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CIRCOLARE INFORMATIVA[1] |
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Milano, 24 ottobre 2006
Novità 5 –
24 ottobre 2006
Si segnalano nel seguito le
principali novità in materia fiscale e societaria d’interesse generale, mentre
restano sullo sofndo le polemiche e le proposte modifiche alla Finanziaria
2007, ed al Decreto Legge n.262/2006.
F24 telematico: in Gazzetta il D.P.C.M. di proroga.
Collegato alla Finanziaria 2007: ICI anche
per i complessi pubblici
Esenzione bollo auto per veicoli euro 4: le
indicazioni dell'ACI
Detraibilità dell'IVA nei casi di fatture
rubate: Cassazione.
Ritenute d'acconto non versate: responsabile
anche il sostituito.
Applicabilità IRAP a professionisti e
lavoratori autonomi: attesa la decisione della Cassazione
D.L. n. 262/2006: le novità in materia di
agricoltura.
Bulgaria e Romania in Unione Europea.
Finanziaria 2007: nuovi adempimenti per la
deducibilità/detraibilità delle spese mediche.
Deducibilità dei costi di sponsorizzazione
per attività sportive: Sentenza.
Tutela della concorrenza della Manovra Prodi:
Circolare di chiarimento.
IVA: il reverse charge per i subappalti
nell'edilizia.
Agevolazioni prima casa: nessuna deroga alle
formalità.
Imposta di registro: fa fede il valore
dichiarato nel preliminare.
Donazioni e successioni: prime indicazioni
dal Notariato.
Auto aziendali e rimborso dell'IVA non
detratta: modifiche dal Senato.
D.L. n. 262/2006: gli aumenti per le tasse
ipotecarie e catastali
Antiriciclaggio: alcuni chiarimenti dell'UIC.
Condono non evaso e pagamento degli interessi
trasferito agli eredi: Cassazione.
Consolidato fiscale: vincolante il criterio
di ripartizione delle perdite indicato nella comunicazione
ICI: prima applicazione del D.L. Bersani
Poteri di accertamento estesi nei casi di
costi non congrui ai ricavi: Cassazione.
D.L. Collegato: cambiano gli emendamenti del
Governo.
ICI maggiorata se cambia uso dell'immobile.
Tassazione separata: in arrivo gli avvisi per
il 2003.
IVA applicabile alla cessione di software:
Cassazione.
La compensazione è un diritto non negoziabile.
D.L. Collegato: reintrodotta la tassa sulle
successioni e donazioni
Agenzia del Territorio: imposta applicabile
sul passaggio da prestito a mutuo.
Studi di settore: nuovi questionari per il
settore dei servizi
Trasferimento diritti all'aiuto comunitario
in agricoltura: Risoluzione.
Visure catastali: l'Agenzia del Territorio
illustra le novità del D.L. n. 262/2006.
Sul transfer pricing l'onere della prova
spetta al Fisco.
Indagini finanziarie: Circolare.
Equo canone: in G.U. i nuovi indici
Tutela della concorrenza di cui all'articolo
3, D.L. n. 223/2006: Circolare Assonime.
Cassazione: la responsabilità dell'ente è
autonoma da quella del socio.
Imprese estere collegate: pubblicato il D.M.
che estende le regole delle Cfc.
Codici tributo per adeguamento agli studi di
settore anche per i soci
Lotta al sommerso nel mercato immobiliare:
pubblicato il Provvedimento.
Cassazione: necessaria la sottoscrizione per
il rimborso IVA.
D.L. collegato alla Finanziaria: cinquecento
emendamenti alla Camera.
Agricoltura: probabile marcia indietro sul
nuovo regime della franchigia.
Congruità dei compensi corrisposti agli
amministratori: Sentenza.
Ammessa la rettifica sulla base dei parametri
§§§§§§§
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2006, n. 233,
annunciato da un Comunicato stampa diffuso dall'Agenzia delle Entrate, il D.P.C.M.
4 ottobre 2006, che differisce al 1° gennaio 2007, il termine per l'entrata
in vigore dell'obbligo di utilizzo di modalità di pagamento esclusivamente
telematiche per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), TUIR (società di capitali ed
enti equiparati).
