| CAMPERIO NEWSLETTER NR. 19/2000 | |
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Circolare
n. 19/2000
Federalismo fiscale – Nuovi studi di settore – Novità relative all’iscrizione all’INAIL dei collaboratori – Riforma della disciplina fiscale dei fondi pensione e dei contributi sanitari integrativi – Coefficiente per la DIT – Riforma del rapporto di lavoro a tempo parziale – Altri provvedimenti di marzo 2000
E’ stato emanato il decreto legislativo attuativo del c.d. “federalismo fiscale”.
In particolare, viene modificata la disciplina dell’addizionale regionale IRPEF già a partire dal 2000.
Il D.Lgs. 18.2.2000 n. 56 dà attuazione alla delega in materia di “federalismo fiscale” di cui all'art. 10 della L. 13.5.99 n. 133 (c.d. “collegato fiscale” alla legge finanziaria 1999).
Le principali novità sono:
· la soppressione di numerosi trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario;
· l'aumento delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF, a decorrere già dall’anno 2000;
· la diminuzione della misura dell'acconto IRPEF dal 98% al 95%, per il solo anno 2001;
· la compartecipazione delle regioni al gettito complessivo dell'IVA;
·
l'abolizione della compartecipazione dei comuni e
delle province al gettito dell’IRAP.
1.1 Soppressione di trasferimenti statali alle regioni
Il principio base della riforma sul federalismo fiscale è quello di sostituire i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario con l’aumento dei tributi locali esistenti, ovvero con la previsione di quote di compartecipazione delle regioni al gettito dei tributi erariali.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 56/2000, a decorrere dall'anno 2001 cessano numerosi trasferimenti erariali, che vengono compensati con:
· la compartecipazione regionale all'IVA (v. § 1.2);
· l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF (v. § 1.3);
· l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine (v. § 1.5).
1.2 Istituzione della compartecipazione regionale all'IVA
L’art. 2 del D.Lgs. n. 56/2000 istituisce una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario al gettito dell'IVA.
A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione regionale all'IVA per ciascun anno è fissata nella misura del 25,7% del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
Tale compartecipazione sarà suddivisa tra le varie regioni facendo riferimento alla media dei consumi finali delle famiglie, rilevati dall'ISTAT a livello regionale, negli ultimi tre anni disponibili.
Con DPCM saranno stabilite annualmente, entro il 30 settembre di ciascun anno, per il triennio successivo e con riferimento a ciascuna regione:
· la quota di compartecipazione;
· la quota di concorso alla solidarietà interregionale;
· la quota da assegnare al fondo perequativo nazionale;
· le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del Tesoro.
1.3 aumento dell’addizionale regionale IRPEF
· un’aliquota minima, valida per tutto il territorio nazionale, alla quale corrisponde una pari riduzione delle aliquote IRPEF di base di cui all’art. 11 del TUIR (c.d. “aliquota di compartecipazione”);
· un eventuale incremento di tale aliquota, deliberato dalla regione, al quale non corrisponde una riduzione delle aliquote di base dell’IRPEF, configurandosi, quindi, come una tassazione aggiuntiva.
1.3.1 Incremento dell’aliquota minima dell’addizionale regionale
A decorrere dall'anno 2000, l'aliquota minima dell'addizionale regionale IRPEF, valida per tutto il territorio nazionale, è aumentata dallo 0,5% allo 0,9%.
· in sede di conguaglio di fine anno relativo al 2000, in occasione di un nuovo rapporto di lavoro dipendente o assimilato, richiedendo al sostituto d’imposta di effettuare il c.d. “conguaglio riassuntivo” in relazione ai precedenti rapporti di lavoro, consegnandogli i relativi modelli CUD entro il 12 gennaio dell’anno successivo;
· in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2000 (modello 730/2001 o modello Unico 2001).
1.3.2 Ulteriore incremento dell’aliquota dell’addizionale da parte delle regioni
Le regioni possono incrementare l’aliquota minima dello 0,9% fino ad livello massimo complessivo dell’addizionale pari all'1,4% (0,9% + 0,5%), rispetto al livello massimo dell’1% (0,5% + 0,5%) previsto dalla precedente normativa.
A tale ulteriore incremento massimo dello 0,5% non corrisponde una riduzione delle aliquote IRPEF di cui all’art. 11 del TUIR; pertanto, una deliberazione in tal senso da parte delle regioni si configura come una tassazione aggiuntiva.
L’eventuale incremento facoltativo fino allo 0,5% dell’addizionale regionale IRPEF, per essere applicabile all’anno 2000, avrebbe dovuto, in base alla disciplina ordinaria, essere deliberato entro il 30.11.99, cioè prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2000. Al riguardo, il D.Lgs. n. 56/2000 non prevede riaperture dei termini per la relativa delibera.
Pertanto, deve concludersi che l’eventuale incremento dell’addizionale regionale IRPEF dallo 0,9% all’1,4% non possa avere effetto per l’anno 2000.
I co. 2-3 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 56/2000 prevedono alcune modifiche alla disciplina dell’IRPEF.
1.4.1 Riduzione delle aliquote di base dell’IRPEF
All'incremento dell’aliquota minima dell’addizionale regionale dallo 0,5% allo 0,9% corrisponde una pari diminuzione (0,4%) delle aliquote IRPEF di cui all'art. 11 del TUIR (es. dal 18,% al 18,1% per il primo scaglione, dal 25,5% al 25,1% per il secondo, dal 33,5% al 33,1% per il terzo, ecc.), ma a decorrere dal 2001, mentre l'incremento dell'addizionale regionale si applica a partire dal 2000 (art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 56/2000).
Vi è quindi uno sfasamento temporale tra la decorrenza delle due variazioni che comporta, da un punto di vista di competenza, un incremento di tassazione dello 0,4% con riferimento all’anno 2000. Tuttavia, ad eccezione dei casi di conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati che avvengono nel corso del 2000, da un punto di vista finanziario la maggiore addizionale regionale IRPEF relativa al 2000 sarà effettivamente versata solo nel 2001, in sede di dichiarazione dei redditi per il 2000 (modello 730/2001 o modello Unico 2001) ovvero mediante prelievo rateale del sostituto d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da gennaio a novembre del 2001.
