal periodo
I commi 119 e ss. introducono in Italia le società
per l'investimento immobiliare quotate (SIIQ), specializzate nel mercato delle
locazioni. Godranno di un regime fiscale agevolato con un'imposta sostitutiva
del 20% al posto dell'Ires e dell'Irap. Per la quota di utili che deriva
dall'affitto per uso abitazione l'aliquota scende al 15 cento.
I commi 13 e 14 prevedono la revisione e
l’aggiornamento degli studi di settore ogni tre anni dalla data di
entrata in vigore dello studio o da quella dell’ultima revisione, sentito
il parere della commissione di esperti. E’ prevista inoltre
l’introduzione di una nuova analisi di coerenza applicata a tutti gli
studi di settore.
I commi 78 e 79 prevedono, per i fratelli,
l’introduzione della franchigia di 100mila euro. Resta l'aliquota del 6%
sulla quota eccedente tale cifra. Per gli eredi disabili la franchigia sale a
1,5 milioni. Resta confermata la franchigia di 1 milione di euro per moglie e
figli (ciascuno), e l'aliquota del 4% per la parte eccedente. Per gli eredi che
non sono parenti vige l’aliquota dell'8% e nessuna franchigia. Per le
successioni o donazioni di aziende familiari (o pacchetto di controllo) che
passano di padre in figlio (o a parenti fino al terzo grado) non si paga la
tassa di successione a patto che l'erede di impegni a proseguire
l'attività per 5 anni.
I commi 321 e 322 prevedono aumenti del bollo delle
autovetture, gli aumenti sono scaglionati in base alle caratteristiche
inquinanti dei veicoli (da euro
I commi 304 e 305 introducono la
detraibilità dell’Iva relativa a prestazioni alberghiere ed alla somministrazione
di alimenti e bevande in occasione di convegni, congressi ed eventi simili; per
il 2007 la detrazione spetta nella misura del 50%.
I commi 74-76 introducono la tassazione in Italia dei
“Trust”, per cui si
attendono chiarimenti applicativi.
Il comma 357 prevede una detrazione Irpef pari al 20%
delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisto per
l’acquisto di apparecchi televisivi dotati di sintonizzatori digitali
integrati (massimo 200 euro), a condizione che si sia in regola con il
pagamento del canone Rai.
I commi 340 e ss. Hanno istituito zone franche urbane in
aree e quartieri degradati del Mezzogiorno, con particolare riguardo al centro
storico di Napoli, nelle quali favorire lo sviluppo economico e sociale anche
tramite interventi di recupero urbano. Istituito un Fondo, con una dotazione di
50 milioni di euro nel 2008 e nel 2009, per il cofinanziamento di programmi
regionali in queste aree. Le misure sono destinate ad aree di particolare
degrado ed esclusione sociale.
I commi 29 e ss. rendono più difficile e rischioso
per i contribuenti titolari di partita Iva utilizzare i crediti d’imposta
in compensazione. Al fine di contrastare l’indebito utilizzo di crediti
d’imposta in compensazione, se l’importo da compensare eccede i
10.000 euro, il contribuente dovrà entro il quinto giorno antecedente a
quello in cui intende effettuare la compensazione, trasmettere telepaticamente,
in via diretta o tramite intermediari abilitati, all’Agenzia delle
Entrate apposita richiesta preventiva di utilizzo dei crediti in compensazione.
Prima di agire il contribuente
dovrà attendere o la risposta negativa alla compensazione, oppure
la formazione del silenzio – assenso in mancanza di comunicazioni dopo
tre giorni dall’invio della richiesta. La norma prevede che questa
particolare procedura di richiesta preventiva diventerà definitiva solo dopo
l’emanazione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate. Inoltre è stato previsto una nuova fattispecie di reato tributario: l’indebito
utilizzo di crediti in compensazione per importi annui superiori a euro 50.000.
Altri approfondimenti e commenti nelle prossime Circolari
informative.