Fino al 31
dicembre 2006, i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli
citati sopra (imprenditori individuali, società di persone, professionisti,
enti non commerciali e soggetti IRES non residenti), che non si siano dotati
delle strutture informatiche necessarie, potranno pertanto continuare a presentare
i modelli F24 con modalità cartacea presso le banche, gli sportelli postali e i
concessionari della riscossione.
L'art. 5, D.L. n. 262/2006, Decreto Legge
collegato alla Finanziaria 2007, recepisce le direttive indicate
dall'Agenzia del Territorio nella Circolare n. 4/2006, in merito ai
principi civilistici, tecnici e fiscali per il classamento dei grandi complessi
pubblici quali stazioni ferroviarie, aeroporti ecc. All'interno di questi complessi si trovano attività commerciali
come negozi, bar, edicole ecc. con autonoma redditività. In base alla norma
citata, gli spazi sui quali le singole attività vengono esercitate dovranno
essere accatastati autonomamente ed essere dotati di una rendita relativa al
tipo di attività. La norma non cita espressamente la necessità che tale
attività abbia uno scopo di lucro, ma ciò è disposto dalla Circolare n.
4/2006. Tali spazi dovranno essere
dichiarati al Catasto entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge,
e quindi entro il 3 aprile 2007 seguendo le modalità previste dal D.M.
n. 701/1994. In mancanza l'Amministrazione procederà al classamento
d'ufficio con applicazione delle relative sanzioni.
Con Circolare 4 ottobre
2006, l'ACI fornisce le prime indicazioni operative sull'esenzione dal bollo
auto prevista dall'art. 7, D.L. n. 262/2006 per gli acquisti e le
immatricolazioni di vetture euro 4 o euro 5 effettuati dal 3 ottobre 2006 al 31
dicembre 2007, con contestuale rottamazione di un veicolo euro 0 o euro
1. Secondo l'ACI, la formulazione
letterale della norma consente di fruire dell'agevolazione anche nel caso di
acquisto di un autovettura euro 4 usata, compreso l'acquisto
intracomunitario. Per il riconoscimento
dell'agevolazione, oltre alla normale documentazione, il venditore è
tenuto a presentare al PRA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che
attesti la conformità del veicolo venduto ai requisiti euro 4, la targa
dell'auto rottamata e la conformità di quest'ultima ai requisiti euro 0
o euro 1. Entro 15 giorni dalla
consegna del veicolo nuovo, il venditore ha inoltre l'obbligo di consegnare
il mezzo ritirato per la demolizione e di provvedere alla richiesta di
cancellazione dal PRA.
Tuttavia in un emendamento al D.L. n.262/2006 è stato
previsto l’abrogazione di tale agevolazione alle nuove auto.
Con Sentenza 3 ottobre 2006, n. 21233, la Corte di Cassazione
si è espressa in merito alla possibilità di portare in detrazione l'IVA
indicata in fatture di acquisto che sono state rubate. Definendo come
indispensabile la presenza materiale del documento, i Giudici hanno concluso
che in caso di furto della fattura, l'IVA non è detraibile; e ciò anche
nel caso in cui:
Per recuperare l'IVA, al
contribuente non resta che fornire prova della sua esistenza mediante
l'ottenimento dal venditore di copia conforme e, se non possibile, mediante
ricorso a testimoni.
Con Sentenza n. 14033, depositata il 16 giugno 2006, la Corte
di Cassazione ha affermato la corresponsabilità del sostituito per le
ritenute d'acconto non versate dal sostituto. Secondo la Corte, in mancanza del rilascio da parte del sostituto
d'imposta delle certificazioni di cui all'art. 7-bis, D.P.R. n. 600/1973 in cui
questi attesta di aver provveduto al versamento della ritenuta di acconto, il
professionista non può far valere tali ritenute nella propria dichiarazione
dei redditi e quindi dovrà pagare la conseguente imposta. Infatti, nonostante l'art. 64, comma 1,
D.P.R. n. 600/1973 disponga che il sostituto è responsabile del pagamento
dell'imposta trattenuta al sostituito, quest'ultimo può comunque intervenire
nel procedimento per accertare l'effettivo pagamento dell'imposta.
Dopo l’attesa Sentenza, a livello europeo, sulla compatibilità
IRAP-IVA, che ha disposto la diversità dei due tributi, e quindi il permanere
del primo, si è ora in attesa di un altro importante appuntamento. Nei primi mesi del 2007, infatti, la Corte
di Cassazione dovrebbe finalmente esprimersi, in maniera univoca e
definitiva, sull'applicabilità o meno del tributo ai professionisti e
lavoratori autonomi che operano senza organizzazione, dando quindi fine ad
un contenzioso ormai pluriennale.
