Milano, 13 gennaio 2004
|
Stampa |
CIRCOLARE INFORMATIVA[1]
FINANZIARIA 2004 E MANOVRA DI FINE ANNO
Come ormai da tradizione
l’inizio dell’anno è caratterizzato da modifiche normative in campo fiscale.
In questa sede
intendiamo elencare, in estrema sintesi, quelle di più immediato e generale
interesse introdotte dalla legge 350 del 24 dicembre 2003 (Finanziaria per
l’anno 2004), e dal decreto legge
269/03, convertito poi dalla legge 326 del 24 novembre 2003 (manovra di
fine anno).
Decreto Legge
269/2003:
Ø Agevolazione “Tecnotremonti”;
Ø Incentivo alla quotazione;
Ø Concordato preventivo;
Ø Tax Ruling;
Ø Violazioni amministrative: responsabilità oggettiva delle società di capitali;
Ø INPS – Associati in partecipazione;
Ø INPS – Lavoratori autonomi occasionali;
Ø INPS – Gestione separata lavoratori autonomi e co.co.co.;
Ø Rideterminazione costo partecipazioni.
Finanziaria
per il 2004:
Ø Rivalutazione beni immobilizzati;
Ø Proroga ed estensione delle sanatorie fiscali;
Ø Detrazione al 41% per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
Ø Aumento del 10% del moltiplicatore delle rendite catastali.
Dl 269/2003 convertito dalla L. 326/2003 e modificato dalla Finanziaria 2004
Agevolazione “Tecnotremonti” (art. 1)
I soggetti che
sostengono nel primo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in
vigore del Dl 269/03 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno
solare, nel 2004) le spese nel seguito indicate, possono operare una variazione
in diminuzione del reddito imponibile in misura pari all'importo di dette
spese.
Le spese agevolate si
riferiscono a:
- costi di ricerca e di
sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, ai sensi del
Principio Contabile n. 24;
- spese sostenute dalle
piccole e medie imprese che, nell'ambito di distretti industriali o filiere
produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove
strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie
nelle innovazioni informatiche;
- spese direttamente
sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero;
- spese sostenute per
stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o
universitaria, ovvero diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di
un anno dal termine del relativo corso di studi;
- spese sostenute per la
quotazione in un mercato regolamentato.
Per quanto riguarda le
prime due tipologie di spese (costi di ricerca e sviluppo, spese per realizzare
sinergie nelle innovazioni informatiche), si precisa che risulta agevolato
soltanto il 10% dell'investimento, alla cui percentuale si aggiunge il 30%
dell'eccedenza rispetto alla media degli investimenti effettuati nel triennio
precedente; il beneficio non può in ogni caso risultare superiore al 20% della
media dei redditi relativi al triennio 2001/2003, escludendo i periodi in
perdita.
Le condizioni per
usufruire dell'agevolazione sono la rilevazione degli investimenti in un
apposito prospetto sezionale, e l'attestazione di effettività delle spese
sostenute, rilasciata dal Presidente del Collegio Sindacale, ovvero da un
revisore dei conti o da un dottore commercialista.
Incentivo alla quotazione (art. 11)
Oltre al beneficio di cui al precedente punto, è
prevista, per le società che si quotano in un mercato regolamentato UE nel
periodo compreso tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004, una riduzione
dell’aliquota IRES dal 33% al 20%.
Tale riduzione opera per il periodo d’imposta in
cui è stata disposta l’ammissione alla quotazione e per i due periodi d’imposta
successivi.
L’incentivo è subordinato alla condizione che la
società non sia stata precedentemente negoziata in un mercato regolamentato UE
e che dalla offerta di sottoscrizione di proprie azioni derivi un incremento
del patrimonio netto non inferiore al 15% del patrimonio netto risultante dal
bilancio relativo all’esercizio precedente a quello d’inizio dell’offerta, al
netto dell’utile di esercizio.
L’aliquota agevolata si applica fino ad un massimo
di € 30 milioni di reddito imponibile.
Tale agevolazione non è cumulabile con la Dit (la
cui abrogazione, si ricorda, decorre a partire dall’esercizio in corso al 1°
gennaio 2004).
Concordato preventivo (art. 33)
E’ introdotto in forma sperimentale un concordato
preventivo biennale per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per
quello successivo.
Attraverso il concordato, il contribuente si
impegna a raggiungere determinati livelli di reddito e di ricavi o compensi,
incrementando di una certa percentuale gli introiti conseguiti nel 2001.