1.4.2 Diminuzione dell'acconto IRPEF per l'anno 2001
L’art. 3 co. 3 del D.Lgs. n. 56/2000 diminuisce, per il solo anno 2001, l'acconto IRPEF dalla misura ordinaria del 98% al 95%.
Si ricorda che, per il solo anno 2000, l’acconto era stato ridotto dal 98% al 92%.
1.5 Compartecipazione all'accisa sulle benzine
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 56/2000, a decorrere dall'anno 2001, la quota dell'accisa sulle benzine spettante alle regioni a statuto ordinario è elevata da 242 a 250 lire per ciascun litro di benzina venduta.
1.6 Rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni
L’art. 5 del D.Lgs. n. 56/2000 disciplina le modalità di rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni in materia di IVA, addizionale regionale IRPEF e accisa sulle benzine.
Le prime rideterminazioni avverranno entro il 30.7.2000 e il 30.7.2001, sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente, per l'anno immediatamente precedente.
Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni si provvederà entro il 30.9.2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
1.7 Abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’IRAP
L’art. 11 del D.Lgs. n. 56/2000 abolisce, a partire del 2001, la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP; il corrispondente gettito rimane attribuito alle regioni.
1.8 Partecipazione delle regioni all'attività di accertamento
L’art. 10 del D.Lgs. n. 56/2000 prevede che le regioni a statuto ordinario partecipino all'attività di accertamento dei tributi erariali.
Con DM saranno stabilite le modalità della partecipazione all'attività di accertamento, in analogia con quanto previsto dall'articolo 44 del DPR n. 600/73.
1.9 Fondo perequativo nazionale
L’art. 7 del D.Lgs. n. 56/2000 istituisce nell’ambito del Ministero del Tesoro un “Fondo perequativo nazionale”, con finalità di solidarietà interregionale, per sostenere le regioni con minori entrate fiscali.
L’attività del Fondo è comunque transitoria, in quanto è prevista la sua cessazione nel 2013.
2 Studi di settore - Approvazione di nuovi studi relativi ad attività commerciali, manifatturiere e di servizi
Sono stati approvati altri 17 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture e dei servizi, applicabili al periodo d’imposta 1999.
Con tre decreti ministeriali del 26.2.2000 sono stati approvati altri 17 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio (uno studio), delle manifatture (6 studi) e dei servizi (10 studi).
I nuovi studi di settore approvati nel 2000 sono quindi 41, suddivisi in:
· 7 studi per il settore del commercio;
· 17 studi per il settore manifatturiero;
· 17 studi per il settore dei servizi.
Pertanto, considerando anche gli studi approvati nel 1999, attualmente risultano approvati 86 studi di settore, suddivisi in:
· 18 studi per il settore del commercio;
· 31 studi per il settore manifatturiero;
· 37 studi per il settore dei servizi.
Per il riepilogo degli studi di settore precedentemente approvati si veda la circolare della Fondazione Aristeia, servizio per il professionista, del 16.3.2000 n. 11.
2.1 Nuovo studio per il settore del commercio
Il nuovo studio relativo al settore del commercio riguarda l’attività economica di commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori, compresi gli intermediari (codice attività 50.40.01).
2.2 Nuovi studi per il settore manifatturiero
I 6 nuovi studi relativi al settore manifatturiero riguardano le seguenti attività economiche:
· estrazione di ghiaia e sabbia (codice attività 14.21.0);
· finissaggio dei tessili (codice attività 17.30.0);
· preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura (codice attività 17.12.1); filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero (codice attività 17.12.2); pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate (codice attività 17.13.1); filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate, preparazioni in gomitoli e matasse (codice attività 17.13.2); attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili (codice attività 17.17.0); tessitura di filati tipo lana cardata (codice attività 17.22.0); tessitura di filati tipo lana pettinata (codice attività 17.23.0); tessitura di altre materie tessili (codice attività 17.25.0); fabbricazione di maglierie (codice attività 17.60.0);
· confezione su misura di vestiario (codice attività 18.22.2);
· fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali (codice attività 26.21.0); fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti (codice attività 26.30.0); fabbricazione di mattoni, tegole e altri prodotti per l’edilizia in terracotta (codice attività 26.40.0);
· fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo, montatura in serie di occhiali comuni (codice attività 33.40.1); confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto (codice attività 33.40.2).
2.3 Nuovi studi per il settore dei servizi
I 10 nuovi studi relativi al settore dei servizi riguardano le seguenti attività economiche:
· alberghi e motel, con ristorante (codice attività 55.11.0); alberghi e motel, senza ristorante (codice attività 55.12.0);
· campeggi e aree attrezzate per roulottes (codice attività 55.22.0); villaggi turistici (codice attività 55.23.1);
· affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze (codice attività 55.23.4); altri esercizi alberghieri complementari (codice attività 55.23.6);
· lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice attività 93.11.1); servizi delle lavanderie a secco, tintorie (codice attività 93.01.2);
· demolizione di edifici e sistemazione del terreno (codice attività 45.11.0);
· trivellazioni e perforazioni (codice attività 45.12.0);
· costruzioni di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi (codice attività 45.23.0);
· costruzione di opere idrauliche (codice attività 45.24.0);
· lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile (codice attività 45.21.0); posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici (codice attività 45.22.0); altri lavori speciali di costruzione (codice attività 45.25.0);
· attività non specializzate di lavori edili (codice attività 45.45.1); altri lavori di completamento di edifici (codice attività 45.45.2).
2.4 DECORRENZA DEI NUOVI STUDI DI SETTORE
I nuovi studi di settore si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta 1999.
2.5 ANNOTAZIONE SEPARATA DEI COMPONENTI RILEVANTI
Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attività rientranti nei nuovi studi di settore, le disposizioni sull'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, di cui al DM 24.12.99, si applicano a decorrere dall'1.5.2000.
É facoltà del contribuente indicare a quale attività esercitata o a quale punto di produzione debbano essere imputati i componenti relativi ai mesi precedenti all'1.5.2000; se tale facoltà non viene esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi (modello Unico 2001), i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta verranno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30.4.2000 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dall'1.5.2000.
3 Studi di settore – Individuazione di nuove aree omogenee di applicazione
Vengono individuate tre nuove aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore.
