AL VIA L’ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto legislativo che adegua il sistema tributario alla Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

Il Ministero ha scelto di intervenire solo su alcuni aspetti circoscritti, considerati più bisognosi di adeguamento, considerando altri aspetti già immediatamente precettivi.

Tra i provvedimenti più importanti, anche se tuttora oggetto di perplessità ed osservazioni, quello che disciplina il diritto d’interpello. Tale istituto costituisce, infatti, uno degli aspetti fondamentali del dialogo tra Amministrazione finanziaria e contribuente. La norma dello Statuto lascia incerti alcuni aspetti, tra i quali, ad esempio, la questione se l’istanza debba necessariamente essere presentata prima che sia posto in essere il comportamento o anche dopo e quale possa essere in tal caso l’effetto di una risposta negativa dell’Amministrazione.

Altra novità, la soppressione della possibilità di ricorso straordinario al Capo dello Stato in materia fiscale.

AMPLIATA L’APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L’art 7 del decreto che adegua le leggi tributarie allo Statuto del Contribuente  dispone che “non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.

Mentre, al contrario, restano punibili tutte quelle irregolarità che impediscano all’Amministrazione l’espletamento dei controlli, quali ad esempio l’omessa presentazione di una dichiarazione annuale IVA o dei redditi, anche senza imposte da pagare.

Inoltre, viene soppresso il comma 4 art. 13 D.Lgs. n. 472/97 che prevedeva, per effetto del ravvedimento operoso, nel caso di errori od omissioni che non ostacolassero l’attività di accertamento, l’esclusione dall’applicazione della sanzione se la regolarizzazione fosse avvenuta entro tre mesi. La soppressione, attuata dal Decreto legislativo attuativo dello Statuto del Contribuente, comporta la non applicabilità di sanzioni in caso di ravvedimento spontaneo dopo i tre mesi, ma pur sempre entro il termine “lungo”, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

RIVALUTAZIONE BENI: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO DA ESPORRE NEL MODELLO F24

Il Ministero delle finanze con la Risoluzione 26 gennaio 2001, n. 7/E ha precisato il codice tributo (2726) relativo all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio, da indicare nel modello di pagamento unificato F24.

Il codice in questione va esposto nella sezione erario del Mod. F24 con l’indicazione, quale anno di riferimento, del periodo d’imposta nel quale la rivalutazione è eseguita (2000, nel caso più frequente); se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, va indicato il primo dei due anni solari interessati.

 

AUTO: PER QUELLE CONCESSE AI COLLABORATORI NESSUNA DEDUZIONE INTEGRALE

Il Ministero delle Finanze nell’ambito della Circolare 26 gennaio 2001, n. 5/E ha precisato che la modifica dell’articolo 121-bis, D.P.R. n. 917/86, concernente l’utilizzo dell’auto aziendale in uso promiscuo ai collaboratori coordinati e continuativi, non significa consentire alla imprese di dedurre in modo integrale il relativo costo.

Infatti, argomentano alle Finanze, la modifica del citato articolo del TUIR da parte della Finanziaria 2001 non comporta l’assimilazione delle tipologie del rapporto di lavoro in tutti i settori; pertanto, nel caso di uso promiscuo delle auto aziendali la deduzione ammessa è limitata al 50% dei relativi costi (art. 121-bis, lett. b), D.P.R. n. 917/86).

AUTO IN LEASING: IVA DETRAIBILE ANCHE PER I CONTRATTI STIPULATI ANTERIORMENTE ALLA FINANZIARIA 2001 

L’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze con la Circolare 26 gennaio 2001, n. 7/E  ha risposto in modo affermativo alla possibilità di estendere la detrazione IVA del 10% sull’auto in leasing anche per i vecchi contratti, cioè quelli stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge finanziaria 2001.

La Circolare precisa, inoltre, che il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui la stessa diviene esigibile: ciò significa che per i contratti di locazione finanziaria la detrazione sorge alla data del pagamento (o, se anteriore, della fatturazione) del canone.

