PROCEDURA

RAPPRESENTANTE FISCALE ITALIANO

Con la presente procedura si intende fornire delle linee di comportamento da seguire per il Rappresentante Fiscale Italiano di società estera, (di seguito in breve R.F.IT), e per la società estera rappresentata.

      Allo scopo è stata analizzata la normativa, le interpretazioni e la prassi italiana in materia, gli argomenti ritenuti di interesse sono :

Indice :

1. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

2. RITENUTE D’ACCONTO

3. OBBLIGHI CONTABILI

4. OBBLIGHI DICHIARATIVI

5. CONSERVAZIONE DOCUMENTI

6. “CAPITAL GAIN”

1. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

            Ai fini IVA, la situazione dei soggetti esteri può essere ridotta a due tipologie :

·        soggetti CEE muniti di partita IVA CEE ;

·        soggetti EXTRA CEE (e in alcuni casi anche CEE) privi di partita IVA CEE ;

la differenza non sembra immediata ma negli schemi che vengono sottoposti potranno evidenziare di volta in volta situazioni diverse.

In particolare si evidenzia che il soggetto estero, nel momento in cui decide di nominare un R.F.IT, è spinto generalmente dall’esigenza di acquistare e/o vendere beni immobili, mobili registrati in pubblici registri o partecipazioni in genere, attività per le quali viene richiesto obbligatoriamente il codice fiscale italiano (C.F.IT in breve).

Tali attività, in linea di principio non configurano mai la c.d. “stabile organizzazione”, in quanto pur non sussistendo nella normativa italiana una definizione del concetto, nella prassi amministrativa l’Amministrazione Finanziaria Italiana ha ritenuto che la stabile organizzazione deve essere individuata facendo riferimento al modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi predisposto dall’OCSE (C.M. 30.4.1977 n.7/1496 e R.M. 1.2.1983 n.9/2398) dove per stabile organizzazione si intende una sede fissa di affari nella quale il soggetto estero eserciti tutto o in parte la propria attività. La stabile organizzazione si caratterizza per il concorso di due elementi essenziali:

·        esistenza di almeno un’installazione fissa (locali, materiali, attrezzature …)

·        esercizio di un’attività da parte dell’impresa, per mezzo di tale installazione.

Pertanto la stabile organizzazione può di volta in volta assumere la veste di una sede di direzione, una succursale, un’ufficio, un’officina, un laboratorio, un cantiere di costruzione o di montaggio. Ai fini delle imposte sui redditi, la stabile organizzazione non è considerata soggetto giuridico distinto dalla casa – madre.

Si precisa, inoltre, che secondo il modello di Convenzione OCSE si rinviene l’esistenza di una stabile organizzazione tutte le volte che, pur mancando una base fissa, l’impresa estera svolge la propria attività tramite persone che abbiano il potere di concludere contratti a nome dell’impresa stessa, a meno che non si tratti di intermediari che abbiano uno status indipendente (professionisti, mediatori, commissionari, vedasi C.M. 30.4.1977 n.7); ad esempio,  la presenza di un server con un sito web, mediante il quale si raccolgono ordini e si inviano conferme d’ordine, potrebbe evidenziare la presenza di una stabile organizzazione.

All’atto della richiesta del C.F.IT  si può alternativamente optare per:

1.      il solo codice fiscale (ai sensi dell’art.4 DPR 29.9.1973 n.600) utilizzabile per l’acquisto di partecipazioni e di immobili di civile abitazione;

2.       il codice fiscale, ai sensi dell’art.4 DPR 29.9.1973 n.600) e la partita IVA (P.IVA IT in breve) ai sensi degli artt.17 e 53 D.P.R. 26.10.1972 n.633 – utilizzabile per qualsiasi operazione di compravendita di beni e servizi in Italia.

Quanto sopra è rilevante perché  il soggetto estero, agendo munito del solo C.F.IT, ma senza P.IVA IT, non assumerà mai in Italia lo status di “soggetto passivo d’imposta” ai fini IVA e, pertanto, per tutte le operazioni territorialmente rilevanti in Italia, ossia effettuate in Italia, non potrà esercitare il diritto di detrazione ai fini IVA e, di conseguenza, non avrà alcun onere di dichiarazione IVA.

