Milano, 24 ottobre 2006
CIRCOLARE SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE
IMMOBILI STRUMENTALI[1]
Con il Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate del 14 settembre
2006, in attuazione a quanto previsto dal D.L. 223/2006, convertito con
modifiche dalla legge 248/2006 (art.35, comma10 quinquies), sono state stabilite le modalità e i termini per
effettuare la registrazione dei contratti di locazione e affitto in corso al 4
luglio 2006 ed assoggettati ad IVA sino a tale data, nonché per provvedere al
pagamento dell’imposta di registro dell’1% in virtù della nuova disciplina
introdotta dalla citata legge 248/2006.
Sono interessati i seguenti
contratti in corso di esecuzione alla data del 4 luglio 2006:
·
locazioni aventi ad oggetto abitazioni costruite per la vendita
(assoggettate ad IVA sino al 3 luglio 2006 ed ora esenti, con applicazione
dell`imposta di registro al 2%);
·
locazioni di fabbricati strumentali per natura poste in
essere dalle imprese (per le quali si può optare per l’imponibilità IVA, con
applicazione, in ogni caso, dell’imposta di registro al 1%).
Infatti, si ricorda che l’art.
35 ha stabilito che, a decorrere dal 4 luglio 2006, le locazioni di immobili a
destinazione abitativa da chiunque effettuate sono esenti da IVA e sono da
assoggettare ad imposta di registro 1%, mentre quelle di fabbricati strumentali
per natura restano imponibili IVA solamente
se sono effettuate nei confronti di soggetti passivi che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività che comportano una percentuale di detrazione
non superiore al 25% oppure nei confronti di locatari che non agiscono in veste
di soggetti passivi dell’IVA, oppure se il locatore, nell’atto di affitto,
esercita l’opzione per l’imponibilità IVA.
|
Locatore |
Locatario |
Regime IVA |
Registro |
Deroga |
|
Soggetto passivo IVA |
Soggetto passivo NON IVA |
Imponibile
IVA |
1% annuale con obbligo di
registrazione |
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|
|
Soggetto passivo IVA con
prorata detraibilità inferiore 25% (1) |
Imponibile
IVA |
1% annuale con obbligo di
registrazione |
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|
|
Soggetto passivo IVA diverso
da sopra |
Esente
IVA |
1% annuale con obbligo di
registrazione |
Se il locatore esplicita in
contratto di non trovarsi nelle casistiche di cui al punto (1) e di optare
per il regime IVA, il canone diventa imponibile IVA |
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Soggetto passivo NON IVA |
Ogni soggetto |
Escluso
da IVA |
1% annuale con obbligo di
registrazione |
|
Registrazione del
contratto
Nelle ipotesi di cui sopra è
prevista obbligatoriamente, a
prescindere dal numero di immobili posseduti dall’impresa locatrice, la registrazione telematica dei dati del
contratto, con le modalità già previste dal Decreto
dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modifiche, ossia:
·
direttamente tramite Entratel o Internet (con i requisiti
posseduti dai medesimi utenti per la trasmissione telematica delle proprie
dichiarazioni dei redditi, Irap, Iva e quelle relative ai sostituti d`imposta);
·
tramite intermediari abilitati (elencati dall`art.15,
comma 1, del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, ossia dottori commercialisti,
ragionieri commercialisti, Caf, agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei
ruoli dei mediatori, etc.).
La trasmissione telematica deve
avere ad oggetto i soli dati del contratto, senza l’allegazione del testo dello
stesso.