LAVORATORI ALL’ESTERO: CHIARITE LE MODALITÀ DI TASSAZIONE

Le Circolari del Ministero delle finanze 26 gennaio 2001, nn. 7 e 9 chiariscono che il dipendente che lavora all’estero in via continuativa con un contratto di lavoro che prevede la permanenza all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di un anno, è tassato sulla retribuzione convenzionale solo se ha mantenuto la sua residenza in Italia.

Nel conteggio dei 183 giorni, si considera anche il periodo precedente il primo gennaio 2001.

Il sostituto d’imposta potrà effettuare la ritenuta sulla retribuzione convenzionale a partire dalla prima retribuzione erogata, salvo rettifica da effettuare in sede di conguaglio, qualora vengano meno le condizioni richieste per l’applicazione del nuovo regime.

APPRENDISTI E VISITE MEDICHE

Con la Circolare 17 gennaio 2001, n. 11 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in materia di obbligo di visita medica per gli adolescenti e per gli apprendisti distinguendo, per i lavoratori maggiorenni, fra attività soggette e non soggette a sorveglianza sanitaria:

·         adolescenti soggetti a sorveglianza sanitaria: devono essere sottoposti ad accertamenti preventivi per verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui sono destinati, e ad accertamenti periodici per controllare lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Tali accertamenti sono effettuati dal medico competente;

·         adolescenti non soggetti alla sorveglianza sanitaria: sono previste visite mediche preventive e successive a cura di un medico del Servizio sanitario nazionale. Le spese per tali visite mediche risultano a carico del datore di lavoro;

·         apprendisti minori d’età: devono essere sottoposti, prima dell’assunzione, a visita medica e successivamente a visite mediche periodiche presso la Asl competente, a cura e spese del datore di lavoro;

·         apprendisti maggiorenni addetti ad attività non soggette a sorveglianza sanitaria: devono essere sottoposti a visita medica preventiva gratuita presso la struttura pubblica territorialmente competente;

·         apprendisti maggiorenni adibiti ad attività soggette a sorveglianza sanitaria: sussiste l'obbligo di due accertamenti sanitari: una visita medica (ex art. 4 della Legge n. 25/1955) in relazione al lavoro per il quale il lavoratore deve essere assunto, una effettuata dal medico competente (D.Lgs. n. 626/1994) per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

COLLABORATORI: LE PRECISAZIONI DELL’INAIL

L’INAIL, con la lettera del 26 gennaio 2001, fornisce alcuni chiarimenti in materia di collaborazioni coordinate e continuative.

L’Istituto precisa infatti che, ai sensi dell’articolo 47 del TUIR, non si instaura un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa se la prestazione rientra nell’esercizio abituale della professione. Ne consegue che i dottori commercialisti e i ragionieri che svolgono l’attività di amministratore di società non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto svolgono attività tipicamente rientrante nell’esercizio della propria professione.

L’INAIL precisa poi che come base imponibile per il calcolo del premio deve essere considerato il compenso lordo corrisposto al collaboratore in quanto l’articolo 5 del D.Lgs n. 38/2000 non prevede l’applicazione del criterio fiscale per la determinazione della base imponibile del premio.

IMPOSTA RIDOTTA SU TRASFERIMENTI A FINI EDIFICATORI DI TERRENI E FABBRICATI

Con la Circolare 26 gennaio 2001, n. 6, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’imposta di registro nella misura dell’1%, e le imposte catastali e ipotecarie in misura fissa, introdotte per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, si applicano a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dalla data del trasferimento.

Oggetto del trasferimento non dovrà essere necessariamente un terreno, ma potrà trattarsi anche di un fabbricato, purché sussista la summenzionata utilizzazione edificatoria.

RIVALUTAZIONI: IN ARRIVO IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NUOVE NORME

Il Ministero delle Finanze, entro breve tempo, licenzierà il regolamento di attuazione delle norme sulla rivalutazione dei cespiti aziendali, contenute nella Legge n. 342/2000 (Collegato alla finanziaria 2000).