Qualora la società estera opti per chiedere al R.F.IT oltre al C.F.IT, anche la P.IVA IT, il soggetto si troverà ad operare come “operatore IVA”, e, pertanto, potrà beneficiare, in linea di principio, del diritto alla detrazione dell’IVA; di conseguenza avrà anche tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti, come meglio specificato nei successivi paragrafi  3) e 4).

 

Ø      Caso Rappresentante Fiscale senza Partita IVA IT

Il soggetto estero nel caso in cui acquista un bene immobile in Italia, avvalendosi di un R.F.IT nominato ai fini delle imposte sul reddito e non IVA,  non potrà procedere alla detrazione dell’IVA pagata sull’acquisto in quanto questo è territorialmente rilevante in Italia.

La società estera può, però, assumere lo status di soggetto passivo d’imposta ai fini IVA, e, quindi, detrarre l’IVA sugli acquisti territorialmente rilevanti in Italia,  nominando un R.F.IT ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n.633/1972.

Inoltre, il criterio in base al quale valutare la sussistenza del requisito della territorialità, per le prestazioni di servizi relative ai beni immobili, è dato dalla localizzazione dell’immobile, per cui il domicilio o la residenza del soggetto che presta il servizio, o del soggetto a cui viene reso divengono irrilevanti: la prestazione viene considerata comunque effettuata nel territorio dello Stato in cui è ubicato il bene immobiliare a cui il servizio prestato è riferibile.

Ne consegue che si considereranno effettuate nel territorio dello Stato tutte le prestazioni di servizi inerenti a un immobile situato in Italia e, di contro, si considereranno effettuate al di fuori del territorio dello Stato tutte le prestazioni di servizi inerenti a un immobile situato all’estero.

Viceversa, invece, tutte le altre prestazioni di servizi che non si riferiscono al bene immobile e che non sono territorialmente rilevanti in Italia potranno essere acquistate senza il pagamento dell’IVA.

            Caso Rappresentante Fiscale con Partita IVA IT

Trattandosi di soggetto con P.IVA IT, gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi saranno sempre soggette ad IVA, secondo le normali regole, purché si riferiscano alle attività possedute in Italia (essenzialmente partecipazioni e immobili) riconducibili al R.F.IT. Infatti, il soggetto estero, nominando un R.F.IT,  diviene soggetto passivo d’imposta così come stabilito dall’articolo 17 del D.P.R. 26.10.1972 n.633  e quindi tutte le operazioni territorialmente rilevanti in Italia (esempio: acquisto di beni immobili) dovranno confluire nella sua contabilità. (Ris. Min. n.465279 del 23/12/1991).

Tuttavia se la società estera si avvale del R.F.IT per effettuare operazioni non territorialmente rilevanti in Italia (ad esempio: consulenza tecnica, che non si riferisce a immobili o a partecipazioni in Italia), queste saranno imponibili in Italia proprio perché il soggetto estero, con la nomina del R.F.IT, ha acquisito lo status di “soggetto passivo d’imposta” in Italia; in altre parole il rappresentante fiscale fa acquisire il requisito della territorialità anche a quelle prestazioni che ne sarebbero prive  se richieste direttamente dalla società estera.       

In proposito è opportuno chiarire che  il soggetto estero può,  pur in presenza della nomina di un R.F.IT, non avvalersi di quest’ultimo ed effettuare operazioni direttamente con operatori italiani, (Circ. Min. 23/02/1994 paragrafo B.8 e Ris. Min. 19/03/1998 n.18/E).

Pertanto,  si può concludere che le prestazioni di R.F.IT e le consulenze generiche svolte a beneficio del soggetto estero saranno non soggette ad IVA qualora siano rese direttamente alla società estera CEE in possesso di partita IVA CEE; si allega tabella riepilogativa :

 Acquisti di beni o servizi (prestatore italiano)

 IVA 20%

Beni immobili esistenti in Italia

SI

servizi e perizie relativi a beni immobili situati in Italia

SI

Prestazioni di : agenzia, preparazione, coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari

SI

a) consulenze tecniche o legali, formazione e addestramento personale, elaborazione e fornitura dati, prestazioni simili alle precedenti, mediazioni relative alle prestazioni precedenti e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle

SI

prestazioni (eseguite in Italia): culturali, scientifiche, didattiche, sportive, ricreative, simili alle precedenti/

SI

b)prestazioni di : locazione, leasing, noleggio e simili di beni mobili.

