DETRAZIONE 36% CRESCE IL NUMERO DI INTERVENTI AGEVOLATI

Come già specificato in precedenza,affinché sia concessa la detrazione del 36% è indispensabile che gli interventi siano di tipo edilizio e riguardino opere di manutenzione straordinaria.

Riportiamo nella seguente tabella una sintesi dei principali interventi per cui è ammessa la detrazione del 36%.

Interventi contro gli incidenti domestici

Misure di sicurezza da atti illeciti

Abbattimento barriere architettoniche

·         Piccole riparazioni degli impianti per finalità di sicurezza;

·         Installazione di  dispositivi antincendio, di rilevatori di fughe di gas ecc.;

 

·         Installazione di porte blin-date, casseforti, anti furto, vetri anti sfondamento, fotoca-mere, ecc.;

·         Costruzione, rafforzamento e sostituzione di recinsioni murarie, cancelli, ecc..

·         Sostituzione di gradini con rampe;

·         Adeguamento di servizi sani-tari in funzione delle persone disabili;

·         Apparecchiature elettroniche e comandi vocali aventi lo scopo di eliminare ostacoli e disagi per persone portatrici di handicap, (esem-pio: telecomandi, sensori, per controllo a distanza delle porte, tapparelle, luce elettrica ecc.)

I SOGGETTI ABILITABILI ALL’INVIO TELEMATICO

I soggetti che possono chiedere l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP, ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal D.P.R. n. 542/1999, in vigore dal 3 marzo 2000, sono:

a)      gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b)      i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c)      le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d)      i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e)      gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze [a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni.

Salvo modifiche legislative solo i soggetti sopraindicati possono richiedere l’abilitazione.

ADDIZIONALI IRPEF: ESECUTIVITÀ INDIPENDENTE DALLA PUBBLICAZIONE

Come già anticipato nel corso della conferenza stato-città tenutasi giovedì 8 febbraio u.s., è stato sottolineato il superamento delle disposizioni della Legge n. 342/2000 (Collegato alla Finanziaria 2000) che disponevano l’ancoraggio dell’esecutività delle delibere di approvazione delle addizionali comunali all’Irpef alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In pratica, tale disposizione, superata dall’art. 53, comma 16, Legge finanziaria 2001, che sancisce l’obbligo dei comuni di adottare tali delibere entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al pari degli altri tributi locali, avrà valenza solo per le deliberazioni approvate tra il 10 e il 31 dicembre 2000, periodo di vigenza del Collegato fiscale.

PROFESSIONISTI E STUDI DI SETTORE

I nuovi studi di settore validati in questi giorni saranno utilizzati anche per i professionisti, e avranno applicazione già a partire dal periodo d'imposta 2000.

Come per le imprese in contabilità ordinaria per opzione, va notato che anche per i professionisti che hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria, vale la regola dell'accertamento fondato sugli studi di settore solo nel caso in cui l'ammontare dei ricavi dichiarati in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi sia inferiore a quello in base a Gerico.

ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Ecco alcune delle principali novità del primo decreto legislativo che attua le disposizioni dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000) e che attende solo la pubblicazione in G.U..

·         Il contribuente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione finanziaria per fornire i chiarimenti richiesti prima che si proceda all’iscrizione a ruolo.

·         Se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita e l’ammontare delle sanzioni è ridotto ad un terzo.

·         Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio alle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

·         Gli avvisi di accertamento devono essere motivati.

·         L’avviso di rettifica del valore degli immobili e delle aziende ai fini della determinazione dell’imposta di registro deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno richiesto, oltre all’allegazione dell’atto richiamato.

ENTI NON COMMERCIALI: LE  PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2001

La Finanziaria 2001 ha introdotto una serie di nuove disposizioni riguardanti gli non commerciali. Le principali novità riguardano:

·         società sportive dilettantistiche: saranno emanate modalità volte a semplificare la certificazione dei corrispettivi per eventi spettacolistici e sono esenti dall’imposta di bollo i certificati anagrafici richiesti su disposizioni delle federazioni ed enti di appartenenza;

·         pro loco: è prevista la decommercializzazione dei proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi, effettuate ai sensi dell’articolo 108, comma 2 bis, lettera a) Tuir ;

·         altre disposizioni: a decorrere dal 1° gennaio 2001, l’Amministrazione finanziaria può dare in concessione o cedere in locazione beni immobili dello Stato a cooperative sociali, associazioni di volontariato e di promozione sociale che perseguono finalità umanitarie di cui alla Legge 11 luglio 1986, n. 390.