Il DM 26.2.2000 individua tre nuove aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore, per tenere conto del luogo in cui l'impresa svolge l'attività economica.
Le nuove aree territoriali riguardano:
· il comparto manifatturiero della fabbricazione di prodotti in ceramica;
· il comparto manifatturiero della fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche;
· le attività turistico-alberghiere.
L’INAIL ha fornito ulteriori chiarimenti sull'obbligo di iscrizione dei collaboratori coordinati e continuativi. Inoltre, è stata prevista una “proroga” al 15.5.2000, in determinate ipotesi, per la presentazione delle denunce di iscrizione.
Il D.Lgs. 23.2.2000 n. 38, entrato in vigore il 16.3.2000, ha riformato la disciplina dell'INAIL, estendendo l'obbligo di iscrizione ai collaboratori coordinati e continuativi, ai dirigenti e agli sportivi professionisti.
Con la nota del 13.3.2000 l’INAIL ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova disciplina.
L’INAIL è successivamente intervenuto mediante:
· la lettera circolare della Direzione Centrale rischi del 28.3.2000, che ha fornito ulteriori chiarimenti sulla comunicazione del codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati;
· la circolare dell’11.4.2000 n. 32, che ha fornito ulteriori chiarimenti sull’iscrizione dei collaboratori coordinati e continuativi (c.d. “lavoratori parasubordinati”);
· la delibera del 14.4.2000 che, in pratica, in alcune ipotesi “proroga” al 15.5.2000 il termine di iscrizione stabilito al 15.4.2000.
Di seguito si illustrano le principali novità e chiarimenti dei suddetti provvedimenti dell’INAIL.
4.1 “proroga” al 15.5.2000 del termine di presentazione delle denunce di iscrizione
In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, entro il 15.4.2000 dovevano essere presentate le denunce di iscrizione all'INAIL dei collaboratori coordinati e continuativi, dei dirigenti e degli sportivi professionisti, relative ai rapporti:
· già in corso al 16.3.2000;
· instaurati a partire da tale data e fino al 15.4.2000.
Dal 16.4.2000 si applica, invece, la disciplina a regime delle denunce.
Con una delibera del Presidente dell’INAIL del 14.4.2000, tuttavia, è stato previsto che “in sede di prima attuazione delle disposizioni dettate dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per l’assicurazione dei lavoratori dell’area dirigenziale, dei lavoratori parasubordinati e degli sportivi professionisti, dovranno essere valutate, nell'ambito dell'eventuale adozione dei provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni di legge, le circostanze connesse a obiettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo assicurativo o altre cause di forza maggiore che abbiano impedito di adempiere nel termine fissato dalle citate norme agli obblighi di denuncia in questione, sempre che le stesse denunce siano state presentate entro i 30 giorni successivi al predetto termine ed il versamento dei premi sia effettuato entro la scadenza fissata dall’Istituto”.
Formalmente tale delibera non proroga al 15.5.2000 il precedente termine del 15.4.2000 stabilito dal D.Lgs. n. 38/2000 per presentare le denunce di iscrizione, ma agisce solo nell'ambito degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni per la ritardata iscrizione, prevedendo alcune ipotesi di non applicazione delle sanzioni per le denunce presentate tardivamente, ma comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine originario.
Tale “tolleranza” a livello sanzionatorio appare comunque assimilabile ad una “proroga di fatto”.
In ogni caso, l'individuazione delle fattispecie nelle quali ricorrono le “obiettive incertezze” o le “cause di forza maggiore” appare molto problematica, stante la mancanza di ulteriori precisazioni da parte dell’INAIL.
In allegato alla circolare dell’11.4.2000 n. 32, l'INAIL fornisce una bozza di modello da inserire nella denuncia di iscrizione per indicare i dati anagrafici del collaboratore, la durata del contratto e il compenso stabilito.
4.2 ISCRIZIONE DEI COLLABORATORI – ULTERIORI CHIARIMENTI
Con la circolare dell’11.4.2000 n. 32, l'INAIL ha fornito ulteriori chiarimenti sull’iscrizione dei collaboratori coordinati e continuativi.
Di seguito si segnalano i principali chiarimenti.
4.2.1 Assicurazione dei sindaci e dei revisori
I sindaci e i revisori di società ed enti sono compresi tra i soggetti assicurabili, con esclusione dei dottori commercialisti e dei ragionieri, in quanto i relativi ordinamenti professionali comprendono tale attività tra quelle proprie della professione.
4.2.2 Assicurazione degli amministratori di società
Gli amministratori di società rientrano tra i soggetti assicurabili anche se il rapporto è svolto da dottori commercialisti e ragionieri, in quanto tale attività non rientra tra quelle proprie della professione.
Sono, invece, da ritenersi esclusi dall'obbligo di iscrizione gli amministratori delegati di società ai quali il consiglio di amministrazione abbia conferito tutti i poteri di gestione.
Per i soci-amministatori già assicurati non dovrà essere aperta un'ulteriore posizione assicurativa.
4.2.3 L’utilizzo dei veicoli a motore
Ai fini dell'obbligo di iscrizione all’INAIL, la conduzione dei veicoli a motore deve essere strumentale allo svolgimento delle mansioni del collaboratore. Non rileva, quindi, il fatto che il veicolo sia utilizzato esclusivamente per il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro all'abitazione o per gli spostamenti tra gli eventuali diversi luoghi di lavoro.
4.2.4 Lo svolgimento delle attività a rischio
L'obbligo di iscrizione all’INAIL ricorre per i soggetti che facciano uso diretto di video-terminali e macchine da ufficio. Non è, invece, estensibile la tutela infortunistica per la sola frequentazione di ambienti ove tali apparecchi siano utilizzati.
In caso di più rapporti intrattenuti dallo stesso collaboratore, gli importi del minimale e del massimale per il calcolo dei premi devono tenere conto del cumulo di tutti i rapporti.
Conseguentemente, viene previsto che il collaboratore debba fornire ai propri committenti le informazioni relative alla durata degli altri rapporti e agli altri compensi percepiti.
Gli importi del minimale e del massimale vanno considerati pro-quota in relazione ai vari committenti e ai relativi periodi di attività, mediante una parametrazione a mese.
