| CAMPERIO NEWSLETTER NR. 1-2/2000 | |
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Circolare
n. 1-2/2000
La
manovra Finanziaria 2000 (L. 23.12.99 n. 488) – Analisi delle principali
disposizioni – Primi chiarimenti ufficiali
1
La legge finanziaria 2000 – struttura e circolari
La
Manovra Finanziaria per il 2000 è stata approvata dal Parlamento con la L.
23.12.99 n. 488. Rispetto agli scorsi anni, essa risulta profondamente innovata
nei contenuti e negli aspetti procedurali.
L’importo
totale della Manovra Finanziaria per il 2000 ammonta a 15.000 miliardi di lire
di cui:
·
11.000 miliardi di lire di tagli alle spese correnti;
·
4.000 miliardi di lire di nuove entrate non fiscali.
In
realtà, la Manovra contiene anche numerosi sgravi fiscali per le famiglie e per
i possessori di redditi bassi nonché una minore imposizione sugli immobili.
A
seguito dell’entrata in vigore della L. 26.5.99 n. 208 , che ha riformato
l’ordinamento contabile e finanziario dello Stato, la Manovra Finanziaria per
il 2000 è costituita da una sola legge e da alcuni disegni di legge "ordinamentali"
che sono stati presentati dal Governo al Parlamento il 15.11.99.
1.1
la struttura della L. 23.12.99 N. 488
La
Manovra finanziaria 2000 è quindi costituita da:
·
una legge (L. 23.12.99 n. 488) ;
·
8 disegni di legge collegati "ordinamentali" riguardanti
diverse materie (fisco, riforma dell'istruzione, della formazione, della ricerca
e della Pubblica Amministrazione, ecc.) .
La
L. 23.12.99 n. 488 è costituita da 71 articoli suddivisi in 5 titoli e da
numerose tabelle allegate con i saldi di bilancio ed altri prospetti di
copertura finanziaria.
I
titoli di cui si compone la L. n. 488/99 sono i seguenti:
·
titolo I (art. 1): disposizioni di carattere finanziario;
·
titolo II (artt. 2-18): disposizioni in materia di entrate;
·
titolo III (artt. 19-48): disposizioni in materia di spesa;
·
titolo IV (artt. 49-67): interventi per lo sviluppo;
·
titolo V (artt. 68-71): norme finali.
Le
disposizioni in materia fiscale sono contenute negli articoli 6-18.
Entrata
in vigore
La
L. n. 488/99 è entrata in vigore l’1.1.2000 (art. 71 co. 3).
1.2
i Chiarimenti ufficiali
Alla
data della presente circolare il Ministero delle Finanze ha fornito i seguenti
chiarimenti ufficiali:
·
la C.M. del 29.12.99 n. 247/E – "Legge finanziaria 2000 e altri
provvedimenti normativi di natura tributaria. Primi chiarimenti";
·
la C.M. del 29.12.99 n. 245/D – "Legge finanziaria per l’anno
2000 nonché variazioni delle aliquote delle accise su alcuni oli
minerali";
·
la nota del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio,
protocollo n. C/88414 del 2.12.99 – "Principali adempimenti contenuti
nella Legge finanziaria per l’anno 2000 interessanti l’utenza";
·
il comunicato stampa del Ministero delle Finanze sulle "novità
fiscali per il 2000", consultabile dal sito Internet del Ministero delle
Finanze (www.finanze.it);
·
il comunicato stampa del Ministero delle Finanze del 14.1.2000.
Di
seguito verranno commentate le principali disposizioni della L. n. 488/99,
suddividendole per soggetti.
Per
l’analisi delle novità in materia di:
·
disciplina fiscale relativa agli immobili, si veda la circolare
n. 3 ;
· contributo INPS 10-12% e deduzione forfetaria delle spese per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si veda la circolare della Fondazione Aristeia, servizio per il professionista, n. 4 del 20.1.2000.
2
La legge finanziaria 2000 in sintesi
La
Manovra Finanziaria per il 2000 è composta da molte e "frastagliate"
disposizioni sulla fiscalità diretta delle persone fisiche, dei lavoratori
autonomi e delle imprese, nonché da una rivisitazione della tassazione diretta
ed indiretta degli immobili.
2.1
Le norme in materia di tributi diretti e indiretti
Le
disposizioni di carattere fiscale della L. n. 488/99 sono numerose e riguardano
i seguenti argomenti:
A)
Persone fisiche (IRPEF):
·
le modifiche degli oneri deducibili (art. 10 del TUIR);
·
l’aumento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);
·
l’aumento delle detrazioni per oneri (artt. 13-bis e 13-ter del TUIR);
·
la diminuzione della seconda aliquota IRPEF dal 26,5% al 25,5% (art. 11
del TUIR);
·
la riduzione dal 98% al 92% dell’acconto IRPEF per il solo anno
2000;
·
la modifica del prelievo sull’addizionale provinciale e comunale
IRPEF, che è stata equiparata a quella regionale (da 9 a 11 rate);
·
la proroga di un anno della detrazione IRPEF per le spese di
ristrutturazione degli immobili con la riduzione della stessa dal 41% al 36%.
B)
Lavoro autonomo:
·
l’aumento della deduzione forfettaria delle spese per i redditi di
collaborazione coordinata e continuativa fino a 40 milioni, in presenza di altre
specifiche condizioni.