ORARIO DI LAVORO PLURISETTIMANALE

Il Ministero del lavoro, con la Nota 6 febbraio 2001, n. 5/25437, ha precisato quale deve essere il corretto parametro di riferimento in caso di orario di lavoro plurisettimanale.

La possibilità infatti di compensazione fra il maggior orario prestato in alcune settimane con quello minore prestato in altre, deve fare riferimento all’anno solare, inteso come un periodo non fisso compreso tra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno successivo.

Secondo il ministero infatti l’utilizzo come riferimento dell’anno civile, ossia del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, può determinare alcune incertezze e comportare l’impossibilità di avvalersi di un orario di lavoro plurisettimanale.

ACCONTO INAIL: ALCUNI CHIARIMENTI

La Direzione Centrale Rischi dell’INAIL, con la Lettera 8 febbraio 2001, fornisce alcuni chiarimenti in materia di autoliquidazione INAIL. L’Istituto chiarisce che:

·         l’obbligo di versamento dell’acconto del 60 per cento vige in capo alle aziende tenute al pagamento del premio per la regolazione anno 2000 e rata anticipata anno 2001;

·         l’acconto del premio va calcolato sull’importo della prima rata (regolazione più rata);

·         qualora la ditta volesse versare l’acconto del 60 per cento anche per i contributi associativi, dovranno essere compilate tante righe del modello F24 quante sono le associazioni per le quali si intende effettuare il pagamento.

SOCI DELLE COOPERATIVE E QUALIFICA DI APPRENDISTA

Il Ministero del lavoro, con la Lettera circolare 22 gennaio 2001, prot. n. 5/25212/90/appr., ha stabilito che ai soci di una cooperativa può essere riconosciuta la qualifica di apprendista a condizione che svolgano prestazioni difformi dall’oggetto sociale.

Il Ministero ha confermato l’interpretazione fornita dalla direzione provinciale del lavoro di Verona, che aveva posto il problema, sostenendo l’impossibilità di costituire un rapporto di apprendistato nel caso in cui le prestazioni siano riconducibili al patto sociale.

Contrariamente, nell’ipotesi in cui il socio sia chiamato a svolgere prestazioni non rientranti nell’oggetto sociale, ad esso può essere riconosciuta la qualifica di apprendista.

RATEAZIONE LIMITATA DEL DEBITO

Con la Risoluzione 8 febbraio 2001, n. 20, l’Agenzia della entrate, in risposta al quesito di un contribuente, ha stabilito che la dilazione delle somme iscritte a ruolo non può essere concessa se è già avvenuta l’iscrizione dell’ipoteca o del fermo amministrativo.

Come prevede l’art. 19, D.P.R. n. 602/73, la dilazione fino a sessanta rate mensili, o la sospensione della riscossione per un anno seguita dalla rateazione fino a 48 mesi, può essere richiesta dal contribuente che versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, purché presenti apposita istanza prima dell'inizio della procedura esecutiva.

COMPORTAMENTI ANTIECONOMICI: GIUSTIFICATI GLI ACCERTAMENTI

Con la Sentenza 9 febbraio 2001, n. 1821, la Corte di Cassazione ha stabilito che le operazioni messe in atto dal contribuente senza una valida ragione economica legittimano l’accertamento analitico-presuntivo da parte degli Uffici finanziari.

I Giudici tributari potranno eventualmente annullare l’accertamento solo dopo la dimostrazione, da specificare con valide argomentazioni, che “l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie”.

INGIUNZIONI IVA: IL RICORSO AL TRIBUNALE TRAVALICA LA COMPETENZA DELLE DOGANE

La Sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in data 11 gennaio 2001 ha stabilito che contro un'ingiunzione da parte delle dogane è possibile il ricorso oltre che al Ministero delle finanze, anche al giudice.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha infatti riconosciuto (dando interpretazione degli articoli 243 e 244 del Codice doganale comunitario) la competenza, in materia di tributi IVA sulle importazioni, al Tribunale oltre che all’Autorità doganale.

DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI DAL REDDITO D'IMPRESA

Con la Circolare ministeriale n. 7/E, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice continuano a seguire il criterio di deducibilità per cassa; quindi, gli stessi possono essere portati in deduzione nell'esercizio in cui sono corrisposti, in quanto trattasi di deroga all'ordinario criterio di competenza che il legislatore ha previsto per tali spese, indipendentemente dal loro inquadramento giuridico.