Il D.L. collegato alla Finanziaria contiene novità anche per gli
agricoltori. In particolare, si segnalano:
·
per il riconoscimento della "ruralità" dei
fabbricati, con le connesse agevolazioni fiscali, è richiesta la qualifica
di imprenditore agricolo e l'iscrizione come tale al Registro Imprese; a
tal fine, in caso di perdita della qualifica, in mancanza delle condizioni ora
previste, entro il 30 giugno 2007 dovrà essere presentata un'apposita
dichiarazione in Catasto.
Dal 1° gennaio 2007, Bulgaria e Romania dovrebbero entrare a
pieno titolo nella UE. L'ampliamento del territorio della Comunità
Europea produrrebbe anche effetti sull'ambito territoriale di
applicazione della disciplina comunitaria in materia di IVA. Gli scambi posti in essere con
nuovi Stati aderenti, infatti, non costituirebbero più importazioni
o esportazioni, bensì acquisti e cessioni intracomunitari,
soggetti alla disciplina di cui al Decreto-Legge n. 331/93. A partire dal 1 gennaio 2007,
dovrebbero trovare anche applicazione nei confronti di soggetti residenti nei
nuovi Stati membri le disposizioni in tema di:
Si ricorda infine che gli
operatori economici che effettuano scambi con i Romania e Bulgaria dovrebbero
essere inoltre obbligati alla presentazione degli elenchi
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.
L'articolo 5, comma 16 del Disegno di legge per la finanziaria 2007 prevede
nuovi adempimenti ai fini della deducibilità/detraibilità delle spese
mediche. In particolare, sia le spese
mediche previste all'articolo 10, comma 1, lettera b) del TUIR (spese mediche e
di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap) che quelle previste
all'articolo 15, comma 1, lettera c) (spese sanitarie) sono, rispettivamente,
deducibili ovvero detraibili a condizione che le stesse siano certificate da
fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione di
Con Sentenza 14 settembre 2006, n. 139/38/06, la
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione 38, si è espressa in
merito alla deducibilità dei costi sostenuti da un'azienda per la
sponsorizzazione di attività sportive anche dilettantistiche. In particolare, riconoscendo l'applicazione
al caso specifico, dell'articolo 90, comma 8, Legge n. 289/2002, i Giudici
hanno disposto che la deducibilità di tali costi è ammessa, nel limite
di 200.000,00 euro all'anno, riconoscendo alle stesse la qualifica di spese
pubblicitarie.
Con Circolare 28 settembre 2006, n. 3603, il Ministero dello
sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito alla soppressione
del Registro degli esercenti il commercio (REC) ed alle altre novità
disposto dall'articolo 3, Decreto Legge n. 223/2006, in materia di tutela della
concorrenza. Tra le altre cose, la
Circolare chiarisce che:
Il Dipartimento per le
Politiche fiscali e l'Agenzia delle Entrate, con un Comunicato stampa 6
ottobre 2006, hanno reso noto che il meccanismo del reverse charge previsto
dall'art. 35, comma 5, D.L. n. 223/2006 per i subappaltatori del settore edile,
si applica alle operazioni effettuate a partire dal 12 ottobre 2006. Nel Comunicato viene osservato infatti come
nonostante la norma subordini l'efficacia della disposizione all'autorizzazione
comunitaria, la stessa non è più necessaria. Ciò in quanto disposto la Direttiva
2006/69/Ce, in vigore dal 13 agosto 2006, consente agli Stati membri, in
deroga alla disciplina generale dell'IVA, di individuare come debitore il
soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate alcune prestazioni di
servizio nel settore immobiliare.
Con successivo Comunicato stampa 12 ottobre 2006, il
Dipartimento delle Politiche fiscali ha prorogato a data che sarà
stabilita da un nuovo provvedimento legislativo, l'entrata in vigore della
norma contenuta nel D.L. n. 223/2006 che introduce il meccanismo del reverse
charge in edilizia. Nel Comunicato
stampa viene inoltre anticipato che le incertezze interpretative sulla nuova
disciplina e la sua entrata in vigore saranno definite in sede di
conversione del D.L. n. 262/2006, con un emendamento del Governo, in tale
sede, la data di entrata in vigore sarà probabilmente fissata al 1° gennaio
2007.
