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A. Nei conferimenti
dazienda effettuati in base allarticolo 3 del d. lgs. 8 ottobre 1997 n.
358, i fondi per rischi ed oneri iscritti nel bilancio della conferente e
non dedotti dal reddito imponibile determinano, per la conferente, una
variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi, con
conseguente riduzione delleventuale plusvalenza
realizzata. |
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B.
Per la conferitaria, i fondi per rischi ed
oneri relativi allazienda ricevuta in apporto, iscritti in contabilita
allatto del conferimento, costituiscono passivita fiscalmente
riconosciute. pertanto il loro utilizzo per coprire passività subite, o
l'annullamento per la sopravvenuta cessazione del rischio, non comporta
alcuna variazione in diminuzione nella dichiarazione dei
redditi. |
A.
I fondi per rischi e oneri sono
destinati a coprire perdite e debiti di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali, tuttavia alla chiusura dellesercizio sono indeterminati o
lammontare o la data della sopravvenienza (art. 2424 bis Codice Civile).
Pertanto, in conformità al Principio Contabile n. 19, paragrafo A.II, i fondi
per rischi e oneri sono originati da:
Nel
passivo del bilancio non possono essere iscritti generici fondi rischi
privi di giustificazione economica (nota 3). Gli stanziamenti per rischi
generici sono in contrasto con i postulati del bilancio desercizio di cui al
D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, in quanto non si riferiscono a situazioni e
condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività effettiva o
che hanno determinato a quella data il deterioramento o la perdita di attività.
A fronte di tali rischi possono però essere destinate apposite riserve di
utili da costituirsi in sede di riparto degli utili e che vanno pertanto
classificate tra le voci del patrimonio netto.(nota 4)
Lo
stanziamento di fondi per rischi e oneri può determinare la creazione di "fondi
tassati".
Sono
fondi tassati quelli costituiti mediante accantonamenti eccedenti gli importi
fiscalmente ammessi, previsti dagli articoli dal 70 al 73 del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Larticolo 9, comma 4 del D.P.R. n. 917/1986
stabilisce che "ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle
cessioni a titolo oneroso valgono anche per i (
) conferimenti in
società".
In caso di conferimento dazienda si applica, quindi, larticolo 54
comma 5 del D.P.R. n. 917/1986, in base al quale "concorrono alla formazione del
reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento,
realizzate unitariamente, mediante cessione a titolo oneroso".
Larticolo 3
del D. Lgs. n. 358/1997 dispone, inoltre, che "per i conferimenti di aziende (
)
effettuate fra soggetti residenti in Italia nellesercizio di imprese
commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle
partecipazioni ricevute in cambio delloggetto conferito, nelle scritture
contabili del soggetto conferente, ovvero, se superiore quello attribuito
allazienda (
) nelle scritture contabili del soggetto
conferitario".
La
plusvalenza imponibile è, quindi, costituita dalla differenza tra il valore di
realizzo e lultimo costo fiscalmente riconosciuto, rispettivamente,
dellazienda o della partecipazione conferita.(nota 5)
Appare, inoltre, inequivocabile che ai fini della
determinazione del valore di realizzo si debba fare riferimento esclusivo alle
risultanze delle scritture contabili della società conferente e di quelle della
società conferitaria.
In
particolare si dovrà assumere il maggior valore fra:
Lultimo costo fiscalmente riconosciuto
dellazienda conferita, va determinato sommando i singoli valori fiscalmente
riconosciuti delle attività e delle passività che compongono il patrimonio
dellazienda conferita.
Conseguentemente, per la conferente, la
plusvalenza imponibile sarà determinata dalla differenza fra il "valore di
realizzo" dellazienda, come sopra individuato, e il suo costo fiscalmente
riconosciuto, con leffetto che, in presenza di passività (fondi per rischi e
oneri) fiscalmente non dedotte, dovrà essere operata una variazione in
diminuzione in dichiarazione dei redditi che andrà a ridurre la plusvalenza
imponibile. Infatti, per effetto del conferimento, che si considera cessione a
titolo oneroso, i rischi e gli oneri previsti in sede di svalutazione delle
attività o accantonamento dei fondi rischi, assumono carattere di "passività
certe" in quanto realizzate al momento del conferimento. In alternativa, la
conferente può annullare i fondi con contropartita la voce A 5 del Conto
economico. Anche in questo caso andrà operata una variazione in diminuzione
nella dichiarazione dei redditi, trattandosi di annullamento di un
accantonamento a fondi rischi e oneri non dedotto, ai fini tributari, in
precedenti esercizi.
B.
Per la conferitaria i fondi per rischi
e oneri, iscritti al passivo dellazienda oggetto del conferimento, sono
fiscalmente riconosciuti, in quanto rappresentano una specifica componente del
corrispettivo dellazienda acquisita attraverso il conferimento (nota 6).