Prestazioni di diritti immateriali: redevances, royalties, diritti d'autore e simili alle precedenti. operazioni bancarie, finanziarie e assicurative. Prestazioni pubblicitarie. Prestiti personali

SI

servizi in genere (prestatore italiano)

SI

Cessione di beni mobili nazionali, comunitari o vincolati

SI

servizi e perizie relativi a beni mobili materiali; operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili accessorie ai trasporti non comunitari di beni (se eseguite in IT)

SI

Contratti di locazione anche finanziaria noleggio e simili di mezzi di trasporto (prestazione  utilizzata nella CEE)

SI

Si precisa che le prestazioni di cui ai punto a) e b) saranno, in ogni caso, imponibili in Italia se la società si avvale del R.F.IT, viceversa se l’operazione viene conclusa direttamente tra la società estera UE e l’operatore italiano, questa sarà imponibile solo se il committente è un soggetto privato non titolare di partita IVA.

            In particolare si evidenzia che le prestazioni di Rappresentanza Fiscale e le consulenze generiche svolte direttamente a beneficio del soggetto estero saranno:

·        non soggette ad IVA qualora il cliente sia soggetto CEE in possesso di P.IVA CEE;

·        soggette ad IVA, qualora il cliente sia soggetto EXTRACEE non in possesso di P.IVA CEE, in quanto prestazioni utilizzate in Italia;

quanto sopra ai sensi della Ris. Min. 5.5.1998 n.36/E; in sintesi si avrà:

 

Acquisti di beni o servizi (prestatore o cedente IT)

 

Regola IVA

a) Consulenze tecniche o legali, formazione e addestramento personale, elaborazione e fornitura dati, prestazioni simili alle precedenti, mediazioni relative alle prestazioni precedenti e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle.

 Prestazioni di : locazione, leasing, noleggio e simili di beni mobili.

 Prestazioni di diritti immateriali: red vances, royalties, diritti d'autore e simili alle precedenti.

 Prestazioni pubblicitarie; operazioni bancarie, finanziarie e assicurative. Prestiti personali.

 Committente senza P.IVA CEE SI

 

 Committente con P.IVA CEE NO

 

 Committente R.F.IT senza P.IVA IT SI

 

 Committente R.F. con P.IVA SI

 

 

 b) attività di rappresentanza fiscale

 Committente senza P.IVA CEE SI

 Committente con P.IVA CEE NO

a) e b) utilizzate in Italia con committente EXTRA U.E.

SI

Ø      Caso del soggetto estero senza partita IVA

In tal caso gli operatori italiani dovranno assoggettare ad IVA le proprie operazioni secondo le normali regole previste per i consumatori finali, in quanto il soggetto estero, presentandosi senza partita IVA, non potrà usufruire dello status di soggetto passivo IVA.

  1. RITENUTE D’ACCONTO

 

Con riferimento alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo, dipendenti e assimilati, si rammenta che l’articolo 25 del D.P.R. 29.9.1973 n.600 stabilisce che “I soggetti indicati nel primo comma dell'art.23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento  a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l' obbligo di rivalsa.”  Pertanto, tenuto conto che tra i soggetti obbligati ad effettuare la ritenuta d’acconto vi sono anche le società e gli enti non residenti, le prestazioni di Rappresentanza Fiscale effettuate da soggetti residenti nel territorio dello stato a favore di società estere sembra che siano soggette a ritenute d’acconto.

In proposito occorre evidenziare che una Ris. Min. del 08/07/1980 n.12/649 ha stabilito, in relazione ad un caso specifico, che nel caso di soggetti non residenti “ non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi nel nostro Paese in quanto quivi non soggetti d'imposta, si esprime l' avviso che nei confronti di tali Enti mancherebbero i presupposti per attribuire loro la funzione di sostituto d' imposta. Essi infatti, ad avviso della scrivente, pur se sono da ricomprendersi, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti indicati al primo comma dell'art.23 e richiamati anche dal successivo art.25, ne vengono oggettivamente esclusi per ovvii motivi attinenti alla delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato. E' tuttavia opportuno far presente che gli Enti stranieri in argomento dovrebbero essere invitati a fornire alla competente Amministrazione italiana (Ufficio distrettuale delle imposte nel cui distretto il beneficiario ha il suo domicilio fiscale) le generalità dei soggetti nazionali beneficiari con l'indicazione degli emolumenti loro corrisposti e di ogni altro utile elemento ai fini della tassazione dei nazionali in parola. A questo aggiungasi che, specie se gli Enti di che trattasi sono residenti in Paesi legati al nostro da convenzioni contro le doppie imposizioni, in virtù della normativa riguardante lo scambio di informazioni, contenuta negli anzidetti trattati, le autorità competenti degli Stati contraenti, e quindi nel caso di specie quella italiana, possono facilmente reperire i dati sopra menzionati ai fini dei conseguenti accertamenti nei confronti dei beneficiari nazionali.”