Con Sentenza 4 ottobre 2006, n. 21379, la Corte di
Cassazione ha affermato che le formalità previste dalla legge per poter
usufruire delle agevolazioni prima casa costituiscono per il
contribuente un obbligo inderogabile che deve sempre essere rispettato. La Legge n. 168/1982 dispone che il
contribuente, nell'atto di trasferimento dell'immobile, deve dichiarare di non
possedere altro fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza. Nel
caso di specie l'atto di trasferimento non è avvenuto attraverso un
contratto di compravendita di fronte ad un notaio, bensì a seguito di una
decisione del giudice. La
disposizione non contempla l'obbligo di questa dichiarazione anche in questa
ipotesi. Tuttavia, secondo la Corte, tale obbligo deve considerarsi inopinabile
e quindi sempre applicabile; diversamente, la legge dovrebbe considerarsi
abrogata.
Con Sentenza 4 ottobre 2006,
n. 21381, la Corte di Cassazione ha affermato che se la stipula del
contratto di compravendita di un immobile è avvenuta in data di molto
successiva rispetto a quella di stipula del preliminare a causa di formalità
legali, l'Amministrazione finanziaria deve fare riferimento al valore
dell'immobile dichiarato nel compromesso.
Nel caso di specie, il venditore e l'acquirente avevano stipulato un
contratto preliminare e dato ad esso attuazione; mancava solamente la
formalizzazione del contratto definitivo. Tuttavia nel frattempo i due avevano
discusso davanti al giudice per gli oneri di miglioria. Secondo la Corte, in
questo caso, trattandosi di semplici formalità, la compravendita si era di
fatto già conclusa al momento del preliminare. Per questo motivo l'Amministrazione finanziaria, ai fini
dell'imposta di registro, deve tener conto del valore del bene indicato nel
preliminare e non ad un valore più recente rispetto all'anno della sentenza che
ha deciso la controversia.
Il Consiglio Nazionale del Notariato in un Documento diffuso in
questi giorni fornisce le prime indicazioni sulle novità in materia di
donazioni e successioni previste dal D.L. n. 262/2006. Con riferimento in particolare ai
trasferimenti immobiliari, per l'individuazione della base imponibile su
cui applicare le nuove aliquote dell'imposta di registro e le imposte
ipo-catastali, viene osservato come:
L’ 11 ottobre 2006, il Senato ha apportato alcune rilevanti modifiche
al testo del Decreto Legge n. 258/2006, con il quale il Governo aveva
disciplinato l'accesso ai rimborsi IVA sulle auto, dopo la sentenza che ha
bocciato i limiti alla detraibilità dell'imposta sulle auto. In particolare, il
Senato ha previsto:
Il testo
così modificato attende ora il via libera della Camera.
L'art. 7, commi da 19 a 22,
D.L. n. 262/2006, dispone l'aumento delle tariffe delle tasse ipotecarie e
dei tributi speciali catastali. In
particolare, con riferimento alle tasse ipotecarie, modificando la
relativa Tabella, viene aumentato da euro 35 a euro 55, l'importo dovuto
per la trascrizione delle note relative ai trasferimenti immobiliari per
atti fra vivi o mortis causa e l'annotazione delle iscrizioni
ipotecarie, con efficacia anche di voltura. Per quanto riguarda i tributi speciali catastali, la
relativa Tabella viene sostituita con una nuova che esclude le consultazioni di
documentazioni cartacee o informatiche, ma dispone l'aumento degli importi
dovuti per il rilascio di copie e certificati, la presentazione di atti di
aggiornamento per i fabbricati, il frazionamento di terreni e le volture degli
atti di trasferimento.
In occasione di un convegno tenutosi recentemente, l'Ufficio
Italiano Cambi ha fornito per iscritto alcuni chiarimenti in merito agli
obblighi antiriciclaggio. In particolare l'UIC ha chiarito che:
per le buste paga, il datore di lavoro (e non i dipendenti).