Consegue che, nel caso in cui i fondi per rischi e oneri venissero utilizzati
per coprire passività subite o venissero annullati per la sopravvenuta
cessazione del rischio, non comporteranno alcuna variazione in diminuzione nella
dichiarazione dei redditi.
* * *
Diversamente, nel caso di conferimento di azienda
avente tra le passività fondi per rischi e oneri generici fiscalmente non
dedotti, iscritti in violazione dellart. 2424 bis Codice Civile,
lamministrazione finanziaria può disconoscere, ai sensi dellart 37 bis
del D.P.R. n. 600/73, i vantaggi tributari conseguiti. Infatti tali fondi,
ancorché iscritti dalla conferente tra le passività nel calcolo del valore
attribuito allazienda ceduta, non possono essere considerati elementi del
passivo, avendo natura sostanziale di patrimonio. Conseguentemente, per effetto
del disconoscimento, per la conferente, ai fini dellart. 3 del D. Lgs. 358/1997
si verificherà un corrispondente aumento del valore fiscale di
realizzo.
Infatti, se dal punto di vista fiscale viene
disconosciuta la natura di passività dei fondi per rischi ed oneri generici
iscritti dalla conferitaria in violazione dellarticolo 2424 bis Codice
Civile, aumenta di pari importo il valore attribuibile allazienda conferita
e, conseguentemente, il "valore di realizzo" ai fini fiscali per la conferente.
In tal caso, peraltro, per la conferente il costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione ricevuta a seguito del conferimento dovrà considerarsi aumentato,
rispetto a quello contabile, di un importo corrispondente al maggior valore di
realizzo dellazienda conferita risultante per effetto del
disconoscimento.
FINE
NOTE
1) Si tratta in sostanza di
fondi spese, ossia di costi, spese e perdite di competenza dellesercizio in
corso per obbligazioni già assunte alla data di bilancio od altri eventi già
verificatisi (maturati) alla stessa data, ma non ancora definiti esattamente
nellammontare e che, pertanto, comportano un procedimento ragionieristico di
stima. Ad esempio: fondi di quiescenza; per imposte; per garanzia prodotti; per
manutenzione ciclica; per buoni sconto e per operazioni a premio; per
manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni di
azienda ricevuta in affitto; per costi per lavori su commessa; per copertura di
perdite di società partecipate; per recupero ambientale; per prepensionamento e
ristrutturazione aziendale; per indennità suppletiva di
clientela.
2) Si tratta di fondi per passività
potenziali cioè connesse a situazioni già esistenti, ma con esito
pendente in quanto si risolveranno in futuro. Ad esempio: fondi per cause
passive; per linosservanza di clausole contrattuali o di norme di legge; per la
minaccia di espropriazioni; per rischi non assicurati.
3) Il rafforzamento
patrimoniale-finanziario di unimpresa deve essere realizzato in modo
trasparente mediante laccantonamento di utili a riserve del patrimonio netto e
non con stanziamenti a fondi per rischi e oneri del passivo patrimoniale,
deprimendo in tal modo ingiustificatamente il risultato dellesercizio
(Commissione nazionale per la Statuizione dei Principi Contabili, documento n.
19, par. A.III, lettera b). Rientra in questa categoria di fondi, ad
esempio, il fondo rinnovamento impianti (Cfr. Commissione
nazionale per la Statuizione dei Principi Contabili, documento n. 16, par. D.X e
documento n. 28, par. D.VIII).
4) Cfr. Commissione nazionale per
la Statuizione dei Principi Contabili, documento n. 19, paragrafo G.VI.g.
.Per le banche e le società finanziarie che redigono il bilancio secondo il
decreto legislativo 87/1993, è prevista la possibilità di iscrivere uno
specifico "fondo rischi bancari generali" o "fondo rischi finanziari generali",
la cui natura, come chiarito nella circolare della Banca dItalia n. 166 del 30
luglio 1992 secondo laggiornamento dell11 agosto 1998, "essendo destinato
alla copertura del rischio generale dimpresa , è del tutto assimilabile a una
riserva patrimoniale; esso è di conseguenza computabile tra gli elementi del
patrimonio di vigilanza degli enti creditizi".
5) Precisa la circolare
ministeriale 19 dicembre 1997 n. 320/E, par. 2.3, che "il richiamo operato alle
scritture contabili in luogo del bilancio, al fine di desumere il valore di
iscrizione delle partecipazioni presso il conferente e il valore dei beni
conferiti presso il soggetto conferitario, trova giustificazione nel fatto che i
valori iscritti in contabilità al momento del conferimento non necessariamente
coincidono con i valori che risulteranno al termine dellesercizio nel bilancio
del soggetto conferitario o di quello conferente".
6) Si
veda anche la circolare Assonime 5 settembre 1980, n. 110, pag.
37.