I NUOVI MODELLI F24 E F23 IN EURO dal 1° GENNAIO 2002
In previsione delladozione delleuro quale moneta di conto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, e della conseguente esigenza di adeguare la modulistica ai criteri generali di conversione degli importi da versare, sono stati predisposti i nuovi modelli F24 per lesecuzione dei versamenti unitari con compensazione ed F23 per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate.
I nuovi modelli dovranno essere utilizzati
obbligatoriamente dal 1° gennaio 2002.
Sono stati approvati dallAgenzia delle Entrate e diffusi, accompagnati da un apposito comunicato stampa, i nuovi modelli F24 e F23 in euro, che si caratterizzano per il nuovo colore azzurro.
I modelli dovranno essere obbligatoriamente utilizzati, sempre in tre copie, a decorrere dal 1° gennaio 2002 in sostituzione degli attuali modelli F24 e F23, approvati rispettivamente con i DDMM 31.3.2000 e DM 17.12.1998. Dalla medesima data non sarà quindi più possibile utilizzare i modelli attualmente in uso.
I nuovi modelli sostituiranno anche gli attuali modelli F24 e F23 in versione euro.
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Tenendo presente quanto sopra, va sottolineato che il nuovo Mod.F24 dovrà essere utilizzato per il versamento dellIVA del mese di dicembre 2001, nonché delle ritenute operate nel mese di dicembre 2001, da effettuarsi entro il 16.01.2002. |
A differenza degli attuali modelli in versione euro, i nuovi modelli prevedono lindicazione degli importi da versare con larrotondamento al centesimo di euro (e non allunità di euro).
I modelli sono disponibili in formato elettronico e prelevabili dai siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it. Per il loro utilizzo è necessario siano rispettate in fase di stampa le caratteristiche previste (formato A4). La riproduzione dei medesimi può avvenire anche con stampa monocromatica in colore nero mediante stampanti laser o altre che comunque ne garantiscano la chiarezza e lintelligibilità nel tempo.
In generale i nuovi modelli strutturalmente e graficamente sono pressoché identici alle rispettive attuali versioni: variano solamente il colore di fondo, che ora è azzurro, e gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi nella nuova moneta, che ovviamente non contengono più i 3 zeri prestampati, ma la virgola e lo spazio per i primi due numeri decimali (che devono sempre essere indicati anche nellipotesi in cui questi siano uguali a zero).
Nei modelli campeggia altresì, a fianco del logo dellAgenzia delle Entrate, quello della nuova unità di conto e, in calce ai medesimi, nella sezione riservata allindicazione degli estremi di versamento (riservata a banca, posta o concessionario), se questo è effettuato con assegno, va specificato se bancario o postale e circolare o vaglia postale.
Le nuove istruzioni per la compilazione dei modelli non riportano novità sostanziali per quanto concerne, ad esempio, lutilizzo degli stessi in relazione a nuove fattispecie.
Le istruzioni sono state semplificate e aggiornate dove necessario, lasciando tuttavia pressoché inalterata la traccia attualmente vigente.
Nuove indicazioni sono riportate circa le modalità di pagamento, tra le quali sono previste, rispetto alla versione vigente, le possibilità di utilizzare la carta Postamat, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale, nonché gli assegni postali tratti dal contribuente a favore di se stesso, con lavvertenza che nel caso in cui lassegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste il pagamento dovrà essere eseguito presso lufficio postale ove è intrattenuto il conto.
Circa la compilazione, è espressamente previsto che gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre a destra della virgola (anche se queste sono uguali a zero) procedendo allarrotondamento della seconda cifra in base ai seguenti criteri:
· se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, si arrotonda per eccesso;
· se la terza cifra è compresa tra 0 e 4, la seconda cifra si arrotonda per difetto.
Per quanto riguarda le sanzioni penali o amministrative è fatto richiamo allart. 51, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 213/98 in materia di conversione di importi in lire, ai sensi del quale:
· dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire deve essere tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato (1 = L. 1.936, 27);
· se tale operazione produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra deve essere arrotondata eliminando i decimali.
Se ad esempio, la sanzione ammonta a 152,755 euro, nel modello di versamento non dovrà essere indicato limporto arrotondato secondo il normale criterio (in questo caso 152,76 euro), ma si elimineranno tutti i decimali riportando limporto di 152,00 euro.
Si rammenta che larrotondamento per troncamento non è applicabile alle sanzioni stabilite in misura proporzionale ossia alle sanzioni determinate applicando allimposta o al tributo dovuti la percentuale prevista dalla norma (è il caso, ad esempio, della sanzione pari al 30% per omesso versamento). In tale ipotesi limporto così calcolato non potrà essere oggetto di troncamento in quanto non originato dalla conversione in euro di un importo previsto in lire da disposizioni normative vigenti; dovrà pertanto essere effettuato larrotondamento al centesimo di euro (Informativa SEAC 11.10.2001, n. 234).
Limporto massimo compensabile tradotto in euro, è pari a 516.456,90 euro.
Il modello F24, si rammenta, deve essere e dovrà essere - presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, vale a dire nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero.
Le istruzioni relative ai nuovi modelli, a differenza di quelle relative ai modelli ancora in vigore, pur ribadendo lobbligo di presentazione del mod. F24 in tale ipotesi, non fanno alcun riferimento a una conseguente sanzione.
In base a tale novità, si può desumere che la mancata presentazione del Mod. F24 a zero non è più sanzionabile ?
Si rammenta che in seguito alla nuova causa di non punibilità introdotta nellart. 6, comma 5bis, D.Lgs. n. 472/97, la violazione avente natura meramente formale (che non pregiudica quindi lattività di accertamento dellUfficio) non è sanzionabile. Si ritiene che la tempestiva presentazione del Mod. F24 a zero possa beneficiare della nuova causa di non punibilità.
Sul punto va evidenziato che il comunicato stampa che accompagna i provvedimenti di approvazione dei due nuovi modelli conferma leliminazione delle sanzioni per gli errori formali nella compilazione dei medesimi.
Si allegano i fac-simili dei nuovi mod. F23 / F24.
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