Il contenuto del provvedimento dovrebbe essere diffuso, senza aspettare l’iter procedurale ordinario che prevede la registrazione della Corte dei Conti e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La tempestività delle Finanze si spiega con la volontà di consentire alle imprese di valutare rapidamente la convenienza della rivalutazione, alla luce delle modifiche introdotte dal Collegato fiscale 2000.

REGIMI AGEVOLATI: RIDOTTI GLI ADEMPIMENTI FISCALI

La Circolare 26 gennaio 2001, n. 8, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti cui sono tenuti i soggetti che usufruiscono dei regimi agevolati introdotti daglli artt. 13 e 14, Legge n. 388/2000 (disciplina delle nuove iniziative produttive e delle attività marginali).

A tali soggetti si applicherà un’imposta sostitutiva sul reddito imponibile rispettivamente del 10% (per le nuove iniziative) e del 15% (per i contribuenti marginali).

Ai fini IVA i contribuenti con regimi agevolati:

·         sono esonerati dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili e di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA;

·         sono obbligati al rilascio delle fatture e della certificazione dei corrispettivi tramite ricevute e scontrini fiscali, laddove esplicitamente disposto dalla norma;

·         effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno solare soltanto in sede di conguaglio e nel termine stabilito, attualmente fissato nel 16 marzo 2001.

CFC:  NON APPLICAZIONE ANCHE PER LE ATTIVITÀ BANCARIE E ASSICURATIVE

Il Ministero delle finanze, con la Circolare 26 gennaio 2001, n. 9/E, ha precisato che nella nozione di attività industriale e commerciale di cui al comma 5, art. 127-bis TUIR rientrano le attività d’impresa elencate nell’articolo 2195 del Codice civile e quindi anche le attività bancarie e assicurative.

Ciò equivale a dire che anche queste attività non applicano le regole, previste dall’ordinamento italiano, in tema di “paradisi fiscali”.

UNICA ISTANZA PER ESENZIONE E RIMBORSI

Con Sentenza 24 gennaio 2001, n. 4, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui qualora il soggetto presenti domanda di esenzione da un tributo, in quanto benefici di un certo regime agevolativo, la stessa varrà quale istanza di rimborso di quanto versato in precedenza in via cautelativa.

In pratica, viene snellita la procedura a carico del soggetto, esonerandolo dall’obbligo di presentare una seconda istanza per ottenere la restituzione di quanto già pagato al fisco.

RUOLI: DOPPIO BINARIO PER I L PAGAMENTO

Il Ministero delle finanze con la Risoluzione 29 gennaio 2001, n. 9/E ha precisato che il contribuente può chiedere di pagare in unica soluzione una parte delle somme iscritte a ruolo e ottenere la rateazione solo dell’importo residuo.

Le Finanze hanno anche sottolineato che il mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate determina la decadenza automatica dal beneficio della dilazione; il debitore, inoltre, è in mora a partire dalla data di scadenza dell’ultima rata pagata e per la parte non ancora versata iscritta a ruolo.

Le Finanze precisano, infine, che scatta l’aggio sull’importo in caso di pagamento ritardato di una rata successiva alla prima e sono previsti gli interessi di mora a decorrere dalla data di scadenza di tale rata.

ESTESE LE AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI NELLE AREE DEPRESSE

Con la Circolare 26 gennaio 2001, n. 5/E, il Ministero delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle agevolazioni introdotte a favore dei soggetti che effettuano investimenti in aree svantaggiate, previste dall’art. 8, Legge n. 388/2000.

Beneficiari del bonus sono tutti i soggetti che producono redditi d’impresa di cui all’art. 51 del TUIR, quindi:

·         le società di capitali, di persone e imprenditori individuali;

·         le società cooperative e le mutue assicurazioni;

·         le società equiparate alle Snc e alle Sas;

·         gli enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale per l’esercizio dell’attività commerciale;

·         le imprese agricole con un reddito superiore a quello di cui all’art. 29 TUIR;

·         i soggetti che producono redditi d’impresa attraverso aziende detenute in affitto;

·         stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Rientrano nell’agevolazione anche gli acquisti di beni strumentali, per natura o per destinazione, all’esercizio dell’impresa, quindi anche l’acquisto di locali per uffici, negozi, magazzini e depositi.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE RIGUARDANTI I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

L’INPS, con il Messaggio 26 gennaio 2001, n. 2001/0023/000013, fornisce un importante chiarimento in materia di contratti di formazione lavoro e fiscalizzazione degli oneri sociali.

