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CIRCOLARE INFORMATIVA[1] |
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Milano,
19 dicembre 2005
Novità 26 novembre – 16
dicembre 2005
Si segnalano nel seguito le principali novità in materia
fiscale e societaria d’interesse generale.
Correttivo
IRES: rapportato ad anno il reddito di allevamento
Correttivo
IRES: Circolare Assonime sulle novità
Collegato
alla Finanziaria 2006: pubblicato
Collegato
alla Finanziaria 2006
Collegato
fiscale: abrogato il regime forfettario
ICI:
nuovi calcoli entro il 20 dicembre
Finanziaria
2006: approvato dalla Camera il maxi-emendamento
Finanziaria
2006: programmazione fiscale
Finanziaria
2006: novità in materia di immobili abitativi
Finanziaria
2006: deducibilità dell'avviamento
Finanziaria
2006: rivalutazione beni aziendali
Finanziaria
2006: distretti industriali
Finanziaria
2006: per la determinazione delle plusvalenze rilevano solo le svalutazioni dal
2002
Proroghe
di fine anno: attesa per la settimana prossima l'approvazione definitiva
Beni
in deposito: regolarizzazione operazioni
All'affitto
d'azienda non può essere applicata la PEX
Indennità
di fine agenzia non soggetta a rivalsa: indeducibilità extracontabile
All'assuntore
del concordato fallimentare non può applicarsi la PEX
Chiarimenti
sullo status di imprenditore: Cassazione
Semplificazione
fusioni intra UE: Direttiva in GUCE
Operazioni
straordinarie tra società partecipate: parere
Agevolazione
IRPEG per il Mezzogiorno: Cassazione
Fatture
elettroniche: approvate le specifiche tecniche per la conservazione all'estero
Tremonti
Sud: chiarite le modalità di applicazione
Indicazione
della sede sociale nell'atto costitutivo: chiarimenti
Fatture
da falsi venditori: esistenza dell'operazione
Compensi
agli amministratori: il Fisco non ha il potere di valutarne la congruità
TARSU:
l'inesistenza del servizio può ridurre il tributo ma non annullarlo
Cartelle
di pagamento: i nuovi termini per la notifica sono retroattivi
OIC
3: approvata la prima versione del nuovo documento contabile
Costi
da black list: ammessa la dichiarazione integrativa
Dichiarazione
congiunta e sanzioni: sentenza
Accertamento
IVA: applicazione dei coefficienti presuntivi da parte della Cassazione
Per
le controversie tra sostituti e sostituiti è competente il Giudice tributario
Avviso
di accertamento sempre motivato: Cassazione
Cassazione:
chiarimenti sull'imposta di registro
Operazioni
straordinarie: parere di Assonime
Reddito
d'impresa: ammortamenti deducibili anche se non iscritti nell'apposito registro
Acquisto
di immobile: indetraibile l'IVA se la locazione ha carattere sporadico
Rimborso
delle tasse sugli atti societari: Cassazione
Il
Comitato per la Bilateralità apre alle imprese edili non in regola
Chiarimenti
sulla scissione di società immobiliare
Studi
di settore: i lavori della Commissione di esperti
Agenzia
del Territorio: avvio dei primi processi di revisione del classamento degli
immobili
Agenzia
del Territorio: obbligato al pagamento dei tributi catastali è l'intestatario
Sconti
IRAP per i nuovi assunti: via libera dalla Commissione europea
Regime
del margine: Sentenza della Corte UE
TARSU:
indicazioni operative per facilitare l'attività di controllo comunale
Dogane:
chiarimenti sul termine decadenziale per la richiesta di rimborso
Per
la valutazione del valore di un immobile divieto di uso del criterio di
notorietà: Cassazione
Perdita
beneficio prima casa e accertamento imposta di registro: Cassazione
Ripianamento
di perdite e esenzione imposta di registro: Cassazione
Malta
rimane paradiso fiscale: Risoluzione
Validità
delle fatture ritenute fittizie: Sentenza
Concentrazioni
PMI: le domande
Libera
l'iscrizione al Registro Imprese per i lavoratori autonomi provenienti dai
nuovi Paesi UE
Circolari
ministeriali: atti non impugnabili
Riforma
della previdenza complementare: pubblicata
IVA
e questionari degli studi di settore: Cassazione
Responsabilità
dell'amministratore per i debiti di imposta: Cassazione
Studi
di settore e percentuali di ricarico: Cassazione
Attribuzione
rendite catastali: Cassazione
Calcolo
del pro-rata: Sentenza della Corte di Giustizia UE
Accertamento
IVA e dichiarazioni di terzi: Cassazione
Spese
per convention deducibili: parere
Piscina
e campo da tennis non fanno la casa di lusso: Cassazione
Agevolazioni
"prima casa" e recupero dell'imposta di registro ad aliquota
ordinaria
Interessi
anatocistici sui ritardati rimborsi IVA
Canoni
non percepiti: Cassazione
Condono
fiscale: la volontà del contribuente esclude la lite pendente e quindi il
beneficio
Tabelle
dei costi chilometrici ACI per il 2006
È
stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 193 alla Gazzetta Ufficiale 1
dicembre 2005, n. 280, il D.Lgs. n. 247/2005, Correttivo dell'IRES;
le principali novità riguardano:
·
recesso, esclusione, riduzione del capitale sociale e
liquidazione delle società di persone e delle società di capitali;
·
emissione di strumenti finanziari esteri;
·
contratti di associazione in partecipazione;
·
determinazione del reddito d'impresa dei soggetti
IRPEF;
·
deducibilità delle spese di manutenzione sostenute
dalle imprese;
·
deduzioni extracontabili.
L’entrata
in vigore del Correttivo IRES avviene in tre tappe, il provvedimento, infatti,
ha efficacia retroattiva, dal 1° gennaio 2004, per gran parte delle norme che
costituiscono mere rettifiche formali di quelle introdotte dalla riforma di cui
al D.Lgs. n. 344/2003, mentre entrano in vigore:
·
Immediatamente (dal 2 dicembre 2005): le disposizioni
relative alla remunerazione dei contratti di associazione in partecipazione e
le nuove regole che estendono ai casi di recesso da società estere le norme
sulla ritenuta in vigore per le società italiane;
·
dal 1° gennaio 2005: alcune disposizioni in materia di
consolidato e trasparenza;
·
dal 1° gennaio 2006: le novità in materia di tassazione
delle partecipazioni e degli strumenti finanziari esteri.