4.2.6 Pagamento dei premi relativi ai nuovi rapporti
In caso di instaurazione di un nuovo specifico rapporto assicurativo, il pagamento del premio dovrà essere effettuato a seguito di apposita richiesta della competente sede INAIL che provvederà, contestualmente, al rilascio del relativo certificato di assicurazione.
Qualora, invece, i collaboratori debbano essere inseriti in una posizione assicurativa già in atto (denuncia di variazione), sarà la sede medesima, ricorrendone le condizioni, a richiedere l'integrazione del premio anticipato per detta posizione.
4.2.7 Pagamento dei premi relativi a compensi percepiti dopo il 31 dicembre
In caso di compensi erogati dopo il 31 dicembre, al fine del calcolo dei premi dovuti in base al tasso in vigore nell'anno di competenza, i committenti dovranno procedere, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al pagamento degli ulteriori compensi erogati:
· alla rettifica delle denunce dei compensi già presentate;
· al ricalcolo dei premi dovuti.
4.2.8 Diritto alle prestazioni dell’INAIL
Anche ai collaboratori si applica il c.d. “principio di automaticità delle prestazioni”, cioè si avrà diritto alle prestazioni da parte dell'INAIL (indennità o rendite) anche se il committente non ha adempiuto ai propri obblighi, ferme restando le previste sanzioni nei confronti di quest'ultimo.
4.3 Comunicazione del codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati – Ulteriori chiarimenti
L'art. 14 co. 2 del D.Lgs. n. 38/2000 ha previsto l'obbligo di comunicazione all'INAIL del codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio “contestualmente” all'instaurazione dei rapporto di lavoro o alla sua cessazione.
La lettera circolare della Direzione Centrale rischi dell’INAIL del 28.3.2000 ha fornito ulteriori istruzioni al riguardo.
I principali nuovi chiarimenti sono:
· ai fini della comunicazione rileva la data di effettivo inizio dell'attività lavorativa, a prescindere dalla data di assunzione concordata nel contratto di lavoro, così come in caso di interruzione del rapporto rileva l'ultimo giorno di effettivo lavoro e non quello, ad esempio, di comunicazione del licenziamento;
· nel caso di un periodo di aspettativa al quale seguirà il licenziamento, la comunicazione va effettuata all’atto del licenziamento;
· sono soggetti alle nuove norme anche i soci lavoratori, compresi quelli delle cooperative, gli apprendisti e i collaboratori familiari (colf);
· per i collaboratori coordinati e continuativi, i dirigenti e gli sportivi professionisti, il cui obbligo di iscrizione all'INAIL è stato introdotto dal suddetto D.Lgs., in sede di prima applicazione la comunicazione può avvenire contestualmente alla domanda di iscrizione;
· non sono validi i termini di 5 giorni dalla data di assunzione stabiliti per la denuncia al “collocamento”;
· la comunicazione può avvenire anche in via anticipata, in particolare nei casi di assunzioni o licenziamenti cadenti di sabato, domenica o comunque festivi;
· l'obbligo di comunicazione non si applica in caso di trasformazione del tipo di contratto di lavoro (es. da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato) e nei casi di passaggio ad una diversa attività che comporta una variazione del rischio assicurativo; in tali casi sarà invece necessario compilare il quadro SA della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770 o Unico).
5 forme di previdenza complementare – Nuova disciplina fiscale
E’ stata emanata la riforma della disciplina fiscale delle forme di previdenza complementare.
Il D.Lgs. 18.2.2000 n. 47 ha riformato la disciplina fiscale della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto (TFR), in attuazione della delega contenuta nell'art. 3 della L. 13.5.99 n. 133 (c.d. “collegato fiscale” alla legge Finanziaria 1999).
Il suddetto D.Lgs. apporta numerose modifiche al D.Lgs. 21.4.93 n. 124 e al TUIR, così come modificati, in particolare, dalla L. 8.8.95 n. 335 di riforma delle pensioni.
L’obiettivo della riforma è quello di “far decollare” la previdenza complementare, mediante una disciplina fiscale più favorevole.
Di seguito si segnalano le principali novità; peraltro, la materia appare suscettibile di ulteriori modifiche.
5.1 TASSAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI PENSIONE
5.1.1 Limiti alla deducibilità dei contributi
Le nuove disposizioni prevedono il raddoppio dei limiti di deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione, fino ad un massimo del 12% del reddito complessivo (contro l'attuale 6%), nel limite massimo di 10 milioni di lire (attualmente 5 milioni).
Rispetto a prima, il limite di deducibilità del 12%:
· diventa riferito al reddito complessivo del contribuente e non più solo al reddito di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa;
· comprende anche i premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita che prevedano la stessa disciplina prevista per le prestazioni dei fondi pensione (c.d. “polizze previdenziali”) e i contributi versati in relazione al reddito eccedente il massimale contributivo e pensionabile stabilito dalla L. 8.8.95 n. 335 e disciplinati dal D.Lgs. 14.12.95 n. 579.
Tuttavia, per i titolari di redditi di lavoro dipendente la deducibilità dei contributi è ammessa a condizione che vengano trasferite ai fondi pensione quote di pari ammontare del TFR e solo con riferimento a forme pensionistiche complementari collettive.
Tali limitazioni non si applicano nel caso in cui le forme di previdenza complementare siano costituite unicamente da accordi tra lavoratori.
5.1.2 Versamento dei contributi a favore dei familiari a carico
Il versamento dei contributi ai fondi pensione può avvenire anche nei confronti dei soggetti fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR.
Tuttavia, la deducibilità dal reddito spetta prioritariamente in capo al familiare a carico e, per l'eccedenza non utilizzata da quest'ultimo, in capo al soggetto che versa i contributi.
5.1.3 Limiti di deducibilità per i “vecchi iscritti ai vecchi fondi”
Per i soggetti già iscritti alla data del 28.4.93 a forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15.11.92 (c.d. “vecchi iscritti ai vecchi fondi”), la deducibilità dei contributi versati non è più totale, ma si applica il nuovo tetto del 12% del reddito.
Tuttavia, il limite di deducibilità di 10 milioni di lire è incrementato dell'eccedenza effettivamente versata nel 1999, però solo per un periodo transitorio di 5 anni.