Con Sentenza 3
ottobre 2006, n. 21326, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alle
conseguenze che gravano sugli eredi di un contribuente che aveva
aderito al condono senza però pagare il suo debito con il Fisco. In particolare, i Giudici hanno disposto
che l'inadempienza del contribuente provoca l'insorgere di un'obbligazione per
interessi di mora, che, a seguito di decesso, si trasferisce in capo agli
eredi. Gli interessi di mora, dovuti in misura pari agli interessi legali,
non costituiscono una sanzione e pertanto possono essere trasferiti sugli
eredi senza contrasto alla Legge antiusura n. 108/1996.
Con Risoluzione 13 ottobre 2006, n. 113, l'Agenzia
delle Entrate ha precisato che per la ripartizione delle perdite residue,
alla cessazione del regime del consolidato fiscale, è vincolante quanto
indicato nella comunicazione di opzione, anche se successivi accordi
contrattuali di consolidato fra le diverse società aderenti dispongono
diversamente. La scelta effettuata
nella comunicazione, con l'indicazione di uno dei codici previsti dalle
istruzioni, rappresenta una valida e definitiva manifestazione di volontà,
in relazione alla quale non è possibile riconoscere l'esistenza di errori e che
quindi non può essere rettificata.
Il criterio di ripartizione potrà essere modificato in sede di rinnovo
dell'opzione, al termine del triennio, ma non in occasione della comunicazione
di interruzione anticipata del consolidato.
Con Sentenza 3 ottobre 2006, n.
238, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha applicato, per la
prima volta, l'art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006. La norma dispone che ai fini impositivi
".un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti
attuativi del medesimo".
Secondo la Commissione, tale norma non è innovativa, ma
costituisce interpretazione autentica di norme precedenti, e perciò ha
efficacia retroattiva anche per i periodi d'imposta non ancora definiti.
Con Sentenza 25 settembre 2006, n. 20748, la Corte di
Cassazione si è espressa in ordine ai poteri di accertamento attribuiti
all'Amministrazione finanziaria nei casi in cui i costi dedotti dall'impresa,
ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale, non siano
"congrui" con i ricavi. Nello
specifico, i Giudici hanno riconosciuto all'Amministrazione finanziaria il
potere di rettificare i costi che, in base a suo giudizio, sono sproporzionati
ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, con conseguente disconoscimento
della loro deducibilità e loro ripresa a tassazione. Allo stesso modo,
l'Amministrazione finanziaria può riprendere a tassazione i compensi
attribuiti dalla società agli associati in partecipazione, nel caso in cui
le quote di partecipazione agli utili siano giudicate eccessive,
e quindi non congrue, rispetto all'apporto effettuato dall'associato.
Il Governo ha ritirato alcuni degli emendamenti al
Decreto Legge collegato alla Finanziaria 2007 (D.L. n. 262/2006) già presentati
alle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera e sta approntando nuove
correzioni alla Manovra. In
particolare, sono stati ritirati l'emendamento che riconosceva a commercialisti
ed esperti contabili per l'attività di assistenza fiscale lo stesso compenso
previsto per i Caf già a partire dal 2006 e l'esenzione dal pagamento del
bollo per i nuovi motoveicoli euro 3.
Le correzioni riguarderanno invece gli aumenti delle imposte di
registro e ipocatastali previsti in caso di successione e donazione, che
potrebbero essere previsti per valori superiori a un milione di euro per
ogni erede. In materia di Irap,
dopo la sentenza favorevole della Corte UE, potrebbe venire concessa ai
contribuenti la possibilità di chiudere il contenzioso in corso,
lasciando le spese a carico di chi le ha anticipate.
La Corte di Cassazione, con Sentenza 6 settembre 2006, n. 19196,
ha affermato che il Comune, in caso di cambiamento di destinazione d'uso di un
immobile, può richiedere la maggiore ICI senza dover richiedere all'Agenzia
del territorio la nuova rendita catastale.
Secondo la Corte, nonostante la legge consenta al contribuente, in caso
di cambio di destinazione d'uso, di determinare l'imponibile ICI in base ad una
rendita presunta, essa dispone altresì l'obbligo, in capo a questi, di
provvedere alla richiesta di un nuovo accatastamento. A causa della
negligenza del contribuente, quindi, il Comune può determinare l'ICI senza
richiedere la nuova rendita catastale.
L'Agenzia delle Entrate è sul punto di inviare gli avvisi per
il versamento delle imposte dovute per la tassazione separata dei redditi
riferiti all'anno d'imposta 2003.
La tassazione separata si applica per quei redditi di cui all'art.