In altra parole, al fine di poter attribuire effettivamente ai soggetti non residenti la funzione di sostituti d'imposta, é necessario che sussista un elemento di collegamento tra questi e il territorio italiano.

L'elemento di collegamento sussiste in tutti i casi in cui si verifica il presupposto per la tassazione in Italia dei redditi prodotti dai soggetti non residenti, presupposto che é caratterizzato dal criterio della territorialità.

Se é vero, infatti, come evidenziato in precedenza, che le società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato risultano soggetti passivi Irpeg, é anche vero che l'imposta può essere applicata soltanto in relazione al possesso di redditi prodotti nel territorio dello Stato (art.112 D.P.R. 22.12.1986 n. 917).

Solo in questo caso, dunque, sorgono in capo alle società non residenti tutti gli obblighi strumentali all'attuazione del prelievo fiscale, compreso quello della presentazione della dichiarazione dei redditi e quello della nomina di un rappresentante fiscale in Italia, le cui generalità devono essere indicate nella medesima dichiarazione, unitamente all'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, laddove esista (art.4 D.P.R. 29.9.1973 n.600).

La sussistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia presuppone, quindi, la sussistenza di un effettivo collegamento della società straniera con il territorio italiano, rappresentato da una sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero, anche in mancanza di tale organizzazione, da un suo Rappresentante per i Rapporti Tributari.

Ciò premesso,  si può concludere che, intanto si deve in concreto ritenere sussistente, in capo ad una società straniera, l'obbligo di effettuare le ritenute e di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, stabilito dalle leggi dello Stato, in quanto tale società risulti tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, (vedasi Azienda e Fisco 12/1996  pag.61).

Pertanto, tenuto conto di tale risoluzione, si dovrà procedere come nel seguente schema:

 

soggetto estero che corrisponde compensi

Ritenuta

Con stabile organizzazione (sede fissa)

SI

Senza stabile organizzazione e senza obbligo di presentazione di dichiarazione dei redditi in Italia

NO

Senza stabile organizzazione ma con l’obbligo di presentare una dichiarazione

SI

            In conclusione si può affermare che tutte le volte che il R.F. IT, a causa dei beni acquisiti in Italia, si troverà a dover presentare una dichiarazione dei redditi IT, avrà automaticamente l'obbligo di assoggettare a ritenuta d'acconto i compensi eventualmente erogati dalla società estera rappresentata a soggetti residenti, e aventi connessione con l'attività svolta in Italia, ad esempio, se la società estera acquista un'immobile in Italia dovrà presentare la dichiarazione dei redditi e quindi versare anche le ritenute d'acconto, e presentare anche la dichiarazione dei sostituti d'imposta, indipendentemente dal possesso o meno della P.IVA IT; diverso è il caso della società estera che detenendo una partecipazione IT, non presenterà alcuna dichiarazione dei redditi, e pertanto non avrà l'obbligo di assoggettare a ritenuta d’acconto i compensi eventualmente erogati a soggetti residenti.

Analogamente, anche il TRUST o il TRUSTEE se non detengono immobili in Italia o comunque se non devono presentare la dichiarazione  dei redditi IT, non avranno alcun obbligo di assoggettare a ritenuta d'acconto i compensi erogati a soggetti residenti.

3. OBBLIGHI CONTABILI

Il R.F.IT con P.IVA IT risulta obbligato, ai sensi dell’art.17 del  D.P.R. 26.10.1972 n.633, a tenere tutte le scritture e i documenti contabili previsti dal decreto con le stesse modalità e regole stabilite per i soggetti passivi IVA che hanno il domicilio fiscale in Italia, ossia in breve apertura, vidimazione  e tenuta dei Registri IVA Acquisti e Vendite, con annotazione delle liquidazioni IVA periodiche, ed effettuazione dei versamenti IVA periodici se dovuti.