Con
una modifica all'art. 56, comma 5, TUIR, il D.Lgs. n. 247/2005 (Correttivo
IRES) prevede di ragguagliare ad anno il reddito d'allevamento nel caso in
cui il periodo d'imposta sia superiore o inferiore a 12 mesi, indipendentemente
dalla durata dei cicli di allevamento in corso; la disposizione, già prevista
per i soggetti IRES dall'art. 76, TUIR, si estende ora anche alle persone
fisiche e alle società semplici che, di fatto, sono le uniche ad usufruire
della determinazione forfetaria del reddito di allevamento.
L'Assonime,
con Circolare 9 dicembre 2005, n. 65, ha analizzato gli effetti delle
correzioni all'IRES apportate dal D.Lgs. n. 247/2005; in particolare, nel
documento vengono approfondite le novità introdotte dal Decreto in materia di:
·
consolidato di gruppo (responsabilità, riporto delle
perdite, credito per imposte estere, controllanti estere);
·
dividendi e utili di fonte estera;
·
interferenze con la disciplina dell'IRAP delle
disposizioni relative al consolidato, la trasparenza fiscale e l'indeducibilità
degli interessi passivi.
È
stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 195 alla Gazzetta
Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, la Legge 2 dicembre 2005, n. 248, di
conversione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, Collegato alla Finanziaria;
tra le principali disposizioni fiscali ivi contenute, si ricordano:
·
l'esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti
no profit, anche con finalità commerciali;
·
l'estensione della possibilità di prestare l'assistenza
fiscale in materia di 730 anche a commercialisti, ragionieri e consulenti
de lavoro;
·
le misure per la lotta all'evasione.
Nella
Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, di conversione del Decreto Legge n.
203/2005, collegato alla Legge Finanziaria 2006 e recante misure di
contrasto all'evasione fiscale, nonché interventi urgenti di carattere
finanziario; di particolare interesse per i datori di lavoro risultano essere
le disposizioni riguardanti :
·
il conferimento del TFR ai fondi pensione;
·
il pignoramento del quinto dello stipendio del
dipendente;
·
l'estensione del DURC (documento unico di
regolarità contributiva) a tutte le imprese di tutti i settori produttivi quale
requisito indispensabile per l'accesso a finanziamenti comunitari;
·
la proroga, fino al 31 dicembre 2006, del
trattamento di CIGS e di mobilità nelle imprese commerciali con più di 50
dipendenti, nelle aziende operanti nel settore delle agenzie di viaggi e
turismo con più di 50 addetti e nelle imprese di vigilanza privata con più di
15 unità.
Nella Legge
di conversione del D.L. fiscale (D.L. n. 203/2005), approvata dal Senato, è
contenuta anche una disposizione che abroga, a partire dal 2007, il
regime forfettario per i contribuenti minimi, previsto dall'art. 3, Legge
n. 662/1996; ossia i contribuenti persone fisiche con volume d'affari annuo
inferiore a 10.329,00 euro, non potranno più applicare l'IVA e le imposte sui
redditi con criteri forfetari, né potranno beneficiare di alcune
semplificazioni dal punto di vista degli adempimenti contabili.
L'entrata in vigore, lo scorso 3
dicembre, della Legge n. 248/2005, che ha convertito il cd. Collegato fiscale,
ha previsto la soggezione ad ICI delle aree edificabili in base al PRG,
indipendentemente dall'adozione dei relativi strumenti attuativi (art.
11-quaterdecies, comma 16); ne consegue, in vista della scadenza del prossimo
20 dicembre, la necessità di calcolare (o ricalcolare) la seconda o unica
rata dell'ICI da versare sulla base della nuova norma. Restano, peraltro, aperte, alcune
problematiche in ordine alle aree soggette a vincoli di esproprio e alle aree a
destinazione edificatoria o meno, per le quali il proprietario abbia impugnato
la relativa delibera comunale.
La
Camera ha approvato in data 15 dicembre 2005, con voto di fiducia, il maxi-emendamento
alla Legge Finanziaria per il 2006, che riceverà il voto definitivo martedì
prossimo per poi passare all'esame del Senato; hanno in particolare trovato
conferma le disposizioni proposte dal Governo in materia di:
·
programmazione fiscale e adeguamento fiscale, per liberi
professionisti e imprese, per gli anni dal 2003 al 2007;
·
imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di
immobili;
·
per gli acquisti di immobili destinati ad abitazione,
realizzati da persone fisiche, nuove modalità di calcolo dell'imposta di
registro (sul valore catastale indipendentemente dal prezzo stabilito fra
le parti) e riduzione del 20% della parcella notarile;
·
modifica al regime fiscale di ammortamento dell’avviamento;
·
sospensione
addizionali Irap;
·
introduzione della tassa etica sul materiale
pornografico e di incitamento alla violenza.
·
Vengono inoltre stanziati nuovi fondi per il credito
d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate per i progetti già
ammessi ma che non hanno trovato copertura finanziaria.
Come
preannunciato, una delle novità della Finanziaria 2006 è l'istituto della programmazione
fiscale, destinata a imprese e lavoratori autonomi soggetti agli studi di
settore. Essa consiste in una proposta che l'Agenzia delle Entrate invierà al
contribuente, contenente:
·
l'individuazione di una base imponibile caratteristica
dell'attività svolta, valida per il triennio 2005-2007, che eviterà futuri
accertamenti. L'eventuale maggior reddito potrà essere contestato solo se si
scopre un'evasione superiore a 75 mila euro e al 50% del pattuito, e comporterà
un prelievo minimo di 1.500,00 euro;
·
un adeguamento retroattivo per il 2003 e 2004, con
il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'IRAP.10% al 20%.
La
Finanziaria per il 2006 introduce un'imposta sostitutiva del 12,5% sulle
plusvalenze realizzate dai privati per la vendita di un immobile ad uso
abitativo e relative pertinenze acquistato o costruito da meno di cinque
anni e sulle plusvalenze realizzate per la cessione di aree edificabili. L'applicazione della nuova imposta deve
essere richiesta dal cedente al notaio, che provvede al versamento
dell'imposta sostitutiva. Viene inoltre
previsto che, per i trasferimenti di abitazioni, l'imposta di registro si
applichi solamente sul valore catastale del bene, indipendentemente dal
prezzo pattuito e dichiarato e l'abbattimento del 20% degli onorari notarili
per i contratti registrati secondo il nuovo sistema.
Tra le diverse modifiche introdotte
dal maxi-emendamento alla Legge Finanziaria 2006 spicca la riduzione da 20 a
18 anni del periodo entro il quale le imprese possono dedurre dal reddito
imponibile l'ammortamento dell'avviamento, che, pertanto andrebbe a
rivisitare il contenuto del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito
nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248, che aveva invece allungato il periodo
suindicato dagli originari 10 anni ai 20.
