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CIRCOLARE INFORMATIVA[1] |
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Milano, 12 gennaio 2006
Ad integrazione di quanto sinteticamente evidenziato
nella Circolare Informativa del 19 dicembre 2005 (periodo 26 novembre – 16
dicembre 2005), relativa a novità in materia fiscale e societaria d’interesse
generale, si propone, di seguito, una schematica rappresentazione delle
principali novità contenute nel Decreto Correttivo dell’Ires (D. Lgs. n.
347/2005).
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SOCIETÀ DI
PERSONE ð |
· Recesso · Esclusione · Riduzione
del capitale · Liquidazione |
· Il decreto correttivo qualifica come
reddito di partecipazione, e quindi come reddito d’impresa tassabile per
competenza, quanto percepito dal socio all’atto del recesso, liquidazione,
ecc… · Tale reddito è determinato ai sensi
dell’art. 47, c. 7 Tuir, in quanto compatibile. |
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REDDITI DI CAPITALE ð REDDITI DI CAPITALE ð |
Titoli esteri Associazione in partecipazione con apporto di capitale |
· Ai fini dell’assimilazione alle azioni, è
stata introdotta l’identità di trattamento per i titoli esteri di equity e
per quelli di finanziamento, laddove la loro remunerazione sia costituita
totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società
emittente e nello Stato estero di residenza del soggetto emittente sia
prevista la totale indeducibilità della remunerazione medesima dal reddito. · In sostanza, deve essere verificato, nella
legislazione estera, l'effettivo trattamento di tale remunerazione come
dividendo. · Per uniformità di trattamento, la medesima
disciplina riservata agli utili derivanti da partecipazioni estere è estesa
alle associazioni in partecipazione in cui l’associante è non residente. · La remunerazione percepita dall’associato è
assimilata all’utile, a condizione che la stessa sia totalmente indeducibile
nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza
dell’associante e tale indeducibilità risulti da una dichiarazione di
quest’ultimo o da altri elementi certi e precisi. · Se l’associante risiede in Stati o
territori o fiscalità privilegiata, la remunerazione corrisposta concorre
integralmente alla formazione del redito. · Ai fini dell’individuazione del patrimonio netto
per valutare il superamento delle percentuali previste al fine di configurare
il contratto di associazione in partecipazione “qualificato“ o “ non
qualificato”, si deve fare riferimento al patrimonio netto contabile
risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto di associazione in partecipazione. · La definizione ha valore ai fini della
determinazione delle imposte sia sulle plusvalenze, sia sui proventi. |
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REDDITI DI ALLEVAMENTO ð |
Ragguaglio all’anno |
· La norma che dispone il ragguaglio
all’anno, per questioni di coordinamento, è stata spostata dall’art. 76, c. 3
Tuir all’art. 56, c. 5 Tuir. |
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IRAP ð |
Trasferimento neutrale dei beni infragruppo Pro-rata patrimoniale e Thin Cap Trasparenza e consolidato |
· Le plusvalenze realizzate in regime di
neutralità fiscale ai fini Ires, a seguito della cessione di beni infragruppo
tra società partecipanti al consolidato nazionale, sono irrilevanti anche ai
fini Irap, al fine di evitare il doppio binario sui valori fiscali di detti
beni. · È estesa la non applicazione della
disciplina Ires a quella Irap con riferimento ai nuovi istituti del pro-rata
patrimoniale e della thin capitalization, per esigenze di
semplificazione al pari di quelle relative al pro-rata generale.