L’Istituto infatti fa presente che il comma 5, articolo 68 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), ha chiarito che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Di conseguenza, l'orientamento giurisprudenziale formatosi e consolidatosi sulla questione deve intendersi superato e, pertanto, continuano a trovare applicazione le disposizioni impartite dall'Istituto con le Circolari n. 146 del 20 giugno 1990 e n. 272 del 30 novembre 1993.

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE: IL PREMIO INAIL

Il Ministero delle finanze, con la Circolare 26 gennaio 2001, n. 7, fornisce alcuni chiarimenti in materia di collaborazioni coordinate e continuative e trattamento fiscale del premio INAIL.

Tale premio, che segue il medesimo procedimento applicato al contributo previdenziale (rivalsa per 1/3 da parte del committente), rientra a tutti gli effetti, tra “i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge” e non concorre quindi alla formazione del reddito del collaboratore.

L’INAIL, con la lettera del 26 gennaio 2001, ha precisato che l’importo del premio INAIL deve essere calcolato sulla base del compenso lordo in quanto l’articolo 5 del D.Lgs n. 38/2000 non prevede l’applicazione del criterio fiscale per la determinazione della base imponibile del premio.

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE: IL CONTRIBUTO INPS

Il Ministero delle Finanze, con la Circolare 26 gennaio 2001, n. 7, fornisce alcuni chiarimenti in materia di collaborazioni coordinate e continuative e trattamento fiscale del contributo previdenziale.

A partire dal 1° gennaio 2001, ai sensi di quanto stabilito dalla lettera a), comma 2 dell’articolo 48 del TUIR, il contributo previdenziale non concorre alla formazione del reddito del collaboratore.

In un primo momento l’INPS sembrava orientata, sia per convenienza che per evitare una serie di conteggi assai complessi che avrebbero aggravato le incombenze in capo ai committenti, verso l’applicazione della percentuale contributiva al compenso lordo.

Poiché tale orientamento non trova alcun fondamento legislativo, appare estremamente probabile che l’Istituto si indirizzi verso una diversa modalità: creare dei particolari coefficienti che, applicati al compenso lordo, determinino l’esatto ammontare dei contributi che si sarebbero ottenuti applicando le percentuali fisse del 10-13% all’imponibile fiscale. Si attendono comunque i dovuti chiarimenti dell’Istituto.

 

 

AUTO: DETRAZIONE IVA PARZIALE ANCHE PER IL MINI NOLEGGIO

La detrazione parziale dell’IVA, nella misura di un decimo, spetta anche nei casi in cui l’auto è presa a noleggio per un solo giorno, in quanto si realizza comunque l’acquisizione del veicolo.

Questo è quanto ha confermato l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2001, precisando che la detrazione compete anche per i contratti “full-service” relativamente al noleggio: in questo caso, infatti, nella fattura va differenziato il corrispettivo relativo al noleggio al fine di determinare la quota IVA detraibile.

PARZIALI CHIARIMENTI SULL’AGEVOLAZIONE VISCO

In merito alla agevolazione Visco, il Ministero delle finanze, prima con la Circolare 26 gennaio 2001, n. 5, poi con le risposte nel corso di Telefisco 2001, ha chiarito che:

·         la norma antielusiva si applica anche alle cessioni di beni che hanno fruito dell’agevolazione effettuate prima del 10 dicembre 2000;

·         non sono agevolabili gli investimenti in immobili classificati D8 effettuati prima del 2000 e gli eventuali, successivi lavori di ampliamento eseguiti su tali beni;

·         non è agevolabile il riscatto di un immobile detenuto in locazione;

·         non costituiscono investimenti gli acconti pagati ai fornitori;

·         il riporto dei parametri dal 1999 al 2000 è indipendente dalla compilazione del prospetto contenuto nel Mod. UNICO 2000;

·         si riportano i soli parametri positivi e non quelli negativi.