Il
maxi-emendamento alla Finanziaria 2006 conferma le disposizioni in materia di rivalutazione
dei beni d'impresa risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso
al 31 dicembre 2004, l'imposta sostitutiva è pari:
·
al 12% per i beni ammortizzabili;
·
al 6% per i beni non ammortizzabili;
·
al 19% per le aree fabbricabili, anche non ancora
edificabili o risultanti tali a seguito della demolizione di edifici esistenti.
Il maggior valore attribuito in sede
di rivalutazione può essere utilizzato ai fini IRPEF/IRES e dell'IRAP a partire
dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione è stata eseguita.
La
Finanziaria 2006 contiene disposizioni in materia di distretti industriali,
definiti come "libere aggregazioni di imprese" alle quali è
data la possibilità di fruire di vantaggi fiscali, agevolazioni contabili
amministrative e facilitazioni finanziarie. Sotto il profilo fiscale, le imprese aggregate possono
beneficiare della cd. tassazione di distretto ai fini IRES, impostata
sullo schema del consolidato nazionale: il reddito del distretto corrisponde a
quello delle imprese che vi fanno parte e che hanno optato per la tassazione
unitaria.
Il distretto può accedere ad una
specifica forma di concordato preventivo, slegato, comunque, dalla tassazione
di gruppo, con l'Agenzia delle Entrate e con gli enti locali, vincolante per
un triennio.
In coincidenza con la fine del regime
transitorio della PEX, il comma 132, Finanziaria per il 2006, dispone
che per la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in
seguito a cessioni di partecipazioni societarie, il costo fiscale delle
partecipazioni da considerare è al netto delle svalutazioni dedotte a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002; ciò implica
che le svalutazioni operate prima del 2002 non rilevano.
Ha
ricevuto il parere favorevole del pre-Consiglio dei Ministri di mercoledì 14
dicembre 2005 e dovrebbe essere approvato definitivamente la settimana
prossima il consueto Decreto legge Milleroroghe di fine anno; il
provvedimento dovrebbe disporre, fra le altre, le seguenti proroghe:
·
in materia di privacy, slittamento al 31 marzo
2006, del termine per la predisposizione del DPS per imprese,
professionisti e pubblica amministrazione;
·
riapertura fino al 31 dicembre 2005, dei termini
per l'integrazione della documentazione relativa alle domande di condono
edilizio;
·
slittamento al 30 giugno 2006, del termine per la rideterminazione
dei canoni demaniali;
·
rinvio del termine per la rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili dal 31
dicembre 2004 al 31 dicembre 2005;
·
spostamento al 31 dicembre 2006, del termine per l'esercizio
delle funzioni dei giudici onorari aggregati.
Con
Risoluzione 5 novembre 2005, n. 166, l'Agenzia delle Entrate ha fornito
precisazioni in merito alla regolarizzazione contabile delle operazioni aventi
ad oggetto beni in conto deposito.
Qualora da inventari periodici emergano differenze (sia positive
che negative) tra le giacenze effettive e quelle risultanti dalle scritture
di magazzino, va rettificata la fattura originaria oppure, nel caso
in cui non sia possibile trovare la fattura, procedere alla compensazione
aritmetica dei valori corrispondenti alle merci eccedenti o mancanti con la
stessa aliquota IVA. Nell'ipotesi in
cui non sia possibile individuare la fattura errata, né operare la
compensazione per la presenza di beni ad aliquota IVA diversa, occorre:
·
a fronte di merci mancanti, emettere fattura con
IVA nei confronti del depositario, il quale è tenuto successivamente ad
autofatturarsi il medesimo importo;
·
a fronte di merci in eccedenza, il solo
depositario deve aggiornare le scritture di magazzino.
L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 25 novembre
2005, n. 163, ha fornito alcune precisazioni in merito all'ambito di
applicabilità della disciplina della participation exemption. In particolare l'Agenzia ha chiarito che non
è applicabile la disciplina di cui all'art. 87, TUIR nell'ipotesi in cui
una società voglia effettuare un conferimento di un ramo d'azienda
se tale ramo d'azienda, una volta conferito, venga affittato fin dall'inizio
ad altra società. In questo caso
infatti manca il requisito della commercialità, poiché anche se
il patrimonio della società di cui si vorrebbero vendere le partecipazioni è
costituito da un'azienda commerciale, in realtà l'attività di impresa
viene effettivamente esercitata solo dal conduttore.
Con
Risoluzione 25 novembre 2005, n. 168, l'Agenzia delle Entrate ha
disposto che gli accantonamenti per le indennità di cessazione del contratto di
agenzia non imputati a conto economico, per la parte non soggetta a rivalsa,
non possono essere dedotti in via extracontabile. Partendo dal presupposto che l'indennità di agenzia è deducibile
nei limiti della quota maturata in conformità alle disposizioni legislative e
contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, l'Amministrazione finanziaria
evidenzia che tali oneri:
·
non costituiscono importi forfetari, fiscalmente
assoggettati ad un limite massimo;
·
non rientrano nella disciplina del disinquinamento.
Al contrario, può essere dedotta
extracontabilmente la quota soggetta a rivalsa.
L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione
25 novembre 2005, n. 165, ha chiarito che lo svolgimento del particolare
incarico di assuntore del concordato fallimentare di cui all'art. 124
Legge fallimentare, non beneficia dell'applicazione della disciplina della participation
examption, anche se tale incarico sia assunto da una società partecipata
in favore della società concordataria.
Infatti, ha chiarito l'Amministrazione, il solo svolgimento
dell'incarico di assuntore non integra l'effettivo esercizio di alcuna
attività commerciale, come richiesto invece dalla norma per l'applicazione
della disciplina in tema di PEX.
L'attività svolta si risolve, al contrario, in un mero adempimento
di obblighi giuridici connessi all'incarico svolto in qualità di assuntore
del concordato.
Il soggetto che affitti a
terzi l'unica azienda non può essere considerato imprenditore
commerciale, con la conseguenza che le spese edilizie straordinarie e non
ordinarie, da esso sostenute per la ristrutturazione dell'immobile parte
del complesso aziendale affittato, non possono essere poste in deduzione. E' quanto affermato dalla Corte di
Cassazione con Sentenza 7 novembre 2005, n. 21583, nella quale è stato
precisato che dette spese non possono essere oggetto di deduzione da parte
dell'affittante giacché la carenza in capo a questo della qualifica di
imprenditore non rende configurabile l'esistenza di un reddito di
impresa.
È stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea di ieri, lunedì 28 novembre 2005, la Direttiva
26 ottobre 2005, n. 2005/56/Ce, con la quale l'Unione europea ha fissato procedure
più snelle per le operazioni di fusione transfrontaliere tra società di Paesi
Membri. Il recepimento delle nuove
regole all'interno di questi ultimi dovrà avvenire entro l'anno 2007.