5.2 TASSAZIONE DEL RISULTATO MATURATO DELLA GESTIONE DEL FONDO PENSIONE
Il risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta sul patrimonio dei fondi pensione e delle “polizze previdenziali” è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota dell'11%, ridotta rispetto all'aliquota del 12,5% prevista per le altre forme di gestione collettiva del risparmio.
5.3 tassazione delle erogazioni dei fondi pensione
5.3.1 Prestazioni in forma di capitale
Le prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione saranno assoggettate a tassazione separata con la stessa aliquota prevista per il TFR, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.
Tuttavia, se la prestazione in forma di capitale è superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato, sarà tassata anche la parte già assoggettata ad imposizione.
5.3.2 Prestazioni in forma di rendita
Le prestazioni in forma di rendita periodica erogate dai fondi pensione saranno assoggettate a tassazione ordinaria come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.
5.4 Tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR)
L’art. 11 del D.Lgs. n. 47/2000, modificando l’art. 17 del TUIR, modifica la disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto (TFR).
Le principali novità sono:
· la rivalutazione annua del TFR accantonato (c.d. “componente finanziaria”) sarà tassata come un reddito di capitale, in via definitiva, con aliquota dell'11%; tale prelievo è parificato con la tassazione agevolata del rendimento annuo dei fondi pensione previsto dallo stesso D.Lgs. n. 47/2000;
· la tassazione dell'11% sarà scomputata dal TFR accantonato e versata dal datore di lavoro entro il 16 febbraio dell'anno successivo;
· nella tassazione della c.d. “componente retributiva” del TFR, il datore di lavoro dovrà tenere conto anche delle eventuali quote di TFR devolute ai fondi pensione;
· viene meno la deduzione dall'imponibile di 600.000 lire per ogni anno di servizio; tale deduzione sarà invece applicabile per le indennità equipollenti al TFR; tuttavia, per le cessazioni intervenute tra l'1.1.2001 e l'entrata in vigore della riforma della disciplina del TFR (in ogni caso non oltre il 31.12.2005), si detrae un importo di 120.000 lire per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo.
5.5 decorrenze delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni in materia di previdenza complementare si applicheranno ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate, a decorrere dall'1.1.2001 (art. 19 co. 1 del D.Lgs. n. 47/2000).
La riforma della tassazione del trattamento di fine rapporto si applicherà alle quote maturate dall'1.1.2001 (art. 12 co. 2 del D.Lgs. n. 47/2000).
6 Contributi di assistenza sanitaria integrativa – Nuova disciplina fiscale
E’ stata riformata la disciplina fiscale dei contributi sanitari integrativi.
Il D.Lgs. 18.2.2000 n. 41 ha riformato la disciplina fiscale dei contributi versati ai Fondi sanitari integrativi, in attuazione della delega contenuta nell'art. 10 co. 1 lett. l) della L. 13.5.99 n. 133 (c.d. “collegato fiscale” alla legge Finanziaria 1999).
6.1 TIPOLOGIE DEI FONDI SANITARI (“DOC” e “non-doc”)
La nuova disciplina distingue i fondi sanitari in due tipologie:
· quelli istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30.12.92 n. 502 di riforma del Servizio sanitario nazionale (c.d. “fondi doc”); tali fondi possono essere istituiti anche tra lavoratori autonomi o da regolamenti di regioni ed enti locali;
· gli altri fondi di origine contrattuale, diversi dai precedenti, ad esempio quelli attualmente rivolti a determinate categorie di lavoratori, quali il FASI (dirigenti industriali), il FASDAC (dirigenti commerciali), il CASAGIT (giornalisti), ecc. (c.d. “fondi non-doc”).
6.2 deducibilità dei contributi versati
6.2.1 Contributi versati ai “fondi doc”
I contributi versati ai “fondi doc” sono deducibili dal reddito complessivo entro determinati limiti.
La deducibilità è stabilita per un importo complessivo fino a:
· 2.000.000 di lire per gli anni 2001-2002;
· 3.000.000 di lire per gli anni 2003-2004;
· 3.500.000 lire per gli anni 2005-2006;
· 4.000.000 di lire dall’anno 2007.
Con riferimento ai contributi sanitari versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 del TUIR, la suddetta deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito.
6.2.2 Contributi versati ai “fondi non-doc”
Per i “fondi non-doc”, l’art. 1 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 41/2000 modifica l’attuale disciplina di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi sanitari (art. 48 co. 2 lett. a) del TUIR).
Fino all’anno 2002 è confermato l’attuale limite di 7.000.000 di lire complessive per la non concorrenza a formare il reddito di lavoro dipendente per i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
Per gli anni successivi, il suddetto limite viene progressivamente ridotto e sarà pari a:
· 6.000.000 di lire per l’anno 2003;
· 5.500.000 lire per l’anno 2004;
· 5.000.000 di lire per l’anno 2005;
· 4.500.000 lire per l’anno 2006;
· 4.000.000 di lire per l’anno 2007;
· 3.500.000 lire dall’anno 2008.
Per gli anni 2001-2002 è possibile, ai fini della deducibilità dei contributi versati, usufruire sia del limite di 7.000.000 di lire per i “fondi doc” che del limite di 2.000.000 di lire per i “fondi non-doc”. In pratica, nel rispetto dei suddetti limiti, è possibile dedurre fino ad un massimo di 9.000.000 di lire.
A partire dall’anno 2003, invece, il nuovo art. 48 co. 2 lett. a) del TUIR prevede un limite complessivo di deducibilità per i contributi versati sia ai “fondi doc” che ai “fondi non-doc” pari a 6.500.000 lire, fermi restando i limiti di deducibilità previsti per la singola categoria di contributi. Pertanto, ad esempio, se nel 2003 si versano 3.000.000 di lire di contributi sanitari ad un “fondo doc”, sarà possibile, con riferimento ai contributi versati ai “fondi non-doc”, dedurre solo più fino a 3.500.000 lire (6.500.000 – 3.000.000).
7 DIT – COEFFICIENTE DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO – 7% PER IL 1999
Per il 1999 il coefficiente DIT di remunerazione del capitale investito resta fissato al 7%.
Il DM 30.3.2000 ha approvato il tasso di remunerazione ordinaria del capitale investito ai fini DIT.
La misura del tasso viene confermata al 7%.
