CAMPERIO NEWSLETTER NR. 1-2/2000  

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STUDIO

DOTT. GUIDO SEVERGNINI
Commercialisti Associati

Revisori Contabili

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Circolare n. 1-2/2000

La manovra Finanziaria 2000 (L. 23.12.99 n. 488) – Analisi delle principali disposizioni – Primi chiarimenti ufficiali


1 La legge finanziaria 2000 – struttura e circolari

La Manovra Finanziaria per il 2000 è stata approvata dal Parlamento con la L. 23.12.99 n. 488. Rispetto agli scorsi anni, essa risulta profondamente innovata nei contenuti e negli aspetti procedurali.

L’importo totale della Manovra Finanziaria per il 2000 ammonta a 15.000 miliardi di lire di cui:

·         11.000 miliardi di lire di tagli alle spese correnti;

·         4.000 miliardi di lire di nuove entrate non fiscali.

In realtà, la Manovra contiene anche numerosi sgravi fiscali per le famiglie e per i possessori di redditi bassi nonché una minore imposizione sugli immobili.

A seguito dell’entrata in vigore della L. 26.5.99 n. 208 , che ha riformato l’ordinamento contabile e finanziario dello Stato, la Manovra Finanziaria per il 2000 è costituita da una sola legge e da alcuni disegni di legge "ordinamentali" che sono stati presentati dal Governo al Parlamento il 15.11.99.


1.1 la struttura della L. 23.12.99 N. 488

La Manovra finanziaria 2000 è quindi costituita da:

·         una legge (L. 23.12.99 n. 488) ;

·         8 disegni di legge collegati "ordinamentali" riguardanti diverse materie (fisco, riforma dell'istruzione, della formazione, della ricerca e della Pubblica Amministrazione, ecc.) .

La L. 23.12.99 n. 488 è costituita da 71 articoli suddivisi in 5 titoli e da numerose tabelle allegate con i saldi di bilancio ed altri prospetti di copertura finanziaria.

I titoli di cui si compone la L. n. 488/99 sono i seguenti:

·         titolo I (art. 1): disposizioni di carattere finanziario;

·         titolo II (artt. 2-18): disposizioni in materia di entrate;

·         titolo III (artt. 19-48): disposizioni in materia di spesa;

·         titolo IV (artt. 49-67): interventi per lo sviluppo;

·         titolo V (artt. 68-71): norme finali.

Le disposizioni in materia fiscale sono contenute negli articoli 6-18.

Entrata in vigore

La L. n. 488/99 è entrata in vigore l’1.1.2000 (art. 71 co. 3).


1.2 i Chiarimenti ufficiali

Alla data della presente circolare il Ministero delle Finanze ha fornito i seguenti chiarimenti ufficiali:

·         la C.M. del 29.12.99 n. 247/E – "Legge finanziaria 2000 e altri provvedimenti normativi di natura tributaria. Primi chiarimenti";

·         la C.M. del 29.12.99 n. 245/D – "Legge finanziaria per l’anno 2000 nonché variazioni delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali";

·         la nota del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, protocollo n. C/88414 del 2.12.99 – "Principali adempimenti contenuti nella Legge finanziaria per l’anno 2000 interessanti l’utenza";

·         il comunicato stampa del Ministero delle Finanze sulle "novità fiscali per il 2000", consultabile dal sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it);

·         il comunicato stampa del Ministero delle Finanze del 14.1.2000.

Di seguito verranno commentate le principali disposizioni della L. n. 488/99, suddividendole per soggetti.

Per l’analisi delle novità in materia di:

·         disciplina fiscale relativa agli immobili, si veda la circolare  n. 3 ;

·         contributo INPS 10-12% e deduzione forfetaria delle spese per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si veda la circolare della Fondazione Aristeia, servizio per il professionista, n. 4 del 20.1.2000.


2 La legge finanziaria 2000 in sintesi

La Manovra Finanziaria per il 2000 è composta da molte e "frastagliate" disposizioni sulla fiscalità diretta delle persone fisiche, dei lavoratori autonomi e delle imprese, nonché da una rivisitazione della tassazione diretta ed indiretta degli immobili.


2.1 Le norme in materia di tributi diretti e indiretti

Le disposizioni di carattere fiscale della L. n. 488/99 sono numerose e riguardano i seguenti argomenti:

A) Persone fisiche (IRPEF):

·         le modifiche degli oneri deducibili (art. 10 del TUIR);

·         l’aumento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);

·         l’aumento delle detrazioni per oneri (artt. 13-bis e 13-ter del TUIR);

·         la diminuzione della seconda aliquota IRPEF dal 26,5% al 25,5% (art. 11 del TUIR);

·         la riduzione dal 98% al 92% dell’acconto IRPEF per il solo anno 2000;

·         la modifica del prelievo sull’addizionale provinciale e comunale IRPEF, che è stata equiparata a quella regionale (da 9 a 11 rate);

·         la proroga di un anno della detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione degli immobili con la riduzione della stessa dal 41% al 36%.

B) Lavoro autonomo:

·         l’aumento della deduzione forfettaria delle spese per i redditi di collaborazione coordinata e continuativa fino a 40 milioni, in presenza di altre specifiche condizioni.