Con
Parere 16 novembre 2005, n. 27, il Comitato consultivo per norme
antielusive è tornato sulla questione, già affrontata anche dall'Agenzia delle
Entrate con Risoluzione n. 119/2002, delle operazioni straordinarie tra
società partecipate. Nello
specifico, è stata considerata elusiva la prospettata fusione per incorporazione
di una holding (società di persone), divenuta superflua, in una sua controllata
(società di capitali). Secondo il Comitato, l'operazione darebbe luogo ad
un indebito risparmio d'imposta consistente nella mancata tassazione:
·
della plusvalenza sulla partecipazione detenuta
dalla holding;
·
di riserve della holding in sospensione
d'imposta.
Con
Sentenza 26 ottobre 2005, n. 20835, la Corte di Cassazione ha
stabilito che le agevolazioni fiscali in materia di Irpeg previste per le
imprese che operano nel Mezzogiorno spettano solamente per nuove iniziative
produttive.
Nel caso di trasformazione di una
società di persone in società di capitali, l'agevolazione non può
pertanto essere riconosciuta in assenza del requisito della novità
dell'iniziativa produttiva, a meno che il rinnovo, conversione e
ampliamento dello stabilimento industriale esistente non sia tale da avere
effetti comparabili ad un nuovo impianto.
L'art.
39, D.P.R. n. 633/1972, come in seguito modificato dal D.Lgs. n. 52/2004,
consente la conservazione delle fatture elettroniche in un Paese diverso
dall'Italia, se con tale paese sono previsti strumenti giuridici che
assicurano la reciproca assistenza in materia IVA. In recepimento del citato D.Lgs. n. 52/2004,
con Circolare 19 ottobre 2005, n. 45, l'Amministrazione finanziaria ha
precisato che per l'archiviazione di fatture elettroniche all'estero è
necessario utilizzare i modelli IVA AA7 e AA9.
Con Provvedimento 11 novembre
2005, pubblicato in G.U. 25 novembre 2005, n. 275, l'Agenzia delle Entrate
ha ora approvato le nuove specifiche tecniche per l'invio telematico
dei predetti modelli.
Con Circolare 29 novembre 2005, n.
51, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità applicative del
credito d'imposta per le aree svantaggiate di cui all'art. 8, Legge n.
388/2000. Dopo il 2002, infatti, anno
dal quale è stato introdotto l'obbligo della preventiva autorizzazione
dell'Agenzia delle Entrate, con successive delibere del CIPE le percentuali
di fruizione del bonus Sud sono state rideterminate, anno per anno, in base
all'incremento della dotazione finanziaria necessaria alla copertura delle
compensazioni. L'Agenzia illustra, con tabelle esplicative, la variazione
percentuale di utilizzo per anno di maturazione del credito, sottolineando che eventuali
utilizzi inferiori alle percentuali indicate consentono di aumentare gli
utilizzi per i periodi d'imposta successivi.
Con recente Documento n. 30, la
Fondazione Luca Pacioli ha fornito precisazioni operative in ordine al
contenuto dell'atto costitutivo di una S.p.a., alla luce delle novità in tal
senso introdotte dalla riforma del diritto societario. In particolare, è stato chiarito che dal 1°
gennaio 2004 le citate società non sono più obbligate ad indicare nell'atto
costitutivo l'indirizzo della sede sociale, ma solamente il Comune ove la
medesima si trova. Ne consegue che nessuna modifica statutaria è richiesta nel
caso in cui vi sia una sua variazione all'interno del medesimo Comune.
Con Sentenza n. 64/3/2005, la
Commissione Tributaria Regionale per il Lazio ha stabilisto che la fatturazione
operata da soggetti non venditori, al solo scopo di non corrispondere
l'IVA, ha indubbiamente riflessi sanzionatori anche sull'acquirente, ma non può
inficiare l'esistenza dell'operazione di compravendita. Pertanto, se da un lato trovano
applicazione le sanzioni relative al mancato versamento dell'IVA,
dall'altro l'esistenza del costo, inerente l'attività d'impresa, ne comporta la
regolare deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
Il
comma 5, art. 95, TUIR dispone senza ulteriori precisazioni che i
compensi spettanti agli amministratori si deducono nel periodo
d'imposta in cui sono corrisposti.
Allo stato attuale della normativa
tributaria, all'Amministrazione finanziaria non può essere quindi riconosciuto
alcun potere valutativo in merito alla congruità dei costi portati in
deduzione dall'impresa, e conseguentemente nemmeno dei compensi concessi
agli amministratori. È quanto affermato
dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21155/2005.
Con
Sentenza 7 novembre 2005, n. 21508, la Corte di Cassazione torna ad
occuparsi della riscossione della TARSU, affermando che anche qualora
il servizio di smaltimento sia assente nel luogo di residenza dell'utente,
quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento della tassa, sebbene con una
possibile riduzione, poiché la valutazione sulle concrete
condizioni di fruibilità è del tutto estranea al sistema di
determinazione del tributo. La
decisione in commento afferma, infatti, che è solo l'istituzione del
servizio a consentire di individuare i suoi potenziali utenti.
Con tale pronuncia la Suprema Corte dimostra di aderire
parzialmente a quell'orientamento meno recente che, per il pagamento
della tassa, richiede la sola possibilità di fruizione del servizio, a prescindere
da un suo reale e concreto utilizzo.
Con Sentenze 30 novembre 2005, n.
26104 e 26105, la Corte di Cassazione ha stabilito che i nuovi termini
inderogabili per le notifiche, così come introdotti dalla Legge n.
156/2005, devono essere applicati anche ai rapporti ancora pendenti;
infatti, la nuova Legge n. 156/2005 nell'interpretazione accolta dalla Suprema
Corte, ha sancito l'irrilevanza dell'attività interna dell'Amministrazione
nel rapporto con il contribuente, conferendo rilievo alla sola
attività esterna, cioè la notifica.
È
stata approvata dall'Organismo italiano di contabilità (www.fondazioneoic.it) la prima
versione del terzo documento contabile (OIC 3) relativo alle informazioni
sugli strumenti finanziari che, a partire dal 2005, devono essere indicate
in nota integrativa e nella relazione sulla gestione ai sensi del
riformato codice civile (articoli 2427-bis e 2428, comma 2, n. 6-bis) ed in
ottemperanza al principio di valutazione al fair value.
Fino al 16 gennaio 2006, il testo
costituirà oggetto di possibili suggerimenti da parte degli operatori di
settore e, solo in seguito, potrà essere definitivamente approvato dall'OIC.
Con Sentenza 25 novembre 2005, n.