C)
Imprese:
·
la modifica delle aliquote IRAP per il settore agricolo, le banche
e le assicurazioni (in cui sono comprese anche le holding di partecipazioni
industriali). Per le banche e le assicurazioni, per gli anni 1999 e 2000,
l’aliquota è pari al 5,4% (come per il 1998);
·
l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di lire
250.000 (invece che l’1%) per gli aumenti di capitale tramite il
conferimento di aziende ed in denaro, la cui sottoscrizione sia effettuata nel
trimestre in corso al 31.12.99 e la cui denuncia sia da presentare dopo il
31.12.99;
·
lo stanziamento di altri 2.500 miliardi di lire per l'anno 2000 per
permettere il rimborso della tassa società (tassa di concessione
governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese);
·
la "rottamazione" del magazzino per i contribuenti
assoggettati agli studi di settore ed ai parametri contabili, con la corretta
quantificazione delle rimanenze finali di magazzino (art. 59 del TUIR) al
31.12.99 tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva;
·
la concessione o l’ampliamento di crediti d’imposta per ogni nuovo
dipendente assunto, a condizione che venga incrementata la base occupazionale e
che le aziende presentino determinati requisiti;
·
la concessione di incentivi fiscali per l’installazione di impianti di
sicurezza (antirapina).
D)
Modifiche IVA:
·
la riduzione dell’aliquota IVA al 10% per le prestazioni di
assistenza domiciliare per determinati soggetti (anziani, inabili adulti,
handicappati, disadattati, ecc.);
·
l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le prestazioni di
manutenzione dei fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata;
·
la proroga del regime speciale IVA per l’agricoltura.
E)
Altre disposizioni fiscali per le persone fisiche e le imprese:
·
la riduzione della fiscalità sul trasferimento degli immobili con
la diminuzione dell’aliquota INVIM e di quella dell’imposta di registro
(dall’8% al 7% per i fabbricati e dal 4% al 3% per la prima casa);
·
la proroga al 31.12.2000 del termine per notificare gli accertamenti e
gli avvisi di notificazione dell’ICI del 1993, nonché per le verifiche ICI
dei periodi 1994-1998;
·
l’incremento della franchigia per l’imposta di successione, donazione
e sostitutiva dell’INVIM, che sale a 350 milioni di lire nel 2000 e a 500
milioni di lire dal 2001;
·
l’esecuzione entro il 31.12.2000 dei rimborsi dei crediti di imposte
fino a 5 milioni di lire senza alcun ulteriore adempimento a carico del
contribuente;
·
l’istituzione di un contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari;
·
la possibilità di aumentare l’imposta di pubblicità per le superfici
superiori ad un metro quadrato;
·
la modifica dell’entrata in vigore delle nuove modalità di calcolo per
la determinazione della COSAP.
2.2
Le altre disposizioni non fiscali di interesse
La
L. 23.12.99 n. 488 contiene anche norme di contenuto non strettamente fiscale
che riguardano i seguenti argomenti:
·
la previsione, per un periodo di tre anni, di un contributo di
solidarietà del 2% sulle pensioni più elevate che superano il massimale
contributivo (pari a lire 141.991.000 lire per il 1999, per il 2000 è ancora da
determinare);
·
le modifiche alla disciplina del contributo INPS 10-12%;
·
la cartolarizzazione dei crediti INAIL;
·
l’ampliamento della possibilità di utilizzo del lavoro interinale
per le mansioni meno qualificate e per gli impiegati dei settori
dell’agricoltura e dell’edilizia;
·
le agevolazioni e gli sgravi contributivi per diminuire il costo del
lavoro;
·
la proroga fino al 31.12.2000 della cassa integrazione in attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali;
·
la possibilità per lo Stato di effettuare operazioni di pronti contro
termine o altre operazioni in uso nei mercati finanziari internazionali.
3
Persone fisiche – Novità in materia di IRPEF
La
L. 23.12.99 n. 488 modifica gli articoli 10, 11, 12, 13, 13-bis e 48-bis del
TUIR.
Di
seguito si riepilogano le disposizioni che interessano le persone fisiche,
ricordando che le norme relative agli immobili sono illustrate nella circolare
della Fondazione Aristeia, servizio per il professionista, n. 3 del 20.1.2000 e
quelle relative alla deduzione forfettaria delle spese per i collaboratori
coordinati e continuativi sono analizzate nella circolare della Fondazione
Aristeia, servizio per il professionista, n. 4 del 20.1.2000.
3.1
Riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione
A
decorrere dall’1.1.2000 viene ridotta dal 26,5% al 25,5% l’aliquota IRPEF
per lo scaglione, relativo ai redditi superiori a 15 milioni e fino a 30 milioni
di lire (art. 6 co. 1 lett. b) della L. n. 488/99).
Conseguentemente,
la nuova tabella delle aliquote IRPEF prevista dall’art. 11 del TUIR è la
seguente:
|
Scaglione di reddito |
Aliquota IRPEF |
|
Fino a 15.000.000 di lire |
18,5% |
|
Oltre 15.000.000 di lire e fino a 30.000.000 di lire |
25,5% |
|
Oltre 30.000.000 di lire e fino a 60.000.000 di lire |
33,5% |
|
Oltre 60.000.000 di lire e fino a 135.000.000 di lire |
39,5% |
|
Oltre 135.000.000 di lire |
45,5% |
Per
i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, la nuova aliquota IRPEF va
riconosciuta dal sostituto d’imposta fin dal primo periodo di paga dell’anno
2000 (C.M. 29.12.99 n. 247/E punto 1.3).
3.2
Riduzione acconto IRPEF del 2000 al 92%
Per
il periodo d’imposta 2000 ed ai soli fini IRPEF la misura dell’acconto viene
ridotta dal 98% al 92% (art. 6 co. 8 della L. n. 488/99).
3.3
Deduzione per l’abitazione principale
La
deduzione per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e per le
relative pertinenze aumenta, a regime, da 1.100.000 lire a 1.800.000 lire (nuovo
comma 3-bis dell’art. 10 del TUIR) .
3.4
aumento delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia
L’art.
6 co. 1 lett. c) della L. n. 488/99 apporta alcune modifiche all’art. 12 del
TUIR in materia di detrazioni per carichi di famiglia. Per i redditi di lavoro
dipendente ed assimilati, le nuove detrazioni IRPEF vanno riconosciute dal
sostituto d’imposta fin dal primo periodo di paga dell’anno 2000 (C.M.
29.12.99 n. 247/E punto 1.3).