17, TUIR, che hanno natura non periodica. Il contribuente deve
versare l'imposta dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della cartella di
pagamento. A questa è allegato un modello F24 contenente solamente
l'indicazione dell'imposta. Qualora il contribuente:
Con Sentenza 29 settembre 2006, n. 21231, la Corte di Cassazione
si è espressa in merito alla disciplina IVA delle vendite di software.
In particolare è stato disposto che va applicata l'aliquota IVA:
·
ridotta, nel caso in cui il venditore
dimostri che la cessione effettuata sia una vendita standard, che non richiede
alcuna attività di personalizzazione (si parla in tale ipotesi di software
standardizzato).
Con Sentenza 06/06/2006, n.
63/01/06, depositata in data 21/09/2006, la Commissione Tributaria Regionale
di Genova ha affermato il principio in base al quale la compensazione dei
crediti d'imposta è un diritto del contribuente che non può essere oggetto
di trattativa con l'Amministrazione finanziaria. Secondo la Commissione, l'Amministrazione finanziaria non può
negoziare la compensazione, ma può solamente ammettere oppure negare
al contribuente il diritto a recuperare le imposte da questi versate in
eccedenza.
Con un emendamento al Decreto Legge collegato alla Finanziaria 2007
(D.L. n. 262/2006) presentato ieri alle Commissioni Bilancio e Finanze della
Camera, il Governo ha sostituito gli aumenti delle imposte di registro e
ipocatastali, reintroducendo l'imposta su successioni e donazioni
abrogata nel 2001. La nuova imposta
sulle successioni prevede l'applicazione di un'aliquota differenziata a
seconda del soggetto che assume la qualifica di erede:
La nuova disciplina, alla quale
il Governo prevede di apportare ancora correzioni e aggiustamenti, avrà effetto
a partire dal 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore del D.L. n.
262/2006.
L'Agenzia del Territorio ha emanato la Risoluzione 17 ottobre 2006,
n. 2, Prot. N. 73658, con la quale ha fornito alcune precisazioni in merito
all'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali alle annotazioni
poste a margine delle ipoteche iscritte a garanzia dell'apertura di un
credito in conto corrente e successivamente trasformato in mutuo fondiario. Nel caso di specie una società di costruzioni
immobiliari aveva aperto, presso una banca, un credito da utilizzare per la
realizzazione dei lavori; successivamente tale finanziamento viene convertito e
frazionato in singoli mutui fondiari sulle unità immobiliari. Secondo
l'Agenzia, ciascun tipo di annotazione è assoggettata a quanto disposto dalla
Tariffa del Testo Unico delle imposte ipotecarie e catastali. Pertanto, in
questo caso occorre distinguere l'annotazione:
Con Provvedimento 6 ottobre 2006, il Direttore dell'Agenzia delle
Entrate ha approvato i seguenti quattro questionari finalizzati
all'evoluzione degli studi di settore appartenenti ai servizi:
I contribuenti, che hanno ricevuto/riceveranno il questionario,
dovranno trasmetterlo, debitamente compilato, all'Agenzia delle Entrate in via
telematica entro il 15 dicembre 2006.
Con Risoluzione 17 ottobre 2006, n. 114, l'Agenzia delle Entrate
ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile al trasferimento,
effettuato dagli imprenditori agricoli, dei diritti all'aiuto comunitario
dopo la riforma della Politica Agricola Comune (PAC). In particolare, è stato
disposto che il trasferimento, che può consistere nella cessione, ma anche nel
semplice affitto del diritto agli aiuti:
L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (ex Associazione
Dottori Commercialisti di Milano), ha emanato la Norma di Comportamento n.
165 in cui esamina le disposizioni antielusive applicabili al riporto
delle perdite in caso di fusione.
La Norma si sofferma in particolare sugli indici di vitalità
previsti dall'art. 172, comma 7, TUIR e sulla possibilità, una volta che
tali parametri siano rispettati, che il riporto possa essere sottoposto alla disposizione
antielusiva di cui all'art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973.
L'Agenzia del Territorio, con Provvedimento 12 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2006, n. 243, illustra le modalità
di esecuzione delle visure catastali, alla luce delle novità contenute nel
D.L. n. 262/2006 ed in vigore dal 3 ottobre 2006. A questo proposito, si ricorda che, come evidenziato dalla stessa
Agenzia con un apposito Comunicato stampa, la tabella dei tributi speciali
catastali, come sostituita dal D.L. n. 262/2006 non contempla più il
rilascio delle visure catastali e che pertanto il servizio è gratuito.