Nel caso, in cui avendo chiesto il C.F.IT, e possedendo  redditi di terreni, fabbricati, di allevamento, di esercizio arti o professioni, d’impresa, di partecipazione in società di persone, di capitale e/o diversi, trattandosi di redditi prodotti in Italia scatterà l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi prevista dall’art.4 del D.P.R. 29.9.1973 n.600;

In linea di massima, il R.F.IT sarà obbligato a conservare tutti i documenti che giustificano i beni, servizi, ricavi e costi indicati nella dichiarazione, e qualora eserciti attività d’impresa o di arti e professioni, avendo optato per uno dei regimi contabili possibili (forfettario, semplificato, ordinario), avrà tutti gli obblighi contabili previsti dalla normativa, analogamente a qualsiasi altro contribuente italiano che produce reddito nel territorio dello stato italiano, si tratta del libro giornale vidimato inizialmente, del registro dei cespiti ammortizzabili e del libro inventari.

 

4.OBBLIGHI DICHIARATIVI

Il R.F.IT, ai fini IVA, al pari di un normale soggetto passivo IVA italiano, deve presentare tutte le dichiarazioni previste dalla normativa IVA, ad esempio ogni mese o al massimo ogni tre mesi dovrà effettuare la liquidazione periodica dell’IVA,  presentare della dichiarazione IVA periodica, e annualmente, anche se a zero,  presentare la dichiarazione IVA annuale, il termine entro cui presentare la dichiarazione annuale è generalmente il 31 marzo di ogni anno.

Qualora, la società estera rappresentata, consegua in Italia redditi di terreni, fabbricati (anche se soltanto di natura catastale, ossia “virtuale”) di allevamento, di esercizio arti o professioni, d’impresa, di partecipazione in società di persone, di capitale e/o diversi scatterà l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi, calcolando e versando l’IRPEG (aliquota del 36%), e l’IRAP (aliquota del 4,25%), il termine entro cui presentare la dichiarazione, per i soggetti esteri, è generalmente, entro il 30 giugno di ogni anno.

 

5. CONSERVAZIONE DOCUMENTI

            La conservazione degli atti e dei documenti da parte del R.F.IT è strettamente connessa con le norme richiamate nei paragrafi precedenti, ed in particolare è connessa agli obblighi contabili  e dichiarativi con cui devono essere messi in relazione.

            In breve si tratta di custodire e tenere a disposizione degli organi preposti al controllo tutti gli originali degli atti di compravendita, fatture, bolle doganali, documenti di trasporto, ricevute, documentazione c/c bancari, corrispondenza, dichiarazioni, versamenti e quietanze relative alle attività svolte in Italia, quanto meno sino all’avvenuta prescrizione fiscale che avviene, ai sensi dell’art.20 D. Lgs. 18.12.1997 n.472 dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

 

6. CAPITAL GAIN

\Si premette che le plusvalenze conseguite da soggetti non residenti non sono mai tassate in Italia se il soggetto estero risiede in un paese in cui esiste una Convenzione Internazionale contro le doppie imposizioni, tuttavia, si evidenzia, che le norme del D.P.R. 22.12.1986 n.917 prevalgono in ogni caso sugli accordi internazionali, se più favorevoli al contribuente.

Pertanto, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni da parte di soggetti non residenti, a seguito della modifica introdotta dal D. Lgs. 21.11.1997 n.461 all’articolo 20 del D.P.R. 22.12.1986 n.917, sono tassate in Italia, come redditi diversi, secondo lo schema riportato  nella tabella sottoelencata:

 

              Partecipazione

                     posseduta

                  dal soggetto

Soggetto            estero

Non               

Residente         

Partecipante in:

 

Partecipazioni qualificate

(ossia maggiori del 20% o del 2% se quotate)

 

Partecipazioni non qualificate quotate

(ossia pari o inferiori al 2%)

 

Partecipazioni non qualificate non quotate

(ossia pari o inferiori al 20%)

 

 

Società residenti

 

Si  - sia che i titoli si trovino in Italia sia che si trovino all’estero (2)

No – sia che i titoli si trovino in Italia sia  che si trovino all’estero

Si – in ogni caso se il partecipante estero risiede in un paese a regime fiscale privilegiato Si (1)

 

Società non residenti i cui titoli si trovano in Italia

 

Si (2)

 

Si (1)

 

Si (1)

 

Preliminarmente è utile mettere in evidenza che le plusvalenze contraddistinte con (1)  non sono assoggettate a tassazione in Italia se il soggetto partecipante estero risiede in uno stato con il quale è stata stipulata una Convenzione Internazionale contro le doppie imposizioni; infatti il comma 5° dell’articolo 5 del D.Lgs. 461/1997 dispone che “Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1° dell'art.81, D.P.R.  22.12.1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1°, percepiti o sostenuti da :

a)      soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, che consentano all'amministrazione finanziaria italiana di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell' art.76 del D.P.R. 22.12.1986 n.917. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni;

b)       enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.”.