§§§§§§§
È stata pubblicata l’ 11 dicembre 2006,
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 347,
Con Nota n. 954-148814 del
Con un Documento, datato 14 novembre, pubblicato sul proprio
sito internet,
Con Sentenza 4 dicembre 2006, n. 25677,
Con il Provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 21.12.2006, è stato approvato lo schema di
certificazione unica Modello CUD 2007 con le relative istruzioni. Il nuovo modello accoglie le
novità legate al versamento dell'addizionale comunale che, come
previsto dalla Legge Finanziaria 2007, prevede un importo a titolo di acconto
ed un importo a titolo di saldo.
Risulta invece invariata rispetto allo scorso anno la parte
previdenziale, già semplificata dopo l'introduzione dell'Emens.
Con il Provvedimento del 23 novembre 2006, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006 il garante della privacy fornisce
ulteriori indicazioni in merito all'utilizzo dei dati personali dei
dipendenti. Il provvedimento in
questione fornisce le linee guida in merito al trattamento dei dati
personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di
lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati. In particolare il provvedimento ha
specificato come foto e curriculum dei dipendenti possano essere
pubblicati sulla rete aziendale solo previo consenso del lavoratore interessato
e come i provvedimenti disciplinari, a cui il dipendente è stato
sottoposto, non possano essere resi pubblici comunicandoli con un'affissione in
bacheca.
Nella giornata del 12.12.2006
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il
12.12.2006 il Decreto Legislativo che recepisce
L'Agenzia delle Dogane, con Circolare 11 dicembre 2006,
n. 45/D, ha illustrato la modalità di compilazione e le procedure di
invio del documento amministrativo unico, fornendo, inoltre, le tabelle
contenenti i relativi codici.
La revisione del Dau è stata necessaria in seguito alle
ultime modifiche in materia doganale introdotte dal Regolamento CE n.
2286/2003, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007.
Sono
state predisposte le prime bozze di modello da presentare entro il 15
aprile 2007 per la richiesta di rimborso dell'IVA (D.L. n. 258/2006,
così come modificato dalla Legge di conversione n. 278/2006). La bozza, alla quale dovrebbe
accompagnarsi un'apposita circolare, potrebbe richiedere l'indicazione,
per ciascun anno relativamente al quale si chiede il rimborso, dell'ammontare
delle spese per l'acquisto dei veicoli, delle riparazioni e del carburante,
il numero delle "pezze giustificative" (fatture, schede
carburante, ecc.), nonché la percentuale di inerenza (cioè
la misura in cui i beni sono stati utilizzati nell'ambito dell'attività
d'impresa o professionale). Per
quanto riguarda l'imposta rimborsabile va tenuto presente che:
·
è
relativa alle fatture d'acquisto emesse nel periodo che va dal 1°
gennaio 2003 al 13 settembre 2006, mentre per le fatture differite
dovrebbe prendersi in considerazione la data di consegna del bene;
·
consiste
nell'intero ammontare della detrazione non riconosciuta (salvo
opzione per il regime forfettario). Tuttavia, se l'IVA non detratta ha dato
luogo a maggiori deduzioni di costi ai fini delle imposte sui redditi
o dell'IRAP, le relative dichiarazioni vanno ricalcolate e le maggior
imposte così determinate vanno scomputate dalle somme chieste a
rimborso;
·
il
relativo diritto al rimborso segue la procedura ordinaria di cui all'art. 19,
comma 1, D.P.R. n. 633/1972 e pertanto va esercitato entro la dichiarazione
relativa al secondo anno successivo alla sua insorgenza.
La posizione dell’Agenzia
delle Entrate che tende a evidenziare l’obbligo del ricalcalo delle
dichiarazioni dei redditi 2003, 2004 e 2005 sembra eccessiva e dettata
unicamente dal desiderio di disincentivare la presentazione delle istanze delle
istanze di rimborso, in quanto con il suddetto rimborso il contribuente
rileverebbe una sopravvenienza attiva tassabile al momento della percezione
senza richiedere alcuna rettifica delle dichiarazioni già presentate !
Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, con il Comunicato
stampa del 7 dicembre
Sul Supplemento Ordinario n. 233 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del
12 dicembre 2006 è stato pubblicato l'aggiornamento delle tabelle
dei costi chilometrici ACI. Tali
tabelle, utili per la determinazione del fringe benefit in occasione della
concessione di un autoveicolo aziendale per uso promiscuo, devono essere
elaborate dall'Automobile Club d'Italia entro il 30 novembre e
pubblicate entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta
successivo. Ai sensi del comma 4,
articolo 51 del TUIR, per la quantificazione del fringe benefit e quindi della
base imponibile di autoveicoli, motocicli e ciclomotori che il lavoratore
può utilizzare per uso promiscuo, occorre fare riferimento ad un valore
convenzionale determinato assumendo, dopo le recenti modifiche, il 50 per
cento del costo chilometrico di esercizio stabilito dall'ACI moltiplicato per
una percorrenza convenzionale annua di
L'Agenzia delle entrate con le Risoluzioni n. 138/E e n. 139/E,
pubblicate il 13 dicembre 2006, analizza l'art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs.
n. 446/1997, che regolamenta le agevolazioni per chi sostiene costi per dipendenti
disabili o addetti alla ricerca e sviluppo. Per quanto riguarda le deduzioni per
disabili, viene stabilito che è ininfluente la natura del contratto
(a tempo determinato, indeterminato, a progetto, tirocinio) purché venga
fatta rilevare nello stesso la condizione di minorazione del
lavoratore. Analogamente è
stato chiarito che anche le agevolazioni per i costi sostenuti per il personale
addetto alla ricerca e sviluppo sono applicabili indipendentemente dal
tipo di contratto stipulato con il lavoratore (anche nel caso di
distaccamento).
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2006,
n. 2006, n. 286, il Provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate, in
attuazione dell'articolo 35, comma 11, Decreto Legge n. 223/2006, ha
individuato i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione,
risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto
privato di persone. Si ricorda
che ai veicoli che soddisfano i requisiti di cui al Provvedimento, si rendono
applicabili, già per l'esercizio 2006, le limitazioni fiscali
dettate per gli autoveicoli non strumentali, sia ai fini reddituali sia ai fini
IVA.
Con Sentenza 4 dicembre 2006, n.
25684,
interpretazione estensiva sugli elementi
utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria
per procedere all'accertamento
induttivo. Nel caso di
specie, una società contestava la rettifica della dichiarazione dei
redditi a seguito di accertamento induttivo basato su gravi incongruenze tra le
fatture di acquisto contabilizzate ed i prezzi di alcuni prodotti e anche in base all'applicazione degli
studi di settore. Secondo la società, non è sufficientemente
attendibile una media aritmetica relativa a tutti i prodotti prendendone in
considerazione, però, solo alcuni. In merito agli elementi
utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria,
L'Agenzia delle Entrate ha fornito, con Risoluzione 14
dicembre 2006, n. 140, chiarimenti sull'applicazione del regime fiscale
agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali ai contribuenti che, nel
triennio precedente, hanno esercitato un'attività agricola. L'Amministrazione afferma che chi
esercita un'attività agricola, nei limiti dell'art. 32, TUIR,
può in qualsiasi momento beneficiare delle agevolazioni in commento.
Questo perché, ai sensi dell'art. 13, Legge n. 388/2000, sono esclusi solo
coloro che, nel triennio precedente, hanno percepito redditi di lavoro autonomo
o d'impresa, e non anche chi ha percepito redditi agrari.
Il
ministro dello Sviluppo economico e il viceministro dell'Economia
hanno firmato ieri un importante protocollo con i rappresentanti di Confcommercio,
Confesercenti, Confartigianato, Cna e Casartigiani. Con questo accordo, che aggiorna
quello sottoscritto nel 1996, il Governo, già a partire dalla
Finanziaria 2007, si impegna a:
·
superare
la valenza fiscale dello scontrino attuando un sistema telematico di
comunicazione dei corrispettivi;
·
introdurre
un premio sull'accertamento induttivo per i soggetti congrui e coerenti;
·
innalzare
a 7,5 milioni di euro il limite dei ricavi per l'applicazione degli studi;
·
prevedere
criteri di affinamento degli indici di territorialità;
·
favorire
la neutralità fiscale dei trasferimenti a titolo gratuito delle aziende
tra familiari e soci;
·
rendere
disponibili la banca dati sugli studi in possesso dell'Amministrazione
finanziaria;
·
sostenere
il sistema delle micro, piccole e medie imprese, con incentivi allo sviluppo, e
all'innovazione.