C) Imprese:

·         la modifica delle aliquote IRAP per il settore agricolo, le banche e le assicurazioni (in cui sono comprese anche le holding di partecipazioni industriali). Per le banche e le assicurazioni, per gli anni 1999 e 2000, l’aliquota è pari al 5,4% (come per il 1998);

·         l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di lire 250.000 (invece che l’1%) per gli aumenti di capitale tramite il conferimento di aziende ed in denaro, la cui sottoscrizione sia effettuata nel trimestre in corso al 31.12.99 e la cui denuncia sia da presentare dopo il 31.12.99;

·         lo stanziamento di altri 2.500 miliardi di lire per l'anno 2000 per permettere il rimborso della tassa società (tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese);

·         la "rottamazione" del magazzino per i contribuenti assoggettati agli studi di settore ed ai parametri contabili, con la corretta quantificazione delle rimanenze finali di magazzino (art. 59 del TUIR) al 31.12.99 tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva;

·         la concessione o l’ampliamento di crediti d’imposta per ogni nuovo dipendente assunto, a condizione che venga incrementata la base occupazionale e che le aziende presentino determinati requisiti;

·         la concessione di incentivi fiscali per l’installazione di impianti di sicurezza (antirapina).

D) Modifiche IVA:

·         la riduzione dell’aliquota IVA al 10% per le prestazioni di assistenza domiciliare per determinati soggetti (anziani, inabili adulti, handicappati, disadattati, ecc.);

·         l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le prestazioni di manutenzione dei fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata;

·         la proroga del regime speciale IVA per l’agricoltura.

E) Altre disposizioni fiscali per le persone fisiche e le imprese:

·         la riduzione della fiscalità sul trasferimento degli immobili con la diminuzione dell’aliquota INVIM e di quella dell’imposta di registro (dall’8% al 7% per i fabbricati e dal 4% al 3% per la prima casa);

·         la proroga al 31.12.2000 del termine per notificare gli accertamenti e gli avvisi di notificazione dell’ICI del 1993, nonché per le verifiche ICI dei periodi 1994-1998;

·         l’incremento della franchigia per l’imposta di successione, donazione e sostitutiva dell’INVIM, che sale a 350 milioni di lire nel 2000 e a 500 milioni di lire dal 2001;

·         l’esecuzione entro il 31.12.2000 dei rimborsi dei crediti di imposte fino a 5 milioni di lire senza alcun ulteriore adempimento a carico del contribuente;

·         l’istituzione di un contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

·         la possibilità di aumentare l’imposta di pubblicità per le superfici superiori ad un metro quadrato;

·         la modifica dell’entrata in vigore delle nuove modalità di calcolo per la determinazione della COSAP.


2.2 Le altre disposizioni non fiscali di interesse

La L. 23.12.99 n. 488 contiene anche norme di contenuto non strettamente fiscale che riguardano i seguenti argomenti:

·         la previsione, per un periodo di tre anni, di un contributo di solidarietà del 2% sulle pensioni più elevate che superano il massimale contributivo (pari a lire 141.991.000 lire per il 1999, per il 2000 è ancora da determinare);

·         le modifiche alla disciplina del contributo INPS 10-12%;

·         la cartolarizzazione dei crediti INAIL;

·         l’ampliamento della possibilità di utilizzo del lavoro interinale per le mansioni meno qualificate e per gli impiegati dei settori dell’agricoltura e dell’edilizia;

·         le agevolazioni e gli sgravi contributivi per diminuire il costo del lavoro;

·         la proroga fino al 31.12.2000 della cassa integrazione in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali;

·         la possibilità per lo Stato di effettuare operazioni di pronti contro termine o altre operazioni in uso nei mercati finanziari internazionali.


3 Persone fisiche – Novità in materia di IRPEF

La L. 23.12.99 n. 488 modifica gli articoli 10, 11, 12, 13, 13-bis e 48-bis del TUIR.

Di seguito si riepilogano le disposizioni che interessano le persone fisiche, ricordando che le norme relative agli immobili sono illustrate nella circolare della Fondazione Aristeia, servizio per il professionista, n. 3 del 20.1.2000 e quelle relative alla deduzione forfettaria delle spese per i collaboratori coordinati e continuativi sono analizzate nella circolare della Fondazione Aristeia, servizio per il professionista, n. 4 del 20.1.2000.


3.1 Riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione

A decorrere dall’1.1.2000 viene ridotta dal 26,5% al 25,5% l’aliquota IRPEF per lo scaglione, relativo ai redditi superiori a 15 milioni e fino a 30 milioni di lire (art. 6 co. 1 lett. b) della L. n. 488/99).

Conseguentemente, la nuova tabella delle aliquote IRPEF prevista dall’art. 11 del TUIR è la seguente:

Scaglione di reddito

Aliquota IRPEF

Fino a 15.000.000 di lire

18,5%

Oltre 15.000.000 di lire e fino a 30.000.000 di lire

25,5%

Oltre 30.000.000 di lire e fino a 60.000.000 di lire

33,5%

Oltre 60.000.000 di lire e fino a 135.000.000 di lire

39,5%

Oltre 135.000.000 di lire

45,5%

Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, la nuova aliquota IRPEF va riconosciuta dal sostituto d’imposta fin dal primo periodo di paga dell’anno 2000 (C.M. 29.12.99 n. 247/E punto 1.3).


3.2 Riduzione acconto IRPEF del 2000 al 92%

Per il periodo d’imposta 2000 ed ai soli fini IRPEF la misura dell’acconto viene ridotta dal 98% al 92% (art. 6 co. 8 della L. n. 488/99).


3.3 Deduzione per l’abitazione principale

La deduzione per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e per le relative pertinenze aumenta, a regime, da 1.100.000 lire a 1.800.000 lire (nuovo comma 3-bis dell’art. 10 del TUIR) .