24913, la Corte di Cassazione ha confermato che anche in caso di sola
consegna di un PVC senza preventiva notifica è impedita al contribuente la
possibilità di richiedere la definizione della controversia tramite accertamento
con adesione. Il contribuente non
può invocare la nullità del processo verbale consegnato dall'Amministrazione
per difetto di notifica.
In una risposta fornita il 30
novembre 2005, dal Sottosegretario al Ministero dell'economia ad
un'interrogazione parlamentare è stata confermata la possibilità di regolarizzare
la mancata o errata indicazione nel Mod. UNICO di costi sostenuti in
operazioni effettuate in paradisi fiscali, da effettuare attraverso una dichiarazione
integrativa della dichiarazione originaria. Tale possibilità di sanatoria, concessa solo qualora non siano
già iniziate attività di accertamento, ispezioni o controlli, è però solo
parziale poiché è prevista comunque l'applicazione di una sanzione, seppur
in misura ridotta (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997).
Con Sentenza n. 49/29/05, depositata in data 4
ottobre 2005, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha stabilito
che le sanzioni derivanti da un avviso di accertamento relativo ad una dichiarazione
dei redditi in forma congiunta sono dovute solo dal soggetto dichiarante. I Giudici, pur ribadendo la solidarietà dei
coniugi nel pagamento delle imposte, sopratasse, interessi iscritti a ruolo,
ecc., hanno richiamato il principio della personalità della sanzione:
conseguentemente, al coniuge del dichiarante, estraneo alla vicenda, non deve
essere irrogata alcuna sanzione amministrativa.
Sentenza 25 novembre 2005, n. 24969,
la Corte di Cassazione ha disposto taluni vincoli e limitazioni all'attività
di accertamento IVA svolta nei confronti di un soggetto che esercita
diverse attività; in particolare, i Giudici hanno stabilito che ai fini
dell'eventuale rettifica dell'imposta, l'Amministrazione finanziaria è tenuta
a verificare, mediante analisi delle scritture contabili, qual è
l'effettiva attività prevalente esercitata dal contribuente; i coefficiente
presuntivi non possono infatti essere applicati in modo automatico con
riferimento ad una soltanto delle attività svolte, anche se essa è quella
indicata come prevalente dal contribuente.
Le Sezioni Unite civili della
Corte di Cassazione, con Sentenza 29 novembre 2005, n. 23019, hanno
precisato che le controversie insorte dal rapporto di sostituzione
tributaria tra sostituto d'imposta e sostituito devono essere radicate
avanti ad un Giudice tributario e non, come in precedenza affermato dalla
stessa Cassazione con Sentenza n. 3343/2004, avanti al Giudice ordinario. È stato infatti precisato che, come già
espresso in passato (Cassazione n. 6693/2003), la giurisprudenza
delle Commissioni tributarie deve considerarsi comprensiva di ogni
questione inerente l'esistenza e la consistenza dell'obbligazione
tributaria.
La Corte di
Cassazione, con Sentenza 23 novembre 2005, n. 24580, ha stabilito
che l'Amministrazione finanziaria deve sempre motivare l'atto di
accertamento, sia con riferimento ai presupposti che giustificano il
ricorso al metodo analitico sia relativamente alle ragioni che per la loro
gravità giustificano il ricorso al metodo induttivo. La motivazione su tali
presupposti può comunque emergere anche implicitamente.
Con Sentenza
23 novembre 2005, n. 24581, la Corte di Cassazione ha affermato che, al
momento dell'acquisto di un immobile, qualora il contribuente dichiari di
volersi avvalere della valutazione automatica del bene con attribuzione
della relativa rendita, l'ufficio può riscuotere la maggiore
imposta risultante da detta valutazione automatica rispetto a quanto
dichiarato in sede contrattuale, senza necessità di emissione dell'avviso di
accertamento. In questo caso,
infatti, la liquidazione deve ricondursi alla volontà espressa dal
contribuente di assoggettarsi al "criterio tabellare di valutazione".
È
stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 196 della Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, il Provvedimento dell'Agenzia
delle Entrate del 25 novembre 2005 relativo all'approvazione del modello CUD
2006, il modello è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it),
le novità più rilevanti della nuova modulistica riguardano:
·
per la parte
fiscale, l'introduzione di un apposito campo in cui indicare le deduzioni
per i carichi di famiglia, introdotte dalla Legge Finanziaria 2005;
·
per la parte
previdenziale INPS, un'importante diminuzione delle informazioni richieste
in conseguenza della nuova denuncia telematica Emens.
Con Nota datata 30 novembre 2005, l'Assonime ha
contestato il Parere reso dal Comitato consultivo per le norme antielusive lo
scorso 16 novembre (Parere n. 27/2005), in materia di operazioni
straordinarie tra società partecipate.
Secondo Assonime, infatti, la fusione per incorporazione di una holding
(società di persone), divenuta superflua, in una sua controllata (società di
capitali) non ha carattere elusivo, in quanto il valore fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni non subisce variazioni e concorrerà alla
determinazione di plusvalenze (o minusvalenze) solo al momento dell'eventuale
successivo realizzo.
Con Sentenza 30 novembre 2005, n.
26116, la Corte di Cassazione ha affermato che in sede giudiziaria,
al fine di dimostrare il reddito dell'impresa, il giudice del merito può
accertare l'esistenza di componenti negativi di reddito, nello
specifico quote di ammortamento, anche da altra documentazione contabile,
come ad esempio il libro giornale o il conto dei profitti o il conto delle
perdite. Infatti, l'art. 5, D.P.R.
n. 695/1996 ha di fatto determinato un ampliamento della facoltà
probatoria del contribuente rimuovendo ed abrogando implicitamente alcuni limiti
contenuti nella normativa precedente.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con
Sentenza 12 novembre 2005, n. 127/6/05, ha precisato che non può
ottenere il rimborso dell'imposta pagata la S.r.l. che abbia acquistato
un immobile e lo abbia successivamente ceduto in locazione solo per il
periodo estivo, anche per diversi anni.
Per risolvere la vertenza la Commissione si è richiamata ad una precedente
decisione della Cassazione (Sent. n. 5599/2003), secondo la
quale perché sussista il diritto alla detrazione IVA è necessaria la prova
dell'esercizio stabile e professionale dell'attività d'impresa, ritenuta
nel caso di specie non sussistente.
Con Sentenza 23 novembre 2005, n. 24579, la Corte
di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità della detrazione operata
sull'importo rimborsato per tasse di concessione governativa sull'iscrizione
delle società nel Registro imprese, delle somme previste per l'iscrizione degli
atti sociali per gli anni dal 1985 al 1992, ai sensi dell'art. 11, Legge n.
448/1998. Secondo i Giudici, infatti,
la previsione di cui al citato art. 11, contrasta con la disciplina europea che
vieta l'introduzione di tasse retroattive sugli atti societari, pertanto
anche la "compensazione" operata sulla somma da rimborsare risulta
illegittima.