D’altra parte, l’amministrazione finanziaria
assicura al contribuente tre tipologie di benefici:
-
tassazione
della quota di reddito che eccede il reddito dichiarato per il 2001, con aliquota
agevolata del 33% per i soggetti di cui all’art. 87[2] del TUIR e per gli altri soggetti il cui
reddito d’impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta in corso
al 1 gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro, con aliquota agevolata
del 23% in tutti gli altri casi;
-
preclusione per l’amministrazione finanziaria del
potere di accertamento; la preclusione è totale (II.DD. e IVA) per
quanto riguarda forme di accertamento di tipo induttivo; è invece solo “parziale” per quanto riguarda forme di
accertamento di tipo analitico,
poiché riguarda solo le imposte dirette e decade quando il maggior reddito
accertato supera il 50% del reddito dichiarato (solo all’interno di tale
“franchigia” è inibita quindi ogni forma di accertamento per le II.DD.);
-
eliminazione
temporanea dell’obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali e della
relativa sanzione a carico del cliente per mancata esibizione dello scontrino o
della ricevuta.
I soggetti ammessi al concordato preventivo
sono i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, in
attività al 31 dicembre 2000, che nell’esercizio in corso al 1° gennaio 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi di
importo non superiore a 5.164.569,00 euro, e che non si sono avvalsi dei regimi
forfetari di determinazione
dell’imponibile o dell’imposta per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio
2001, o per quello in corso al 1° gennaio 2003.
La condizione per accedere al concordato è che
siano rispettate contemporaneamente le due variabili, reddito e ricavi (o
compensi):
-
il reddito
minimo da dichiarare per il 2003 al fine di accedere al concordato deve
essere pari al reddito del 2001, incrementato del 7%; il reddito minimo
da dichiarare per il 2004 deve essere pari al reddito del 2001,
incrementato del 10,745% (in altre parole, il reddito minimo da dichiarare
per il 2004 deve essere pari al reddito minimo concordato per il 2003,
incrementato del 3,5%); in ogni caso, il reddito minimo non può essere
inferiore a 1.000 euro;
-
i ricavi o
compensi minimi da dichiarare per il 2003 al fine di accedere al concordato
devono essere pari ai ricavi o compensi del 2001, incrementati dell’8%;
i ricavi o compensi minimi da dichiarare per il 2004 devono essere pari
ai ricavi o compensi del 2001, incrementati del 13,4% (in altre parole,
i ricavi o compensi minimi da dichiarare per il 2004 devono essere pari ai
ricavi o compensi minimi concordati per il 2003, incrementati del 5%).
Ai fini dell’IVA, all’ammontare dei
maggiori ricavi o compensi si applica l’aliquota media risultante dal rapporto
tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari
dichiarato.
Mentre relativamente al 2003 l’adeguamento per
raggiungere la soglia minima dei ricavi o compensi può avvenire in
dichiarazione alle stesse condizioni previste per l’adeguamento al reddito
minimo, per il 2004 l’adeguamento comporta l’applicazione di una sanzione
pari al 5% dell’imposta correlata al maggior reddito risultante
dall’adeguamento; inoltre, l’adeguamento relativo a ricavi o compensi è
consentito solo se la soglia minima può essere raggiunta con un incremento
non superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati.
Infine, se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo
d’imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti
dall’applicazione degli studi di settore o dei parametri, l’adesione al
concordato preventivo è subordinata all’adeguamento a questi ultimi e
all’assolvimento delle relative imposte con esclusione di sanzioni ed
interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della
comunicazione di adesione.
Detta comunicazione deve essere resa dal
contribuente tra il 1° gennaio 2004 e il 16 marzo 2004.
Tax Ruling (art. 8)
L’articolo 8 del decreto ha previsto per le
imprese con attività internazionale una procedura di ruling standard
internazionale.
Le imprese interessate sono quelle che svolgono la
propria attività all’estero attraverso stabili organizzazioni ovvero attraverso
società controllanti, controllate o collegate.
Il ruling può essere attivato per tutte le
problematiche che riguardano i rapporti che la società nazionale intrattiene
con soggetti non residenti di cui sopra, con specifico riferimento a prezzi di
trasferimento, interessi, dividendi e royalties.
La procedura si perfeziona con la stipulazione di
un accordo tra il competente ufficio delle Entrate e il contribuente, e vincola
per il periodo d’imposta nel corso del quale l’ accordo e’ stipulato e per i
due periodi d’imposta successivi.
L’Amministrazione Finanziaria invia copia
dell’accordo all’autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di
stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le
relative operazioni.
Qualunque mutamento delle circostanze di fatto o
di diritto fa venir meno l’accordo.