3.4 aumento delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia

L’art. 6 co. 1 lett. c) della L. n. 488/99 apporta alcune modifiche all’art. 12 del TUIR in materia di detrazioni per carichi di famiglia. Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, le nuove detrazioni IRPEF vanno riconosciute dal sostituto d’imposta fin dal primo periodo di paga dell’anno 2000 (C.M. 29.12.99 n. 247/E punto 1.3).

Le modifiche riguardano:

·         l’aumento da 360.000 lire a 408.000 lire delle detrazioni per i familiari a carico per l’anno 2000 ;

·         l’incremento della detrazione di altre 240.000 lire per ogni figlio di età inferiore a tre anni, a decorrere dall’1.1.2000.


3.5 aumento delle altre detrazioni IRPEF

L’art. 6 co. 1 lett. d) della L. n. 488/99 apporta alcune modifiche all’art. 13 del TUIR in materia di detrazioni a favore di diversi soggetti.

In sintesi, le novità sono le seguenti:

·         a partire dal 2000, aumentano le detrazioni a favore dei percettori redditi di lavoro dipendente e pensione fino a 15.900.000 lire;

·         a partire dal 2000, aumenta anche l’ulteriore detrazione per i titolari di soli redditi di pensione e del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le relative pertinenze; l’aumento si applica ai redditi di pensione fino a 18.000.000 di lire (se il pensionato ha meno di 75 anni di età) ovvero fino a 19.000.000 di lire (se il pensionato ha almeno 75 anni di età);

·         a partire dal 1999, viene introdotta una nuova detrazione per i soggetti che, oltre al reddito dell’abitazione principale non superiore a 1.800.000 lire, percepiscono esclusivamente redditi derivanti dagli assegni periodici del coniuge, da collaborazione coordinata e continuativa e da lavoro dipendente di durata inferiore all’anno ; tali redditi devono essere di importo complessivo non superiore a 9.600.000 lire;

·         dall’1.1.2000 vengono anche aumentate le detrazioni per i redditi di impresa minore e di lavoro autonomo non eccedenti i 15.000.000 di lire.


3.6 Detrazione IRPEF per gli inquilini

Con l’introduzione dell’art. 13-ter al TUIR viene stabilita una detrazione per i titolari di contratti di locazione (inquilini) di unità immobiliari locate con contratti in regime convenzionale, destinati ad abitazione principale .

3.7 Proroga al 2000 della detrazione delle spese di ristrutturazione

Ai fini IRPEF, la detrazione dall'imposta lorda pari al 41% delle spese sostenute nel corso degli anni 1998 e 1999, per la realizzazione di determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio, viene prorogata per l'anno 2000, ma con aliquota ridotta al 36% .


3.8 Detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per la messa in sicurezza statica degli edifici

L'art. 6 co. 16 della L. n. 488/99 introduce una nuova detrazione IRPEF inerente gli oneri finanziari ed accessori dipendenti da mutui contratti nel corso dell’anno 2000 per l’esecuzione di interventi finalizzati al rilascio della documentazione attestante la sicurezza statica del patrimonio edilizio .


3.9 Oneri detraibili: spese funebri

Vengono aumentate a 3 milioni di lire (precedentemente un milione) gli importi detraibili per le spese funebri, con effetto già dal 1999 .


3.10 Oneri detraibili: mezzi di locomozione per portatori di handicap

Dall’1.1.2000 la detrazione IRPEF del 19% riguarda anche le spese di acquisto dei mezzi di locomozione e dei cani guida per i non vedenti e dei mezzi di locomozione dei sordomuti .

Sono detraibili forfetariamente fino ad un milione le spese per il mantenimento dei cani guida da parte dei non vedenti .


3.11 Compensi ai medici per attività intramuraria

I compensi percepiti dall’1.1.2000 dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che svolge l’attività professionale presso studi privati costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente tassabili al 90% .

In sostanza, tale disposizione introduce una deduzione forfetaria per tenere conto delle spese sostenute per l’attività intramurale del lavoratore che, in quanto assimilato al dipendente, non avrebbe la possibilità di tenerne conto per la determinazione del reddito imponibile, come invece accade per i lavoratori autonomi (C.M. n. 247/99 punto 1.8).


3.12 Esenzione delle borse di studio Socrates

Sono state esentate dall’IRPEF le borse di studio del programma Socrates bandite dall’1.1.2000 a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a 15 milioni di lire (art. 6 co. 13 della L. n. 488/99).


4 Imprese – Novità della L. 23.12.99 n. 488

Le novità della L. n. 488/99 per le imprese sono numerose e riguardano numerosi tributi, nonché la concessione di agevolazioni fiscali e di crediti d’imposta di varia tipologia.

Di seguito si riepilogano le novità per le imprese contenute nella L. n. 488/99.


4.1 Addizionale provinciale e comunale all’IRPEF

Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati viene previsto il versamento in più rate dell’addizionale comunale e provinciale all’IRPEF determinata dal sostituto d’imposta, uniformando la relativa disciplina a quella dell’addizionale regionale IRPEF .

Pertanto, il sostituto d'imposta, in sede di conguaglio di fine anno, deve determinare l'addizionale comunale e provinciale IRPEF dovuta dal sostituito, ma provvede al relativo prelievo non più in unica soluzione in sede di conguaglio stesso, ma a partire dal periodo di paga successivo, con un numero massimo di rate variabile tra 11 e 9, a seconda del mese di effettuazione del conguaglio (es. 11 rate se il conguaglio è effettuato a dicembre, 9 se effettuato a febbraio dell'anno successivo).

Se, invece, il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno, le addizionali sono trattenute in un'unica soluzione alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio .


Deliberazione delle addizionali per l’anno 2000

L’art. 30 co. 14 della L. n. 488/99 ha stabilito che per l’anno 2000 il termine per deliberare le misure delle addizionali IRPEF è fissato contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione per il 2000. Tale adempimento deve avvenire entro il 29.2.2000 . Per gli anni successivi il termine è fissato al 31 dicembre.

Decorrenza

Le nuove disposizioni in materia di versamento delle addizionali IRPEF sono già applicabili alle operazioni di conguaglio di fine anno relative al 1999 (C.M. n. 247/99 punto 1.10).


4.2 IRAP – aliquote per agricoltura, banche ed assicurazioni

Le aliquote IRAP per l’agricoltura, le banche e le assicurazioni sono state modificate per gli anni 1999 e seguenti (art. 6 co. 17 della L. n. 488/99).

Le nuove aliquote per i produttori agricoli, le cooperative della piccola pesca e loro consorzi sono:

·         per il periodo d’imposta in corso all’1.1.98 e all’1.1.99, l’aliquota è dell’1,9%;

·         per i quattro anni successivi è pari al 2,3%, al 2,5%, al 3,10% e al 3,75%.

Le nuove aliquote per banche e le assicurazioni sono:

·         per il periodo d’imposta in corso all’1.1.98, all’1.1.99 e all’1.1.2000, l’aliquota è del 5,4%;

·         per i due periodi d’imposta successivi diventa del 5% e del 4,75%.

Acconti per il 1999 - Irrilevanza

Le variazioni di aliquote non hanno effetto ai fini degli acconti da versare per il periodo d’imposta in corso al 31.12.99 (art. 6 co. 18 della L. n. 488/99).


4.3 la "Rottamazione" dei magazzini

Con l’art. 7 co. 9-14 della L. n. 488/99 è stata prevista la possibilità, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.9.99, di adeguare le scritture contabili relative al magazzino alla situazione di effettiva giacenza dei beni.

Possono usufruire dell’agevolazione i contribuenti che sono interessati:

·         dagli studi di settore approvati con decreto ministeriale entro il mese di marzo 2000;

·         dai parametri contabili di cui al DPCM 29.1.96 e successive modificazioni.

La regolarizzazione delle scritture contabili è relativa ai beni di cui all’art. 59 del TUIR e può essere effettuata attraverso i seguenti due metodi alternativi:

·         eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;

·         iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Nel primo caso, ai fini dell’adeguamento occorrerà provvedere al versamento dell’IVA e di un’imposta sostitutiva IRPEF, IRPEG e IRAP.

Nel secondo caso, invece, occorrerà versare solo la suddetta imposta sostitutiva.

L’IVA dovrà essere calcolata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 1999 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato del bene per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività (tali coefficienti non sono ancora stati approvati).

In caso di eliminazione di valori, l’imposta sostitutiva dovrà essere calcolata nella misura del 30% della differenza tra valore eliminato del bene moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato.

In caso di iscrizione di nuovi valori, invece, l’imposta sostitutiva è pari al 30% del valore iscritto.

Tale imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Sia l’IVA che l’imposta sostitutiva dovranno essere versate nei modi e nei tempi previsti per la dichiarazione dei redditi relativi all’anno di imposta 1999.

Viene, inoltre, stabilito che l’adeguamento del magazzino non rileverà in alcun modo ai fini sanzionatori.


4.4 Reddito d’impresa – Deducibilità dei telefoni fissi dei veicoli

Viene prevista la deducibilità al 100% degli oneri (ammortamento, canoni di locazione anche finanziaria, spese di manutenzione e di impiego) dei telefoni installati in modo fisso all’interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto .

In sostanza, come chiarito dalla C.M. n. 247/99 (punto 1.15), le imprese di autotrasporto, sia per conto proprio che per conto terzi, non sono soggette a limitazioni percentuali di deducibilità degli oneri sui cosiddetti "telefoni veicolari". Per usufruire della deducibilità al 100% sono però necessarie due condizioni:

·         gli oneri devono essere relativi ad impianti di telefonia fissa;

·         gli impianti devono essere installati all’interno dei veicoli utilizzati per il trasporto merci e non devono essere suscettibili di diversa utilizzazione.


4.5 DIT – copertura finanziaria

Viene prevista la copertura finanziaria per il 2001 ed il 2002 del potenziamento della DIT con apposito moltiplicatore .


4.6 Modifiche all’imposta di registro

L’articolo 10 della L. n. 488/99 rivede il trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro degli atti societari nonché di quelli degli enti diversi dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.

La norma apporta numerosi modifiche al DPR n. 131/86 e precisamente:

·         il nuovo art. 50 stabilisce la determinazione della base imponibile per i soli conferimenti di immobili o diritti reali immobiliari; i conferimenti in denaro o in beni mobili sono ora, infatti, tassati in misura fissa;

·         il nuovo art. 2 co. 2 della tariffa prevede l’applicazione dell’imposta fissa di lire 250.000 (invece dell’1%) per i contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi dagli immobili, dalle imbarcazioni e dai natanti ;

·         l’integrale sostituzione delle note all’art. 4 della tariffa;

·         l’abrogazione del co. 3 dell’art. 19 (denuncia trimestrale in caso di sottoscrizioni parziali degli aumenti di capitale), del co. 6 dell’art. 27 (determinazione della condizione sospensiva per gli aumenti di capitale a pagamento o per la conversione di obbligazioni) e della lettera g) del co. 1 dell’art. 43 (determinazione della base imponibile per i contratti di associazione in partecipazione).