Con Sentenza n. 22023, depositata il 13 ottobre 2006, la Corte
di Cassazione ha affermato un importante principio in riferimento ai prezzi
di trasferimento, in base al quale la loro non correttezza deve essere
provata dall'Amministrazione finanziaria dimostrando, in concreto, il mancato
rispetto del principio del valore normale.
Nel caso di specie, una società italiana che acquistava autovetture da
consorelle europee si accollava i costi di riparazione senza per questo
ricevere alcun compenso. Per questo motivo l'Amministrazione finanziaria
contestava alla società l'esistenza di un accordo non scritto con le
consorelle straniere per l'accollo delle spese e, di conseguenza, la non
corrispondenza del prezzo di cessione dei veicoli con il valore normale di cui
all'art. 110, TUIR. La Corte ha
confutato le tesi dell'Amministrazione finanziaria in base a quanto disposto
dalle fonti internazionali; pertanto, per quanto riguarda:
L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 19 ottobre 2006, n.
32 ha diramato agli Uffici le linee guida e istruzioni per
l'effettuazione delle "indagini finanziarie" e l'utilizzo dei
dati relativi alle operazioni finanziarie, dopo le modifiche apportate alla
disciplina dalla Finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004) e l'introduzione
dell'anagrafe tributaria ad opera del D.L. n. 223/2006. Tra i chiarimenti forniti nella Circolare si
segnalano :
È stato pubblicato nella G.U. 19 ottobre 2006, n. 244, il
Comunicato dell'ISTAT contenente gli indici dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati ai sensi dell'art. 81, Legge n. 392/1978
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54, Legge n.
449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Il comunicato contiene gli indici riferiti a
ciascun mese del 2005 e del 2006 e le loro variazioni rispetto agli indici
relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e dei due anni precedenti.
In particolare, l'indice relativo alla variazione percentuale del mese di:
Con Circolare 19 ottobre 2006, n. 42, Assonime ha fornito le
proprie interpretazioni in merito alle novità introdotte dal D.L. n. 223/2006,
convertito in Legge n. 248/2006. Focalizzando principalmente l'attenzione sull'abrogazione
del REC e degli altri limiti disposti per le attività commerciali da altre
norme o per via amministrativa (articolo 3), Assonime chiarisce che:
Con Sentenza n. 32627, depositata il 2 ottobre 2006, la Corte
di Cassazione ha fornito un'interpretazione estensiva del presupposto del
profitto di rilevante entità necessario per poter applicare misure interdittive
nei confronti delle persone giuridiche.
Secondo la Corte, il giudice non può disporre tali misure nei
confronti di una società basandosi esclusivamente sulle ordinanze cautelari a
carico dei suoi amministratori. L'art. 45, D.Lgs. n. 231/2001, in merito alla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dispone che deve
essere dimostrata l'esistenza di gravi indizi contro l'ente. Il reato commesso dagli amministratori della
società costituisce solo un presupposto dell'illecito amministrativo;
pertanto devono essere necessariamente presi in considerazioni ulteriori
elementi quali, ad esempio, un considerevole profitto tratto dall'ente in
seguito al reato commesso dagli amministratori.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2006, n. 245,
il Decreto del Ministero dell'Economia 7 agosto 2006, n. 268 che, dando
attuazione all'art. 168, comma 4, TUIR, estende alle società collegate
estere il regime di tassazione previsto per i redditi prodotti da società
controllate residenti in Paesi black-list (regime delle Cfc); il
Decreto ha effetto dal periodo di imposta in corso il 21 ottobre 2006,
giorno della sua pubblicazione in G.U..
Con Risoluzione
20 ottobre 2006, n. 115, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto
utilizzo dei codici tributo per l'adeguamento agli studi di settore ai
fini Irpef e relative addizionali comunali e regionali, Ires ed Irap, ai sensi
del D.L. n. 223/2006, articolo 37, comma 3.