Violazioni amministrative: responsabilità oggettiva delle società di
capitali (art. 7)
Per le violazioni amministrative di natura fiscale
compiute da manager, dipendenti, rappresentanti legali e negoziali,
nell’esercizio delle proprie funzioni all’interno di società con personalità
giuridica, le sanzioni restano a carico esclusivamente delle società.
Tale disposizione si applica alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del Dl 269/03 (ossia alla data del 2 ottobre 2003).
INPS – associati in partecipazione (art. 43)
E’ stata istituita un’apposita gestione
previdenziale presso l’INPS per gli associati in partecipazione che apportano
esclusivamente lavoro.
L’onere contributivo, pari a quello dei co.co.co.
non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è a carico
dell’associante per il 55% e dell’associato per il 45%.
L’iscrizione all’apposita sezione INPS dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2004, oppure alla data di inizio attività se successiva.
INPS – lavoratori autonomi occasionali (art. 44)
E’ stato introdotto l’obbligo di iscrizione all’INPS
ed il conseguente obbligo contributivo anche per i lavoratori autonomi
occasionali con ricavi, nell’arco dell’anno, superiori ad € 5.000.
La norma non chiarisce però gli aspetti tecnico-operativi.
INPS – gestione separata lavoratori autonomi e co.co.co. (art. 45)
La misura del contributo previdenziale dovuto dagli
iscritti alla gestione separate INPS è
stata aumentata.
Le nuove aliquote per chi non ha altre coperture
previdenziali dovrebbero pertanto essere:
·
17,80% su
compensi fino ad € 37.884,08;
·
18,80% su
compensi superiori ad € 37,884,08 fino ad € 82.402,00;
·
nessun
contributo è dovuto su compensi eccedenti € 82.402,00.
I soggetti titolari di pensione indiretta e i soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria e contemporaneamente non titolari di pensione diretta, sono soggetti all’aliquota del 10%; i soggetti titolari di altra pensione diretta sono invece soggetti all’aliquota del 15%.
Proroga rivalutazione partecipazioni (art. 39)
Le persone fisiche possono rideterminare il valore
delle partecipazioni possedute in società non quotate con riferimento alla data
del 1° gennaio 2003. Chi intende aderire deve versare, entro il 16 marzo 2004,
un’imposta sostitutiva pari al 4%, se titolare di partecipazioni qualificate
(superiore al 20% nelle Srl e Spa; al 25% nelle Snc e Sas), o pari al 2%, se titolare
di quote inferiori, del nuovo valore determinato con una perizia di stima
redatta da un Dottore Commercialista, da un Ragioniere Commercialista o da un
Revisore Contabile.
Rivalutazione dei beni (art. 2, commi 25, 26 e 27)
E’ concessa a tutte le imprese, a prescindere dalla
forma giuridica adottata, la possibilità di rivalutare i beni iscritti
nell’attivo immobilizzato, secondo le modalità previste dalla precedente legge
342/2000.
I beni che possono essere rivalutati sono quelli presenti nel bilancio chiuso (entro) il 31 dicembre 2002, purchè presenti nel bilancio in cui la rivalutazione è operata[3].
La condizione per la rivalutabilità di tali beni e’
la loro iscrizione nell’attivo immobilizzato: possono quindi essere rivalutati
sia i beni ammortizzabili, sia i beni non ammortizzabili, purchè la
rivalutazione avvenga per intere categorie omogenee e il metodo applicato[4]
sia lo stesso per tutti i beni appartenenti alla stessa categoria.
Il costo della rivalutazione e’ pari al 19% per i beni ammortizzabili e al 15% per i beni non ammortizzabili, e il versamento deve essere versato in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi (50% nel 2004, 25% nel 2005 e 25% nel 2006).
E’ altresì concessa la possibilità di riallineare il valore fiscale con quello civilistico dei beni presenti nel bilancio al 31 dicembre 2003 che siano stati oggetto di conferimento in regime di “neutralità”, sia ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. 358/97, sia in base alle agevolazioni per il settore bancario.
Il costo dell’affrancamento e’ pari al 12% se il riallineamento opera sia con riferimento ai beni ricevuti dalla conferitaria, sia con riferimento alla partecipazione attribuita alla conferente, ovvero al 9% se riguarda solo i beni ricevuti dalla conferitaria.
Proroga ed estensione delle
sanatorie fiscali (art. 34 Dl 269/2002 e art. 2, commi 44-52 Finanziaria 2004)
E’ prorogata la possibilità di aderire alle sanatorie fiscali originariamente previste dalla legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 27 dicembre 2002) effettuando il primo o l’unico versamento entro il 16 marzo 2004.