4.6.1 Atti delle societa (costituzioni, conferimenti, aumenti di capitale)

Con la modifica dell’art. 4 co. 1 lett. a) della tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/86, è stata introdotta l’imposta fissa di lire 250.000, in luogo dell’imposta proporzionale con aliquota dell’1%, per:

·         i conferimenti di aziende o complessi aziendali;

·         i conferimenti di denaro;

·         i conferimenti di beni mobili;

·         gli aumenti di capitale sociale derivanti dalla conversione di obbligazioni o dal passaggio di riserve;

·         la regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda;

·         le operazioni di società od enti esteri (art. 4 del DPR n. 131/86) e dei GEIE (gruppi europei di interesse economico).

Resta, invece, confermata l’imposta proporzionale, con le relative aliquote, per i conferimenti di beni immobili e di unità da diporto.


4.6.2 Le note alla tariffa – Variazioni

Sono variate anche le note dell’art. 4 della tariffa, che sono passate dalle precedenti 7 alle attuali 5, con una sostanziale conferma delle disposizioni relative:

·         alle regolarizzazioni delle società di fatto derivanti da comunioni ereditarie (ora nota II);

·         agli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nell’art. 4 della tariffa (ora nota III);

·         agli atti propri dei GEIE (ora nota V).

La modifica alla nota I, invece, deriva dalla necessità di tenere conto del nuovo regime degli atti societari, in quanto la parte soppressa (riguardante i conferimenti in conto capitale o a fondo perduto da parte dei soci) è diventata superflua per l’introduzione dell’imposta in misura fissa prevista per i conferimenti in denaro (C.M. n. 247/99 punto 4.2).

La nota IV della tariffa stabilisce l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti di costituzione o aumento di capitale sociale o patrimonio se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’Unione europea (C.M. n. 247/99 punto 4.2).


4.6.3 Denuncia per sottoscrizione/aumento di capitale - Abrogazione

Con l’abrogazione dell’art. 19 co. 3 del DPR n. 131/86, la C.M. n. 247/99 (punto 4.2) ha specificato che "viene meno l’obbligo della denuncia delle quantità sottoscritte connesse alla costituzione o all’aumento del capitale e pertanto nessun ulteriore adempimento resta a carico del contribuente".

Sul punto è opportuno un ulteriore chiarimento ministeriale in merito ad alcuni aspetti pratici, ad esempio: gli adempimenti relativi ai versamenti in conto capitale, alle delibere dell’assemblea straordinaria (atto pubblico e quindi da sottoporre ad imposizione) ed i successivi non contestuali versamenti di capitale, ai conferimenti di capitale effettuati spontaneamente dai soci.


4.6.4 Decorrenza

Le modifiche introdotte al DPR n. 131/86 si applicano a decorrere dall’1.1.2000 e quindi agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dall’1.1.2000 nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a partire dall’1.1.2000 (C.M. n. 247/99 punto 4.2).


Decorrenza per gli aumenti di capitale sociale del trimestre in corso al 31.12.99

Per gli aumenti di capitale sociale le nuove disposizioni si applicano a decorrere da quelli:

·         deliberati precedentemente

·         e sottoscritti nel trimestre in corso al 31.12.99, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data (art. 10 co. 2 della L. n. 488/99).

In pratica si tratta degli aumenti di capitale sociale sottoscritti a partire dall’1.10.99.

La C.M. n. 247/99 (punto 4.2) specifica ulteriormente che per tali sottoscrizioni non deve essere eseguito nessun adempimento a causa dell’abrogazione dell’art. 19 co. 3 del DPR n. 131/86.


4.7 Crediti d’imposta

4.7.1 Nuove assunzioni di dipendenti con concessione di alloggio

L’art. 6 co. 9-11 della L. n. 488/99 prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese (imprenditori individuali, società ed enti) che assumono, nel periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2002, particolari tipologie di persone: cassintegrati, lavoratori in mobilità o impegnati in lavori socialmente utili, portatori di handicap oppure lavoratori che si trasferiscono per motivi di lavoro.

L’impresa deve anche aumentare la base occupazionale esistente al 30.9.99, tenendo conto anche delle proprie società controllate o appartenenti allo stesso gruppo.

In sintesi, il credito d’imposta spetta alle seguenti due condizioni:

·         il datore di lavoro conceda ai nuovi assunti un fabbricato (o porzione di esso) in uso, comodato o locazione;

·         venga incrementata la base occupazionale dei lavoratori dipendenti rispetto a quella esistente al 30.9.99; l’incremento deve risultare dalla somma algebrica di nuove assunzioni ed eventuali cessazioni del rapporto di lavoro.

Il credito d’imposta è pari al 19% del compenso in natura di cui all’art. 48 co. 4 lett. c) del TUIR. Tale credito non concorre alla formazione del reddito ed è utilizzabile in compensazione con altre imposte o contributi ai sensi del D.Lgs. n. 241/97.


4.7.2 Credito d’imposta per impianti di sicurezza

E’ concesso un credito d’imposta alle piccole e medie imprese commerciali che effettuino investimenti in beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi (es. misure di sicurezza antirapina) .

Con apposito decreto saranno individuati i beni strumentali oggetto di agevolazione.

Il credito d’imposta è pari al 20% del costo dei beni al netto dell’IVA e può essere fatto valere ai fini IVA, IRPEF ed IRPEG, anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97.