Tale tasso si applica alla variazione in aumento del capitale investito relativa al terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 30.9.96 (anno 1999 per gli esercizi solari).
8 Lavoro subordinato - Nuova disciplina del lavoro a tempo parziale
E’ stata riformata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.
Il D.Lgs. 25.2.2000 n. 61 ha riformato la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale (c.d. part-time), in attuazione della direttiva 97/81/CE.
Le principali novità sono:
· la forma scritta del contratto è richiesta solo più ai fini della prova e non come requisito del contratto;
· viene abolito il divieto per il lavoratore part-time di effettuare prestazioni supplementari, cioè superando la durata concordata dell'orario di lavoro;
· il datore di lavoro può modificare la collocazione oraria del lavoro part-time, se i contratti collettivi prevedono l'applicazione delle c.d “clausole elastiche”, con un “diritto di ripensamento” del lavoratore part-time sul consenso alle suddette variazioni di orario.
La nuova disciplina sostituisce, in particolare, l'art. 5 del DL 30.10.84 n. 726, convertito nella L. 19.12.84 n. 863, che viene espressamente abrogato.
Ai sensi dell’art. 1, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 61/2000, si intende per:
· “tempo pieno”: l'orario normale di lavoro, previsto dalla legge, ovvero l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
· “tempo parziale”: l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello sopra indicato;
· “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale”: quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
· “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale”: quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
· “lavoro supplementare”: quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno.
8.2 Forma e contenuti del contratto
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta, ma la forma scritta del contratto è richiesta solo più ai fini della prova e non come requisito del contratto stesso.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (art. 2 del D.Lgs. n. 61/2000).
8.3 Comunicazione dell’assunzione a tempo parziale
Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso (art. 2 del D.Lgs. n. 61/2000).
Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere al lavoratore part-time di effettuare prestazioni supplementari, cioè superando la durata concordata dell'orario di lavoro; viene quindi abolito il precedente divieto in tal senso.
Il lavoro supplementare è retribuito come lavoro ordinario se non supera i limiti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva; se tali limiti vengono superati è dovuta una maggiorazione del 50%, che può essere elevata dalla contrattazione collettiva.
Se la prestazione supplementare è svolta in via non meramente occasionale, il lavoratore ha diritto al “consolidamento” della stessa nel suo orario di lavoro.
I lavoratori part-time di tipo “verticale” possono svolgere lavoro straordinario in relazione alla giornata lavorativa, con il trattamento previsto per i lavoratori a tempo pieno (art. 3 co. 5 del D.Lgs. n. 61/2000).
8.6 “Clausole elastiche” e “diritto di ripensamento”
Il datore di lavoro può modificare la collocazione oraria del lavoro part-time, se i contratti collettivi prevedono l'applicazione delle c.d “clausole elastiche”, a condizione che:
· venga dato al lavoratore un preavviso di almeno 10 giorni;
· il lavoratore abbia espresso il proprio consenso scritto.
In caso di “clausole elastiche” al lavoratore spetta una maggiorazione della retribuzione oraria.
Il lavoratore part-time ha comunque il “diritto di ripensamento” sul consenso fornito alle suddette variazioni di orario, in presenza di documentati motivi di salute, di esigenze di carattere familiare o di svolgimento di un’altra attività lavorativa subordinata o autonoma (art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000).
8.7 Trasformazione del rapporto di lavoro
É ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente sindacale e convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale.
Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento (art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000).
8.8 Computo dei lavoratori a tempo parziale
Ai fini dell'individuazione della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina dell'attività sindacale di cui al titolo III della L. 20.5.70 n. 300 (c.d. “statuto dei lavoratori”), i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa (art. 6 del D.Lgs. n. 61/2000).
8.9 INCENTIVI per il lavoro part-time
Per incentivare l'uso del lavoro part-time viene prevista la concessione di sgravi contributivi sia a datori di lavoro imprenditori che a quelli non imprenditori (es. professionisti e studi professionali) che effettuino assunzioni a tempo parziale di durata indeterminata, incrementando gli organici esistenti, calcolati con riferimento alla media degli occupati nei 12 mesi precedenti.
Le sanzioni relative alle violazioni in materia di lavoro a tempo parziale sono contenute nell’art. 8 del D.Lgs. n. 61/2000.
8.10.1 Violazioni nella forma e nel contenuto del contratto
In mancanza della forma scritta del contratto di lavoro a tempo parziale, il lavoratore può ottenere una dichiarazione giudiziale sulla sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, ma a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata (quindi non con effetto retroattivo).
L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle previste indicazioni sulla prestazione lavorativa non comporta la nullità del contratto, ma se l'omissione riguarda:
· la durata della prestazione lavorativa ® su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale;
· la sola collocazione temporale dell'orario ® il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi o con valutazione equitativa.
Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha, in entrambi i casi, diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa.
8.10.2 Violazioni del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno
In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza dei lavoratori part-time nelle assunzioni a tempo pieno, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.
8.10.3 Mancata comunicazione dei contratti a tempo parziale stipulati
La mancata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro dei contratti a tempo parziale stipulati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di 30.000 lire per ciascun lavoratore interessato e per ogni giorno di ritardo.
Sono state approvate le specifiche tecniche, le modalità e i termini per la trasmissione telematica dei modelli 730/2000 da parte dei sostituti d’imposta che prestano direttamente assistenza fiscale.
Il DM 14.3.2000 ha approvato:
· le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730/2000;
· le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2000 ai sostituti d'imposta da parte dei CAF-dipendenti;
· le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta e dei CAF-dipendenti degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale.
9.1 consegna dei modelli 730/2000
I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta nel 2000 consegnano a banche, Poste o altri intermediari abilitati, entro il 30.9.2000:
· i modelli 730/2000 da loro elaborati e le buste con le schede per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF (modelli 730-1), se non provvedono alla loro trasmissione diretta in via telematica;
· solo le buste con le schede per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) se trasmettono direttamente i modelli in via telematica.
Le buste devono essere raggruppate in plichi chiusi, contenenti fino a 100 pezzi.
I sostituti d'imposta devono comunque essere in grado di fornire, entro 30 giorni dalla data della ricezione della richiesta dell'Amministrazione finanziaria, anche in copia, i modelli 730/2000 da loro elaborati, fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 43 del DPR n. 600/73.