Con
la Deliberazione 14 ottobre 2005, n. 5 il Comitato per la Bilateralità
ha previsto una sorta di sanatoria per le imprese edili non iscritte alla Cassa
edile e per le imprese edili iscritte, ma non in regola con gli adempimenti
relativi; più precisamente la "sanatoria" interessa le imprese
che:
·
si siano iscritte alla Cassa edile dopo l'entrata in
vigore del D.Lgs. n. 276/2003 (24 ottobre 2003) e comunque entro il 14
febbraio 2006 (4 mesi dopo l'emanazione della Delibera in esame);
·
se già iscritte alla Cassa edile, non siano in regola
con gli adempimenti contributivi sia per quanto attiene i versamenti, sia per
quanto attiene gli accantonamenti.
Il versamento
di quanto dovuto deve essere effettuato, senza alcun onere accessorio, entro il
14 febbraio 2006.
Con Parere 21 settembre 2005, n. 21, il Comitato
consultivo per l'applicazione delle norme antielusive ha precisato che non
può considerarsi elusiva la scissione attuata da una società
immobiliare al fine di isolare l'attività caratteristica, a condizione
che i soci della beneficiaria non cedano le proprie quote. Il Comitato ha infatti affermato,
ripercorrendo la soluzione adottata in altro Parere (n. 19 del 21/09/2005), che
in tal caso gli immobili originari continuerebbero ad essere oggetto di
gestione imprenditoriale in forma societaria, senza quindi
determinare l'estromissione degli immobili stessi a favore dei soci.
Il
6 dicembre 2005, la Commissione degli esperti chiamati a decidere su numerose
questioni relative agli studi di settore ha fissato i seguenti punti fermi:
·
sono stati definiti i nuovi indici di coerenza
applicabili già a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004
(tra cui cassa negativa, rapporto tra valori dei beni strumentali mobili e
quote di ammortamento, ecc.);
·
sono approvati 26 studi tra quelli revisionati e quello nuovo,
che riguarda i laboratori di analisi cliniche e ambulatoriali (SG57U).
È
stata inoltre proposta la proroga di almeno un anno del monitoraggio per
i professionisti.
Con tre Provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
6 dicembre 2005, n. 284, l'Agenzia del Territorio, ha dato il via libera
ai processi di revisione del classamento e delle rendite di immobili di
proprietà privata, per i quali, secondo le indicazioni fornite dai Comuni,
lo scarto fra valori catastali e valori di mercato risultava eccessivo,
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 335, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
in particolare, le istanze per l'avvio delle procedure di nuovo classamento
erano state presentate dai Comuni di Milano, Ferrara e Casale Monferrato.
L'Agenzia del Territorio, con Circolare 6 dicembre
2005, n. 12, ha chiarito che responsabile del pagamento dei tributi
catastali dovuti per l'aggiornamento è il soggetto titolare dei diritti
reali sui beni interessati dalle variazioni e non il professionista
incaricato della presentazione dell'atto di aggiornamento, ai sensi dell'art. 5,
D.P.R. n. 650/72.
Inoltre, per
la richiesta dei tributi catastali e delle tasse ipotecarie, in assenza di una
disciplina specifica, si applica il termine di decadenza di tre anni,
previsto dal Testo Unico dell'imposta di Registro (art. 76, D.P.R. n. 131/86).
La Commissione
europea ha autorizzato, in data 8 dicembre, lo sconto IRAP sulle nuove
assunzioni previsto dall'art. 11-ter, D.L. n. 35/2005 (cosiddetto
D.L. competitività), che a sua volta ha riscritto la corrispondente
disposizione della Finanziaria 2005.
L'agevolazione, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2005,
prevede una deduzione della base imponibile IRAP di euro 20mila per ciascun
nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato. L'importo della deduzione sale a euro
100mila per le imprese che operano nel Mezzogiorno e può arrivare fino a euro
60mila per le altre aree svantaggiate del Paese.
Con Sentenza 8 dicembre 2005, causa C-280/04, la Corte di
Giustizia UE ha precisato che il regime del margine è applicabile anche sui
veicoli acquistati non per la rivendita, ma per la concessione in
locazione o leasing. La stessa
Sentenza precisa, inoltre, che l'esenzione IVA di cui all'art. 10, n.
27-quinquies), D.P.R. n. 633/1972 è riconosciuta solo nel caso in cui il
diritto alla detrazione sull'acquisto sia stato impedito da una disposizione di
legge e non dalla mancata esposizione del relativo importo in fattura da
parte del cedente.
Con
Circolare 7 dicembre 2005, n. 13, l'Agenzia del Territorio ha fornito,
ai propri uffici provinciali, alcune indicazioni operative per
consentire la verifica, da parte dei Comuni, della veridicità delle dichiarazioni
dei contribuenti in merito alle superfici immobiliari da assoggettare al
pagamento dell'imposta. Infatti
il comma 340, art. 1, Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005),
obbliga i contribuenti, a decorrere dal 1° gennaio 2005, a dichiarare,
ai fini dell'applicazione della TARSU, una superficie non inferiore
all'80% della superficie catastale.
Detta
circolare prevede che, entro 30 giorni dalla richiesta dei Comuni, gli
uffici dell'Agenzia dovranno mettere a disposizione, attraverso procedure
informatiche, i dati relativi a ciascuna unità immobiliare necessari
ai fini dell'accertamento, come ad esempio superficie, ubicazione,
identificativo catastale, indirizzo, dati metrici e intestatari catastali.
Inoltre sono contenute alcune modalità che potranno consentire
agli enti comunali di individuare agevolmente gli immobili
per i quali non sono disponibili gli elementi per il calcolo delle
superfici.
Il
termine di decadenza per la domanda di rimborso del residuo
credito d'imposta non utilizzato, spettante ad un autotrasportatore, è
quello dei sei mesi successivi alla fine dell'anno solare nel
quale avrebbe dovuto effettuarsi la compensazione.
È
il principio affermato dall'Agenzia delle Dogane nella Risoluzione 7
dicembre 2005, n. 4, nella quale è stato precisato che a partire dal
termine dell'anno solare entro il quale deve effettuarsi la compensazione deve
calcolarsi la decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 4,
comma 3, D.P.R. n. 277/2000.
Il termine di decadenza biennale
di carattere generale previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 504/1995, deve
considerarsi quindi termine distinto dal predetto termine semestrale, in
quanto la presentazione della domanda di rimborso ne impedisce l'operatività.