IVA PERIODICA: INVIO TELEMATICO PER TUTTE LE DICHIARAZIONI

L’Agenzia delle Entrate ha confermato durante la videoconferenza Telefisco 2001 che tutti i contribuenti che nel corso dell’anno 2000 erano obbligati alla presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, dovranno provvedere all’invio on-line relativamente a tutte le dichiarazioni da presentare nell’anno 2001.

In merito alle dichiarazioni periodiche IVA, l’obbligo scatta dall’anno in corso (2001) e quindi le dichiarazioni del mese di dicembre e dell’ultimo trimestre 2000 potranno essere ancora presentate in banca o posta.

Nel corso di Telefisco 2001, infine, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le denunce periodiche IVA dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 potranno essere trasmesse entro il prossimo mese di maggio.

SUCCESSIONI: BENEFICI “PRIMA CASA” ESTESI

Nel corso di Telefisco 2001, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’agevolazione “prima casa” compete per l’intero valore dell’abitazione e delle sue pertinenze, alla condizione che almeno uno dei beneficiari del trasferimento gratuito, sia in possesso dei requisiti richiesti per ottenere l’agevolazione stessa.

In sede di trasferimento a titolo oneroso, se uno solo degli aventi causa ha diritto alle agevolazioni, il beneficio si applica esclusivamente per il valore al medesimo spettante, mentre sul residuo si applica la tassazione ordinaria.

STATUTO DEL CONTRIBUENTE: GARANTE VIGILA SUGLI UFFICI

Il Decreto legislativo approvato il 26 gennaio 2001, che coordina il sistema tributario con le norme dello Statuto del Contribuente (vedi anche Seacinfo 29 gennaio 2001), investe la nuova figura del Garante di un compito di tutela nell’ambito dei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Al fine di limitare la proroga indebita dei termini di prescrizione e di decadenza degli accertamenti fiscali, a danno del contribuente, l’art. 10 dispone che il provvedimento con il quale il direttore dell’Agenzia delle Entrate attesta l’irregolare funzionamento di un ufficio finanziario dovrà essere emanato dopo aver sentito il parere del Garante.

La procedura di irregolare funzionamento continuerà a comportare la proroga ex lege dei termini fino al decimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale da effettuarsi sempre entro 45 giorni dalla fine del mancato funzionamento.

Il provvedimento attestante l’avvenuta chiusura al pubblico sarà vietato d’ora in poi quando il mancato funzionamento dell’ufficio si sia verificato per ragioni imputabili a “cause riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria”.

CORREZIONE DELLE DICHIARAZIONI: QUESTIONE RIMESSA ALLA CASSAZIONE

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono state investite dell’annosa questione relativa alla possibilità per il contribuente di correggere i modelli delle dichiarazioni.

Viene chiesto se il contribuente possa o meno far valere, dopo la scadenza del termine di presentazione, fatti a lui favorevoli “esistenti e noti” prima di tale scadenza.

L’indirizzo interpretativo più estensivo ritiene che, poiché le dichiarazioni fiscali sono dichiarazioni di scienza, con i quali il soggetto porta dei dati a conoscenza dell’Amministrazione, esse sono sempre modificabili, purché non sia scaduto il termine di prescrizione del debito restitutorio del fisco.

L’indirizzo più restrittivo al contrario nega la possibilità di correggere le denunce qualora siano scaduti i termini per la presentazione.

BONUS ASSUNZIONI: ALCUNI CHIARIMENTI

Il Ministero delle finanze nel corso di Telefisco, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del bonus sulle assunzioni previsto dalla Legge finanziaria 2001.