9.2 Trasmissione in via telematica dei modelli 730/2000
Gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli 730 e 730-1 presentati nel 2000 entro il 30.9.2000.
10 Incentivi in forma automatica ex L. 8.8.95 n. 341 - Regolamento attuativo
E’ stato emanato il nuovo regolamento attuativo in materia di agevolazioni in forma automatica ai sensi della L. 8.8.95 n. 341.
Il DM 31.1.2000 n. 58 costituisce il nuovo regolamento attuativo del DL 23.6.95 n. 244, convertito nella L. 8.8.95 n. 341, in materia di:
· modalità di fruizione delle agevolazioni in forma automatica per gli interventi nelle aree depresse;
· relative regolazioni contabili.
Le disposizioni del DM n. 58/2000 sostituiscono integralmente quelle del DM 24.1.96 n. 90. I rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del DM n. 90/96 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del DM n. 58/2000.
10.1 Trasmissione dei dati al Ministero delle Finanze
Il Ministero dell'Industria trasmette al Ministero delle Finanze, in via telematica, l'elenco delle imprese che usufruiscono delle agevolazioni in forma automatica di cui all’art. 1 della L. 8.8.95 n. 341, specificando gli estremi dei provvedimenti di liquidazione e l'importo dell'agevolazione.
Il Ministero delle Finanze esegue, con i dati in suo possesso, il controllo del predetto elenco.
I dati che hanno superato il controllo sono trasmessi dal Ministero delle Finanze ai concessionari della riscossione.
10.2 Adempimenti del beneficiario dell'agevolazione
I beneficiari delle agevolazioni, a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di liquidazione dell’agevolazione, possono usufruire dei crediti d'imposta derivanti dall'agevolazione stessa utilizzandoli in compensazione in sede di effettuazione dei versamenti unificati mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.
Per usufruire dell'agevolazione il beneficiario deve:
· effettuare le compensazioni esclusivamente presso il concessionario della riscossione competente secondo il proprio domicilio fiscale;
· consegnare, in occasione del primo versamento per il quale intende avvalersi dell'agevolazione, uno dei due esemplari del modulo rilasciato, unitamente alla comunicazione di liquidazione dell'agevolazione, dal Ministero dell'Industria;
· presentare al concessionario il modello di versamento F24 nel quale va indicato l'importo dell'agevolazione che si utilizza per il pagamento ed il relativo codice tributo.
10.3 Adempimenti del concessionario
Ogni qualvolta il contribuente effettui pagamenti avvalendosi dell'agevolazione, il concessionario verifica preventivamente che:
· il contribuente stesso sia l'effettivo beneficiario dell'agevolazione;
·
l'ammontare complessivo riportato sul documento
rilasciato dal Ministero dell'Industria corrisponda a quello comunicato dal
Ministero delle Finanze;
· l'importo dell'agevolazione che il contribuente utilizza in sede di versamento trovi capienza nell'ammontare dell'agevolazione concessa.
Il concessionario annota gli estremi dell'eseguito versamento sia sul modulo rilasciato dal Ministero dell'Industria in suo possesso, sia su quello conservato dal contribuente.
10.4 Revoca o riduzione dell'agevolazione
La revoca delle agevolazioni, ovvero la riduzione dell'importo delle stesse, disposta dal Ministero dell'Industria, è comunicata in via telematica al Ministero delle Finanze, il quale a sua volta provvede a darne notizia al concessionario della riscossione.
A seguito della comunicazione di revoca dell’agevolazione, il concessionario:
· non accetta più modelli di versamento F24;
· comunica al Ministero dell'Industria l'importo dell'agevolazione già utilizzata dal beneficiario per provvedere al recupero delle somme indebitamente fruite.
In caso di riduzione dell’agevolazione spettante, il concessionario accetta modelli di versamento F24 nel limite dei nuovi importi dell'agevolazione.
11 Imposte dirette - Criteri di determinazione del reddito delle imprese di allevamento
Vengono stabiliti i criteri di determinazione del reddito delle imprese di allevamento per il biennio 1999-2000.
In attuazione dell’art. 78 del TUIR, il DM 6.3.2000:
· stabilisce il numero dei capi allevati che rientrano nei limiti delle attività agricole, ai sensi dell'art. 29 co. 2 lett. b) del TUIR, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
· determina, per il biennio 1999-2000, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro i suddetti limiti e il coefficiente moltiplicatore di tale reddito (confermato nella misura pari a 2), ai fini della determinazione del reddito relativo ai capi allevati oltre i suddetti limiti.
12 IVA - Applicazione di speciali contrassegni per bevande, acque minerali e prodotti vinosi - Abolizione
E’ stato abolito lo speciale contrassegno di Stato per le bevande, le acque minerali e i prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo.
Il DPR 7.2.2000 n. 48 semplifica i procedimenti di controllo, a fini fiscali, relativi a speciali contrassegni per bevande, acque minerali e prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo.
Sui contenitori e sui mezzi di chiusura di tali bevande, acque minerali e prodotti vinosi non si applica più lo speciale contrassegno di Stato, previsto per garantire il pagamento dell'IVA.
Tuttavia, in via transitoria fino al 31.12.2000, le imprese possono continuare ad utilizzare i contenitori, i recipienti, gli imballaggi e i mezzi di chiusura cui siano applicati i contrassegni previsti dalla previgente normativa.
Si ricorda che l’art. 23 della L. 18.2.99 n. 28 (c.d. “legge fiscale omnibus”) ha previsto che non è soggetta all’obbligo dell’emissione della bolla di accompagnamento, ai sensi del DPR 6.10.78 n. 627, la circolazione di vino e di prodotti vinosi muniti del contrassegno di cui all’art. 3 della L. 2.5.76 n. 160.
Pertanto, a seguito dell’abolizione di tale contrassegno, disposta dal DPR n. 48/2000, deve ritenersi che “riviva” l’obbligo di utilizzo della bolla di accompagnamento per il trasporto di tali prodotti, in quanto soggetti ad accisa.
13 Scritture contabili – Vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli
Viene modificata la disciplina relativa alla vidimazione dei registri previsti per taluni prodotti vitivinicoli.