A tal fine, i dati relativi ai
contratti di locazione sono stati integrati per tenere conto delle nuove
disposizioni previste dalla legge 248/2006. In particolare, il dato relativo
all’ Oggetto della locazione (Allegato
tecnico bis al Decreto 31 luglio 1998) è stato integrato con i seguenti codici:
|
Codice
|
Oggetto
della locazione |
Aliquota
da applicare |
|
04 |
Leasing di immobili abitativi |
2% |
|
05 |
Leasing di immobili strumentali |
1% |
|
06 |
Leasing di immobili
strumentali con esercizio dell`opzione per l`assoggettamento all`IVA |
1% |
|
07 |
Leasing di altro tipo |
In base alla
normativa vigente |
|
08 |
Locazione di fabbricati
abitativi effettuata da costruttori |
2% |
|
09 |
Locazioni di immobili strumentali |
1% |
|
10 |
Locazione di
immobili strumentali con esercizio dell`opzione per l`assoggettamento
all`IVA |
1% |
Sono esclusi dall’obbligo di
registrazione telematica dei contratti i soli locatari (conduttori) che siano
persone fisiche non esercenti attività di impresa, arti o professioni. Questi ultimi, quindi, possono procedere
alla registrazione del contratto nei modi ordinari stabiliti dal D.P.R.
131/1986 (registrazione presso un ufficio locale dell`Agenzia delle Entrate,
con pagamento della relativa imposta tramite F23).
Opzione per
l'imponibilità
Secondo le regole generali
dell'imposta di registro il locatore e il conduttore sono obbligati in solido
alla registrazione e al pagamento dell'imposta, ma sarà il locatore a doversi
attivare se intende esercitare l'opzione per continuare ad assoggettare a Iva
le locazioni di immobili strumentali per natura ed evitare così la parziale indetraibilità
dell'imposta assolta sugli acquisti.
L'opzione si esercita indicando
nella "Tabella" A contenuta nel paragrafo «Oggetto della locazione»
il codice 10 «Locazione di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per
l'assoggettamento all'Iva».
Si ricorda, inoltre, che in
base all'articolo 35, comma 10-quinquies del Dl 223/2006 è possibile esercitare
l'opzione per l'applicazione del regime Iva sulle locazioni, fatta eccezione
nell'ipotesi in cui il locatario sia un soggetto che effettua operazioni esenti
in misura almeno pari al 75% del proprio volume d'affari ovvero che sia un
soggetto escluso dal campo Iva.
Determinazione e
versamento dell’Imposta di Registro
L’imposta di registro è dovuta
assumendo, quale base imponibile, il corrispettivo pattuito per l’intera
residua durata del contratto, calcolata a decorrere dal 4 luglio 2006, e deve
essere versata tramite F24
telematico, con le seguenti modalità tra loro alternative:
·
annualmente,
sull’ammontare del corrispettivo relativo a ciascuna annualità che abbia
scadenza successiva al 4 luglio 2006;
·
in
un`unica soluzione, sull’importo complessivo dei canoni
relativi all’intera durata residua del contratto calcolata a partire dal 4
luglio 2006.
In questo
caso, la riduzione dell’imposta, pari alla metà del tasso di interesse legale
moltiplicato per il numero delle annualità (art.5, nota I, della Tariffa
allegata al D.P.R.131/1986), spetta a condizione che il contratto abbia durata
complessiva superiore a 2 anni e durata residua (calcolata a partire dal 4
luglio 2006) superiore a 12 mesi.
Inoltre, nell’ipotesi in cui
nel contratto sia stabilito un corrispettivo solo in parte determinato,
l’imposta dovuta in relazione all’ammontare già determinato va versata con le
modalità di cui sopra, mentre la restante parte deve essere versata entro venti
giorni dalla definitiva determinazione della stessa, sempre per via telematica.
Termini per
l’esecuzione degli adempimenti
Il Provvedimento ministeriale
stabilisce che gli adempimenti connessi alla registrazione dei contratti ed al
versamento della relativa imposta devono
essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2006 ed il 30
novembre 2006.
L`omissione degli adempimenti
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art.69 del
D.P.R. 131/1986, che va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.
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L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.
A cura di:
Dott. Elisabetta De Lorenzi Dott. Alberto Bonfiglio
[1] Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni
ragionevole attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare
ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi
indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai
essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a
contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni
particolare problema applicativo.