La riapertura dei condoni interessa anche l’annualità 2002 e riguarda tutte le possibilità previste dalla precedente legge, ossia concordato (art. 7 L. 289/2002), integrativa (art. 8), tombale (art. 9), sanatoria degli omessi e tradivi versamenti (art. 9 bis), definizione agevolata per imposta di registro e altre imposte indirette (art. 11), regolarizzazione scritture contabili (art. 14), definizione delle liti potenziali (art. 15) e definizione delle liti pendenti (art. 16).
Il termine delle cause ostative (notifica
di un pvc con esito positivo, ovvero di un avviso di accertamento, o di un
invito al contradditorio) è altresì prorogato dal 1 gennaio 2003 al 1
gennaio 2004.
Per chi ha aderito ad una delle sanatorie
prima dell’entrata in vigore della nuova legge finanziaria, e decide ora di integrare la
precedente definizione con una nuova, il versamento da effettuare entro il 16
marzo 2004 e’ pari:
-
all’intero
importo dovuto, fino a concorrenza della somma di 3.000 euro per le persone
fisiche e a 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già fatti sono
inferiori a tali somme;
-
al 10% di
quanto dovuto, se i versamenti già fatti sono pari o superiori alle predette
somme di 3.000 e 6.000 euro.
Detrazione al 41% per interventi di recupero del patrimonio edilizio(art.
2, commi 15-16)
Dal 1 gennaio 2004, la detrazione fiscale
spettante per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio è fissata al 41% delle spese sostenute dal
contribuente fino al 31 dicembre 2004, fino ad un ammontare massimo di 60.000
euro di spesa per ciascun immobile. La detrazione deve essere ripartita in
dieci quote annuali (per i contribuenti con età inferiore ai 75 anni, eccezioni
negli altri casi).
Per questi interventi di recupero, i Comuni
possono ridurre, od addirittura azzerare, la tassa per l’occupazione di spazi e
aree pubbliche per l’esecuzione delle opere, e possono diminuire del 50% gli
oneri relativi al costo di costruzione.
Se le spese sostenute nel 2004 consistono in
prosecuzione di lavori iniziati dopo il 1 gennaio 1998, ai fini del computo
dell’ammontare massimo di spese, si tiene conto anche di quelle sostenute in
questi anni.
Il beneficio fiscale si applica non solo per i
lavori di manutenzione, restauro e ristrutturazione (comprese le bonifiche
dall’amianto) eseguiti a carico di persone fisiche, ma anche per agli
interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia eseguiti entro il 31 dicembre 2004 a carico di imprese di costruzioni,
imprese di ristrutturazione immobiliare e cooperative edilizie, su interi
fabbricati, successivamente alienati o assegnati entro il 30 giugno 2005. In
questo caso, lo sconto Irpef è pari al 41% di un ammontare forfetario pari al
25% del prezzo di vendita risultante dall’atto pubblico di vendita o
d’assegnazione. Rimane l’ammontare massimo di 60.000 euro per le spese
sostenute nel 2004 su cui calcolare la detrazione.
Si ricorda che dal 1 gennaio 2004 l’IVA sui lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria è tornata al 20%. Tuttavia non è da escludere che
venga disposta prossimamente una nuova riduzione al 10%.
Per quanto riguarda, invece, i lavori di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione (lettere c e d dell'articolo 3, comma 1, Dpr 380/2001), purché in appalto, l'Iva resta al 10%.
Aumento del 10% del moltiplicatore delle rendite catastali (art. 2, c. 63)
Le imposte di registro, ipotecarie e catastali
dovute sulle compravendite e successioni di immobili sono aumentate in virtù
della rivalutazione del 10% dei moltiplicatori delle rendite catastali.
***
Tasso di interessi legale (DM 1 dicembre 2003)
Con effetto 1° gennaio
2004 il tasso di interesse legale passa dal 3% al 2,50%.
[1] Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni
ragionevole attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare
ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi
indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai
essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a
contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni
particolare problema applicativo.
[2] Il vantaggio per le società di capitali è
di fatto limitato al periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2003, nel quale
l’aliquota ordinaria prevista è pari al 34%.
[3] Ai sensi dell’art. 11 della L. 342/2000,
la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell’esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2002, per il
quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in
vigore della legge. Nel caso di società con esercizi coincidenti con l’anno
solare, la rivalutazione deve essere eseguita con riferimento al bilancio chiuso
al 31 dicembre 2003.
[4] Si ricorda brevemente che i metodi
previsti dalla L. 342/2000 erano tre:
-
aumento del
costo storico;
-
aumento sia
del costo storico, sia del fondo ammortamento;
-
riduzione
del solo fondo ammortamento.
In ogni
caso la contropartita contabile, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere
una riserva di rivalutazione iscritta nel patrimonio netto.