Le
modifiche riguardano:
·
l’aumento da 360.000 lire a 408.000 lire delle detrazioni per i
familiari a carico per l’anno 2000 ;
·
l’incremento della detrazione di altre 240.000 lire per ogni figlio di
età inferiore a tre anni, a decorrere dall’1.1.2000.
3.5
aumento delle altre detrazioni IRPEF
L’art.
6 co. 1 lett. d) della L. n. 488/99 apporta alcune modifiche all’art. 13 del
TUIR in materia di detrazioni a favore di diversi soggetti.
In
sintesi, le novità sono le seguenti:
·
a partire dal 2000, aumentano le detrazioni a favore dei percettori
redditi di lavoro dipendente e pensione fino a 15.900.000 lire;
·
a partire dal 2000, aumenta anche l’ulteriore detrazione per i titolari
di soli redditi di pensione e del reddito dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale con le relative pertinenze; l’aumento si applica ai
redditi di pensione fino a 18.000.000 di lire (se il pensionato ha meno di 75
anni di età) ovvero fino a 19.000.000 di lire (se il pensionato ha almeno 75
anni di età);
·
a partire dal 1999, viene introdotta una nuova detrazione per i soggetti
che, oltre al reddito dell’abitazione principale non superiore a 1.800.000
lire, percepiscono esclusivamente redditi derivanti dagli assegni periodici del
coniuge, da collaborazione coordinata e continuativa e da lavoro dipendente di
durata inferiore all’anno ; tali redditi devono essere di importo complessivo
non superiore a 9.600.000 lire;
·
dall’1.1.2000 vengono anche aumentate le detrazioni per i redditi di
impresa minore e di lavoro autonomo non eccedenti i 15.000.000 di lire.
3.6
Detrazione IRPEF per gli inquilini
Con
l’introduzione dell’art. 13-ter al TUIR viene stabilita una detrazione per i
titolari di contratti di locazione (inquilini) di unità immobiliari locate con
contratti in regime convenzionale, destinati ad abitazione principale .
3.7
Proroga al 2000 della detrazione delle spese di ristrutturazione
Ai
fini IRPEF, la detrazione dall'imposta lorda pari al 41% delle spese sostenute
nel corso degli anni 1998 e 1999, per la realizzazione di determinati interventi
di recupero del patrimonio edilizio, viene prorogata per l'anno 2000, ma con
aliquota ridotta al 36% .
3.8
Detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per la messa in sicurezza
statica degli edifici
L'art.
6 co. 16 della L. n. 488/99 introduce una nuova detrazione IRPEF inerente gli
oneri finanziari ed accessori dipendenti da mutui contratti nel corso
dell’anno 2000 per l’esecuzione di interventi finalizzati al rilascio della
documentazione attestante la sicurezza statica del patrimonio edilizio .
3.9
Oneri detraibili: spese funebri
Vengono
aumentate a 3 milioni di lire (precedentemente un milione) gli importi
detraibili per le spese funebri, con effetto già dal 1999 .
3.10
Oneri detraibili: mezzi di locomozione per portatori di handicap
Dall’1.1.2000
la detrazione IRPEF del 19% riguarda anche le spese di acquisto dei mezzi di
locomozione e dei cani guida per i non vedenti e dei mezzi di locomozione dei
sordomuti .
Sono detraibili forfetariamente fino ad un milione le spese per il mantenimento dei cani guida da parte dei non vedenti .
3.11
Compensi ai medici per attività intramuraria
I compensi percepiti dall’1.1.2000 dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che svolge l’attività professionale presso studi privati costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente tassabili al 90% .
In
sostanza, tale disposizione introduce una deduzione forfetaria per tenere conto
delle spese sostenute per l’attività intramurale del lavoratore che, in
quanto assimilato al dipendente, non avrebbe la possibilità di tenerne conto
per la determinazione del reddito imponibile, come invece accade per i
lavoratori autonomi (C.M. n. 247/99 punto 1.8).
3.12
Esenzione delle borse di studio Socrates
Sono
state esentate dall’IRPEF le borse di studio del programma Socrates bandite
dall’1.1.2000 a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore
a 15 milioni di lire (art. 6 co. 13 della L. n. 488/99).
4
Imprese – Novità della L. 23.12.99 n. 488
Le
novità della L. n. 488/99 per le imprese sono numerose e riguardano numerosi
tributi, nonché la concessione di agevolazioni fiscali e di crediti d’imposta
di varia tipologia.
Di
seguito si riepilogano le novità per le imprese contenute nella L. n. 488/99.
4.1
Addizionale provinciale e comunale all’IRPEF
Per
i redditi di lavoro dipendente ed assimilati viene previsto il versamento in più
rate dell’addizionale comunale e provinciale all’IRPEF determinata dal
sostituto d’imposta, uniformando la relativa disciplina a quella
dell’addizionale regionale IRPEF .
Pertanto,
il sostituto d'imposta, in sede di conguaglio di fine anno, deve determinare
l'addizionale comunale e provinciale IRPEF dovuta dal sostituito, ma provvede al
relativo prelievo non più in unica soluzione in sede di conguaglio stesso, ma a
partire dal periodo di paga successivo, con un numero massimo di rate variabile
tra 11 e 9, a seconda del mese di effettuazione del conguaglio (es. 11 rate se
il conguaglio è effettuato a dicembre, 9 se effettuato a febbraio dell'anno
successivo).
Se,
invece, il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno, le addizionali sono
trattenute in un'unica soluzione alla data di effettuazione delle operazioni di
conguaglio .
Deliberazione
delle addizionali per l’anno 2000
L’art.
30 co. 14 della L. n. 488/99 ha stabilito che per l’anno 2000 il termine per
deliberare le misure delle addizionali IRPEF è fissato contestualmente alla
data di approvazione del bilancio di previsione per il 2000. Tale adempimento
deve avvenire entro il 29.2.2000 . Per gli anni successivi il termine è fissato
al 31 dicembre.