In particolare:

·         il credito per le nuove assunzioni matura a partire dal mese di ottobre 2000: poiché la norma fa riferimento al periodo compreso fra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, se sussistono i requisiti, si potrà godere del bonus per 39 mesi;

·         non è necessaria la presentazione di istanze o attestazioni, per usufruire del bonus: per effettuare la compensazione si dovrà utilizzare il Mod. F24, indicando il codice tributo 6732;

·         l’agevolazione si applica solo per i nuovi contratti a tempo indeterminato;

·         le modalità con cui effettuare il calcolo della media dei collaboratori è quella della media aritmetica, senza alcun arrotondamento.

STABILITO IL COMPENSO PER I CAF

Con Decreto 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2001 il Ministero delle finanze ha fissato l’ammontare dei compensi spettanti ai CAF relativi all’attività svolta nel 2000.

Per ogni dichiarazione 730/2000 spetta un compenso di L. 25.000; per ogni dichiarazione in forma congiunta, L. 50.000.

Spetteranno:

·         L. 25.000 per ogni dichiarazione Mod. 730/2000;

·         L. 50.000 per ogni dichiarazione Mod. 730/2000 presentata in forma congiunta.

Tali compensi saranno erogati verso presentazione della fattura e comunque non prima della ricezione, da parte dell’Amministrazione finanziaria dei file trasmessi per via telematica, contenenti i dati delle dichiarazioni dei contribuenti assistiti dai CAF.

A CARICO DEL CONTRIBUENTE SOLO AVVISI DI ACCERTAMENTO E SANZIONI

In merito alla notifica al contribuente degli avvisi di accertamento, con la Circolare 31 gennaio 2001, n. 11, il Ministero delle finanze ha chiarito che:

·         devono essere addebitate ai destinatari soltanto le spese di notifica degli atti impositivi e non quelle di notifica di atti amministrativi emanati su richiesta di parte, come i provvedimenti di autotutela o l’invio di comunicazioni;

·         l’entità dell’addebito, di L. 6.000 o L. 10.000 a seconda della modalità della notifica, è predeterminata in modo forfetario e non è suscettibile di successivi adeguamenti in relazione al costo effettivo del servizio.

ADDIZIONALI IRPEF 2000

Continua la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle addizionali IRPEF 2000. Sul n.24 del 30 gennaio 2001 della sono state infatti riportate le delibere di altri 314 Comuni; ne mancano circa 802 !

Si segnala che nell'ultima lista pubblicata, vi sono nove Comuni che erano già stati pubblicati in precedenza, e dieci casi di difformità tra l'aliquota indicata dalla Gazzetta e quella indicata dall'Anci. Si resta quindi in attesa di chiarimenti in merito.

28 FEBBRAIO P.V.: INVIO DELLE SOLE DICHIARAZIONI PERIODICHE TRIMESTRALI

E' rinvenibile nel sito del Ministero delle finanze la conferma di quanto annunciato nella Videoconferenza del 18 gennaio u.s. in merito alla presentazione della dichiarazione Iva mensile.

E' infatti ufficiale la cancellazione della scadenza del 28 febbraio p.v., data di presentazione della prima dichiarazione periodica 2001. E' bene precisare che tale provvedimento interessa solo i contribuenti Iva mensili, non i contribuenti trimestrali che presenteranno l'ultima dichiarazione del 2000.

EURO: I PRIMI ADEMPIMENTI

Il Ministero delle finanze ha dato alcune precisazioni in merito al passaggio alla moneta unica europea:

·         già dalla seconda metà del 2001 sarà possibile redigere i cedolini paga e gli avvisi di pagamento per le pensioni di anzianità in euro, indicando solamente alla fine il controvalore in lire;

·         la presentazione in euro della dichiarazione dei redditi obbliga il contribuente a mantenere la stessa valuta anche per le dichiarazioni successive; in materia di IVA si precisa che, nel caso in cui le periodiche siano redatte in euro, dovrà essere utilizzata tale moneta anche per la dichiarazione annuale;

·         le banche potranno iniziare, già a partire da luglio 2001, a convertire in euro i mezzi di pagamento e conti bancari, previa autorizzazione del cliente;

·         nel periodo di doppia circolazione (01/01/2002 - 28/02/2002), i commercianti e gli artigiani saranno tenuti a dare il resto solo in lire.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E OPZIONE PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'Agenzia delle Entrate ha dato alcuni chiarimenti in materia di operazioni straordinarie.