4.7.3 Incentivi per i nuovi assunti nelle "aree cuscinetto" – Aumento

Viene incrementato il credito d’imposta per le piccole e medie imprese operanti in determinati territori che assumono nuovi dipendenti nel periodo dall’1.1.99 al 31.12.2001. A partire dal 2000, il credito è pari a 3 milioni annui per dipendente, rispetto al limite di un milione stabilito per il 1999 .

Il credito d’imposta non può superare l’importo complessivo di lire 60 milioni annue in ciascun periodo d’imposta (art. 4 co. 1 della L. 23.12.98 n. 448).

Le piccole e medie imprese sono individuate dal DM 18.9.97 e devono essere situate in determinate zone geografiche confinanti con le aree dell’obiettivo 1, c.d. "aree cuscinetto" (art. 4 co. 3 della L. n. 448/98).


4.8 Agevolazioni fiscali varie

4.8.1 Spese di manutenzione degli immobili commerciali

L’art. 7 co. 18 della L. n. 488/99 proroga al periodo d’imposta in corso all’1.1.2000 la deducibilità accelerata delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili (compresi impianti elettrici, idraulici, ecc.) posseduti o detenuti nell’esercizio di determinate attività commerciali ed artigianali (es. vendita al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, attività turistiche o di produzione con vendita diretta al pubblico, tintolavanderie, iscritti nell’elenco dei mestieri artistici e professionali, ecc.) .

Tale agevolazione, infatti, riguardava le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso all’1.1.98 ed in quello successivo.

La nuova disposizione consente la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione in quote costanti nel periodo d’imposta di sostenimento e nei tre successivi.


4.8.2 Autotrasportatori in conto proprio

Le agevolazioni previste per il trasporto per conto terzi sono estese al trasporto in conto proprio, purché gli autoveicoli non superino un limite di 11,5 tonnellate di massa massima complessiva.

Le disposizioni hanno effetto a partire dal 16.1.99 (art. 7 co. 15-16 della L. n. 488/99).


4.8.3 Ciclomotori e motoveicoli – Proroga contributo per la rottamazione

E’ stato prorogato al 31.12.2000 il contributo per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli in regola con i limiti di emissione previsti dalle direttive dell’Unione Europea (art. 54 co. 4 della L. n. 488/99).


4.8.4 Attività di ricerca – Semplificazione delle procedure

I commi 5-7 dell’art. 54 della L. n. 488/99 hanno lo scopo di disporre misure correttive degli interventi agevolativi in materia di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica (ad es. una più veloce rideterminazione dei tassi di ammortamento praticati sui finanziamenti di cui all’art. 15 della L. 17.2.82 n. 46).

Vengono anche abrogate alcune disposizioni in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni (anche con effetto retroattivo) .


4.9 Camere di commercio – Diritti annuali

L’art. 17 della L. n. 488/99 modifica la disciplina del diritto annuale da pagare alle Camere di commercio.

A decorrere dal 2001, il diritto annuale da corrispondere viene stabilito sulla base di un apposito decreto del Ministero del tesoro da emanare entro il 31 ottobre dell’anno precedente. Lo stesso decreto determinerà anche le modalità ed i termini di liquidazione, accertamento e riscossione .


4.9.1 Diritti annuali per il 2000

Il bollettino per il diritto relativo al 2000 verrà inviato entro il 30.9.2000 e dovrà essere pagato entro il 31.10.2000.


4.9.2 Istanze di rimborso

Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento. Per le annualità anteriori al 2000, le istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31.12.2001.


4.10 Tassa società - Ulteriori stanziamenti per il rimborso

L’art. 60 della L. n. 488/99 stanzia altri 2.500 miliardi di lire per l'anno 2000 ai fini del rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese (tassa società).

Per il 1999 erano già stati stanziati i primi 2.500 miliardi (art. 11 co. 5 della L. n. 448/98).


4.11 Aree depresse per l’Unione Europea – Individuazione

Con decorrenza dall’1.1.2000, vengono ridefinite le aree depresse individuate dall’Unione Europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali (art. 27 co. 16 della L. n. 488/99).


5 Modifiche alla disciplina IVA

Le modifiche IVA contenute nella L. n. 488/99 riguardano la riduzione dell’aliquota IVA al 10% su determinate prestazioni di servizi, la proroga al 31.12.2000 dell’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di autoveicoli ed alcune disposizioni per il settore agricolo.

Di seguito si riepilogano le principali novità IVA, rinviando alla circolare della Fondazione Aristeia, servizio per il professionista, n. 3 del 20.1.2000 l’analisi delle novità con riferimento agli immobili.


5.1 Prestazioni di determinati servizi – riduzione aliquota IVA al 10%

L’art. 7 co. 1-2 della L. n. 488/99 prevede l’applicazione, fino alla data del 31.12.2000, dell’aliquota IVA ridotta del 10%, invece dell’aliquota ordinaria del 20%, sulle operazioni fatturate a partire dall’1.1.2000 e relative:

·         alle prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori anche coinvolti in situazioni di disaddatamento e di devianza;

·         agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 31 co. 1 lettere a), b), c) e d) della L. n. 457/78), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Il DM 29.12.99 ha individuato i "beni di valore significativo" ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta .


IVA - Prestazioni di servizi di assistenza domiciliare

La C.M. n. 247/99 (punto 2.2) chiarisce che per l’anno 2000 l’aliquota IVA del 10% si applica ai servizi di assistenza domiciliare resi da società, da imprese individuali e da enti privati non aventi finalità di assistenza sociale nei confronti dei soggetti appartenenti alle categorie disagiate sopra indicate.