La comparazione fiscale al reddito di lavoro dipendente, non ha mutato il criterio di deducibilità dal reddito d'impresa previsto dall'art. 62, comma 3, TUIR.

Così, ad esempio, le società che erogano nel 2001 compensi di competenza del 2000, possono portarli in deduzione nell'anno in corso.

Si ritiene che tale principio si possa estendere a tutte le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.

MODELLI 770/2001: PRIME INDICAZIONI

Sul sito del Ministero delle finanze sono disponibili il Mod. 770/2001 e le relative istruzioni, dalle quali si evince che:

·         i sostituti possono decidere di compilare la dichiarazione direttamente o di appoggiarsi ad intermediari abilitati;

·         tutti i Mod. 770/2001, sia presentati in forma autonoma, sia presentati in unificata, devono essere trasmessi in via telematica (i primi entro il 30 giugno prossimo, i secondi entro la scadenza fissata dal D.P.R. n. 322/98);

·         da quest'anno, è possibile inviare separatamente il quadro SO, relativo alle comunicazioni dei notai e di altri operatori, entro il 30 novembre 2001.

ENTI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA: SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI TORINO

La Commissione tributaria provinciale di Torino con la Sentenza 5 ottobre 2000, n. 117 ha affermato che quando la notifica viene inviata presso il domicilio del legale rappresentante e non nella sede della società di fatto è da considerarsi inesistente.

La Commissione tributaria ha infatti chiarito che la notifica ad una società di fatto o irregolare è valida solo se eseguita presso il domicilio dove la stessa opera in via continuativa.

ACCONTO INAIL: ANCORA CHIARIMENTI DA PARTE DELL’ISTITUTO

L’INAIL, con la Nota 12 febbraio 2001, fornisce ulteriori precisazioni in materia di acconto sull’autoliquidazione 2000/2001.

Viene precisato infatti che gli artigiani senza dipendenti sono tenuti al pagamento dell’acconto nella stessa misura e con la stessa scadenza prevista per gli altri soggetti obbligati.

Viene inoltre evidenziato che, nel caso un datore di lavoro volesse fruire per la prima volta nella prossima autoliquidazione del pagamento rateale, sarà tenuto al versamento del 60 per cento di 1/4 del premio versato, o da versare, in unica soluzione entro il 16 marzo 2000.

DICHIARAZIONE IVA PERIODICA: VIOLAZIONI FORMALI SANABILI

Dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA periodica si evince che le violazioni formali, se non incidono sulla determinazione o sul pagamento dell’imposta e non ostacolano l’attività di controllo, non sarebbero più sanzionabili.

Qualora nella compilazione siano stati omessi o indicati erroneamente dati ininfluenti sulla determinazione o sul pagamento dell’imposta, la regolarizzazione può avvenire mediante la presentazione di una nuova dichiarazione in cui sia barrata la casella 3 o 4.

Le sanzioni per omessa o infedele presentazione della dichiarazione periodica, invece, vanno da L. 500.000 a L. 4.000.000.

Le istruzioni delle dichiarazioni IVA annuale e Mod. 770 nulla prevedono, diversamente, in merito a tale modalità di ravvedimento previsto in recepimento delle disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente.

L’IMPRESA FAMILIARE COSTITUITA PER EVADERE IL FISCO È NULLA

La Corte di Cassazione, con Sentenza 5 febbraio 2001. n. 1626, ha affermato che l’atto costitutivo di un’impresa familiare avente il solo scopo di evadere le imposte, è nullo per simulazione assoluta.

Al collaboratore “fittizio”, dunque, nel caso di cessione dell’azienda, non spetta alcuna quota relativamente all’avviamento e agli incrementi patrimoniali e agli utili realizzati.

MOD. 730/2001: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA

Il provvedimento del Ministero delle finanze, approvato il 25 gennaio 2001, riguardante il Modello 730/2001 con le relative istruzioni, è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 35, del 12 febbraio 2001 - Serie generale.

APPLICABILITÀ DELLA NORME ANTIELUSIVE IN CASO DI INTERPOSIZIONE FITTIZIA

In risposta ad una richiesta di interpello avanzata dai soci di una Srl, il Ministero delle finanze ha ribadito che la norma antielusiva contenuta al terzo comma, art. 37, D.P.R. n. 600/73 si applica solo nel caso di interposizione fittizia di persone.

Resta quindi estranea l'eventuale interposizione reale da tale assunto normativo, inerente l'imputabilità di un reddito ad un contribuente, quando sia dimostrato che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona).