Le operazioni relative a taluni prodotti vitivinicoli devono essere annotate su appositi registri, di cui all’art. 8 del DM 19.12.94 n. 768.
Tali registri devono essere preventivamente numerati e vidimati prima dell'uso.
La vidimazione è effettuata dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.
Il DM 22.11.99 stabilisce che, per le aziende alle quali è già stato attribuito il numero di codice, la vidimazione può essere effettuata presso il Comune ove ha sede lo stabilimento o il deposito nel quale sono detenuti i prodotti vitivinicoli.
Tali disposizioni non si applicano ai registri dei prodotti vitivinicoli da vidimare ai sensi della normativa fiscale.
14 Merci soggette a vincolo doganale e ad accise - Cali naturali e tecnici - Regolamento
E’ stato emanato il nuovo regolamento in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise.
Il DM 13.1.2000 n. 55 costituisce il nuovo regolamento in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise.
Tale DM sostituisce i precedenti decreti ministeriali del 13.5.71 e del 21.11.74, che vengono espressamente abrogati.
Sono cali:
· “naturali”: le perdite di peso o di volume delle merci che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici, fisici o biologici; nei cali naturali sono comprese anche le perdite connesse all'introduzione od all'estrazione delle merci;
· “tecnici”: le perdite di peso o di volume dipendenti da manipolazioni a cui le merci siano state sottoposte durante la permanenza in depositi o in altri luoghi, ovvero in dipendenza del loro trasporto.
I cali naturali e tecnici sono riconosciuti, su richiesta dell'interessato, entro i limiti indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al DM n. 55/2000, salvo che le perdite siano frutto di negligenza o di manovre fraudolente.
I cali naturali sono cumulabili con quelli tecnici.
15 Sanzioni PECUNIARIE per omesso o ritardato versamento di contributi - aumento
A decorrere dal 9.2.2000 è stato aumentato l’ammontare della sanzione pecuniaria da corrispondere in caso di tardivi od omessi versamenti di contributi previdenziali.
L’art. 14 della L. 23.12.98 n. 448 (“collegato” alla legge Finanziaria 1999) ha stabilito che, con effetto dall’1.1.99, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all’art. 13 della L. 26.9.81 n. 537, il riferimento al prime rate ABI è sostituito dal tasso ufficiale di sconto (TUS).
Peraltro, a seguito dell’introduzione dell'euro a partire dall'1.1.99, il TUS determinato dalle banche centrali dei singoli Paesi è stato abolito, in quanto la competenza a determinare il tasso ufficiale “dell’area euro” è stata attribuita alla Banca centrale europea. Tuttavia, la Banca d'Italia può stabilire un “tasso ufficiale di riferimento” che sostituisce il TUS come parametro di indicizzazione.
A partire dal 9.2.2000 tale “tasso ufficiale di riferimento” è stato stabilito al 3,25%, rispetto al precedente tasso del 3% in vigore dal 10.11.99.
Conseguentemente, il DM 16.3.2000 ha stabilito, a decorrere dal 9.2.2000, che il tasso di interesse di differimento e di dilazione è pari al 9,25% (tasso di riferimento del 3,25% + 6 punti).
L’ammontare del tasso di interesse di differimento e di dilazione rileva ai fini della determinazione della c.d. “somma aggiuntiva” da corrispondere in caso di ritardato od omesso versamento di contributi previdenziali, che diventa pari al 12,25% (tasso di differimento del 9,25% + 3 punti).
Peraltro, l’ammontare del tasso di interesse di differimento e di dilazione dovrà essere ulteriormente adeguato alla nuova misura del tasso ufficiale di riferimento, stabilita al 3,5% a decorrere dal 22.3.2000.
16 Fondi comuni di investimento – Sottoscrizione da parte di non residenti – Rimborso dell’imposta sostitutiva
E’ stato emanato il regolamento attuativo relativo al rimborso dell’imposta sostitutiva ai soggetti non residenti che sottoscrivono fondi comuni e SICAV di diritto italiano.
L'art. 9 del D.Lgs. 21.11.97 n. 461 disciplina le modalità di rimborso di una somma pari al 15% dei proventi erogati, in caso di sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano (fondi comuni e SICAV) da parte di soggetti non residenti. Tale somma intende compensare l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato maturato della gestione del fondo.
Il DM 16.12.99 n. 546 costituisce il regolamento attuativo di tale disposizione.
16.1 SOGGETTI AI QUALI SPETTA IL RIMBORSO
Il rimborso spetta ai soggetti residenti in Paesi con convenzioni contro le doppie imposizioni che permettono lo scambio di informazioni, sempreché non risiedano in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
16.2 CONDIZIONI PER IL RIMBORSO
Il rimborso è riconosciuto sui proventi relativi a quote o azioni, possedute per tutto il periodo nel quale i proventi sono maturati. Il possesso delle quote o azioni è attestato dal deposito dei titoli presso una banca avente sede in Italia.
All'atto del deposito dei titoli, i soggetti non residenti presentano una attestazione dell'Autorità fiscale competente dello Stato ove i soggetti risiedono, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo. Tale attestazione produce effetti per il periodo di un anno dalla data di presentazione.
16.3 MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO
Ai fini del rimborso, i soggetti non residenti devono presentare apposita richiesta, contenente i previsti dati e documenti, alla società di gestione del fondo, alla SICAV o al soggetto incaricato del collocamento dei c.d. “fondi lussemburghesi”, entro il 31 dicembre dell'anno in cui i proventi sono stati percepiti. Parte dei dati richiesti possono essere omessi se è già stato presentato il modello 116/IMP.
Il beneficiario dei proventi è tenuto a comunicare tempestivamente ogni circostanza che osti all'applicazione del pagamento della somma del 15% o del regime di esenzione dall'imposta sostitutiva sul risultato maturato del fondo.
La
richiesta di rimborso che sia stata presentata prima del 16.3.2000 è
valida, ma dovrà essere integrata con i dati e la documentazione previsti dal
regolamento in esame.
L’elaborazione
dei testi, anche se curata, non può comportare specifiche responsabilità per
eventuali errori o inesattezze. Siamo a disposizione per chiarimenti e
precisazioni. Inoltre Vi saremo grati per osservazioni e suggerimenti.
Con i migliori saluti.
E-mail: abonfiglio@severgnini.com