La norma agevolativa riguarda tutti i soggetti e gli enti che finora applicavano l’aliquota IVA del 20%, non incidendo sulle situazioni che erano già agevolate (in quanto esenti o soggette all’aliquota del 4%).

Conseguentemente, la disposizione non riguarda le prestazioni della medesima natura rese:

·         da organismi di diritto pubblico, ONLUS, istituzioni sanitarie riconosciute o da altri enti aventi finalità di assistenza sociale: per questi soggetti continua ad applicarsi l’esenzione di cui all’art. 10 co. 1 n. 27-ter del DPR n. 633/72;

·         da cooperative e loro consorzi, ai quali continua ad applicarsi l’aliquota IVA del 4% (n. 41-bis della tabella A, parte terza, allegata al DPR n. 633/72).


5.2 indetraibilità dell’IVA per l’acquisto di veicoli

L’art. 7 co. 3 della L. n. 488/99 proroga al 31.12.2000 l'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di ciclomotori, motocicli nonché autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'art. 54 co. 1 lettere a) e c) del D.Lgs. n. 285/92 (codice della strada).

Ai sensi dell'art. 17 § 7 della direttiva 77/388, infatti, "ogni Stato membro può, per motivi congiunturali, escludere totalmente o in parte dal regime di deduzioni la totalità o parte dei beni d'investimento o altri beni". In altri termini, l'indetraibilità di cui all'art. 19-bis1 del DPR n. 633/72 costituisce una deroga "transitoria" al regime comunitario e, come tale, trova legittimazione con provvedimenti legislativi aventi durata limitata, prorogati di volta in volta.


5.3 IVA in agricoltura

Il regime speciale agricolo di cui all’art. 34 del DPR n. 633/72 continua ad applicarsi alle cessioni effettuate in adempimento dei contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati entro il 31.12.99 (art. 60 della L. n. 488/99).

Si ricorda che per i produttori agricoli con volume d’affari pari o inferiore a 40 milioni continua ad applicarsi il regime speciale agricolo a prescindere dalle condizioni sopra indicate.

I produttori agricoli con volume d’affari superiore a 40 milioni di lire, invece, possono continuare ad applicare il regime speciale agricolo limitatamente alle cessioni ed ai conferimenti di prodotti agricoli effettuati in adempimento dei contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati entro il 31.12.99.

La C.M. n. 247/99 (punto 2.3) sottolinea che, a tali fini, vi è la necessità di stabilire con certezza la data di stipula dei predetti contratti, fornendo un’adeguata prova.

Al fine di calcolare il volume d’affari bisogna tenere conto anche delle cessioni e dei conferimenti posti in essere con i contratti previsti dalla norma.

Il produttore agricolo con volume d’affari superiore a 40 milioni potrebbe trovarsi ad applicare due diversi regimi d’imposta:

·         quello speciale per le cessioni ed i conferimenti che riguardano i contratti ad esecuzione continuata o differita;

·         quello ordinario per le restanti operazioni .

In tale caso, sarà necessario annotare separatamente le diverse operazioni.

La C.M. n. 247/99 (punto 2.3) precisa che per quanto concerne i "rapporti tra cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente ed i propri soci, in considerazione del contenuto dello statuto, non è necessaria la stipulazione di contratti ad hoc" per l’applicazione dell’art. 60 della L. n. 488/99.


6 Altre disposizioni in materia di imposte indirette

La L. n. 488/99 contiene anche numerose altre norme fiscali relative ad imposte indirette: imposta sulle successioni e donazioni, imposta sostitutiva dell’INVIM, TARSU, imposta di pubblicità, ecc., che possono riguardare le persone fisiche e/o le imprese.


6.1 Imposta di successione e donazione – Aumento della franchigia

L’art. 8 co. 1 della L. n. 488/99 sostituisce la tariffa dell’imposta di successione, allegata al D.Lgs. 31.10.90 n. 346, con l’allegato A alla stessa L. n. 488/99. Tale allegato prevede due tariffe per l’imposta sulle successioni, una applicabile solo per l’anno 2000 e l’altra a decorrere dall’1.1.2001.

In pratica, le nuove tariffe prevedono un innalzamento della franchigia sul valore globale netto dell’asse ereditario e delle donazioni.

La franchigia aumenta da:

·         250.000.000 di lire a 350.000.000 di lire per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2000 e fino al 31.12.2000;

·         350.000.000 di lire a 500.000.000 di lire per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2001.

Pertanto, nell'arco temporale di due anni verranno meno le aliquote del 3% e del 7% previste anteriormente all’1.1.2000.

Conseguentemente, le successioni a favore del coniuge, dei figli e dei parenti in linea retta (es. genitori), nei suddetti limiti di 350 e 500 milioni di lire, non saranno più colpite dall'imposta di successione, in quanto non soggette ad imposizione sulle singole quote ereditarie.


6.2 Imposta sostitutiva dell’invim – Aumento della franchigia

L'art. 8 co. 2 della L. n. 488/99 prevede nuovi limiti di esenzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'INVIM sugli immobili caduti in successione acquistati anteriormente al 31.12.92 .

I nuovi limiti ricalcano quelli previsti per l’imposta di successione e donazione, in quanto la franchigia aumenta da:

·         250.000.000 di lire a 350.000.000 di lire per le successioni aperte nel periodo che intercorre tra l'1.1.2000 e il 31.12.2000;

·         350.000.000 di lire a 500.000.000 di lire per le successioni aperte dall'1.1.2001.