STATUTO DEL CONTRIBUENTE: NON ANCORA APPROVATO IL REGOLAMENTO PER L’INTERPELLO

La Legge n. 212/2000 ha stabilito l’entrata in vigore dello Statuto del contribuente demandando al tempo stesso l’efficacia di alcune sue parti all’emanazione di norme successive.

Fra le norme più attese vi è l’approvazione (prevista entro il 28 gennaio 2001) del regolamento che disciplina le istanze da parte del contribuente all’Amministrazione finanziaria. La mancata approvazione del regolamento rischia di inficiare, per superamento dei termini di risposta, interpello dei contribuenti per il periodo d’imposta 2000.

Sembra, comunque, che la bozza di provvedimento abbia ripreso il suo iter e che il provvedimento sia approvato entro fine mese.

SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE: A RISCHIO DI NULLITÀ I PROVVEDIMENTI EMANATI DA ALTRI ORGANI

Il D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440 ha disposto che tutte le pratiche inerenti apertura, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi dell’impresa devono passare attraverso i Comuni (sportello unico per le imprese). Gli atti, riguardanti le imprese che non seguono questa procedura sono a rischio di nullità.

A giugno 2001, tuttavia, dal Dipartimento della funzione pubblica segnalava che solo il 50% dei Comuni avevano portato a termine il progetto dello sportello unico per le imprese; in molte realtà, inoltre, esso si limita attualmente a compiti meramente interlocutori e di raccolta documenti.

OBBLIGO DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA IN CAPO AL FALLITO

La Corte di Cassazione ha confermato la totale estraneità del curatore fallimentare rispetto agli obblighi propri del sostituto d’imposta.

Con precipuo riferimento al modello Cud, la Corte ha stabilito che esso deve essere rilasciato dal sostituto d’imposta e non dal curatore fallimentare, il quale potrebbe trovarsi (e spesso accade) nella impossibilità di utilizzare le scritture contabili in quanto inattendibili.

In ogni caso, tali situazioni ricadono inevitabilmente sul lavoratore dipendente che corre il rischio di non ricevere il modello Cud e, pertanto, di non poter usufruire dei benefici connessi alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 730.

ACCISE: POSSIBILE LA COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24

La Risoluzione del 14 febbraio 2001, n. 22 del Ministero delle finanze ha illustrato le modalità di pagamento con il nuovo modello F24 che darà la possibilità ai contribuenti di compensare le accise nel modello stesso.

La Risoluzione ha fissato i codici tributo (dal 2801 al 2821) per le imposte sulle produzioni e sui consumi che a decorrere  dal 1° marzo 2001 (come previsto dall’art. 28, L. n° 388/2000) possono essere versati in F24 con eventuale compensazione

RIMBORSI 2001:OLTRE 41 MILA MILIARDI PREVISTI

I funzionari del Ministero delle finanze nell’audizione davanti alla Commissione finanze delle Camera dei Deputati hanno annunciato che il fisco rimborserà ai contribuenti nel 2001 una cifra doppia rispetto all’anno 2000 (20.650 mila miliardi nel 2000 contro gli oltre 41 mila miliardi previsti per quest’anno).

I rimborsi saranno così suddivisi:

·         24 mila miliardi in compensazione di crediti tributari;

·         11 mila miliardi per rimborsi IVA;

·         6 mila miliardi di rimborsi di imposte sui redditi.

Il Ministero delle finanze ha anche annunciato che sono in arrivo 3,3 milioni di avvisi bonari per le dichiarazioni 1995-97.

DEDUCIBILI I PREMI INAIL DAL QUADRO P

Con Sentenza 15 giugno 2000, depositata il 22 novembre 2000, n. 173/2/2000 la seconda sezione della Commissione tributaria di Pisa ha stabilito che i premi INAIL sono oneri deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, TUIR, purché non siano già stati scomputati dal reddito d’impresa.

In passato altri giudici si erano espressi in senso contrario, ritenendo che il premio INAIL non trovasse collocazione nell’art. 10 TUIR, in quanto considerato costo di natura imprenditoriale, da computarsi nel calcolo del reddito dell’attività esercitata, e non di natura contributivo previdenziale.

POTENZIATO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI

Il Ministero delle finanze ha annunciato che nel 2001 sarà potenziata l’attività di assistenza nei confronti dei contribuenti, dei CAF e degli intermediari finanziari.

Sarà prossimamente ampliato l’orario di apertura degli uffici nei periodi di maggiore affluenza e qualora si presenti la necessità, verrà istituito uno sportello per coadiuvare le categorie che rappresentano i contribuenti.