In
data 14 dicembre
L'Agenzia del territorio con Circolare n. 7 del 15 dicembre
Rispondendo ad apposita richiesta presentata dall'Italia,
Con Circolare 12 dicembre 2006, n.
Con Sentenza 1° dicembre 2006, n. 25611,
Con Sentenza 11 dicembre 2006, n. 26380,
Con Sentenza 6 settembre 2006, n. 19209,
Con Ordinanza n. 429 del 2006,
Con Sentenza n. 108/08/06, depositata il 3 ottobre 2006,
L'Agenzia
delle Entrate, con Risoluzione 21 dicembre 2006, n. 146/E, ha chiarito
quali sono le prestazioni riconducibili nell'attività istituzionale
delle ONLUS che gestiscono case di riposo; secondo l'Amministrazione
finanziaria rientrano in questa categoria:
·
le
prestazioni rese ad anziani che corrispondono una quota della retta inferiore
al 50% della retta stessa;
·
le
prestazioni assistenziali e socio-sanitarie rese a soggetti anziani in
condizione di non autosufficienza riconosciuta e documenta come grave.
Questa risoluzione si ricollega alla Circolare n.
48/2004, che detta i criteri per la verifica della prevalenza nel raffronto
tra attività istituzionali e attività connesse.
Con
Sentenza 15 dicembre 2006, n. 26919,
·
effettuano
attività all'ingrosso;
·
e,
contestualmente, presentano contabilità aziendale sistematica e
regolare.
La conclusione dei giudici, che costituisce una nuova
estensiva interpretazione dell'articolo 39, D.P.R. n. 600/1973, consente
pertanto al Fisco di applicare gli studi di settore anche in presenza di
contabilità regolare, ed addirittura di rettificare il reddito della
società all'ingrosso applicando lo strumento di accertamento elaborato
per le società al minuto.
L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 22
dicembre 2006, n.
Con Sentenza 1° dicembre 2006, n.
25606,
Con Risoluzione 22 dicembre 2006, n.
I giudici della Corte di Cassazione, con Sentenza
15 dicembre 2006, n. 26924, hanno fornito chiarimenti in merito al trattamento
tributario di terreni inedificabili.
Trattavasi, nel caso in esame, di un terreno, situato all'interno del
perimetro urbano, nel quale era sostanzialmente vietata la realizzazione
di qualsiasi nuova costruzione, ai sensi dell'art. 4, comma 8, Legge n.
10/1977. I giudici hanno sancito
che ai fini INVIM e dell'imposta di registro, il terreno deve essere
considerato agricolo e pertanto risulta applicabile il sistema di
valutazione automatica di cui all'art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986.
L'Agenzia delle Dogane,
con Nota 27 dicembre 2006, n. 3393 illustra il contenuto del documento
TAXUD/1661/2006 del 7 dicembre 2006, predisposto dai Servizi Comunitari, in
vista dell'allargamento dell'Unione europea alla Bulgaria e Romania, dal 1°
gennaio 2007, contenente le misure transitorie da osservare per tutte le
operazioni doganali iniziate prima del 1° gennaio 2007 e che
termineranno ad adesione avvenuta, dopo il 1° gennaio 2007. Con
§§§§§§§
L’elaborazione dei testi,
anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche
responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può
essere considerata consulenza specifica.
A cura di:
Dott.
Alberto Bonfiglio
Dott.Elisabetta
De Lorenzi
Dott.
Paolo Bencardino
[1] Le circolari ai clienti sono
bollettini informativi predisposti con ogni ragionevole attenzione da personale
qualificato, con l’obiettivo di illustrare ai destinatari le principali
novità fiscali o legislative. Essendo quindi indirizzate ad
un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai essere
considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a contattare lo
Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni particolare
problema applicativo.