Inoltre, per quanto riguarda le plusvalenze realizzate da partecipazioni qualificate possedute da non residenti (2), si ritiene applicabile il principio generale stabilito art.128 D.P.R. 22.12.1986 n.917 il quale dispone che “le disposizioni del presente Testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli Accordi internazionali contro la doppia imposizione”. Pertanto, benché l’art.5, comma 5°, del D. Lgs. 21.11.1997 n.461, non preveda anche le partecipazioni qualificate, si ritiene che le plusvalenze conseguite dalla cessione di tali partecipazioni siano in ogni caso non imponibili in Italia per il disposto dell’art.128 del D.P.R. 22.12.1986 n.917 (Vedasi  Azienda e fisco, n.18/1998 pag.876).

            Infine occorre considerare che con il D.M. 4.9.1996, ed integrato dal successivo decreto ministeriale 25.3.1998, è stato approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni; conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall'art.5, comma 5°, del D. Lgs. 21.11.1997 n.461 si applica esclusivamente nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi.

La disciplina introdotta dal D. Lgs. 21.11.1997 n.461  differisce rispetto alla normativa previgente per aver ampliato la  presunzione assoluta di territorialità per le partecipazioni qualificate al fine di ricomprendere tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti in maniera tale da attrarre alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.

 

*******

 

Di seguito si elencano  gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni (da non confondere con l’elenco degli Stati con cui sono vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni), sono i seguenti:

1) Algeria;

2) Argentina;

3) Armenia;

4) Australia;

5) Austria;

6) Azerbajan;

7) Belgio;

8) Bielorussia;

9) Brasile;

10) Bulgaria;

11) Canada;

12) Cina;

13) Corea del Sud;

14) Costa d'Avorio;

15) Croazia;

16) Danimarca;

17) Ecuador;

18) Egitto;

19) Federazione Russa;

20) Filippine;

21) Finlandia;

22) Francia;

23) Georgia;

24) Germania;

25) Giappone;

26) Grecia;

27) India;

28) Indonesia;

29) Irlanda;

30) Jugoslavia;

31) Kazakistan;

32) Kirghistan;

33) Kuwait;

34) Lussemburgo;

35) Macedonia;

36) Malta;

37) Marocco;

38) Mauritius;

39) Messico;

40) Norvegia;

41) Nuova Zelanda;

42) Paesi Bassi;

43) Pakistan;

44) Polonia;

45) Portogallo;

46) Regno Unito;

47) Repubblica Ceca;

48) Repubblica Slovacca;

49) Romania;

50) Singapore;

51) Slovenia;

52) Spagna;

53) Sri Lanka;

54) Stati Uniti;

55) Svezia;

56) Tadzhikistan;

57) Tanzania;

58) Thailandia;

59) Trinidad e Tobago;

60) Tunisia;

61) Turchia;

62) Turkmenistan;

63) Ucraina;

64) Ungheria;

65) Uzbekistan;

66) Venezuela;

67) Zambia;

68) Emirati Arabi Uniti  [1]

69) Israele  [2]

70) Sud Africa  [3]

71) Vietnam  [3]

72) Lituania  [4]

73) Albania [5]

74) Bangladesh [5]

75) Estonia [5]

 

Note:

[1] Lo Stato riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art.1, D.M. 25 marzo 1998

[2] Lo Stato riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art.1, D.M. 16 dicembre 1998

[3] Lo Stato riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art.1, D.M. 17 giugno 1999

[4] Lo Stato riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art.1, D.M. 20 dicembre 1999

[5] Lo Stato riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art.1, D.M. 5 ottobre 2000

 

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L’elenco dei paesi con cui l’Italia ha stipulato accordi per rendere attuabile lo scambio di informazioni non è da confondere con l’elenco degli Stati e dei territori extra CEE aventi un regime fiscale riconosciuto come “privilegiato” dal D.M. 24.4.1992 sono:

 

Andorra,

Anguilla (Isole Leeward),

Antille Olandesi,

Aruba,

Bahama,

Barbuda (Isole Leeward),

Bermuda,

Gibuti,

Grenada,

Hong Kong,

Isole del Canale (Guernsey, Jersey e Sark),

Isole Cayman,

Isola di Man,

Isole Turks e Caicos,

Isole Vergini Britanniche,

Liechtenstein,

Macao,

Nauru,

Nevis (Isole Leeward),

Oman,

Saint Kitts (Isole Leeward),

Seychelles,

Vaunatu (Nuove Ebridi),

Western Samoa

 

 

Baharain ed Emirati Arabi Uniti ( salvo che per il trattamento riservato alle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero).