UE: IVA NON INFERIORE AL 15%

Il Consiglio UE ha modificato all'unanimità l'art. 12, paragrafo 3, lettera a), sesta Direttiva, riguardante il sistema comune di Imposta sul Valore Aggiunto.

È stato infatti stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005, l'aliquota ordinaria dell'Imposta sul Valore Aggiunto da adottare negli Stati membri non può essere inferiore al 15%. L'Italia è già in regola, visto che l'aliquota ordinaria è del 20%.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2001

Nelle istruzioni del Mod. 770/2001, reperibili nel sito del Ministero delle finanze, viene precisato che a partire dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta 2000, per i sostituti che presentano la dichiarazione in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, diventa una facoltà, non più un obbligo, inserire il Mod. 770 all'interno della dichiarazione unificata.

Inoltre, i soggetti che scelgono di suddividere la dichiarazione in due parti ovvero di differire la trasmissione del quadro SO, non possono presentare la dichiarazione in forma unificata.

SOCIO DI COOPERATIVA E APPRENDISTATO

Il Ministero del Lavoro, con la Nota 22 gennaio 2001, prot. 25212, ha fornito chiarimenti in merito alla compatibilità del rapporto di apprendistato con la qualifica di socio di cooperativa.

Secondo il ministero non sussiste di regola una incompatibilità, ma risulta necessario fare riferimento alle mansioni che sono oggetto del contratto.

Non risulta infatti compatibile il rapporto di apprendistato nel caso di attività svolte nell’ambito dell’oggetto proprio della cooperativa e riconducibili agli obblighi contrattuali del socio lavoratore.

Risulta invece legittimo il rapporto di apprendistato instaurato con un socio chiamato a svolgere mansioni diverse dall’oggetto sociale.

ABILITAZIONE ALL'INVIO ON-LINE DELLE DICHIARAZIONI

Gli intermediari che vogliono ottenere l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni devono presentare un'apposita domanda, reperibile presso l'ufficio presso cui presentano tale domanda o scaricabile dal sito del Ministero delle finanze (sezione "servizi telematici").

Tale domanda deve contenere i dati anagrafici del soggetto richiedente e ad essa va allegata un'autocertificazione, in cui risultino:

·         i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per svolgere tale servizio;

·         l'assenza di eventuali provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi;

·         l'assenza di eventuali radiazioni irrogate dall'ordine di appartenenza.

La domanda di abilitazione può essere presentata nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, o al momento d'inizio attività.

DICHIARAZIONE IVA 2001: SEMPLIFICAZIONI

Anche quest'anno, i soggetti che applicano più regimi particolari sono obbligati a compilare più moduli relativi alla dichiarazione IVA, in quanto non è possibile, come si legge dalle istruzioni alla compilazione, barrare più di una casella nel quadro VG.

Nel caso in cui, invece, il contribuente, oltre ad aver applicato uno dei regimi indicati nel quadro VG, abbia anche effettuato:

·         operazioni esenti occasionali o quelle indicate nei nn. da 1 a 9 dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72;

·         cessioni occasionali di beni usati assoggettate al regime del margine;

egli potrà compilare un unico modello, barrando l'apposita casella del rigo VA20 (nel primo caso) o del rigo VA21 (nel secondo caso).

RIMBORSO IVA: SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione con Sentenza 9 febbraio 2001, n. 1823 ha cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale Toscana, che stabiliva la perdita del diritto di rimborso da parte del contribuente per delle detrazioni IVA non computate ne nel mese di competenza, ne nella dichiarazione annuale.

 

La Corte di Cassazione, con la Sentenza sopra richiamata ha contrariamente affermato che il contribuente perde il diritto alle detrazioni ma non il diritto alternativo al rimborso delle eccedenza versate.

INVESTIMENTI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE: NUOVI CODICI TRIBUTO

Con la Risoluzione 15 febbraio 2001, n. 23, emanata dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale della Riscossione, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

·         6734 denominato “Credito d’imposta  - agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate - articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388”;

·         6735 denominato “Credito d’imposta – agevolazioni per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo – articolo 13, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”

·         6736 denominato “Credito d’imposta – agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori – articolo 25 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388”;

·         6737 denominato “Credito d’imposta – agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica – articolo 8 comma 10, lettera f) legge 23 dicembre 1998, n. 448”

Viene precisato che lo sgravio spetta:

INPS: Massimale contributivo GESTIONE 10% e 13%

L’aliquota dei contributi previdenziali dovuti nell’anno 2001 dai committenti di collaborazione coordinate e dai professionisti iscritti alla gestione separata resta confermata nella misura complessiva del 13%, di cui il 12,50% a titolo di contributo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e lo 0,50% ai fini della tutela per la maternità, degli assegni di malattia in caso di ricovero ospedaliero.