Decorrenza
Le
nuove disposizioni in materia di versamento delle addizionali IRPEF sono già
applicabili alle operazioni di conguaglio di fine anno relative al 1999 (C.M. n.
247/99 punto 1.10).
4.2
IRAP – aliquote per agricoltura, banche ed assicurazioni
Le
aliquote IRAP per l’agricoltura, le banche e le assicurazioni sono state
modificate per gli anni 1999 e seguenti (art. 6 co. 17 della L. n. 488/99).
Le
nuove aliquote per i produttori agricoli, le cooperative della piccola pesca e
loro consorzi sono:
·
per il periodo d’imposta in corso all’1.1.98 e all’1.1.99,
l’aliquota è dell’1,9%;
·
per i quattro anni successivi è pari al 2,3%, al 2,5%, al 3,10% e al
3,75%.
Le
nuove aliquote per banche e le assicurazioni sono:
·
per il periodo d’imposta in corso all’1.1.98, all’1.1.99 e
all’1.1.2000, l’aliquota è del 5,4%;
·
per i due periodi d’imposta successivi diventa del 5% e del 4,75%.
Acconti
per il 1999 - Irrilevanza
Le
variazioni di aliquote non hanno effetto ai fini degli acconti da versare per il
periodo d’imposta in corso al 31.12.99 (art. 6 co. 18 della L. n. 488/99).
4.3
la "Rottamazione" dei magazzini
Con
l’art. 7 co. 9-14 della L. n. 488/99 è stata prevista la possibilità,
relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.9.99, di adeguare le
scritture contabili relative al magazzino alla situazione di effettiva giacenza
dei beni.
Possono
usufruire dell’agevolazione i contribuenti che sono interessati:
·
dagli studi di settore approvati con decreto ministeriale entro il mese
di marzo 2000;
·
dai parametri contabili di cui al DPCM 29.1.96 e successive
modificazioni.
La
regolarizzazione delle scritture contabili è relativa ai beni di cui all’art.
59 del TUIR e può essere effettuata attraverso i seguenti due metodi
alternativi:
·
eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a
quelli effettivi;
·
iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
Nel
primo caso, ai fini dell’adeguamento occorrerà provvedere al versamento
dell’IVA e di un’imposta sostitutiva IRPEF, IRPEG e IRAP.
Nel
secondo caso, invece, occorrerà versare solo la suddetta imposta sostitutiva.
L’IVA
dovrà essere calcolata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 1999
all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato del bene per un
coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività (tali coefficienti
non sono ancora stati approvati).
In
caso di eliminazione di valori, l’imposta sostitutiva dovrà essere calcolata
nella misura del 30% della differenza tra valore eliminato del bene moltiplicato
per il coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato.
In
caso di iscrizione di nuovi valori, invece, l’imposta sostitutiva è pari al
30% del valore iscritto.
Tale
imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi. Per la
sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
Sia
l’IVA che l’imposta sostitutiva dovranno essere versate nei modi e nei tempi
previsti per la dichiarazione dei redditi relativi all’anno di imposta 1999.
Viene,
inoltre, stabilito che l’adeguamento del magazzino non rileverà in alcun modo
ai fini sanzionatori.
4.4
Reddito d’impresa – Deducibilità dei telefoni fissi dei veicoli
Viene
prevista la deducibilità al 100% degli oneri (ammortamento, canoni di locazione
anche finanziaria, spese di manutenzione e di impiego) dei telefoni installati
in modo fisso all’interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da
parte delle imprese di autotrasporto .
In
sostanza, come chiarito dalla C.M. n. 247/99 (punto 1.15), le imprese di
autotrasporto, sia per conto proprio che per conto terzi, non sono soggette a
limitazioni percentuali di deducibilità degli oneri sui cosiddetti
"telefoni veicolari". Per usufruire della deducibilità al 100% sono
però necessarie due condizioni:
·
gli oneri devono essere relativi ad impianti di telefonia fissa;
·
gli impianti devono essere installati all’interno dei veicoli
utilizzati per il trasporto merci e non devono essere suscettibili di diversa
utilizzazione.
4.5
DIT – copertura finanziaria
Viene
prevista la copertura finanziaria per il 2001 ed il 2002 del potenziamento della
DIT con apposito moltiplicatore .
4.6
Modifiche all’imposta di registro
L’articolo
10 della L. n. 488/99 rivede il trattamento fiscale ai fini dell’imposta di
registro degli atti societari nonché di quelli degli enti diversi dalle società
aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
o agricole.
La
norma apporta numerosi modifiche al DPR n. 131/86 e precisamente:
·
il nuovo art. 50 stabilisce la determinazione della base imponibile per i
soli conferimenti di immobili o diritti reali immobiliari; i conferimenti in
denaro o in beni mobili sono ora, infatti, tassati in misura fissa;
·
il nuovo art. 2 co. 2 della tariffa prevede l’applicazione
dell’imposta fissa di lire 250.000 (invece dell’1%) per i contratti di
associazione in partecipazione con apporto di beni diversi dagli immobili, dalle
imbarcazioni e dai natanti ;
·
l’integrale sostituzione delle note all’art. 4 della tariffa;
·
l’abrogazione del co. 3 dell’art. 19 (denuncia trimestrale in caso di
sottoscrizioni parziali degli aumenti di capitale), del co. 6 dell’art. 27
(determinazione della condizione sospensiva per gli aumenti di capitale a
pagamento o per la conversione di obbligazioni) e della lettera g) del co. 1
dell’art. 43 (determinazione della base imponibile per i contratti di
associazione in partecipazione).
4.6.1
Atti delle societa (costituzioni, conferimenti, aumenti di capitale)
Con
la modifica dell’art. 4 co. 1 lett. a) della tariffa, parte I, allegata al DPR
n. 131/86, è stata introdotta l’imposta fissa di lire 250.000, in luogo
dell’imposta proporzionale con aliquota dell’1%, per:
·
i conferimenti di aziende o complessi aziendali;
·
i conferimenti di denaro;
·
i conferimenti di beni mobili;
·
gli aumenti di capitale sociale derivanti dalla conversione di
obbligazioni o dal passaggio di riserve;
·
la regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione
ereditaria di azienda;
·
le operazioni di società od enti esteri (art. 4 del DPR n. 131/86) e dei
GEIE (gruppi europei di interesse economico).