La Corte di Cassazione, con Sentenza 25 novembre 2005, n. 24960, ha
stabilito che non è condivisibile il ricorso al criterio di notorietà per la
valutazione del valore di un immobile, quando ne è richiesta una precisa determinazione
ai fini della individuazione della base imponibile di un tributo; la stima del
valore di un immobile richiede infatti valutazioni
di natura tecnica, che non possono essere ricomprese nella nozione di comune esperienza che appunto definisce il fatto notorio.
Con Sentenza 5 dicembre 2005, n.
26407, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in deroga al termine
ordinario di dieci anni, l'Amministrazione finanziaria può effettuare l'accertamento
dell'imposta di registro dovuta dal contribuente che decade dal beneficio prima
casa, entro il termine perentorio di tre anni. Tale termine è, in particolare, disposto da una norma a carattere
speciale, che pone deroga a quanto invece previsto dal codice civile.
Con Sentenza 23 novembre 2005, n. 24576, la Corte di
Cassazione ha stabilito che nel caso di ricostituzione del capitale sociale
per ripianamento di perdite, l'esenzione dall'imposta di registro prevista
dalla Direttiva CE n. 69/335/69, recepita dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è
applicabile solamente nei casi in cui i conferimenti siano in denaro. Rimane invece escluso dall'agevolazione il
caso in cui i conferimenti siano costituiti da obbligazioni, quindi non da
moneta, ma da crediti.
Con Sentenza 7 novembre 2005, n. 215, la Commissione
Triburaria Provinciale di Pisa ha fornito alcune precisazioni in merito
all'applicabilità dell'aliquota ridotta agli immobili in comproprietà. La Decisione ha escluso la possibilità di
tassazione con aliquota ordinaria di un immobile in comproprietà quando
l'immobile stesso, adibito ad uso abitativo, sia abitato dall'altro
comproprietario. Infatti, in tale ipotesi, non è possibile concederlo in
locazione né, tanto meno, può essere considerato seconda casa,
fattispecie per le quali è prevista l'applicazione dell'aliquota ordinaria.
L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 12 dicembre 2005, n. 170, ha chiarito che l'ingresso di Malta nell'Unione Europea non
comporta l'automatica fuoriuscita del Paese dalla black list di cui al
Decreto Ministeriale 21 novembre 2001; ai sensi del comma 1, art. 3, citato
Decreto Ministeriale, devono considerarsi beneficiarie di regimi fiscali
privilegiati tutte le società maltesi i
cui proventi affluiscono da fonti esterne e l'art. 167, TUIR, che
disciplina il regime fiscale delle imprese estere controllate (CFC), risulta applicabile anche se i Paesi aventi regimi
fiscali privilegiati appartengono all'Unione Europea.
Con Sentenza 14 ottobre 2005, n. 74/3/05, la
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ha stabilito che i documenti rilasciati
dalla banca ed attestanti il pagamento di una fattura che la Guardia di Finanza
riteneva fittizia, costituiscono prova documentale dell'effettività e
legittimità della citata fattura.
Salvo il caso in cui non esistano altre prove a sostenimento dell'inesistenza
della transazione, la documentazione bancaria è pertanto sufficiente a
dimostrare la regolarità e la validità delle operazioni transattive concluse.
Con
Comunicato stampa 12 dicembre 2005, l'Agenzia delle Entrate ha informato
che possono essere presentate dal 14 dicembre le domande per fruire del bonus
fiscale per gli studi e le consulenze orientate alla concentrazione di
microimprese e PMI (art. 9, comma 3, D.L. n. 35/2005); le istanze, da
presentare esclusivamente in via telematica utilizzando il Mod. ICC,
vanno trasmesse al Centro operativo di Pescara. Con successiva Circolare
13 dicembre 2003 n. 53, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le regole che le microimprese e le piccole
e medie imprese devono seguire per fruire
del bonus fiscale riconosciuto sulle spese sostenute per consulenze e studi
finalizzati alla loro concentrazione.
Il Ministero delle Attività produttive, con Circolare
n. 3593/C, ha stabilito che i lavoratori autonomi che provengono dai
nuovi Paesi comunitari e che intendono esercitare la propria attività
professionale in Italia possono liberamente iscriversi al Registro delle
imprese, salvo il necessario riconoscimento dei titoli professionali In
caso di svolgimento di attività regolamentate. Il D.P.C.M. 20 aprile 2004 (cd. Decreto flussi) riguarda infatti
solamente i lavoratori dipendenti, non i lavoratori autonomi.
Con
Sentenza 9 novembre 2005, n. 6243, il Consiglio di Stato ha chiarito che
le Circolari ministeriali, in quanto atti interni alla Pubblica
Amministrazione, non possono essere impugnate di fronte alla Corte di
Cassazione per un controllo di legittimità. Esse, infatti, sono destinate
esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli Uffici,
pertanto:
·
non spiegano effetti nei confronti di terzi esterni
all'Amministrazione;
·
non acquistano efficacia vincolante nei confronti
dell'Amministrazione stessa, neppure come mezzo di interpretazione di norme;
·
non incidono sul rapporto tributario.
È
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto di riforma della
previdenza complementare che il Consiglio dei Ministri aveva approvato il
24 novembre 2005. Sul Supplemento
Ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n. 289 è stato
infatti pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che
disciplina, tra le altre cose, il conferimento automatico del TFR ai fondi di
previdenza complementare nonché le misure compensative per le imprese. Si ricorda che, ad eccezione di alcune
disposizioni relative ai compiti di vigilanza assegnati alla COVIP, la riforma
entrerà in vigore il 1° gennaio 2008.
Con
Sentenza 5 dicembre 2005, n. 26402, la Corte di Cassazione ha stabilito
che la non compilazione del questionario relativo agli studi di settore,
da parte di un contribuente al quale in seguito è stato notificato avviso di
rettifica IVA per volume d'affari determinato in misura inferiore rispetto a
quello derivante dall'applicazione dei coefficienti, non inibisce la
possibilità di difesa del soggetto che ritenga non corretti i coefficienti
applicati. La non compilazione del
questionario non può infatti provocare l'impossibilità per il contribuente di
difendersi; il giudice deve esaminare il ricorso del soggetto. A ciò va
aggiunto che la preclusione alla difesa di cui all'articolo 12, Legge n.
154/1989, è stata abrogata dalla Legge Finanziaria 1996 e non poteva pertanto
trovare applicazione nel caso specifico, per il quale il ricorso era stato
presentato nel 1999.
Con
Sentenza n. 24975/2005, la Corte di Cassazione ha disposto che
l'amministratore di una società, in qualità di legale rappresentante, non può
impugnare la cartella esattoriale al solo scopo di far emergere la sua non
responsabilità e di non dover quindi versare, in solido, le conseguenti
sanzioni. Nel processo tributario,
infatti, l'azione finalizzata ad un accertamento preventivo negativo del debito
d'imposta non è consentita.