Il prossimo aumento biennale di un punto percentuale dell’aliquota, è fissato con decorrenza dal 1 gennaio 2002.

Per i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie e per i pensionati il contributo continua ad essere determinato nella misura del 10%.

Il massimale imponibile di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335 per l’anno 2001, è pari a Lit.148.014.000.=.

Auto concesse in uso promiscuo agli amministratori

Come noto, l’art 34 della legge n.342/2000 ha modificato il trattamento fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disponendone l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente.

Poiché la legge n.342/2000 non ha modificato il disposto dell'art. 121-bis, comma 1, lettera a), numero 2), del TUIR, che prevede la deducibilità integrale dei veicoli "dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta", per i veicoli concessi in uso ai collaboratori coordinati e continuativi devono essere applicate le disposizioni della successiva lettera b) della norma citata.

La lettera b dell’art 121-bis enuncia:

“la deducibilità è stabilita nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1) (tale lettera enuncia che sono deducibili per l'intero ammontare gli aeromobili da turismo, le navi e le imbarcazioni da diporto, le autovetture ed autocaravan, i ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa) tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni la  deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati  in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,  lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici  e associazioni, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire  per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

Rimborsi spese a collaboratori ed agli amministratori

Per il trattamento fiscale applicabile alle indennità di trasferte e rimborsi spese corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi, occorre fare riferimento, così come per quelli corrisposti ai lavoratori dipendenti, alla disciplina contenuta nell'art.48, comma 5, del TUIR.

In particolare, tale norma considera trasferta la prestazione dell'attività lavorativa resa fuori dalla sede di lavoro. Tale sede è determinata dal datore di lavoro ed è generalmente indicata nella lettera o contratto di collaborazione.

Tuttavia per alcune attività di collaborazione coordinata e continuativa non è possibile, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta determinare contrattualmente la sede di lavoro né identificare tale sede con quella della società.

Solo in tali ipotesi, ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 48 del TUIR occorre far riferimento al domicilio fiscale del collaboratore.

Tale criterio può essere utilizzato, ad esempio, anche per gli amministratori di società o enti sempreché dall'atto di nomina non risulti diversamente individuata la sede di lavoro.

C’è inoltre da tener presente, il disposto dell’art. 48, comma 2, lettera d del TUIR che stabilisce che non costituiscono reddito per il percettore “le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a carattere di dipendente; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici”.Ne deriva che è rimborsabile in esenzione d’imposta il biglietto ferroviario, dell’autobus o dell’aereo; e non costituisce reddito per il percettore nemmeno quella spesa che l’azienda sostiene per inviare un taxi tutti i giorni dal domicilio fiscale dell’amministratore alla sede della società e viceversa, essendo il tassista un esercente un pubblico servizio di trasporto !

Amministratori di società Professionisti

In un chiarimento fornito dal Sottosegretario D’Amico alla Commissione Finanze della Camera ha ribadito un’interpretazione delle Finanze che per esercitare l’attività di amministratore di società non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali e che pertanto devono considerarsi redditi di collaborazione coordinata e continativa, e pertanto:

 

·        da assoggettare a contributo INPS 10% o 13%

·        da assoggettare alle nuove regole come redditi assimilati al lavoro dipendente

·        applicazione delle regole dei benefits dipendenti anche agli amministratori

 

in merito all’assogettamento o meno, l'Avv.Giunta,”noto ed autorevole tributarista” già Ispettore del Ministero, ha affermato che se i compensi sono fatturati dallo Studio Associato, in quanto per contratto asssociativo rientrano tra quelli tipici della professione (ad esempio commercialista e ragioniere) si dovrebbe ritenere che vadano trattati come ordinari compensi professionali, con tutte le conseguenze del caso:

·        non assoggettamento a contributo INPS 10% o 13%

·        impossibilità di applicare le regole dei benefits previste per i dipendenti agli amministratori professionisti di studi associati

·        assoggettabilità a tassazione piena dei rimborsi spese trasferte

·        assogettabilità ad IVA e ritenute d’acconto (codice 1040)

 

si ritiene prevalente l'interpretazione fornita dall’Avv.Giunta, ove applicata e sino a nuove diverse interpretazioni !

 

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