E' stato infatti precisato che l'opzione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie delle imprese deve essere sempre espressa nell'atto di conferimento. Risulta così essere solo una eccezione quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, Collegato alla finanziaria 2000, che, nell'abbassare l'aliquota dal 27% al 19%, concede l'applicabilità dell'opzione anche alle operazioni di conferimento effettuate a partire dal periodo d'imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata con data posteriore all'entrata in vigore di tale legge.

I CONTI BANCARI NON COSTITUISCONO PROVA

La Commissione tributaria regionale di Trieste, con Sentenza 5 ottobre 2000, n. 65, ha stabilito che in mancanza di contraddittorio con il contribuente le risultanze bancarie non giustificate, acquisite in sede di verifica da parte della Guardia di finanza, non possono essere trasformate in ricavi di gestione.

In assenza di contraddittorio con il contribuente, tali elementi sono da considerare dei meri indizi e non prove concrete che consentano di dar luogo all’accertamento induttivo e al relativo avviso di rettifica.

LAVORO ALL’ESTERO: LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Il Ministero del Lavoro, con il Decreto 23 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2001), ha comunicato gli importi delle retribuzioni convenzionali per l’anno 2001.

Tali retribuzioni, che fino all’anno scorso avevano rilevanza esclusivamente ai fini previdenziali, dal 2001 assumono importanza anche dal punto di vista fiscale. L’articolo 36 della legge 342/2000 ha previsto infatti che in caso di lavoro all’estero, in forma continuativa ed esclusiva, di dipendenti che soggiornano nel paese straniero per più di 183 giorni nell’arco dell’anno, l’imponibile fiscale sia calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali.

Se tali condizioni non si realizzano, la tassazione avviene sulla base della retribuzione effettiva.

ASSEGNI FAMILIARI PER I COLLABORATORI

A partire dal 1° febbraio 2001 è possibile, per i collaboratori, presentare la domanda all’INPS per la corresponsione degli assegni familiari del 2000.

Differentemente al trattamento previsto per i lavoratori dipendenti, per gli iscritti alla Gestione separata INPS l’assegno viene riconosciuto nei casi di:

·         nucleo con entrambi i genitori e almeno due figli;

·         nucleo con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui sia presente un soggetto inabile;

·         nucleo con un solo genitore e almeno un figlio minore;

·         nucleo con entrambi i coniugi, senza figli minori, con almeno un soggetto inabile;

·         nucleo monoparentale, nucleo con entrambi i genitori e almeno due figli.

 

IMPOSTA DI REGISTRO SULLE AREE EDIFICABILI: LIMITATA L’APPLICAZIONE

Il Ministero delle finanze ha ribadito, anche nel corso di Telefisco 2001, l’orientamento restrittivo in merito all’art. 33 della Finanziaria 2001 e confermato dalla Circolare 26 gennaio 2001, n. 6/E (vedi anche Seacinfo 30 gennaio 2001).

La norma, al comma 3, prevede l’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa “per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati”.

Con un’interpretazione che risulta eccessivamente limitante, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, per fruire di tali aliquote, occorre che l’immobile acquistato sia funzionale allo sfruttamento edificatorio di un’area già in possesso dell’acquirente.

L’unica apertura fornita dall’Agenzia consente di equiparare il piano urbanistico particolareggiato alla stipula di una convenzione con il comune.

PRESTAZIONI ALL’ESTERO SOGGETTE AD ALIQUOTA IVA DEL PAESE DI RESIDENZA

Con Sentenza 25 gennaio 2001, la Corte di Giustizia europea ha sancito il principio secondo cui la prestazione costituita da una diversa tipologia di servizi deve essere assoggettata ad IVA nel paese di residenza del prestatore.