Resta,
invece, confermata l’imposta proporzionale, con le relative aliquote, per i
conferimenti di beni immobili e di unità da diporto.
4.6.2
Le note alla tariffa – Variazioni
Sono
variate anche le note dell’art. 4 della tariffa, che sono passate dalle
precedenti 7 alle attuali 5, con una sostanziale conferma delle disposizioni
relative:
·
alle regolarizzazioni delle società di fatto derivanti da comunioni
ereditarie (ora nota II);
·
agli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati
nell’art. 4 della tariffa (ora nota III);
·
agli atti propri dei GEIE (ora nota V).
La
modifica alla nota I, invece, deriva dalla necessità di tenere conto del nuovo
regime degli atti societari, in quanto la parte soppressa (riguardante i
conferimenti in conto capitale o a fondo perduto da parte dei soci) è diventata
superflua per l’introduzione dell’imposta in misura fissa prevista per i
conferimenti in denaro (C.M. n. 247/99 punto 4.2).
La
nota IV della tariffa stabilisce l’applicazione dell’imposta di registro in
misura fissa per gli atti di costituzione o aumento di capitale sociale o
patrimonio se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o
amministrativa in altro Stato membro dell’Unione europea (C.M. n. 247/99 punto
4.2).
4.6.3
Denuncia per sottoscrizione/aumento di capitale - Abrogazione
Con
l’abrogazione dell’art. 19 co. 3 del DPR n. 131/86, la C.M. n. 247/99 (punto
4.2) ha specificato che "viene meno l’obbligo della denuncia delle
quantità sottoscritte connesse alla costituzione o all’aumento del capitale e
pertanto nessun ulteriore adempimento resta a carico del contribuente".
Sul
punto è opportuno un ulteriore chiarimento ministeriale in merito ad alcuni
aspetti pratici, ad esempio: gli adempimenti relativi ai versamenti in conto
capitale, alle delibere dell’assemblea straordinaria (atto pubblico e quindi
da sottoporre ad imposizione) ed i successivi non contestuali versamenti di
capitale, ai conferimenti di capitale effettuati spontaneamente dai soci.
4.6.4
Decorrenza
Le
modifiche introdotte al DPR n. 131/86 si applicano a decorrere dall’1.1.2000 e
quindi agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire
dall’1.1.2000 nonché alle scritture private non autenticate presentate per la
registrazione a partire dall’1.1.2000 (C.M. n. 247/99 punto 4.2).
Decorrenza
per gli aumenti di capitale sociale del trimestre in corso al 31.12.99
Per
gli aumenti di capitale sociale le nuove disposizioni si applicano a decorrere
da quelli:
·
deliberati precedentemente
·
e sottoscritti nel trimestre in corso al 31.12.99, la cui denuncia deve
presentarsi successivamente a tale data (art. 10 co. 2 della L. n. 488/99).
In
pratica si tratta degli aumenti di capitale sociale sottoscritti a partire
dall’1.10.99.
La
C.M. n. 247/99 (punto 4.2) specifica ulteriormente che per tali sottoscrizioni
non deve essere eseguito nessun adempimento a causa dell’abrogazione
dell’art. 19 co. 3 del DPR n. 131/86.
4.7
Crediti d’imposta
4.7.1
Nuove assunzioni di dipendenti con concessione di alloggio
L’art.
6 co. 9-11 della L. n. 488/99 prevede la concessione di un credito d’imposta
per le imprese (imprenditori individuali, società ed enti) che assumono, nel
periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2002, particolari tipologie di persone:
cassintegrati, lavoratori in mobilità o impegnati in lavori socialmente utili,
portatori di handicap oppure lavoratori che si trasferiscono per motivi di
lavoro.
L’impresa
deve anche aumentare la base occupazionale esistente al 30.9.99, tenendo conto
anche delle proprie società controllate o appartenenti allo stesso gruppo.
In
sintesi, il credito d’imposta spetta alle seguenti due condizioni:
·
il datore di lavoro conceda ai nuovi assunti un fabbricato (o porzione di
esso) in uso, comodato o locazione;
·
venga incrementata la base occupazionale dei lavoratori dipendenti
rispetto a quella esistente al 30.9.99; l’incremento deve risultare dalla
somma algebrica di nuove assunzioni ed eventuali cessazioni del rapporto di
lavoro.
Il
credito d’imposta è pari al 19% del compenso in natura di cui all’art. 48
co. 4 lett. c) del TUIR. Tale credito non concorre alla formazione del reddito
ed è utilizzabile in compensazione con altre imposte o contributi ai sensi del
D.Lgs. n. 241/97.
4.7.2
Credito d’imposta per impianti di sicurezza
E’
concesso un credito d’imposta alle piccole e medie imprese commerciali che
effettuino investimenti in beni strumentali destinati alla prevenzione del
compimento di atti illeciti da parte di terzi (es. misure di sicurezza
antirapina) .
Con
apposito decreto saranno individuati i beni strumentali oggetto di agevolazione.
Il
credito d’imposta è pari al 20% del costo dei beni al netto dell’IVA e può
essere fatto valere ai fini IVA, IRPEF ed IRPEG, anche in compensazione ai sensi
del D.Lgs. n. 241/97.
4.7.3
Incentivi per i nuovi assunti nelle "aree cuscinetto" – Aumento
Viene
incrementato il credito d’imposta per le piccole e medie imprese operanti in
determinati territori che assumono nuovi dipendenti nel periodo dall’1.1.99 al
31.12.2001. A partire dal 2000, il credito è pari a 3 milioni annui per
dipendente, rispetto al limite di un milione stabilito per il 1999 .