Conseguentemente, le disposizioni volte ad individuare la quota parte di
interessi indeducibili ai fini Ires a seguito della determinazione del pro
rata patrimoniale e dell’applicazione della thin capitalization (in
quest’ultimo caso, con correlata riqualificazione in dividendi) non operano
ai fini Irap: gli interessi passivi, ove rilevanti ai fini Irap, permarranno
deducibili e gli interessi attivi non subiranno la riqualificazione a
dividendi operata, invece, ai fini Ires. · Le disposizioni previste in materia di
riallineamento dei valori fiscali a quelli civili nei casi, rispettivamente,
di trasparenza societaria e di consolidato nazionale, non operano ai fini
Irap. |
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PARADISI FISCALI ð PARADISI FISCALI ð |
Capital gain Associazione in partecipazione con apporto di capitale Imposta sostitutiva Titoli similari alle azioni Risparmio gestito |
· Le plusvalenze realizzate mediante cessione
di partecipazioni, titoli e strumenti finanziari emessi da società residenti
in Paesi o territori a fiscalità privilegiata sia “qualificate”, sia “non
qualificate” ma i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati,
concorrono alla formazione del reddito nel loro intero ammontare e
sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze computate anch’esse in
misura integrale. · Resta ferma la possibilità per il
percettore di acquisire un interpello positivo al momento del realizzo che
dimostri il rispetto dei requisiti che consentono l’applicazione della
disciplina ordinaria del capital gain prevista per le plusvalenze “qualificate”
e “non qualificate”. · La tassazione integrale della
plusvalenza si applica anche alle cessioni di contratti di associazione in
partecipazione con associanti non residenti, in assenza delle condizioni
previste. · Medesima tassazione si applica, altresì, ai
suddetti contratti stipulati con società residenti in un Paese indicato nella
black list, a prescindere dalla circostanza che i titoli della
controparte non residente siano o meno negoziati in mercati regolamentati. · Per il necessario coordinamento è prevista
l’esclusione dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le
plusvalenze realizzate con riguardo a partecipazioni “non qualificate” in
società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli
non sono negoziati in mercati regolamentati, salva dimostrazione dei
requisiti richiesti con interpello positivo. · Rimane, pertanto, valida l’applicazione
dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze relative a partecipazioni “ non
qualificate” diverse da quelle di cui sopra. · Il riferimento alle plusvalenze da
partecipazioni deve intendersi riferito anche alle plusvalenze relative a
titoli similari alle azioni; si è garantita, per coerenza, l’estensione anche
ai contratti di associazione in partecipazione. · Sono state apportate delle modifiche alla
disciplina del c.d. regime del “risparmio gestito”. Tale modifica è volta ad
escludere la possibilità di optare per il citato regime laddove siano
conferite partecipazioni “non qualificate” in società residenti in Paesi o
territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in
mercati regolamentati, salva la dimostrazione, al momento del conferimento,
di un interpello positivo da parte dell’Amministrazione Finanziaria. |
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CONFERIMENTI AZIENDALI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI ð |
Conferimento unica azienda |
· Nel caso di conferimento dell’unica azienda
in una società, avvenuto entro il 31.12.2003, e successiva realizzazione di
una plusvalenza, per cessione della partecipazione avvenuta dall’1.01.2004,
si applica la disciplina del capital gain. · Tassazione del 40% della plusvalenza, ad
aliquota progressiva Irpef. |
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TRASFERIMENTO RESIDENZA ALL’ESTERO ð |
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· Sono state apportate alcune modifiche
all'art. 166 del Tuir in tema di trasferimento di residenza all'estero. In
particolare, a seguito delle correzioni intervenute le regole ivi contenute
si applicano a tutti i soggetti che esercitano imprese commerciali e che
perdono la residenza ai fini delle imposte sui redditi. La versione
previgente del Tuir - per un mero errore - non considerava nell'ambito
soggettivo gli enti non commerciali e le società di persone ancorché, queste
ultime, fossero indirettamente ricompresse per il richiamo alla tassazione
separata di cui al c. 3 del medesimo art. 166. · Per le imprese individuali e le società di
persone si applicano le disposizioni in materia di tassazione separata per le
cessioni d’azienda e per la liquidazione della società. · Si è provveduto, inoltre, ad eliminare il
riferimento alla “sede” ovunque contenuto in quanto si ritiene possa
considerasi “assorbito” dal riferimento alla residenza. |
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CONSOLIDATO NAZIONALE ð CONSOLIDATO NAZIONALE ð |
Soggetti non residenti Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero Unificazione Termini Trasferimento neutrale infragruppo dei beni Responsabilità |
· È stata definita in maniera più precisa
l’individuazione dei soggetti non residenti che possono accedere al
consolidato, quali enti o società controllanti, per lo svolgimento di
un’attività d’impresa esercitata nel territorio dello Stato italiano per il
tramite di una stabile organizzazione alla quale le partecipazioni fossero
effettivamente connesse. · Si stabilisce, in sostanza, che è