L’applicazione del criterio di collegamento della territorialità al paese di residenza, consente di evitare le incertezze che al contrario nascerebbero qualora si facesse riferimento al luogo di esecuzione della prestazione.

Risulta infatti complesso individuare l’aliquota IVA che il titolare del contratto deve fatturare al committente, ogni qualvolta egli sia chiamato ad effettuare prestazioni in uno stato membro diverso da quello in cui risiede.

AMMORTAMENTI: CONSENTITO IL CAMBIO D’IMPUTAZIONE

Con la Circolare 26 gennaio 2001, n. 5/E, il Ministero delle finanze ha chiarito che la riclassificazione degli ammortamenti anticipati rileverà ai fini Dit solo dopo l’approvazione del bilancio, quindi dall’esercizio successivo a quello dello stanziamento dell’apposita riserva.

La norma consente tuttavia a quei soggetti che per esigenze di bilancio non potessero procedere alla riclassificazione, di cambiare anche negli anni successivi la metodologia di rilevazione contabile degli ammortamenti anticipati, purché si tratti di ammortamenti anticipati imputati a riduzione del costo dei beni negli esercizi precedenti l’entrata in vigore della norma.

In assenza di riserve disponibili del patrimonio netto ma con utili sufficienti a ad accogliere l’accantonamento delle imposte differite, si potrà comunque effettuare l’iscrizione della riserva.

PROROGA A MAGGIO DELLA PRESENTAZIONE DELLE PERIODICHE IVA

Nell'incontro del 30 gennaio u.s., Telefisco 2001, è stato ribadito che per le dichiarazioni periodiche riguardanti i mesi di gennaio, febbraio e marzo, i termini di presentazione delle dichiarazioni slittano a maggio.

Ciò è confermato anche dalle bozze delle istruzioni delle nuove periodiche, che ribadiscono la proroga di tali scadenze, "esclusivamente per l'anno 2001".

È STATO FISSATO UN NUOVO PRINCIPIO CONTABILE

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri ha dato vita ad un nuovo principio contabile, il n. 29, che affronta temi, quali:

·         cambiamenti di stime e di principi contabili;

·         correzione di errori;

·         operazioni straordinarie e trattamento dei fatti posteriori alla data di chiusura dell'esercizio.

STAMPA REGISTRI MULTIAZIENDALI: SI ESTENDE IL TERMINE LUNGO

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2001, ha esteso anche ai soggetti che sono tenuti all'elaborazione delle scritture contabili mediante l'utilizzo di registri multiaziendali, il termine lungo per la stampa degli stessi (e non i 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, come previsto precedentemente).

Il Collegato alla finanziaria 2000 ha infatti stabilito che, per gli esercizi in corso al 10 dicembre 2000 (data di entrata in vigore del provvedimento), la stampa dei registri contabili deve avvenire entro il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali.

PRESCRIZIONE INAIL: PROROGA AL 10 FEBBRAIO

L’INAIL ha prorogato al 10 febbraio il termine ultimo per la prescrizione all’assicurazione obbligatoria per le casalinghe.

Tale prescrizione, il cui termine era stato precedentemente fissato al 31 gennaio, anticipa il versamento del premio obbligatorio di Lire 25.000 annue che deve essere effettuato entro il 31 marzo 2001.

Si ricorda che tale assicurazione interessa uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono, in via esclusiva e senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico e di cura dei familiari.

CALCOLO DELLE PENSIONI: LA CIRCOLARE INPS

L’INPS, con la Circolare 1° febbraio 2001, n. 25, ha rideterminato, sulla base della percentuale di variazione ISTAT, alcuni elementi utili ai fini dei trattamenti pensionistici.

Tra questi segnaliamo:

·            massimale di retribuzione pensionabile   Lire  68.048.000

·            massimale contributivo                    Lire 148.014.000

·            minimale retributivo settimanale          Lire        296.140

·            minimale retributivo annuo             Lire  15.399.280

 

 

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L’elaborazione dei testi, anche se curata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. Siamo a disposizione per chiarimenti e precisazioni.

 Vi saremo grati per osservazioni e suggerimenti.