Il
credito d’imposta non può superare l’importo complessivo di lire 60 milioni
annue in ciascun periodo d’imposta (art. 4 co. 1 della L. 23.12.98 n. 448).
Le
piccole e medie imprese sono individuate dal DM 18.9.97 e devono essere situate
in determinate zone geografiche confinanti con le aree dell’obiettivo 1, c.d.
"aree cuscinetto" (art. 4 co. 3 della L. n. 448/98).
4.8
Agevolazioni fiscali varie
4.8.1
Spese di manutenzione degli immobili commerciali
L’art.
7 co. 18 della L. n. 488/99 proroga al periodo d’imposta in corso
all’1.1.2000 la deducibilità accelerata delle spese di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili (compresi
impianti elettrici, idraulici, ecc.) posseduti o detenuti nell’esercizio di
determinate attività commerciali ed artigianali (es. vendita al dettaglio,
somministrazione di alimenti e bevande, attività turistiche o di produzione con
vendita diretta al pubblico, tintolavanderie, iscritti nell’elenco dei
mestieri artistici e professionali, ecc.) .
Tale
agevolazione, infatti, riguardava le spese sostenute nel periodo d’imposta in
corso all’1.1.98 ed in quello successivo.
La
nuova disposizione consente la deducibilità delle spese di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e ristrutturazione in quote costanti nel periodo
d’imposta di sostenimento e nei tre successivi.
4.8.2
Autotrasportatori in conto proprio
Le
agevolazioni previste per il trasporto per conto terzi sono estese al trasporto
in conto proprio, purché gli autoveicoli non superino un limite di 11,5
tonnellate di massa massima complessiva.
Le
disposizioni hanno effetto a partire dal 16.1.99 (art. 7 co. 15-16 della L. n.
488/99).
4.8.3
Ciclomotori e motoveicoli – Proroga contributo per la rottamazione
E’
stato prorogato al 31.12.2000 il contributo per gli acquisti di ciclomotori e
motoveicoli in regola con i limiti di emissione previsti dalle direttive
dell’Unione Europea (art. 54 co. 4 della L. n. 488/99).
4.8.4
Attività di ricerca – Semplificazione delle procedure
I
commi 5-7 dell’art. 54 della L. n. 488/99 hanno lo scopo di disporre misure
correttive degli interventi agevolativi in materia di ricerca, sviluppo ed
innovazione tecnologica (ad es. una più veloce rideterminazione dei tassi di
ammortamento praticati sui finanziamenti di cui all’art. 15 della L. 17.2.82
n. 46).
Vengono
anche abrogate alcune disposizioni in materia di sanzioni amministrative
connesse alle revoche delle agevolazioni (anche con effetto retroattivo) .
4.9
Camere di commercio – Diritti annuali
L’art.
17 della L. n. 488/99 modifica la disciplina del diritto annuale da pagare alle
Camere di commercio.
A
decorrere dal 2001, il diritto annuale da corrispondere viene stabilito sulla
base di un apposito decreto del Ministero del tesoro da emanare entro il 31
ottobre dell’anno precedente. Lo stesso decreto determinerà anche le modalità
ed i termini di liquidazione, accertamento e riscossione .
4.9.1
Diritti annuali per il 2000
Il
bollettino per il diritto relativo al 2000 verrà inviato entro il 30.9.2000 e
dovrà essere pagato entro il 31.10.2000.
4.9.2
Istanze di rimborso
Le
istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere
proposte, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento. Per le
annualità anteriori al 2000, le istanze devono essere presentate, a pena di
decadenza, entro il 31.12.2001.
4.10
Tassa società - Ulteriori stanziamenti per il rimborso
L’art.
60 della L. n. 488/99 stanzia altri 2.500 miliardi di lire per l'anno 2000 ai
fini del rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel
registro delle imprese (tassa società).
Per
il 1999 erano già stati stanziati i primi 2.500 miliardi (art. 11 co. 5 della
L. n. 448/98).
4.11
Aree depresse per l’Unione Europea – Individuazione
Con
decorrenza dall’1.1.2000, vengono ridefinite le aree depresse individuate
dall’Unione Europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali
(art. 27 co. 16 della L. n. 488/99).
5
Modifiche alla disciplina IVA
Le
modifiche IVA contenute nella L. n. 488/99 riguardano la riduzione
dell’aliquota IVA al 10% su determinate prestazioni di servizi, la proroga al
31.12.2000 dell’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di autoveicoli ed
alcune disposizioni per il settore agricolo.
Di
seguito si riepilogano le principali novità IVA, rinviando alla circolare della
Fondazione Aristeia, servizio per il professionista, n. 3 del 20.1.2000
l’analisi delle novità con riferimento agli immobili.
5.1
Prestazioni di determinati servizi – riduzione aliquota IVA al 10%
L’art.
7 co. 1-2 della L. n. 488/99 prevede l’applicazione, fino alla data del
31.12.2000, dell’aliquota IVA ridotta del 10%, invece dell’aliquota
ordinaria del 20%, sulle operazioni fatturate a partire dall’1.1.2000 e
relative:
·
alle prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed
inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori
anche coinvolti in situazioni di disaddatamento e di devianza;
·
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 31 co. 1
lettere a), b), c) e d) della L. n. 457/78), realizzati su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata. Il DM 29.12.99 ha individuato i
"beni di valore significativo" ai fini dell’applicazione
dell’aliquota ridotta .
IVA
- Prestazioni di servizi di assistenza domiciliare
La
C.M. n. 247/99 (punto 2.2) chiarisce che per l’anno 2000 l’aliquota IVA del
10% si applica ai servizi di assistenza domiciliare resi da società, da imprese
individuali e da enti privati non aventi finalità di assistenza sociale nei
confronti dei soggetti appartenenti alle categorie disagiate sopra indicate.