In particolare, è stato affermato che tali codici tributo devono
essere utilizzati anche dai seguenti soggetti:
·
soci di società di persone;
·
collaboratori delle imprese
familiari;
·
soci di società di capitali
che abbiano optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115 e 116
del TUIR.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2006, n. 245,
il Provvedimento 2 ottobre 2006, n. 111013 con il quale l'Agenzia delle
Entrate ha elaborato le misure contro il sommerso nel mercato immobiliare. Il Provvedimento fissa, in particolare, le modalità
ed i termini entro i quali gli uffici comunali devono comunicare all'anagrafe
tributaria i dati in relazione:
·
alle denunce di inizio attività presentate allo
sportello unico comunale per l'edilizia,
·
ai permessi di costruire,
·
ad ogni altro atto di assenso comunque denominato
in materia di attività edilizia rilasciato, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, e successive modificazioni,
relativamente ai
soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera.
Con Sentenza 13 ottobre 2006, n. 22018, la Corte di Cassazione
ha affermato che per ottenere il rimborso IVA, il contribuente deve
necessariamente sottoscrivere la dichiarazione. Tale decisone contrasta con
una precedente affermazione della stessa Corte (Sentenza n. 13868 del 1999)
che considerava non nulla o non inesistente la dichiarazione IVA priva della
firma del contribuente e quindi ammetteva il rimborso. Nel caso di specie, l'Amministrazione
finanziaria aveva accettato dal contribuente l'integrazione della
documentazione, seppur priva della sottoscrizione, ma non aveva successivamente
provveduto al rimborso.
Sono stati presentati cinquecento emendamenti al D.L. collegato
alla Finanziaria 2007 alla Camera, dove nelle intenzioni del Governo
il provvedimento dovrebbe essere approvato questa settimana, senza il ricorso
alla fiducia; fra le possibili correzioni allo studio si segnalano:
Sarà probabilmente eliminato con un emendamento del Governo,
per i produttori agricoli con volume d'affari inferiore a 7 mila euro,
il nuovo regime della franchigia esteso dal D.L. n. 262/2006, a
decorrere dal 1° gennaio 2007 e sarà probabilmente ripristinato il regime
dell'esonero con un innalzamento del tetto prima fissato a 2.582,28
euro. Nel frattempo è stata ridisegnata
dal Ministro delle Politiche agricole la Commissione incaricata di
formulare proposte per la semplificazione degli adempimenti amministrativi e
contabili per le imprese agricole, che dovrà valutare i nuovi interventi
previsti dalla Finanziaria 2007 per il settore.
Con Sentenza 17 luglio 2006, n. 35, la Commissione Tributaria
Provinciale di Siena si è espressa in merito alla possibilità, in capo
all'Amministrazione finanziaria, di rettificare, ai fini fiscali, i compensi
corrisposti agli amministratori di società. Nel rispetto della normativa antielusiva, i Giudici hanno, in
particolare, riconosciuto all'Amministrazione finanziaria:
Con Sentenza 26 settembre 2006, n. 35/16/06, la Commissione
Tributaria Regionale della Liguria ha considerato legittima la rettifica del
reddito di un contribuente da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla
base dei soli parametri. Tale decisione si pone in contrasto con
l'orientamento della Corte di Cassazione che considera non sufficiente
l'accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore. Nel caso di specie, un contribuente
ricorreva contro la rettifica dei redditi dichiarati nel 1996 sulla base dei
parametri per l'attività di trattoria e bar; egli eccepiva il fatto che il
D.P.C.M. 27 marzo 1997, di aggiornamento dei parametri, non considerava la sua
reale situazione economica e non aveva ricevuto il parere del Consiglio di
Stato.
Secondo la Commissione, il decreto in questione non detta norme di
comportamento, bensì fornisce un'elaborazione di dati per la determinazione
di compensi, ricavi e volumi d'affari in un periodo determinato e solo per
alcuni soggetti, cioè professionisti ed imprese. Inoltre, il contribuente
avrebbe dovuto portare egli stesso le prove per giustificare lo scostamento
dai parametri.
Governo, sindacati ed imprese hanno raggiunto l'accordo sulla riforma
della previdenza complementare e sul trasferimento del TFR previsto dal DDL
Finanziaria 2007; in sintesi i punti dell'accordo possono essere così
riassunti:
impegno del
Governo a modificare la tassazione dei fondi di previdenza integrativa.
§§§§§§§
L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.
A cura di:
Dott. Paolo Bencardino
Dott.
Alberto Bonfiglio
[1] Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni
ragionevole attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare
ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi
indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai
essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a
contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni
particolare problema applicativo.