 

Inoltre, sono considerati “paradisi fiscali” i seguenti Paesi e territori esteri limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

 

1) Antigua (Isole Leeward), con riferimento alle “società internazionali” (“international business companies”), esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'“International Business Corporation Act” (IBCA) n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;

2) Barbados, con riferimento alle “società internazionali” (“international companies”), quali quelle costituite ai sensi dell'“International Business Corporation Act” del 22 dicembre 1987 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle compagnie di assicurazioni esercenti attività all'estero, quali quelle di cui al “Companies Amendment Act” del 1986 e successive modifiche e integrazioni;

3) Cipro, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle disciplinate dalla locale legge n. 15 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni;

4) Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle “società internazionali” (“international companies”) esercenti attività all'estero;

6) Filippine, con riferimento alle attività direzionali (“headquarters”) delle società finanziarie multinazionali;

7) Giamaica, con riferimento alle “società internazionali” (“international companies”) esercenti l'attività all'estero;

8) Isole Cook, con riferimento alle “società internazionali” (“international companies”);

9) Libano, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle disciplinate dal locale codice delle imposte sui redditi;

10) Liberia, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle disciplinate dal locale codice delle imposte sui redditi;

11) Malesia, con riferimento alle società nazionali i cui proventi affluiscono da fonti estere;

12) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al “Malta International Business Activity Act” del 30 giugno 1989 e successive modificazioni e integrazioni;

13) Montserrat, con riferimento alle “società internazionali” (“international companies”);

14) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere;

15) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie, quali quelle di cui all'“International Banking Centre Regulation Act” n. 52 dell'11 agosto 1989 e successive modifiche e integrazioni;

16) Saint Lucia, con riferimento alle “società internazionali” (“international companies”) esercenti l'attività all'estero;

17) Saint Vincent, con riferimento alle “società internazionali” (“international companies”) esercenti l'attività all'estero;

18) Singapore, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere;

19) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le “società holding”, “ausiliarie” e di “domicilio”;

20) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie.

 

Infine si segnala, la lista ufficiosa dei 51 regimi fiscali privilegiati all’interno dell’UE, realizzata a cura del Centro Europeo di Studi Tributari e sull’Electronic Commerce (CESTEC) :

-     Aruba: offshore companies, exempt companies, free zones companies, captive insurance ;

-     Austria: holdings (intra group relief), tax exemptions ;

-     Belgio: coordination, distribution and service centres, informa capital ;

-     Isole Vergini Britanniche: international business companies ;

-     Danimarca: holdings ;

-          Finlandia: Alan islands captive insurance ;

-          Francia: headquarters and logistic centres, royalty income from patents, provisions for renewal mineral, oil and gas reserves ;

-          Germania: control and corrdination centres of foreign companies ;

-          Grecia: offices of foreign companies ;

-          Guernsey e Alderney: exempt companies, international bodies, offshore insurance companies, insurance companies ;

-          Irlanda: international financial services centre of Dublin, 10% manufacturing rate, imposition of a petroleum tax at Shannon airport, foreign income ;

-          Isola di Man: international business companies, exemption for non resident companies, exempt insurance companies, offshore banking business, fund management ;

-          Italia: Trieste fianancial services and insurance centre ;

-          Jersey: exempt companies, internation business companies, captive insurance companies ;

-          Lussemburgo: coordination centres, holding companies exempted of tax (law 1929), finance, reinsurance companies and finance branches ;

-          Olanda: cost plus ruling, resale minus ruling, intra group finance activities, finance branch informal capital ruling, non standard rulings ;

-          Antille Olandesi: offshore companies, captive insurance, free zones ;

-          Portogallo: Madeira and S.ta Maria Free areas ;

-          Spagna: coordination centres established in the Basque country and navarra, investigation and exploitation oh hydrocarbons.