La
norma agevolativa riguarda tutti i soggetti e gli enti che finora applicavano
l’aliquota IVA del 20%, non incidendo sulle situazioni che erano già
agevolate (in quanto esenti o soggette all’aliquota del 4%).
Conseguentemente,
la disposizione non riguarda le prestazioni della medesima natura rese:
·
da organismi di diritto pubblico, ONLUS, istituzioni sanitarie
riconosciute o da altri enti aventi finalità di assistenza sociale: per questi
soggetti continua ad applicarsi l’esenzione di cui all’art. 10 co. 1 n.
27-ter del DPR n. 633/72;
·
da cooperative e loro consorzi, ai quali continua ad applicarsi
l’aliquota IVA del 4% (n. 41-bis della tabella A, parte terza, allegata al DPR
n. 633/72).
5.2
indetraibilità dell’IVA per l’acquisto di veicoli
L’art.
7 co. 3 della L. n. 488/99 proroga al 31.12.2000 l'indetraibilità dell'IVA
relativa all'acquisto di ciclomotori, motocicli nonché autovetture e
autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'art. 54 co. 1 lettere a) e c)
del D.Lgs. n. 285/92 (codice della strada).
Ai
sensi dell'art. 17 § 7 della direttiva 77/388, infatti, "ogni Stato membro
può, per motivi congiunturali, escludere totalmente o in parte dal regime di
deduzioni la totalità o parte dei beni d'investimento o altri beni". In
altri termini, l'indetraibilità di cui all'art. 19-bis1 del DPR n. 633/72
costituisce una deroga "transitoria" al regime comunitario e, come
tale, trova legittimazione con provvedimenti legislativi aventi durata limitata,
prorogati di volta in volta.
5.3
IVA in agricoltura
Il
regime speciale agricolo di cui all’art. 34 del DPR n. 633/72 continua ad
applicarsi alle cessioni effettuate in adempimento dei contratti ad esecuzione
continuata o differita stipulati entro il 31.12.99 (art. 60 della L. n. 488/99).
Si
ricorda che per i produttori agricoli con volume d’affari pari o inferiore a
40 milioni continua ad applicarsi il regime speciale agricolo a prescindere
dalle condizioni sopra indicate.
I
produttori agricoli con volume d’affari superiore a 40 milioni di lire,
invece, possono continuare ad applicare il regime speciale agricolo
limitatamente alle cessioni ed ai conferimenti di prodotti agricoli effettuati
in adempimento dei contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati
entro il 31.12.99.
La
C.M. n. 247/99 (punto 2.3) sottolinea che, a tali fini, vi è la necessità di
stabilire con certezza la data di stipula dei predetti contratti, fornendo
un’adeguata prova.
Al
fine di calcolare il volume d’affari bisogna tenere conto anche delle cessioni
e dei conferimenti posti in essere con i contratti previsti dalla norma.
Il
produttore agricolo con volume d’affari superiore a 40 milioni potrebbe
trovarsi ad applicare due diversi regimi d’imposta:
·
quello speciale per le cessioni ed i conferimenti che riguardano i
contratti ad esecuzione continuata o differita;
·
quello ordinario per le restanti operazioni .
In
tale caso, sarà necessario annotare separatamente le diverse operazioni.
La
C.M. n. 247/99 (punto 2.3) precisa che per quanto concerne i "rapporti tra
cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute
ai sensi della legislazione vigente ed i propri soci, in considerazione del
contenuto dello statuto, non è necessaria la stipulazione di contratti ad
hoc" per l’applicazione dell’art. 60 della L. n. 488/99.
6
Altre disposizioni in materia di imposte indirette
La
L. n. 488/99 contiene anche numerose altre norme fiscali relative ad imposte
indirette: imposta sulle successioni e donazioni, imposta sostitutiva dell’INVIM,
TARSU, imposta di pubblicità, ecc., che possono riguardare le persone fisiche
e/o le imprese.
6.1
Imposta di successione e donazione – Aumento della franchigia
L’art.
8 co. 1 della L. n. 488/99 sostituisce la tariffa dell’imposta di successione,
allegata al D.Lgs. 31.10.90 n. 346, con l’allegato A alla stessa L. n. 488/99.
Tale allegato prevede due tariffe per l’imposta sulle successioni, una
applicabile solo per l’anno 2000 e l’altra a decorrere dall’1.1.2001.
In
pratica, le nuove tariffe prevedono un innalzamento della franchigia sul valore
globale netto dell’asse ereditario e delle donazioni.
La
franchigia aumenta da:
·
250.000.000 di lire a 350.000.000 di lire per le successioni aperte e le
donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2000 e fino al 31.12.2000;
·
350.000.000 di lire a 500.000.000 di lire per le successioni aperte e le
donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2001.
Pertanto,
nell'arco temporale di due anni verranno meno le aliquote del 3% e del 7%
previste anteriormente all’1.1.2000.
Conseguentemente,
le successioni a favore del coniuge, dei figli e dei parenti in linea retta (es.
genitori), nei suddetti limiti di 350 e 500 milioni di lire, non saranno più
colpite dall'imposta di successione, in quanto non soggette ad imposizione sulle
singole quote ereditarie.
6.2
Imposta sostitutiva dell’invim – Aumento della franchigia
L'art.
8 co. 2 della L. n. 488/99 prevede nuovi limiti di esenzione per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva dell'INVIM sugli immobili caduti in successione
acquistati anteriormente al 31.12.92 .
I
nuovi limiti ricalcano quelli previsti per l’imposta di successione e
donazione, in quanto la franchigia aumenta da:
·
250.000.000 di lire a 350.000.000 di lire per le successioni aperte nel
periodo che intercorre tra l'1.1.2000 e il 31.12.2000;
·
350.000.000 di lire a 500.000.000 di lire per le successioni aperte
dall'1.1.2001.
La
C.M. n. 247/99 (punto 5.1) chiarisce che, con apposito decreto dirigenziale,
saranno apportate le conseguenti modifiche al prospetto di autoliquidazione (e
relative istruzioni) dei tributi connessi con l’imposta sulle successioni,
relativamente alla parte concernente l’imposta sostitutiva di quella comunale
dell’INVIM.