sufficiente che le partecipazioni risultino dal patrimonio, e quindi dalla
contabilità della stabile organizzazione, evitando così di ingenerare il
dubbio che occorresse anche il requisito funzionale tra l’attività della
stabile organizzazione e delle proprie partecipate. · La modifica mira a precisare la
determinazione del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero,
chiarendo che lo stesso è effettuato “per company” a prescindere dalla
presenza nello stesso Stato estero di più redditi prodotti da più società
partecipanti al consolidato nazionale. · Nei casi di interruzione o di mancato
rinnovo della tassazione di gruppo, il diritto al riporto dell’eventuale
eccedenza compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all’estero e
non già al consolidante come, invece, risultante in precedenza. · Prevista la coincidenza dei termini per
l’esercizio dell’opzione per il consolidato con quelli previsti per il
versamento del 1° acconto Ires in modo da eliminare o ridurre sensibilmente
la possibilità che, per il 1° esercizio di tassazione di gruppo, il
versamento del 1° acconto sia effettuato in modo separato. · Il cedente che realizza la plusvalenza non
opera la variazione in diminuzione nella sua dichiarazione dei redditi, in
quanto la stessa è “neutralizzata” dal consolidante in sede di rettifiche di
consolidamento nella dichiarazione dei redditi del
consolidato. · Conseguentemente, nel caso in cui il
cedente abbia perdite pregresse ante consolidato compensa le stesse anche con
la plusvalenza realizzata, trasferendo al consolidato un reddito che, di
fatto, è già diminuito dell’importo della predetta
plusvalenza utilizzata a compensazione delle perdite pregresse. Il
consolidante, poi, opera la variazione in diminuzione. · In sostanza, da un lato, la plusvalenza è
ridotta fino ad essere eventualmente azzerata per effetto dell’utilizzo delle
perdite pregresse; dall’altro, il consolidante effettua un’ulteriore
diminuzione del reddito per effetto della variazione in diminuzione operata
in sede di rettifiche di consolidamento con la possibilità, tra l’altro, di
generare un’ipotesi di “refreshing” delle perdite, laddove il
risultato di gruppo sia negativo. La modifica, pertanto, appare necessaria
come correttivo al sistema e non come disposizione antielusiva. · L’accertamento contenente anche gli aspetti
liquidatori del tributo rettifica la dichiarazione dei redditi del
consolidato ed è emanato dall’ufficio territorialmente competente in base al
domicilio fiscale del consolidante. · Sembra, quindi, più appropriata
l’inversione della responsabilità solidale, nel senso che le singole
controllate sono solidalmente responsabili con la controllante per le
maggiori imposte riferite al proprio reddito e non viceversa. |
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RIPARTIZIONE DI RISERVE DI CAPITALE ð |
Importo assoggettato a tassazione Comunicazione del socio |
· Il differenziale tra restituzione di
capitale e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione che
eventualmente si configura nelle ipotesi di cui all’art. 47, cc. 5 e 7 Tuir
si qualifica come plusvalenza tassabile. Tale disposizione è “confermativa”
dell’interpretazione precedentemente fornita dall’Agenzia delle Entrate. · Costituisce utile da partecipazione
l’importo eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione
corrisposto ad un socio persona fisica nel caso di: - recesso, reclusione,
riscatto delle quote, riduzione del capitale esuberante o liquidazione della
società, ovvero - ripartizione di riserve o
fondi costituiti con sovrapprezzo azioni o quote, versamenti a fondo perduto
o in conto capitale. · Pertanto, nel caso di socio detentore di
una partecipazione non qualificata, la società deve operare una ritenuta a
titolo d’imposta del 12,50% applicata: - solo sulle somme
eccedenti il costo della partecipazione, se il socio comunica alla società il
costo fiscalmente riconosciuto; - sull’intera somma
corrisposta in assenza di comunicazione. |
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PARTICIPATION EXEMPTION ð |
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· In caso di trasferimento delle
partecipazioni da un comparto all’altro, per individuare le azioni cedute per
prime e, quindi verificare, se e in quale misura tale differenziale possa
essere considerato plusvalenza esente, si applica il criterio LIFO a ciascun
comparto (e non all’intero pacchetto di partecipazioni). · Si conferma che l’esenzione sulle
plusvalenze si applica - sussistendone le condizioni - anche in caso di
assegnazione ai soci e destinazione a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa di strumenti finanziari similari alle azioni e che le stesse
sono realizzate e “determinate” ai sensi dell’art. 86 Tuir. · L’esenzione derivante dalla cessione di un
contratto di associazione in partecipazione compete laddove la remunerazione
sia indeducibile nel Paese estero e ciò risulti da una dichiarazione
dell’associante o da altro elemento certo e preciso. |
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CONSOLIDATO MONDIALE ð |
Comunicazione Agenzia Entrate |
· È introdotto l’obbligo della comunicazione,
all’Agenzia delle Entrate, dell’opzione per il regime del consolidato
mondiale al pari di quanto già previsto per i regimi di consolidato nazionale
e di trasparenza delle società di capitali. La modifica, pertanto, risponde
ad esigenze di sistema e di controllo. |
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IMPRESE MARITTIME ð |