La C.M. n. 247/99 (punto 5.1) chiarisce che, con apposito decreto dirigenziale, saranno apportate le conseguenti modifiche al prospetto di autoliquidazione (e relative istruzioni) dei tributi connessi con l’imposta sulle successioni, relativamente alla parte concernente l’imposta sostitutiva di quella comunale dell’INVIM.


6.3 Piccola proprietà contadina – proroga delle agevolazioni tributarie

L’art. 10 co. 3 della L. n. 488/99 proroga al 31.12.2001 le agevolazioni tributarie previste per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, di cui alla L. 2.6.61 n. 454.

Si tratta di un ulteriore differimento del termine che era stato prorogato, da ultimo, al 31.12.99 dalla L. 27.12.97 n. 449 .


6.4 rimborso dei Crediti d’imposta fino a 5 milioni

Con l’art. 14 della L. n. 488/99 viene prevista l’accelerazione dei rimborsi dei crediti fino a 5 milioni di lire di imposte sui redditi, IVA, contributo al servizio sanitario nazionale, tasse ed imposte indirette sugli affari.

Il rimborso dovrà avvenire con procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico del contribuente.

I rimborsi dovranno avvenire entro il 31.12.2000 e riguarderanno i crediti chiesti in restituzione fino al 31.12.93 per un importo non superiore a 5 milioni di lire, al netto degli interessi.


6.5 Cosap – modifiche

L’art. 18 della L. n. 488/99 apporta alcune modifiche al metodo di determinazione forfetaria del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), con la sostituzione dell’art. 63 co. 2 lett. f) del D.Lgs. n. 446/97.

Il canone per le occupazioni del territorio comunale è commisurato al numero complessivo di utenze riferite alle classi di comuni fino a 20.000 abitanti e oltre i 20.000 abitanti. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è commisurato al 20% di quello comunale .


6.6 Tributi locali – termine per le delibere degli enti locali

L’art. 30 co. 14 della L. n. 488/99 stabilisce che il termine per la deliberazione delle tariffe, delle aliquote d’imposta dei tributi locali, dell’addizionale IRPEF e per l’approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione per il 2000, cioè entro il 29.2.2000 . I regolamenti approvati hanno effetto dall’1.1.2000.

Per gli anni successivi tale termine è fissato al 31 dicembre.


6.7 Imposta sulla pubblicità – aumento

A decorrere dall’1.1.2000, i comuni possono aumentare del 50% l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, per le superfici superiori al metro quadrato .


6.8 riscossione dei Ruoli non erariali

L’art. 12 co. 3 del DPR n. 602/73 non si applica alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30.6.2000. Si ricorda che tale articolo prevede che nel ruolo debba essere comunque indicato il numero di codice fiscale del contribuente e che, in difetto, non possa farsi luogo all’iscrizione (C.M. n. 247/99 punto 7.8).

Sono inoltre prorogati al 29.2.2000 i termini scadenti il 31.12.99 per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali (art. 30 co. 19 della L. n. 488/99).


6.9 Tassa raccolta rifiuti - proroga

L’art. 33 della L. n. 488/99 stabilisce che la soppressione della tassa raccolta rifiuti solidi urbani (TARSU) e la sua trasformazione in tariffa non è più fissata all’1.1.2000, ma è disciplinata dal regime transitorio di cui all’art. 11 del DPR 27.4.99 n. 158 .

Il suddetto regime transitorio è così articolato:

·         dall’1.1.2003 per i Comuni con un tasso di copertura del costo del servizio, nel 1999, superiore all’85%;

·         dall’1.1.2005 per i Comuni con un tasso di copertura del costo del servizio, nel 1999, tra il 55% e l’85%;

·         dall’1.1.2008 per i Comuni con un tasso di copertura del costo del servizio, nel 1999, inferiore al 55%;

·         dall’1.1.2008 per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, a prescindere dal tasso di copertura del costo del servizio nel 1999.

In ogni caso, resta confermata per i Comuni la facoltà di anticipare l’applicazione della tariffa, in via sperimentale.


7 I disegni di legge collegati alla finanziaria 2000

La Manovra Finanziaria 2000 è composta da otto disegni di legge ordinamentali, che sono all’esame del Parlamento (5 sono stati assegnati in prima lettura al Senato e 3 alla Camera).

Due Ddl appaiono particolarmente interessanti: quello fiscale (Ddl AS 4336) e quello relativo all’istruzione, ricerca ed innovazione tecnologica (Ddl AC 6560).

La Manovra Finanziaria 2000 contiene i seguenti otto disegni di legge "ordinamentali":

·         misure varie in materia fiscale (AS 4336);

·         repressione dell’abusivismo edilizio (AS 4337);

·         valorizzazione del patrimonio immobiliare (AS 4338);

·         disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (AS 4339);

·         misure sui servizi pubblici locali (AS 4014);

·         norme in materia di istruzione, formazione, ricerca ed innovazione tecnologica (AC 6560);

·         disposizioni sull’organizzazione e razionalizzazione di uffici, strutture ed organismi pubblici (AC 6561);

·         disposizioni in materia di stato giuridico dei professori universitari (AC 6562).

I disegni di legge sono all’esame del Parlamento che ha già provveduto a stralciarne delle parti per formarne dei nuovi.

Il testo dei disegni di legge e delle relazioni di accompagnamento è consultabile sui siti Internet www.Camera.it e www.Senato.it.


L’elaborazione dei testi, anche se curata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. Siamo a disposizione per chiarimenti e precisazioni. Inoltre Vi saremo grati per osservazioni e suggerimenti.

Con i migliori saluti.  


Dott. Alberto Bonfiglio

E-mail: abonfiglio@severgnini.com