6.3
Piccola proprietà contadina – proroga delle agevolazioni tributarie
L’art.
10 co. 3 della L. n. 488/99 proroga al 31.12.2001 le agevolazioni tributarie
previste per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà
contadina, di cui alla L. 2.6.61 n. 454.
Si
tratta di un ulteriore differimento del termine che era stato prorogato, da
ultimo, al 31.12.99 dalla L. 27.12.97 n. 449 .
6.4
rimborso dei Crediti d’imposta fino a 5 milioni
Con
l’art. 14 della L. n. 488/99 viene prevista l’accelerazione dei rimborsi dei
crediti fino a 5 milioni di lire di imposte sui redditi, IVA, contributo al
servizio sanitario nazionale, tasse ed imposte indirette sugli affari.
Il
rimborso dovrà avvenire con procedure automatizzate e senza alcun ulteriore
adempimento a carico del contribuente.
I
rimborsi dovranno avvenire entro il 31.12.2000 e riguarderanno i crediti chiesti
in restituzione fino al 31.12.93 per un importo non superiore a 5 milioni di
lire, al netto degli interessi.
6.5
Cosap – modifiche
L’art.
18 della L. n. 488/99 apporta alcune modifiche al metodo di determinazione
forfetaria del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), con la
sostituzione dell’art. 63 co. 2 lett. f) del D.Lgs. n. 446/97.
Il
canone per le occupazioni del territorio comunale è commisurato al numero
complessivo di utenze riferite alle classi di comuni fino a 20.000 abitanti e
oltre i 20.000 abitanti. Gli importi sono rivalutati annualmente in base
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Per
le occupazioni del territorio provinciale, il canone è commisurato al 20% di
quello comunale .
6.6
Tributi locali – termine per le delibere degli enti locali
L’art.
30 co. 14 della L. n. 488/99 stabilisce che il termine per la deliberazione
delle tariffe, delle aliquote d’imposta dei tributi locali, dell’addizionale
IRPEF e per l’approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla
data di approvazione del bilancio di previsione per il 2000, cioè entro il
29.2.2000 . I regolamenti approvati hanno effetto dall’1.1.2000.
Per
gli anni successivi tale termine è fissato al 31 dicembre.
6.7
Imposta sulla pubblicità – aumento
A
decorrere dall’1.1.2000, i comuni possono aumentare del 50% l’imposta
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, per le
superfici superiori al metro quadrato .
6.8
riscossione dei Ruoli non erariali
L’art.
12 co. 3 del DPR n. 602/73 non si applica alla riscossione dei ruoli non
erariali sottoscritti entro il 30.6.2000. Si ricorda che tale articolo prevede
che nel ruolo debba essere comunque indicato il numero di codice fiscale del
contribuente e che, in difetto, non possa farsi luogo all’iscrizione (C.M. n.
247/99 punto 7.8).
Sono
inoltre prorogati al 29.2.2000 i termini scadenti il 31.12.99 per la
sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali (art. 30 co. 19 della L. n.
488/99).
6.9
Tassa raccolta rifiuti - proroga
L’art.
33 della L. n. 488/99 stabilisce che la soppressione della tassa raccolta
rifiuti solidi urbani (TARSU) e la sua trasformazione in tariffa non è più
fissata all’1.1.2000, ma è disciplinata dal regime transitorio di cui
all’art. 11 del DPR 27.4.99 n. 158 .
Il
suddetto regime transitorio è così articolato:
·
dall’1.1.2003 per i Comuni con un tasso di copertura del costo del
servizio, nel 1999, superiore all’85%;
·
dall’1.1.2005 per i Comuni con un tasso di copertura del costo del
servizio, nel 1999, tra il 55% e l’85%;
·
dall’1.1.2008 per i Comuni con un tasso di copertura del costo del
servizio, nel 1999, inferiore al 55%;
·
dall’1.1.2008 per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, a prescindere
dal tasso di copertura del costo del servizio nel 1999.
In
ogni caso, resta confermata per i Comuni la facoltà di anticipare
l’applicazione della tariffa, in via sperimentale.
7
I disegni di legge collegati alla finanziaria 2000
La
Manovra Finanziaria 2000 è composta da otto disegni di legge ordinamentali, che
sono all’esame del Parlamento (5 sono stati assegnati in prima lettura al
Senato e 3 alla Camera).
Due
Ddl appaiono particolarmente interessanti: quello fiscale (Ddl AS 4336) e quello
relativo all’istruzione, ricerca ed innovazione tecnologica (Ddl AC 6560).
La
Manovra Finanziaria 2000 contiene i seguenti otto disegni di legge "ordinamentali":
·
misure varie in materia fiscale (AS 4336);
·
repressione dell’abusivismo edilizio (AS 4337);
·
valorizzazione del patrimonio immobiliare (AS 4338);
·
disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (AS 4339);
·
misure sui servizi pubblici locali (AS 4014);
·
norme in materia di istruzione, formazione, ricerca ed innovazione
tecnologica (AC 6560);
·
disposizioni sull’organizzazione e razionalizzazione di uffici,
strutture ed organismi pubblici (AC 6561);
·
disposizioni in materia di stato giuridico dei professori universitari
(AC 6562).
I
disegni di legge sono all’esame del Parlamento che ha già provveduto a
stralciarne delle parti per formarne dei nuovi.
Il testo dei disegni di legge e delle relazioni di accompagnamento è consultabile sui siti Internet www.Camera.it e www.Senato.it.
L’elaborazione
dei testi, anche se curata, non può comportare specifiche responsabilità per
eventuali errori o inesattezze. Siamo a disposizione per chiarimenti e
precisazioni. Inoltre Vi saremo grati per osservazioni e suggerimenti.
Con i migliori saluti.
E-mail: abonfiglio@severgnini.com