La
Corte di Cassazione, con Sentenza 5 dicembre 2005, n. 26388 ha
stabilito che, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, non
è sufficiente il rilievo che il contribuente ha applicato una percentuale
di ricarico diversa da quella risultante dagli studi di settore. Tale metodo di verifica è legittimo solo
quando dalla dichiarazione risulti qualche elemento ulteriore che indichi l'inattendibilità
complessiva della dichiarazione e le percentuali di ricarico ipotizzate
risultano da un adeguato ragionamento.
In particolare, non è legittima la presunzione di ricavi maggiori
di quelli dichiarati, basata sul confronto fra i prezzi di acquisto e di
rivendita di alcuni prodotti invece che sull'intero inventario né quella
basata sul ricorso alla media semplice, invece che a quella ponderale,
quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore.
Con
Sentenza 5 dicembre 2005, n. 26396, la Corte di Cassazione ha
stabilito che le rendite attribuite dall'Ufficio tecnico erariale prima del 1°
gennaio 2000 sono valide ai fini ICI, anche se non sono state notificate al
contribuente. Gli atti di attribuzione
della rendita adottati prima di tale data sono infatti efficaci a partire
dalla loro decisione e validi anche se notificati in un momento successivo.
Il contribuente non può contestare l'applicazione
dell'ICI in base alla rendita catastale sostenendo l'erroneità dei parametri,
ma può, semmai, dissentire dal valore attributo, impugnando l'avviso di
liquidazione dell'imposta oppure mediante istanza di rimborso.
La Corte di Giustizia UE, con Sentenza 15
dicembre 2005, n. C-63/04 ha stabilito le due operazioni con cui una
società concede in locazione per un lungo periodo un immobile e quasi
contestualmente lo vende sono da considerarsi legate e, se comportano il
trasferimento della disponibilità del bene come proprietario, possono essere assunte
ai fini della rettifica della detrazione IVA. In particolare, nel calcolo del pro-rata, deve essere calcolata
non solo la cessione, come operazione imponibile, ma anche la locazione come
operazione esente.
Con
Sentenza 25 novembre 2005, n. 24967, la Corte di Cassazione ha stabilito
che l'avviso di rettifica IVA effettuato dall'Amministrazione finanziaria può
basarsi anche su eventuali dichiarazioni rilasciate da persone sottoposte ad
indagini penali. Per tali
informazioni non vige, infatti, il divieto di ammissione di prove testimoniali,
in quanto raccolte al di fuori del giudizio di fronte alla Commissione
Tributaria.
Secondo
il Parere n. 26/2005 il Comitato consultivo per le norme antielusive ha precisato
che anche le spese sostenute da un'azienda per il pagamento di vitto
e alloggio a favore di clienti, partecipanti ad una serie di conferenze
di lavoro, tenute dall'azienda stessa per illustrare le innovazioni
tecnologiche di un nuovo prodotto, sono integralmente deducibili. Il Parere precisa però che solo in
caso di un determinato aumento degli ordini raccolti, da porsi come diretta
ed immediata conseguenza delle sessioni di lavoro, è possibile
qualificare tali spese come deducibili poiché in tal caso esse sono assimilabili
alle spese di pubblicità.
La sola presenza di piscina e campo da tennis non
significa, automaticamente, che l'abitazione che ne beneficia debba
essere considerata di lusso; infatti con Sentenza 14 dicembre 2005,
n. 27617, la Corte di Cassazione ha precisato che il D.M. 2 agosto 1969,
all'art. 2, prevede che anche le case di abitazione possano essere dotate
di simili confort mentre è il successivo art. 4 che specifica le
caratteristiche che devono possedere le abitazioni per essere considerate di
lusso. Conseguentemente, poiché nel
caso di specie la piscina ha estensione inferiore agli 80 mq ed il campo
da tennis inferiore ai 650 mq (art. 4, D.M. 2 agosto 1969) l'abitazione non
può essere considerata di lusso.
Con
Sentenza 5 dicembre 2005, n. 26406, la Corte di Cassazione ha
precisato che l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota
ordinaria e relativa sovrattassa, a carico dell'acquirente di immobile che
abbia indebitamente goduto delle agevolazioni "prima casa"
(imposta di registro ad aliquota ridotta), è soggetto al termine
decadenziale di 3 anni, decorrente dalla data in cui l'avviso può
essere emesso. Tale termine decorre
dalla data di registrazione del contratto, qualora la decadenza
dal beneficio si verifichi per falsa dichiarazione nel contratto,
relativamente a:
Con
Sentenza 14 dicembre 2005, n. 27618, la Corte di Cassazione ha stabilito
che sono legittimi gli interessi anatocistici quando l'Amministrazione
ritardi nell'effettuazione dei rimborsi dei crediti IVA.
Secondo
i Giudici, infatti, nel caso in cui venga riconosciuto il diritto al rimborso
ai sensi dell'art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972, per quanto esso non sia
definitivo, il credito è comunque liquido ed esigibile, pertanto su di esso
sono dovuti gli interessi previsti dalle norme IVA e quelli anatocistici sul
ritardo nell'effettuazione del pagamento.
La
Corte di Cassazione, con Sentenza n. 24444/05, ha stabilito che i
canoni di locazione maturati fino alla risoluzione del contratto, anche
se non percepiti, devono comunque essere indicati in dichiarazione e concorrono
alla formazione dell'imponibile IRPEF; questo a meno che alla
risoluzione non sia stata attribuita dalle parti efficacia retroattiva. A norma dell'art. 28, TUIR, infatti, i
redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo del
soggetto indipendentemente dalla percezione, per il periodo durante il
quale si è verificato il possesso e per escluderli da tassazione, vincendo la
presunzione di riscossione del canone, è necessario far emergere
l'inadempimento del conduttore attraverso le vie giudiziarie.
Secondo
la Sentenza della Corte di Cassazione 5 dicembre 2005, n. 26405, non è
configurabile una lite pendente con riferimento all'avviso di
liquidazione emesso in base alla volontà del contribuente di
avvalersi del sistema automatico di valutazione dell'immobile. Infatti
in tale ipotesi l'Amministrazione recupera l'imposta dovuta sulla
base della dichiarazione del privato, con la conseguenza che a tale
pretesa non è applicabile il beneficio del condono fiscale.
È
stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 202 della Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2005 il comunicato dell'Agenzia delle
Entrate con il quale si rendono note le tabelle nazionali dei costi
chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI e
valide per l'anno 2006.
§§§§§§§
L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.
A cura di:
Dott. Alberto Bonfiglio
Dott.ssa Annalisa
Donesana
[1] Le
circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni
ragionevole attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare
ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi
indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai
essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a
contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni
particolare problema applicativo.