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· Le cessioni di beni e servizi fra le
società in regime di tonnage tax e le altre imprese sono soggette alla
disciplina sul valore normale anche se avvengono tra soggetti residenti nel
territorio dello Stato. L’applicazione del valore normale non implica,
comunque, il venir meno dei principi di determinazione forfetaria del reddito
fissati dall’articolo 156 del Tuir. |
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ENTI NON COMMERCIALI ð |
Dividendi |
· Mediante una norma di coordinamento si
chiarisce che il regime dei dividendi previsto dagli artt. 47 e 59 del Tuir
si applica anche agli utili distribuiti in qualsiasi forma, anche in
occasione di liquidazione distribuiti da parte degli enti non commerciali. |
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OPERAZIONI STRAORDINARIE ð |
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· Le norme introdotte tendono, per lo più, a
coordinare le disposizioni vigenti e a correggere meri errori materiali. In
particolare, con riguardo alle disposizioni che hanno, invece, effetti
sostanziali, si evidenzia la modifica introdotta all’art. 177, c. 2 Tuir, che
intende eliminare la divergenza esistente, per quanto riguarda l’ambito
soggettivo, tra normativa domestica e normativa comunitaria in tema di
scambio di partecipazioni mediante conferimenti. · È prevista l’applicazione del regime di
neutralità anche ai conferimenti di partecipazioni di controllo effettuate da
persone fisiche. |
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RITENUTE SUI DIVIDENDI ð
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Associazione in partecipazione Paradisi fiscali |
· Si è reso necessario estendere la qualifica
di sostituto agli imprenditori individuali e alle società di persone e
soggetti equiparati, anche in contabilità c.d. “semplificata”, qualora gli
stessi corrispondano una remunerazione agli associati persone fisiche per i
contratti di associazione in partecipazione. · Si è ritenuto necessario prevedere
l’applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 12,50% per le
remunerazioni derivanti da partecipazioni “non qualificate” in società
residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono
negoziati in mercati regolamentati. In tal caso, i dividendi concorrono alla
formazione del reddito imponibile in misura pari al 100%. · Rimane ferma la possibilità, da parte del
percettore, di dimostrare, mediante l’esibizione al sostituto di un interpello
positivo al momento della percezione dei dividendi, il rispetto delle
condizioni previste. In tal caso si applicherà l’ordinaria disciplina dei
dividendi “non qualificati”, con applicazione della ritenuta a titolo di
imposta. Anche per le partecipazioni “non qualificate” in società residenti
in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati, rimane applicabile la ritenuta a titolo di imposta
pari al 12,50%, sull’intero ammontare corrisposto. |
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TRASPARENZA FISCALE ð |
Ammissione al regime Cause ostative |
· Per l’ammissione al regime di trasparenza,
sono disciplinati i criteri di computo nella percentuale di partecipazione
agli utili delle azioni prive del diritto di voto e delle azioni correlate. · È introdotta, in analogia a quanto già
stabilito nel consolidato, la preclusione all’accesso al regime di
trasparenza nei casi in cui i soci fruiscano di riduzioni dell’aliquota Ires. · È eliminata la causa ostativa all’opzione
rappresentata dall’emissione di strumenti finanziari a fronte dell’apporto di
opere o servizi da parte dei soci o dei terzi. |
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DISINQUINAMENTO FISCALE ð |
Importo assoggettato a tassazione Riserva legale |
· L’importo
da riprendere a tassazione a causa dell’avvenuta distribuzione di somme
generate da opportunità fiscali è l’utile lordo e non quello distribuito; in
sostanza, il prelievo impositivo deve
avvenire sull’utile aumentato delle imposte differite relative. Si tratta di
interpretazione già fornita dall’Agenzia delle Entrate (C.M. n.9/E/2004). · È stabilito, inoltre, che la riserva legale
può essere computata nella determinazione del patrimonio netto di “garanzia”
rilevante agli effetti della norma sul cosiddetto disinquinamento. |
VARIE
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Modifiche
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· All’art.27 D.P.R. 600/1973, per esigenze di coordinamento, e per ricomprendere tra i
soggetti tenuti all’effettuazione della ritenuta su utili derivanti da
associazioni in partecipazione nche gli imprenditori individuali e le società
personali, e per l’applicaione della ritenuta del 12,5% a titolo d’imposta su
remunerazioni di partecipaioni, titoli e strumenti finanziari e contratti di
associazione in partecipazione.
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All’art.7
D.Lgs. n.461/1997 che ora prevede l’impossibilità di conferire in una
gestione individuale di portafoglio una partecipazione in un soggetto black
list, salvo interpello favorevole. |
L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.
A cura di:
Dott.Emanuele Finaldi
Dott.
Alberto Bonfiglio
[1] Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni
ragionevole attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare
ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi
indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai
essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a
contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni
particolare problema applicativo.